Glossario 2007

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GLOSSARIO DI DIRITTO DEL MARE

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IL REGIME DEL SAR NEL MAR EGEO

Anche in materia di SAR è aperto un contenzioso tra Grecia e Turchia. La Grecia ha infatti istituito una zona SAR di propria giurisdizione che comprende tutte le zone di acque internazionali dell’Egeo, oltre ovviamente alle acque territoriali greche. Il criterio seguito dalla Grecia è stato quello di far coincidere la zona del SAR marittimo con quella del SAR aereo ricadente nella propria FIR (v. Regione per le Informazioni di Volo). La Turchia, per parte sua, ritiene invece che la propria giurisdizione SAR si estenda sino alla metà dell’Egeo. È evidente che questa posizione è in linea con le altre pretese riguardanti la piattaforma continentale (v.) e la FIR. La questione della competenza in materia di SAR è oltretutto alla base del noto caso dell’isolotto di Imia/Kardak appartenente al Dodecanneso e rivendicato da Grecia e Turchia. L’incidente che ha dato origine alla questione è stato infatti l’incaglio, avvenuto il 25 dicembre 1995 di un mercantile turco sulle coste dell’isolotto: l’intervento SAR delle autorità greche venne rifiutato assumendo che la competenza in materia spettava alla Turchia trattandosi di proprio territorio.

RIFUGIO TEMPORANEO

I

n passato la prassi internazionale riteneva applicabile alle navi da guerra (v.) e alle navi in servizio governativo (v.) il così detto «asilo marittimo» inteso come possibilità, durante la permanenza in un porto o in acque territoriali-interne (v.) estero, di concedere protezione a cittadini stranieri che fossero saliti a bordo, per esempio in occasione di tumulti, per sfuggire ad un pericolo grave e imminente alla propria persona perché perseguitati per motivi politici, religiosi o razziali (tra le persone da proteggere non erano in ogni caso comprese quelle ricercate per reati comuni). Tale prassi, che si inquadrava nell’ambito del più generale «asilo extraterritoriale», connesso alla condizione di immunità (v.) delle navi da guerra, non ha trovato riconoscimento in alcuna norma pattizia né ha assunto col tempo valore consuetudinario. Le riserve maggiori al formarsi di una norma venivano dalla constatazione che l’ammissione dell’esistenza di un «diritto di asilo» in favore di cittadini stranieri avrebbe significato una grave violazione della sovranità dello Stato del territorio. Questi, pur non potendo far ricorso alla forza per costringere la nave da guerra a consegnare le persone accolte a bordo, avrebbe comunque potuto adottare le tradizionali misure della protesta diplomatica e/o Supplemento alla Rivista Marittima


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