/sipvc44b

Page 1

DETRAZIONE 55% per la riqualificazione energetica di edifici esistenti

La Legge 27 dicembre 2006 n. 296, integrata e modificata da provvedimenti normativi successivi, ai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 ha disposto detrazioni fiscali del 55% della spesa sostenuta per la realizzazione di interventi di risparmio energetico nel patrimonio immobiliare nazionale esistente (effettuati nel corso dell’anno 2007 e, successivamente, dell’anno 2008). In dettaglio: Comma 344: per la riqualificazione energetica globale dell’edificio. Comma 345: per interventi su strutture opache orizzontali, strutture opache verticali e finestre comprensive di infissi. Comma 346: per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda. Comma 347: per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o, in alternativa, con pompe di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia. L’art. 1, commi 20-24 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha prorogato la detrazione del 55% per alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico sino al 31 dicembre 2010, apportando modifiche alla disciplina. Riferimenti legislativi: Æ profilo tecnico : D.M. 11 marzo 2008 e Decreto 26 gennaio 2010 D.M. 11 marzo 2008 – Allegato A : definiti i valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (comma 344) Decreto 26 gennaio 2010 : nuovi valori limite di trasmittanza termica U (pareti, infissi…) per interventi sull’involucro edilizio (comma 345) in vigore dal 15 marzo 2010. In riferimento a questi interventi si precisa che il Decreto 26 gennaio 2010 modifica l’Allegato B del D.M.11 marzo 2008 che conteneva i valori limite di U da rispettare per interventi antecedenti al 15 marzo 2010. Æ profilo procedurale : “Decreto Edifici” (DM 19 febbraio 2007 e s.m.i. : decreto 26 ottobre 2007 – D.M. 7 aprile 08 e decreto 6 agosto 2009)

Sito internet a carattere informativo: (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it) Siti internet specificatamente dedicato ai contribuenti per la compilazione telematica della documentazione da inviare all’ENEA: - http://finanziaria2008.acs.enea.it - http://finanziaria2009.acs.enea.it - http://finanziaria2010.enea.it Æ sito web per l'invio della documentazione all'ENEA per richiedere la detrazione fiscale del 55% a fronte di lavori realizzati nel 2010 per la riqualificazione energetica di edifici esistenti.


SINTESI

Spese sostenute nel 2008: valgono le indicazioni della Legge Finanziaria 2008 Spese sostenute dopo il 1° gennaio 2009: detrazione ripartita in 5 rate fisse annuali ( e non più a scelta in rate da 3 a 10 anni) I valori limiti da rispettare negli interventi di riqualificazione energetica al fine di poter accedere alla detrazione sono: - fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale: Allegato A - D.M. 11 marzo 2008 - trasmittanza termica secondo Decreto 26 gennaio 2010 (A tal proposito si specifica che il Decreto 26 gennaio 2010 ha modificato i valori di U contenuti nell’Allegato B del D.M. 11 marzo 2008 rendendoli cogenti dal 15 marzo 2010). Con l’entrata in vigore della legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del DL 185/2008 anticrisi si introducono alcune novità sulla disciplina della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. Le nuove norme, contenute nel comma 6 dell’art. 29, sono valide per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009, e prevedono i seguenti punti: invio dei contribuenti di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate; provvedimento del Direttore dell’AdE, riguardante: - i termini e le modalità per l’invio della comunicazione, effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti abilitati (di cui all’art. 3, comma 3, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322); - i termini e le modalità di comunicazione all’AdE dei dati in possesso dell’ENEA, ai sensi del DM 19 febbraio 2007; entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione 2/2009, il DM 19 febbraio 2007 sarà comunque modificato, al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti; per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall’imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.


DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA CONSERVARE: asseverazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio professionale), riportante: - trasmittanza termica U dei nuovi involucri Æ nel caso di coibentazione termica di strutture opache verticali e orizzontali o sostituzione di finestre e infissi. (valori limiti secondo all’Allegato B - D.M. 11 marzo 2008 e dal 15 marzo 2010 valori limite di U modificati secondo Decreto 26 gennaio 2010. - indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale Æ nel caso di riqualificazione globale dell’edificio. (valori inferiore ai limiti riportati nell’Allegato A - D.M. 11 marzo 2008) In alcuni casi l’asseverazione in oggetto può essere sostituita da una certificazione del produttore (per es. nel solo caso di sostituzione degli infissi in singole unità immobiliari non è più richiesta l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato)

Traccia dei pagamenti: • fatture o ricevute fiscali relative alle spese sostenute, in cui sia chiaramente separato il costo del materiale da quello della “manodopera”; • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), o per le imprese altra idonea documentazione, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla Legge Finanziaria 2008, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; ricevuta informatica dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che attesta l’avvenuta trasmissione (in casi particolari si tratta di una ricevuta postale dell’invio all’ ENEA) DA TRASMETTERE ALL’ ENEA:

Inviare telematicamente la documentazione (conservando ricevuta) entro 90 giorni dalla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (ove previsto): Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A del “Decreto edifici”. (L’Attestato di certificazione energetica, per quelle Regioni che hanno deliberato, deve essere conservato a cura del cliente); Scheda informativa dell’intervento (Allegato E del “Decreto edifici”) N.B. Se l’intervento di riqualificazione energetica si configura come sostituzione di serramenti e infissi in una singola unità immobiliare e installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda la documentazione da inviare all’ENEA consiste solo nell’ Allegato F (Scheda informativa semplificata) che può essere anche redatto dal singolo utente. DA TRASMETTERE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE: Inviare Comunicazione, per via telematica e per sola conoscenza, mediante apposito Modello, secondo i termini e le modalità previsti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009, Protocollo n.57639/2009. (Per gli interventi conclusi nel 2008 non è necessaria nessuna comunicazione: tale disposizione è introdotta dalla Legge di conversione 2/2009: Legge 28 gennaio 2009 n°2 che converte in Legge il decreto 29 novembre 2008 n°185, detto “Decreto anti-crisi”)


TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’ENEA

Una volta collegati al sito di invio, le fasi propedeutiche alla trasmissione della richiesta consistono in: • registrazione dell’utente (da eseguirsi una sola volta, anche nel caso in cui si trasmettano più richieste). In questa fase, occorre inserire un codice identificativo (User-Id), al quale in tempi brevi verrà inviata una password, necessaria nella fase successiva. Possono registrarsi al sito: • • •

i tecnici abilitati; gli amministratori di condominio; tutti gli altri utenti, anche non tecnici: questi possono però compilare solo le dichiarazioni semplificate relative alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari (comma 345b), all'installazione di pannelli solari (comma 346) e alla sostituzione di impianti termici con lavori completati dopo il 15 agosto 2009 (comma 347); per i primi due commi è prevista la compilazione del solo allegato F, per il terzo quella del solo allegato E.

• autenticazione (inserendo User-Id e password ricevuta nella fase precedente), • compilazione della richiesta (procedura ordinaria PRQ, in cui è possibile compilare gli Allegati A, E, F) E’ necessario compilare una dichiarazione per ogni intervento effettuato. Per ogni dichiarazione verrà assegnato un CPID (un codice alfanumerico) che identifica la dichiarazione stessa. Se gli interventi effettuati sono stati più di uno occorre compilare più dichiarazioni. Nel caso in cui vengano eseguiti più interventi su uno stesso immobile (che corrispondono quindi a più commi dell’art. della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, da 344 a 347) si suggerisce di consultare la “Guida utente” disponibile sul sito ENEA che propone una sintesi delle possibili combinazioni nella sezione "Compilazione degli allegati".

Gli originali dei documenti invece devono essere firmati (e eventualmente timbrati dal tecnico e controfirmati dal richiedente), per i riscontri in sede fiscale.


Di seguito si forniscono alcune precisazioni e chiarimenti riportati nei documenti (circolari e risoluzioni) redatti dall’Agenzia delle Entrate.

Nuovi valori limiti di trasmittanza termica U da rispettare per accedere alla detrazione in vigore dal 15 marzo 2010 Per maggior dettaglio si riporta una tabella che permette il confronto diretto tra i valori contenuti nell’Allegato B, punto 2 del D.M. 11/03/2008 (valori applicabili dal 1 gennaio 2010) e i valori modificati dal Decreto 26 gennaio 2010 (vigenti dal 15 marzo 2010)

In rosso i valori di U ridotti rispetto il DM 11 marzo 2008 In blu i valori di U incrementati rispetto il DM 11 marzo 2008

Zona climatica

A B C D E F

Strutture opache verticali

Strutture opache orizzontali o inclinate coperture

Pavimenti(*)

finestre comprensive di infissi Chiusure apribili e assimilabili (**)

DM 11-03-08

Decreto 26 gennaio 2010

DM 11-03-08

Decreto 26 gennaio 2010

DM 11-03-08

Decreto 26 gennaio 2010

DM 11-03-08

Decreto 26 gennaio 2010

0.56 0.43 0.36 0.30 0.28 0.27

0.54 0.41 0.34 0.29 0.27 0.26

0.34 0.34 0.34 0.28 0.24 0.23

0.32 0.32 0.32 0.26 0.24 0.23

0.59 0.44 0.38 0.30 0.27 0.26

0.60 0.46 0.40 0.34 0.30 0.28

3.9 2.6 2.1 2.0 1.6 1.4

3.7 2.4 2.1 2.0 1.8 1.6

(*) pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno (**) conformemente a quanto previsto all’art.4, comma 4, lettera c) del DPR 2 aprile 2009 n°59, che fissa il valore massimo di U delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive di infissi

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento non è possibile usufruire della detrazione del 55% Æ CIRCOLARE N. 39/E del 1° luglio 2010 La spettanza della detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico è subordinata alla circostanza che i predetti interventi siano realizzati su edifici esistenti. Già con la precedente circolare n. 36 del 31 maggio 2007 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che l’agevolazione spettava solo se le spese erano state sostenute in occasione della demolizione di un edificio e fedele ricostruzione rispetto all’edificio originario (ristrutturazione edilizia). Non era invece fruibile se le spese fossero state sostenute nell’ambito di interventi di ampliamento (oltre che su immobili in corso di costruzione). Nella recente circolare del 1° luglio 2010 si precisa ulteriormente che la demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio deve essere considerata “nuova costruzione” e pertanto non spetta la detrazione del 55%. E’ possibile fruire dell’agevolazione,invece, se l’edificio esistente viene ristrutturato senza demolizione e ampliato, ma solo in relazione alle spese riferibili alla parte esistente. In questo caso, per determinare la quota di spesa detraibile deve essere utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale alle quote millesimali dell’edificio (chiarimento già precisato nel punto 3.4 della circolare n. 21 del 23 aprile 2010). Inoltre nel caso di ristrutturazione senza demolizione e ampliamento, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di cui al comma 344 dell’art. 1 della legge 296/2006, in quanto, per tali interventi, è necessario individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, dell’ampliamento. Più specificatamente si tratta di quegli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale (riscaldamento) inferiore di almeno il 20% ai valori indicati nell’allegato A del D.M. 11 marzo 2008 (in relazione alla proroga per i periodi d’imposta 2008-2010). In riferimento al periodo d’imposta 2007, infatti, si doveva far riferimento alle tabelle contenute nell’allegato C del D.M. 19 febbraio 2007. Sono invece agevolabili gli interventi previsti dai commi 345, 346 e 347 dell’art. 1 della citata legge 296/2006, per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi


(pareti, infissi…) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie…). Nel caso in cui con tali interventi si realizzino impianti al servizio dell’intero edificio la detrazione del 55%, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all’ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente. Ritenute alla fonte del 10% sui bonifici per la detrazione 55% In base all’art 25 del D.L. 78/2010 a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, nel momento dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. L’Agenzia delle Entrate in attuazione di quanto stabilito ha emanato diversi provvedimenti al fine di disciplinare l’effettuazione delle ritenute alla fonte, individuando e chiarendo le modalità di fatturazione e pagamento: - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65 del 30 giugno 2010, - Protocollo n. 94288 / 2010 Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010, - Circolare 28/07/2010 n. 40/E dell’Agenzia delle Entrate. In fase di attuazione si individuano soltanto due detrazioni: si tratta in particolare, degli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus del 36% con ritenuta) e riqualificazione energetica (bonus 55%). Sono precisati inoltre i successivi adempimenti che gli operatori finanziari (banche e le Poste Italiane) dovranno operare: - in primo luogo, ai soggetti spetta l’effettuazione del versamento della ritenuta, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 1039 (istituito ad hoc); - in secondo luogo, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, dovranno certificare al beneficiario del bonifico l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate; - in terzo luogo, saranno tenuti a riportare, nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770). I dati relativi al beneficiario,le somme accreditate e le ritenute effettuate. Da “Il sole 24 ore” inserto “Edilizia e territorio” (n°27/2010): Riguardo alla ritenuta sui lavori edili, l’adempimento ha lo scopo di far emergere il “nero”, dal momento che alcune imprese non dichiarano i proventi, benché emettano regolare fattura e ricevano i pagamenti con bonifico. La ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici permetterà, invece, una migliore tracciabilità dei compensi e garantirà al fisco di incassare denaro in anticipo: stando ai calcoli, circa 700 milioni di euro, visto che nel 2009 entrambe le detrazioni hanno trovato applicazione su spese pari a 7 miliardi di euro.

Data fine lavori per interventi che non richiedono collaudo Æ CIRCOLARE N. 21/E del 23 aprile 2010 Entro 90 giorni dalla data di fine lavori deve essere inviata all’ENEA la documentazione prevista dal “decreto edifici”. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate la data di fine lavori coincide con la data del “collaudo” ovvero dell’attestazione della funzionalità dell’impianto. Nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo, come, ad esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, tale data può essere provata da altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa), ma non può essere oggetto di autocertificazione da parte del contribuente. Sostituzione del portone d’ingresso Æ CIRCOLARE N. 21/E del 23 aprile 2010 I portoni di ingresso, anche se non risultano specificamente richiamati dall’articolo 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006, rientrano nel campo applicativo dell’agevolazione del 55% al pari delle finestre, semprechè si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.