Glossario 2007

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GLOSSARIO DI DIRITTO DEL MARE

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ro fermo o la loro cattura. È inoltre previsto che eguali misure si applichino nei confronti di aeromobili in transito nello spazio aereo (v.) nazionale. Il primo caso di applicazione della PSI si è avuto proprio in Italia. Nel settembre 2003 la nave (di bandiera Antigua e Barbuda noleggiata da armatore tedesco) BBC China diretta in Libia, trasportante migliaia di pezzi per centrifughe impiegate nel procedimento di arricchimento dell’uranio, ha ricevuto l’ordine dalle autorità tedesche, dopo l’uscita da Suez, di cambiare la propria rotta verso il porto di Taranto ove è entrata con il consenso delle autorità italiane che hanno poi sequestrato il carico illegalmente trasportato. È evidente come la PSI sia espressione di linee guida di policy adottate dagli Stati aderenti, ma non costituisca di per sé una base giuridica giustificativa di attività di interferenza con la libertà di navigazione. Allo stato del diritto internazionale vigente la PSI, nel quadro della Convenzione del Diritto del Mare del 1982, si fonda unicamente, difatti, sul consenso dei Paesi di bandiera e non può considerarsi rientrante, in senso stretto, nell’ambito delle misure di interdizione marittima (v.). Di rilievo è tuttavia, sul piano giuridico, il fatto che la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle NU 1540 (2004) costituisce uno specifico quadro legale per le attività di prevenzione delle WMD. La risoluzione, che è stata emanata sulla base del Capitolo VII della Carta, considera infatti la proliferazione delle WMD come una minaccia globale per la sicurezza internazionale . Vedi. anche: Terrorismo marittimo; Zona di identificazione marittima.

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE MARINO

Regime generale Gli Stati hanno l’obbligo di proteggere e preservare l’ambiente marino (UNCLOS 192). A questo fine possono emanare norme per prevenire i vari tipi di inquinamento marino provenienti da terra, da attività svolte sui fondi marini soggetti alla giurisdizione nazionale o nell’Area internazionale dei fondi marini (v.), da immersione, dall’atmosfera, o da navi. La competenza in materia di prevenzione e repressione dell’inquinamento marino derivante da navi spetta allo Stato costiero nell’ambito delle acque territoriali (v.) o della Zona Economica Esclusiva (v.). In questo quadro può essere stabilito che il rispetto di particolari requisiti antinquinamento sia una condizione per la navigazione di navi straniere nelle acque territoriali e nella ZEE. L’inosservanza di tali condizioni legittima l’esercizio di poteri di polizia da parte dello stato costiero (UNCLOS 220) che, ove esistano prove dell’illecito commesso, può sottoporre a fermo e sequestro la nave. Nel caso in cui il rilascio della nave fermata non avvenga prontaSupplemento alla Rivista Marittima


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