Regolamento Emittenti

Page 101

Regolamento concernente gli emittenti

2.

pag. 99

Agli emittenti azioni diffuse si applicano anche le disposizioni dell’articolo 84, comma 2258.

2-bis. Gli emittenti azioni diffuse trasmettono alla Consob, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio o dal pagamento del dividendo, informazioni in merito al nominativo degli azionisti che, sulla base degli aggiornamenti del libro soci, partecipano in misura superiore al 2% del proprio capitale sociale rappresentato da titoli che conferiscono, anche condizionatamente, diritti di voto, indicando il numero di azioni da loro posseduto259. Art. 111-bis (Emittenti strumenti finanziari diffusi, negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione) 1. In deroga a quanto previsto nell’articolo 109, gli emittenti strumenti finanziari diffusi, negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo diffondono al pubblico le informazioni indicate al presente Capo con le modalità indicate nel Capo I260. Art. 111-ter (Deposito delle informazioni) 1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi trasmettono alla Consob le informazioni indicate nel presente Capo contestualmente alla loro diffusione al pubblico attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione261. Art. 112 (Esenzioni) (1.) …omissis…262 1. Sono dispensati dall’adempimento dell’articolo 114, comma 1, del Testo unico e nei loro confronti non si applicano gli articoli 109, 110 e 111, gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o nei mercati di paesi extracomunitari riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del Testo unico e alle SICAV263.

Capo VII Emittenti ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani264 Art. 112-bis (Modalità di diffusione delle informazioni regolamentate) 1. Agli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è unico Stato membro ospitante, ma non nello Stato membro 258

Comma inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

259

Comma aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

260

Articolo aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009. Vedi nota all’art. 65-bis.

261

Articolo aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009. Vedi nota all’art. 65-bis.

262

Comma modificato, dapprima con delibera n. 13616 del 12.6.2002, successivamente con delibera 14372 del 23.12.2003 e infine soppresso con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

263

L’originario comma 2 è stato così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

264

Intestazione così modificata con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.