Glossario 2007

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GLOSSARIO DI DIRITTO DEL MARE

al centro dello Stretto) e che nel 1971 la petroliera liberiana Coral Sea, noleggiata da Israele per trasportare petrolio da Eilat, fu colpita da due missili. Nel quadro di questa situazione gli Stati Uniti hanno stipulato nel 1975 un Memorandum of Agreement con Israele nel quale si afferma con chiarezza l’impegno statunitense nella difesa della libertà di transito nello Stretto nei seguenti termini: «In accordo con il principio della libertà di navigazione in alto mare e di libero e non impedito passaggio attraverso ed al di sopra degli stretti che collegano le acque internazionali, il Governo degli Stati Uniti considera lo Stretto di Bab el Mandeb e lo Stretto di Gibilterra come vie d’acqua internazionali. Esso sosterrà il diritto di Israele al libero e non impedito passaggio attraverso tali stretti. Allo stesso modo il Governo degli Stati Uniti riconosce il diritto di Israele alla libertà di sorvolo sul Mar Rosso e su tali Stretti e appoggerà per via diplomatica l’esercizio dello stesso diritto» Nel 1978 lo Yemen, con dichiarazione emanata nel 1978, ha affermato di essere consapevole dell’importanza dello Stretto nella navigazione internazionale «confermando il suo rispetto per la libertà di traffico aereo e marittimo di tutti gli Stati». Al di fuori di tale dichiarazione non esiste per il vero alcun altro atto che garantisca a tutte le Nazioni la libertà di passaggio nello Stretto in situazione di conflitto armato. La Convenzione del Diritto del Mare del 1982 stabilisce infatti il principio di carattere generale del regime del «passaggio in transito» negli stretti internazionali come quello di Bab el Mandeb che è senz’altro di ampia portata e mette al riparo da qualsiasi illegittima limitazione al transito attuata in tempo di pace dagli Stati rivieraschi. Quale però la situazione in caso di conflitto armato nell’ipotesi in cui uno degli Stati che si affacciano su Bab el Mandeb decidesse di porre in atto il blocco dello Stretto? In assenza di norme convenzionali o consuetudinarie espressamente applicabili a tale caso, la definizione dei principi che dovrebbero regolare la materia è stata tentata nel Manuale di Sanremo applicabile ai Conflitti Armati Internazionali sul Mare. La soluzione adottata in tale testo (che, com’è noto, è privo di per sè di valore giuridico, costituendo una compilazione privata riflettente lo stato attuale e le linee evolutive del diritto internazionale) è quella di prevedere che il diritto di passaggio in transito negli stretti internazionali spetta sia alle navi da guerra e agli aeromobili militari dei belligeranti negli stretti coperti dalle acque territoriali dei neutrali, sia alle medesime navi e aeromobili dei neutrali negli stretti coperti dalle acque territoriali dei belligeranti. Se così è, stando l’incertezza di un quadro giuridico in cui le norme di diritto internazionale generale sicuramente applicabili agli stretti sono quelle valevoli per il tempo di pace, si deve concordare con chi ha espresso l’idea che «I Paesi rivieraschi del mar Rosso dovrebbero ricercare una politica comune per fare di questo mare semichiuso una zona di pace aperta al traffico internazionale del Canale di Suez, che beneficerebbe di una neutralità di fatto (...). Uno degli elementi principali di questa politica dovrebbe essere la Maggio 2007

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