La notificazione degli atti

Page 1

Savino Maiello

LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI III EDIZIONE

Dispensa teorico pratica ad uso dei messi comunali

2012


Documento composto per diletto in LATEX. I contenuti sono opinioni personali dell’autore e come tali devono essere considerati. E’ vietata la riproduzione anche parziale del presente documento per scopi commerciali o a fini di lucro.


Indice 0.1

INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Il messo comunale

2 6

2 La notificazione 2.1 Aspetti generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Relazione di notifica o relata . . . . . . . . . . 2.3 Registro delle notificazioni . . . . . . . . . . . . 2.4 Tempo delle notificazioni . . . . . . . . . . . . . 2.5 Computo dei termini delle notificazioni . . . . . 2.6 Rimborso costi di notificazione . . . . . . . . . 2.7 Notificazione e privacy . . . . . . . . . . . . . . 2.8 Notificazione a persona diversa dal destinatario

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

11 11 13 14 15 15 16 18 18

3 Le notificazioni previste dal codice di procedura civile 20 3.1 Notificazione in mani proprie (art.138 c.p.c.) . . . . . . . . . . . . 20 3.2 Notificazione nella residenza, dimora,domicilio (art. 139 c.p.c.) . 22 3.3 Irreperibilità o rifiuto di ricevere copia (art. 140 c.p.c.) . . . . . . 27 3.4 Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c.) . . . . . . . 33 3.5 Notificazione a persona non residente né dimorante né domiciliata nel territorio della Repubblica (art. 142 c.p.c.) . . . . . . . . . . 37 3.6 Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.7 Notificazione alle amministrazioni dello stato (art. 144 c.p.c.) . . 43 3.8 Notificazione alle persone giuridiche e alle societa’ non aventi personalita’ giuridica (art. 145 c.p.c.) . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.9 Notificazione a militare in attivita’ di servizio (art, 146 c.p.c.) . . 46 3.10 Notificazione a mezzo di posta elettronica – P.E.C. (art, 149-bis c.p.c.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 4 Notificazione di atti ed avvisi dell’amministrazione finanziaria 49 5 Notificazione a mezzo del servizio postale

52

Indice analitico

55

Allegati

57 1


Savino Maiello

0.1

La notificazione degli atti

INTRODUZIONE

in dal tempo in cui si costituirono le prime comunitĂ  organizzate, con ogni

S

probabilità, vi fu l’esigenza di comunicare con altri (gruppi o persone) e

trasmettere notizie ed informazioni. Sotto questo aspetto la figura del messo inteso come messaggero, portatore di notizie o, più semplicemente, come corriere risale agli albori della civiltà. Per alcuni storici una rete di staffette a cavallo fu istituita in Cina sin dal 4.000 a C., ma per altri, più verosimilmente, tale sistema fu introdotto in tempi meno lontani (circa 200 anni prima di Cristo) dall’imperatore Shih-huang-ti, lo stesso che fece costruire la Grande Muraglia. E’, tuttavia, indubbio che, già nel corso della XIX dinastia (1293-1185 a C.), scambi di comunicazioni avvenivano tra regno egizio e quello ittita come ben dimostrano resti di corrispondenza e tavolette rinvenuti. Anche le Città stato dell’antica Grecia comunicavano tra loro a mezzo di “emerodromoi” (corrieri per un giorno in relazione all’esigua distanza che intercorreva tra le varie città). I sistemi di trasmissione dei messaggi a mezzo corriere si è evoluto nel tempo diventando sempre più celere, preciso e regolare. Se nell’antico Egitto ed in Assiria i messi erano schiavi ai quali era affidato il compito di portare messaggi scritti, in Persia con Ciro II (558-530 a C.) gli “angaros” (messi a cavallo) costituivano un corpo speciale, con autorità di requisire ed imporre tasse, del quale il re si serviva per trasmettere e ricevere notizie. La rete postale nell’antica Persia era lunga circa 2500 chilometri con oltre 100 stazioni per il cambio dei cavalli e la sosta. Ogni stazione era presidiata da soldati ed era retta da un funzionario responsabile chiamato “Angareion”. Tale funzionario poteva obbligare coloro che abitavano vicino alla stazione a prestare servitù gratuite e obbligatorie, dette “angarie”, per il buon funzionamento del servizio (ad esempio costruzione e manutenzione strade). Il diritto di angaria fu recepito nel diritto romano e poi in quello medioevale. Le angarie, con il tempo, divennero un pretesto per compiere soprusi ai danni dei cittadini da parte dei funzionari pubblici. Per questa ragione il termine angherie ha assunto il significato che oggi comunemente gli attribuiamo (prepotenza, sopruso). I romani, da buoni organizzatori quali erano, migliorarono il servizio per lo scambio dei messaggi rendendolo più celere e regolare grazie soprattutto alla creazione di una rete stradale capillare ed efficiente estesa anche alle più lontane province. LATEX

2


Savino Maiello

La notificazione degli atti

Cesare accenna ad un sistema di staffette a cavallo “dispositi equites” da lui ideato per far pervenire rapidamente le notizie in luoghi determinati. Con Augusto l’utilizzo di corrieri a cavallo detti “iuvenes” acquisì le caratteristiche non solo di servizio di recapito della corrispondenza, ma soprattutto di un vero e proprio servizio di informazioni e di trasmissione delle disposizioni, “ut adnuntiari cognoscique posset”, essenziale per garantire la sicurezza dello stato. In età imperiale i rapporti tra governo centrale e periferie dell’impero avvenivano tramite un servizio statale ben organizzato denominato “cursus publicus” o “fiscalis” sotto la sorveglianza del prefetto del pretorio. Con il tempo e con il perfezionamento e l’ampliamento del servizio, il prefetto poté contare sull’aiuto di ispettori dei trasporti (“vehiculorum“), di speciali funzionari itineranti (“agentes in rebus” ), dei maestri di posta (“mancipes”). Vi era poi una particolare categoria di funzionari i cui componenti erano contraddistinti con il termine “curiosus”

1

con l’incarico di sorvegliare e controllare

il funzionamento delle stazioni di posta, ovvero, di spia inviata dall’autorità centrale nelle province per sorvegliare i funzionari ed i sudditi. Con il “cursus publicus” nel senso più ampio si intendeva l’insieme delle vie di comunicazione dell’Impero; in senso stretto il servizio postale dell’Impero. Questo serviva sopratutto allo spostamento rapido ed efficiente delle informazioni, ed era utilizzato prevalentemente dagli uffici siti nell’Urbe (in particolare uffici senatoriali e imperiali), dai comandanti militari, e dai governatori delle Province. L’ufficio centrale di smistamento della posta nonché sede dei “frummentarii”, cioè i messaggeri a staffetta, era sul colle Celio a Roma noto anche sotto il nome di “Castra Peregrinorum” (ossia Campo dei Forestieri). A recapitare le missive custodite in borse di cuoio erano i “tabellarii”, cui si affiancavano “cursores”,

“speculatores”, “veredarii”, corrieri che a cavallo

recavano i dispacci più urgenti. Il “cursus publicus” assicurava sia la trasmissione di tutte le informazioni e della posta, “cursus celer” o “cursus velox” (effettuato a mezzo di corrieri a cavallo o vetture leggere “redhae”), sia il trasporto di persone e beni d’interesse pubblico, “cursus tardus” o “cursus clabularis” (a mezzo di carri). Ad utilizzare il servizio per il trasporto delle persone in un primo tempo erano esclusivamente viaggiatori per ragioni di stato in possesso di un apposito permesso chiamato “diploma”, munito del sigillo imperiale; in epoche successive le autorizzazioni ad utilizzare il servizio dette “evectiones” furono estese progressivamente ai militari, alle loro mogli e figli. 1 dalla parola cura che può assumere diversi significati tra cui anche quello deteriore di “malus homo explorator et delator”

LATEX

3


Savino Maiello

La notificazione degli atti

Un servizio di scorta difendeva i viaggiatori dai “latrones” e “grassatores” nei quali non era raro imbattersi negli spostamenti. Il “cursus publicus” si svolgeva utilizzando una organizzazione estesa su tutto il territorio dell’impero che comprendeva numerose poste (da cui il nome postale) “stationes” costituite essenzialmente da “mansiones” e “mutationes” che garantivano una efficiente attività di supporto. Le “mansiones” (dal verbo “manere” fermarsi) erano distanti l’una dall’altra una giornata di viaggio e costituivano il luogo in cui i corrieri (o coloro che potevano servirsi del “cursus pubblicus” per i loro spostamenti) si fermavano per ristorarsi e ritemprarsi. Le “mansiones”, gestite da “praeposti mansionis” che si avvalevano di “stationarii”, comprendevano alloggi, stalle e magazzini, a volte erano provviste di terme e di altre comodità. Le “mutationes” erano invece poste alla distanza di una decina di miglia l’una dall’altra, cioè alla distanza che un cavallo poteva percorrere a ritmo sostenuto, prima di essere sostituito con un altro. In sostanza le “mutationes” erano il luogo in cui si mutava cavallo, ma potevano comprendere anche altre strutture per un veloce ristoro dei passeggeri. La cura degli animali da trasporto era demandata agli “stratores” ed ai “miliones”. Ad accompagnare i viaggiatori da una stazione all’altra ed a riportare indietro i veicoli erano poi gli “hippocomi”. Accanto ad essi i conducenti di carri o “carpentarii” e gli addetti alla cura ed al trasporto dei bagagli, “bastagarii”, e per i compiti più gravosi i “catabolenses”. “Mansiones” e “mutationes” costituivano comunque dei luoghi significativi attorno ai quali spesso finì per aggregarsi la presenza umana, fino a dare origine a piccoli nuclei abitati “vicus”. Questa organizzazione mirabile e colossale, era strumento esclusivo dello Stato; non mancano però notizie circa un servizio effettuato dai privati per proprio conto ed interesse. Cicerone parla più volte di corrispondenza epistolare, distinguendo fra posta pubblica e privata (non esisteva una organizzazione postale regolare disponibile per i privati. I benestanti potevano utilizzare come “tabellarii” uno o più dei loro schiavi. Le missive private erano il più delle volte affidate a persone di fiducia che fungevano da corriere: mercanti, capitani di navi, altri viaggiatori. L’accesso dei privati al servizio postale statale mediante “diploma” ed “evectiones” era rigorosamente controllato. Con una certa frequenza i privati, tramite raccomandazioni o corruzione, riuscivano a spedire le proprie missive con la posta statale. Tale utilizzo era LATEX

4


Savino Maiello

La notificazione degli atti

illegale e, se scoperto, comportava drastiche sanzioni sino alla pena di morte in caso di corruzione). Con la caduta dell’impero romano anche il sistema organizzato di comunicazione posto in essere si dissolse regredendo a forme più arcaiche. Nei secoli che seguirono fu ripristinato un servizio di corrieri per lo scambio regolare dei messaggi introducendo con il tempo nuovi modi e forme di trasmissione o recapito più rispondenti al progredire della civiltà ed alle sue articolate necessità. Tra le innovazione tecnologiche che hanno profondamente influito sulle modalità di comunicazione assume un particolare rilievo la rete internet con inevitabili conseguenza sia per il servizio postale che per la notificazione. Il ruolo della nuova tecnologia, come era logico supporre, è stato normativamente riconosciuto sia per quanto riguarda la posta elettronica certificata (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni ed art. 16, comma 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2) che per la notificazione degli atti (ad es.: art. 45 legge 18.6.2009, n. 69 ed art. 149 – bis c.p.c., introdotto con il D.L. 29.12.2009, n. 193 convertito con legge n. 24 del 22.2.2010). L’evolversi del servizio ha finito per differenziare nettamente il semplice scambio di messaggi e della corrispondenza dalla notificazione e comunicazione (di atti della pubblica amministrazione) propriamente intese. Questi ultimi istituti assumono nel campo del diritto una particolare valenza rappresentando il momento in cui la pubblica amministrazione porta a legale conoscenza dei terzi il contenuto di propri atti e dal quale possono discendere particolari effetti. E’ opportuno precisare che: a. la notificazione è sempre diretta ad uno o più soggetti determinati ed individuati e deve essere effettuata nei modi e forme di legge; b. la comunicazione, quando non è personale, è rivolta a soggetti indeterminati non singolarmente individuabili e, di norma, avviene mediante pubblicità e/o pubblicazione (Gazzetta Ufficiale, bollettino della regione, Albo pretorio, ecc.). Da quanto sopra consegue che al messo comunale è attribuito il compito di portare a conoscenza dei destinatari determinati atti dell’amministrazione di appartenenza o più in generale della pubblica amministrazione.

LATEX

5


Capitolo 1

Il messo comunale a vecchia legge comunale e provinciale riservava una particolare attenzione

L

al messo comunale, ritenuta figura tipica ed indispensabile unitamente a

quella del segretario comunale, sia per quanto riguardava i requisiti richiesti per ricoprire il posto che le modalità di nomina e le funzioni. In particolare l’articolo 273 del T.U. 383/1934 stabiliva, tra l’altro, che la nomina doveva essere approvata con decreto del Prefetto. Questa disposizione e le norme previgenti all’entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali sono state abrogate (v. art. 64 , comma 1, lettera c), della legge 142/90 e art. 274, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267). La materia è oggi di competenza degli enti locali che sono tenuti, salvo quanto di seguito precisato per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910, a disciplinare interamente l’istituto, fermo restando che non sussiste più l’obbligo della nomina prefettizia e che i dipendenti ai quali viene attribuita la qualifica di messo comunale devono possedere i requisiti richiesti dalla norme vigenti per l’accesso al pubblico impiego. Circa la competenza alla nomina del messo notificatore non è pacifico se spetti al sindaco, ai sensi dell’articolo 50, comma 10, del D. Lgs. 267/18.8.2000, ovvero al dirigente in forza delle disposizioni contenute nell’articolo 4, commi 2 e 3, del D. Lgs. 165/2001 e nell’articolo 107 del citato decreto 267/2000. L’ipotesi da preferire sembra quella della competenza dirigenziale sia per ragioni di aderenza al dettato normativo sia per analogia a quanto dispone l’articolo 1, comma 158, della legge 296/27.12.2006. Occorre evidenziare che il Consiglio di Stato con sentenza n. 4906 del 3 settembre 2003 della sezione VI ha puntualizzato alcuni aspetti in ordine alle notificazioni ed al ruolo e funzioni del messo notificatore. 6


Savino Maiello

La notificazione degli atti

Dalla citata sentenza discendono i seguenti punti fermi, alcuni dei quali decisamente innovativi ed, a quel tempo, in contro tendenza rispetto a precedenti pronunce giurisprudenziali 2 : a l’atto di notificazione, nel sistema degli atti amministrativi, assume la connotazione di “manifestazione di conoscenza” in quanto come sottolineato nella richiamata sentenza “consiste nell’attestato di un fatto accaduto (la consegna della copia dell’atto, o del provvedimento, da parte del notificante al consegnatario) e pertanto manca di ogni e qualsiasi contenuto provvedimentale, dal momento che l’effetto dell’atto non dipende dalla volontà dell’ufficiale . . . , il quale si limita ad attestare di avere consegnato l’atto ad un determinato soggetto, ma sono direttamente stabiliti dalla legge (atto giuridico in senso stretto)”; b La notificazione è: “atto proprio di una persona fisica titolare di potestà certificante della quale sia investito dall’autorità amministrativa competente, della quale costituisce organo. Il messo notificatore è dunque, sempre a comunque, organo del pubblico potere che gli conferisce la potestà di notificare, e come tale è investito di pubbliche funzioni: egli è cioè, un organo amministrativo.”; c “Principio di ordine generale è in ogni caso che il soggetto sia abilitato ad effettuare la notificazione (Cass., Sez. I, sent. n. 563 del 21 gennaio 1994) . . . Ai fini di siffatta abilitazione, non si richiede, necessariamente che il soggetto-organo sia anche inserito, in un rapporto di lavoro di natura dipendente, nella struttura organizzativa del soggetto titolare del pubblico potere.”; d l’attività del messo notificatore può esser svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione lavorativa od anche da “soggetto messo a disposizione del Comune da altro operatore al quale, legittimamente, sia stato affidato il servizio, purché le funzioni siano attribuite direttamente ed immediatamente dal Comune.”. I predetti punti fermi sono stati codificati nella legge 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) nei seguenti termini: • ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori per 2 Si

affermava il principio che il servizio di notifica non poteva essere oggetto di concessione a terzi non potendosi qualificare come servizio pubblico locale ai sensi dell’art. 112 del T.U.E.L. n. 267/2000. Conseguiva che il Comune non poteva affidare a privati la propria attività di notifica né procedere alla nomina a messo di soggetti estranei all’amministrazione.

LATEX

7


Savino Maiello

La notificazione degli atti

la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province (articolo 1, comma 158); • “I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.” (Articolo 1, comma 159); • “Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.”. (Articolo 1, comma 160). Le norme di comportamento del messo comunale non differiscono da quelle previste per gli altri pubblici dipendenti dal D.M. 26.11.2001, n. 13210. Il messo in particolare è tenuto: • ad osservare gli obblighi di diligenza, lealtà ed imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa; • a tenere un comportamento tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione della quale è organo; • ad anteporre il rispetto della legge e dell’interesse pubblico agli interessi privati propri od altrui; • ad ispirare le proprie decisioni e comportamenti alla cura dell’interesse pubblico che gli è affidato e del quale assume le responsabilità connesse ai propri compiti; LATEX

8


Savino Maiello

La notificazione degli atti

• ad evitare nella vita sociale situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione da cui dipende o che lo ha nominato. L’inosservanza del codice di comportamento, in caso di lavoratore dipendente, da luogo a procedimenti e sanzioni disciplinari senza pregiudizio per altre azioni eventualmente esperibili in materia di responsabilità penale o civile. Occorre poi evidenziare che il rispetto delle norme di comportamento riveste una particolare importanza per il messo comunale in quanto la natura stessa delle funzioni che svolge lo portano ad un più frequente ed immediato contatto con il cittadino. Va anche considerato il fatto che il primo impatto degli utenti che accedono al comune coinvolge quasi sempre il messo (che nella maggioranza dei casi svolge anche le mansioni di usciere o presta servizio in divisa) al quale il cittadino fa riferimento per informazioni o notizie circa i servizi o gli uffici cui rivolgersi. Sotto questo profilo il messo è tenuto a dimostrare la massima disponibilità ed a prestare paziente attenzione ad ogni richiesta risultando del tutto evidente che un comportamento inadeguato, scorretto, non confacente o consono al ruolo (per incompetenza, scortesia, od altro) può generare un atteggiamento di sfiducia nei confronti dell’amministrazione o comunque nuocere gravemente all’immagine della stessa. Nell’esercizio delle sue funzioni il messo comunale, in base alla nozione dell’articolo 357 del codice penale, è considerato pubblico ufficiale e come tale se da un lato gode delle particolari forme di garanzia per gli eventuali delitti compiuti nei suoi confronti ( articoli 336 e seguenti codice penale) dall’altro ha l’obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria i reati di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio e a causa delle sue funzioni ed è soggetto, in caso di omissione o violazione dei doveri connessi alla qualifica rivestita, a particolari responsabilità penali (tipiche od aggravate rispetto ai reati comuni). Tra i delitti in cui può incorrere il messo comunale in qualità di pubblico ufficiale si evidenziano, in particolare, quelli previsti dai sotto richiamati articoli del codice penale: - articolo 323, abuso d’ufficio; - articolo 324, interesse privato in atti d’ufficio; - articolo 326, rivelazione od utilizzo di segreto d’ufficio; - articolo 327, eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi e degli atti dell’autorità; - articolo 328, rifiuto od omissione atti d’ufficio; LATEX

9


Savino Maiello

La notificazione degli atti

- articolo 361, omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale. Si ricorda, infine, che anche il messo comunale nel trattare i dati deve attenersi alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003). L’inosservanza di queste norme è, infatti, fonte di responsabilitĂ e comporta il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile se si cagiona danno ad altri.

LATEX

10


Capitolo 2

La notificazione 2.1

Aspetti generali

La notifica è un atto formale di partecipazione (con il quale la pubblica amministrazione porta legalmente a conoscenza dell’interessato dell’esistenza di un determinato atto o fatto), effettuato da soggetto abilitato (ad es.: ufficiale giudiziario o messo comunale), il quale, nel consegnare l’atto che si intende portare a conoscenza, stende una relata di notifica, che costituisce documentazione dell’avvenuta consegna dell’atto, e dà luogo a presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario. Tutta la materia e la procedura relativa è trattata dagli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile, salvo alcune particolari forme di notificazione quali, a titolo esemplificativo, quelle previste: dall’art. 38 del T.U. della legge sulle imposte dirette 29.1.1958, n. 645, dall’articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (notificazioni in materia tributaria); dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 (per la notificazioni di atti a mezzo posta); dal codice della strada per la notificazione dei verbali per le infrazioni dallo stesso previste. Le norme del codice di procedura civile, per quanto facciano riferimento solo alla figura dell’ufficiale giudiziario, sono applicabili anche alle notifiche da effettuare dal messo comunale e ciò in base al principio di completezza dell’ordinamento giuridico ed a costante dottrina e giurisprudenza. A fini strettamente ed esclusivamente pratici possono essere stabilite le seguenti equivalenze in ordine alle dizioni usate dal codice di procedura civile (riferite all’autorità giudiziaria) ricondotte all’attività del messo comunale: • per ufficiale giudiziario deve intendersi il messo comunale o notificatore ; • per albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede deve intendersi l’Albo Pretorio del comune dal quale il messo dipende ovvero si procede; 11


Savino Maiello

La notificazione degli atti

• per pubblico ministero deve intendersi l’ufficio del pubblico ministero costituito presso il tribunale. L’articolo 2 del D.lgs. 19.2.1998, n. 51 ha infatti soppresso sia l’ufficio di pretura che l’ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale La procedura di notifica può essere suddivisa schematicamente in tre fasi: fase di avvio (richiesta di notifica), fase esecuzione (consegna dell’atto secondo le modalità di legge) fase conclusiva o documentale (relata di notifica). La notifica si concretizza (fase dell’esecuzione) nella consegna al destinatario da parte del messo comunale di un esemplare o una copia conforme dell’atto da notificare. Da un punto di vista operativo, per gli atti da notificare su supporto cartaceo, si possono presentare i seguenti casi: a. l’atto da notificare è costituito da due o più (se i destinatari sono due o più) esemplari originali o copie dichiarate conformi. La notifica si effettua consegnando uno qualsiasi degli esemplari a ciascun destinatario; b. l’atto da notificare è costituito da un originale ed una o più copie conformi dello stesso in relazione al numero dei destinatari. La notifica si effettua consegnando la copia conforme e trattenendo l’atto originale; c. l’atto da notificare è costituito dal solo originale e da una o più copie non dichiarate conformi dello stesso, ovvero da sole copie non dichiarate conformi. In tal caso, salvo che la copia conforme all’originale possa essere formata dallo stesso messo comunale, non è possibile procedere alla notifica. Il messo effettua la notifica consegnando al destinatario un esemplare (se dispone di esemplari originali) od una copia conforme dell’atto (nel caso in cui abbia un solo originale). Sia sull’atto che consegna che sull’originale che trattiene inserisce in calce la relazione o relata di notifica. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 137 del c.p.c.) dall’art. 45, comma 18, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69, se l’atto da notificare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, la notificazione si esegue mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, dichiarata conforme all’originale dal messo notificatore che conserva il documento informatico per i due anni successivi. In tal caso, se richiesto, il messo notificatore invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica (si ritiene anche se non certificata) dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto LATEX

12


Savino Maiello

La notificazione degli atti

notificato, su supporto informatico non riscrivibile. In caso di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ai sensi dell’art. 149 bis del c.p.c., se l’atto da notificare è su supporto cartaceo, il documento deve essere dematerializzato (ad esempio tramite scanner) e firmato digitalmente.

2.2

Relazione di notifica o relata

La relazione di notifica (articolo 148 c.p.c.) rappresenta la fase conclusiva o documentale della notificazione e può variare in base alla procedura di notifica posta in essere e, a seconda dei casi, deve indicare: • la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità; • l’ora della consegna, nel caso sia richiesto dalla parte interessata, ai sensi dell’articolo 47 delle norme di attuazione del codice di procedura civile; • il luogo della consegna oppure le ricerche anche anagrafiche effettuate; • i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario. La relazione è datata e sottoscritta dal messo; in caso di notificazione a mezzo di posta elettronica con firma digitale. Prima delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia dei dati personali”, l’articolo 139 c.p.c. prevedeva, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa, che l’originale dell’atto fosse sottoscritto per ricevuta da colui che accettava di riceverlo. Tale disposizione indubbiamente lesiva del diritto alla riservatezza è stata abrogata. La modifica introdotta con il predetto D. Lgs. 196/2003 dispone infatti che: ”Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.” La relazione di notifica costituisce atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso, in ordine alla sola attività svolta dal messo. L’originale dell’atto notificato con la relata di notifica è poi restituito all’amministrazione richiedente. Si deve sottolineare il fatto che il compito del messo si esaurisce con la consegna e la stesura della relata di notifica. Esula in modo assoluto dalle sue attribuzioni indagare circa la capacità giuridica o di intendere e volere del destinatario. Solo nel caso in cui la consegna LATEX

13


Savino Maiello

La notificazione degli atti

avvenga in mani di persona diversa dal destinatario, il messo è tenuto a valutare l’idoneità del soggetto tenendo presente che la notifica non può essere effettuata in mani di persona con età inferiore ai 14 anni o palesemente incapace (v. al riguardo articolo 139 del c.p.c.). Circa la relata nell’ambito della notificazione effettuata a mezzo PEC l’articolo 149 bis del c.p.c. così dispone: “L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto e’ stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.”

2.3

Registro delle notificazioni

Ogni atto notificato dal messo deve essere trascritto in ordine cronologico in apposito registro. In detto registro da tenere con cura, ordine e sempre aggiornato andranno annotati per ogni atto i seguenti dati: • numero cronologico in ragione di anno; • numero di protocollo generale assegnato; • data dell’atto (giorno - mese - anno); • provenienza (amministrazione ed ufficio richiedente); • natura dell’atto (descrizione sommaria del contenuto dell’atto); • destinatario (soggetto o soggetti a cui è destinato); • data della notifica (giorno - mese - anno); • nominativo della persona al quale è consegnato; • annotazioni (eventuali annotazioni del messo circa irreperibilità, ecc.). LATEX

14


Savino Maiello

La notificazione degli atti

Il numero cronologico/anno assegnato è riportato su tutti gli atti da notificare. Tale accorgimento non solo consente un immediato collegamento dell’atto alla registrazione effettuata facilitando le ricerche, ma può risultare utile per i successivi adempimenti ad esempio in caso di consegna a persona diversa del destinatario (il numero cronologico della notificazione deve essere, infatti, trascritto sulla busta sigillata da consegnare v. articolo 137 c.p.c.). Alla luce delle nuove disposizioni è da ritenere illegittima la prassi di conservare ed archiviare, a fini documentali e probatori della registrazione ed operazioni eseguite, copia integrale o parziale degli atti notificati.

2.4

Tempo delle notificazioni

Al fine di tutelare il riposo e la tranquillità dei cittadini, l’articolo 147 del c.p.c. prevede che le notifiche vengano effettuate in un orario determinato. Per ragioni di adattamento delle norme alla nuova realtà sociale, nell’articolo sopra richiamato, come modificato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, non prevede più la distinzione tra il periodo invernale e quello estivo, individuando un unico arco temporale durante il quale possono eseguirsi le notifiche. Con la nuova norma la notifica potrà essere effettuata validamente dalle ore 7 alle ore 21 durante tutto l’anno; resta valida la disposizione di cui all’ art. 47 disp. att. c.p.c. , che prevede l’obbligo di indicare l’ora dell’eseguita notificazione, da parte dell’Ufficiale Giudiziario, nel caso che la parte faccia istanza in tal senso. Pur non considerando tale termine perentorio è opportuno venga rispettato dal messo al fin di evitare l’insorgere di contenziosi e problematiche di qualunque genere.

2.5

Computo dei termini delle notificazioni

Molti atti devono essere portati a conoscenza del destinatario entro un termine stabilito in via generale dalle norme che disciplinano la materia in cui rientra l’atto stesso, a pena di improcedibilità o di prescrizione. L’art.155 del c.p.c. stabilisce che nel computo dei termini a giorni ed ore, si escludono i giorni e l’ora iniziali. Nel computo dei termini in mesi od anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine, ma se il giorno festivo coincide con quello di scadenza, quest’ultima è prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo. LATEX

15


Savino Maiello

La notificazione degli atti

Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti (legge 27/5/1949, n.260, modificata dalla legge 5/3/1977, n.54): il primo giorno dell’anno (1 gennaio); il giorno dell’Epifania (6 gennaio); l’anniversario della liberazione dal nazi-fascismo (25 aprile); il giorno di lunedì dopo Pasqua (variabile in base all’anno); la festa del lavoro (1 maggio); l’anniversario della Repubblica (2 giugno); il giorno dell’Assunzione della B. V. Maria (15 agosto); il giorno di Ognissanti (1 novembre); il giorno della festa dell’Immacolata Concezione (8 dicembre); il giorno di Natale (25 dicembre); il giorno di S. Stefano (26 dicembre); il giorno dei Ss. Pietro e Paolo (29 giugno), solo per il comune di Roma (per gli altri Comuni a partire dal 2012, le feste dei Santi patroni (sono spostate alla domenica più vicina ).

2.6

Rimborso costi di notificazione

Gli articoli 273 e 274 de T.U. 383/1934, che stabilivano che i messi dei comuni e delle province potessero notificare, senza corrispettivo, atti nell’interesse di altre pubbliche amministrazioni che ne facessero richiesta, sono stati abrogati dall’articolo 64 della legge 142/90. In considerazione di tale fatto molti comuni, con motivazioni diverse, hanno richiesto, in misura variabile, un rimborso sulle spese sostenute per le notificazioni effettuate per conto di terzi creando in tal modo situazioni diversificate e di generale incertezza. La questione è stata risolta dalle disposizioni introdotte con l’articolo 10 della 3 agosto 1999, n. 265. Questa norma - dopo aver premesso che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge – dispone che:” Al Comune che vi provvede spetta da parte dell’amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, dell’Interno e delle Finanze.” Il comma 3 dell’articolo 10 sopra citato disciplina la procedura per ottenere il rimborso e fissa la destinazione delle entrate a tale titolo così disponendo: “ L’ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico LATEX

16


Savino Maiello

La notificazione degli atti

avente sede nella provincia di appartenenza dell’ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti.” Stando alla lettera della norma, non sembrerebbero rimborsabili le spese postali sostenute per ipotesi di notificazione diversa da quella prevista dall’art.140 del c.p.c. (ad esempio per la lettera raccomandata spedita al destinatario in caso di consegna dell’atto al portiere od al vicino ai sensi dell’art. 139 del c.p.c.). Sono, invece, a carico dei Comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, della Regione e della Provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum. La liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate viene richiesto con cadenza semestrale alle singole amministrazioni interessate allegando la documentazione giustificativa.

Es: 2.6.1:

MODULISTICA

Schema di richiesta per liquidazione e pagamento somme spettanti per notificazione atti (art. 10 L. 265/1999 e D.M. . . . . . . . . . ..) Lì ........................ OGGETTO: Richiesta liquidazione e pagamento somme spettanti per notificazione atti (art. 10 L. 265/1999 e D.M. . . . . . . . . . ..)

A ..............

Ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 265/1999 e del D.M. .............., si chiede la liquidazione e pagamento della complessiva somma di Euro ............ per notificazione di atti effettuata, a richiesta di codesta amministrazione, nel periodo .........../................ come da distinta sotto riportata: Rif. Oggetto Destinatario Somma dovuta Spese postali .... .......................... .......................... ................... .................... .... .......................... .......................... ................... .................... TOTALE ..................... Si allega ....a titolo di documentazione giustificativa: IL MESSO .............................. VISTO: IL DIRIGENTE ....................

LATEX

17


Savino Maiello

2.7

La notificazione degli atti

Notificazione e privacy

Le prime disposizioni sulla privacy, introdotte con la legge 31.12.1996, n. 675 non modificarono le norme e le procedure previste dall’ordinamento per la notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa o tributaria. Pur tuttavia, la salvaguardia della riservatezza impose l’adozione, come suggerito dal Garante stesso, di misure ed accorgimenti idonei a garantire un diritto espressamente tutelato (ad esempio: inserendo in busta chiusa i documenti che non potevano essere notificati in mani proprie del destinatario). Le norme che disciplinano le notifiche e le vendite giudiziarie sono state in seguito modificate con il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (in supplemento alla G.U. 29.7.2003, n. 174). Le novità introdotte in materia di notificazioni, comunicazioni ed avvisi dall’art. 174 del Codice anzidetto, in vigore dall’1.1.2004, intendono garantire che determinati documenti vengano portati a conoscenza dei cittadini in maniera certa salvaguardando al contempo il diritto degli stessi a non vedere violata la loro privacy e a non subire, di conseguenza, una ingiustificata divulgazione dei dati che li riguardano.

2.8

Notificazione a persona diversa dal destinatario

La notificazione a persona diversa dal destinatario è stata oggetto di particolare attenzione nella formulazione delle modifiche introdotte con il più volte citato D. Lgs. 196/2003. E’, infatti, con la consegna dell’atto non in mani proprie dell’interessato che si può favorire una ingiustificata divulgazione dei dati che lo riguardano. Per questa ragione le nuove disposizioni a tutela della privacy seppur sintetiche risultano precise e rigorose (v. articolo 137 c.p.c., commi III e IV). Se la notificazione, per qualsiasi ragione, non può essere eseguita in mani proprie dell’interessato (ad esempio: consegna a persona di famiglia, addetta alla casa, all’ufficio, azienda, portiere, vicino di casa, capitano della nave, ecc. . . . ) la procedura da osservare è la seguente: a la copia dell’atto da notificare deve essere inserita in una busta all’esterno della quale il messo trascrive il numero cronologico della notificazione senza apporre altri segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto; b nella relata in calce all’originale e alla copia dell’atto si indicano le operazioni eseguite; LATEX

18


Savino Maiello

La notificazione degli atti

c la copia dell’atto da notificare con la relata è inserito nella busta, come sopra predisposta, che il messo “provvede a sigillare”; d se la consegna avviene nelle mani del portiere o di un vicino di casa deve essere sottoscritta una ricevuta. Si deve rilevare che il termine “sigillare” che compare nella disposizione di cui trattasi può dar luogo, sul piano operativo, ad incertezza e confusione circa il significato da attribuire a detto termine in quanto può essere inteso: – nel suo significato storico lessicale e cioè di chiusura garantita da un sigillo (impronta di anello, timbro, ecc.) apposto su ceralacca; – nel suo significato attuale e corrente di buona ed impenetrabile chiusura. Al riguardo si esprime l’avviso che la norma non imponga ai messi comunali l’obbligo di munirsi di ceralacca e timbri ad impronta, ma più semplicemente di adottare gli opportuni accorgimenti al fine di rendere evidenti eventuali tentativi di effrazione (ad esempio: timbro e firma sulla chiusura dei bordi della busta ed apposizione di nastro adesivo sugli stessi, ecc. ...).

LATEX

19


Capitolo 3

Le notificazioni previste dal codice di procedura civile 3.1

Notificazione in mani proprie (art.138 c.p.c.)

Il messo può sempre eseguire la notifica mediante consegna della copia dell’atto nelle mani proprie del destinatario ovunque lo trovi nell’ambito del territorio comunale, non a caso questa forma di notificazione è anche detta a luogo libero. Il riferimento ai criteri della residenza, domicilio e dimora quali luoghi vincolanti è, infatti, rilevante solo nel caso in cui la notificazione non avvenga in mani proprie. La norma consente di effettuare la notifica in luogo diverso della residenza, domicilio o dimora. In altri termini, si può procedere alla notificazione ovunque venga reperito il destinatario purché nell’ambito del territorio comunale (ad es.: casa di amici, locali pubblici o privati, pubblica via, ecc.).. Pur dovendo considerare la procedura prevista dall’articolo 138 c.p.c. la forma migliore di notifica, e quindi da preferire in quanto porta a diretta conoscenza dell’interessato il contenuto dell’atto che lo riguarda, il messo non è tenuto a girare in lungo ed in largo il territorio comunale per effettuare la notifica in tale forma. A ciò suppliscono altre procedure di notifica egualmente efficaci e sicuramente più economiche (ad es.: quella prevista dall’articolo 139 c.p.c.). Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, la notificazione, ai sensi del secondo comma dell’articolo 138 c.p.c., si considera comunque fatta in mani proprie. In tal caso il messo da atto del rifiuto (ed eventualmente delle ragioni) nella relazione di notificazione. 20


Savino Maiello

La notificazione degli atti

La copia dell’atto che il destinatario rifiuta di ricevere, dopo la stesura della relata, è restituito unitamente all’originale alla parte od ufficio richiedente. Es: 3.1.1:

MODULISTICA

1a - Schema di relazione di notificazione effettuata in mani proprie Numero cronologico notificazione ..................... L’anno ............. il giorno ........... del mese di ........ alle ore ........ (se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.). Io sottoscritto messo del Comune di ............ ho notificato il presente atto al Sig. ........... consegnandone allo stesso copia/esemplare uguale in mani proprie [(presso la sua residenza,/dimora,/domicilio di via ...............) - (avendolo casualmente trovato in ............. di questo Comune)]. Fatto, letto e sottoscritto. Il MESSO COMUNALE ......................

Es: 3.1.2:

MODULISTICA

1b - Schema di relazione di notificazione in caso di rifiuto di ricevere l’atto Numero cronologico notificazione ..................... L’anno ............... il giorno ............ del mese di ........... alle ore ............ (se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.). Io sottoscritto messo del Comune di .............. [ mi sono recato per eseguire la notifica del presente atto presso la residenza/dimora/domicilio del Sig. ................. in via .............. di questo Comune) - ( avendo occasionalmente trovato il Sig. .................. , destinatario del presente atto, in ................ di questo Comune lo ho avvicinato per eseguire la notifica)]. Il predetto destinatario ha rifiutato di ricevere l’atto in quanto .......... per cui l’esemplare/copia dell’atto da consegnare viene da me trattenuto considerando la notifica fatta in mani proprie, ai sensi del secondo comma dell’articolo 138 c.p.c.. Fatto, letto e sottoscritto. Il MESSO COMUNALE ......................

Es: 3.1.3:

MODULISTICA

1c - Schema lettera per restituzione atto notificato in mani proprie Lì ........................ Numero cronologico notificazione ..................... OGGETTO: ...............................................

LATEX

21


Savino Maiello

La notificazione degli atti

A ..............

Si restituisce originale dell’atto in oggetto indicato, notificato in mani proprie del destinatario, riportante in calce relata della eseguita formalità. IL MESSO COMUNALE ..............................

Es: 3.1.4:

MODULISTICA

1d - Schema lettera per restituzione atto non notificato per rifiuto a riceverlo Lì ........................ Numero cronologico notificazione ..................... OGGETTO: ...............................................

A ..............

Si restituisce originale e copia dell’atto in oggetto indicato avendo il destinatario rifiutato di riceverlo. A termine del seconda comma dell’articolo 138 c.p.c., la notificazione deve intendersi eseguita in mani proprie dell’interessato come risulta dalla relata apposta in calce agli atti restituiti. IL MESSO COMUNALE ..............................

3.2

Notificazione nella residenza, dimora,domicilio (art. 139 c.p.c.)

L’articolo 139 c.p.c. dispone che, quando non sia possibile eseguire la notifica in mani proprie, la stessa è fatta al destinatario nel comune di residenza (dove ha l’abitazione o dimora abituale) o, se ignoto, nel comune di dimora (dove ha la residenza occasionale) e, se anche questo è ignoto, nel comune di domicilio (dove ha la sede principale degli affari o interessi). L’ordine anzidetto (comune di residenza, comune di dimora, comune di domicilio ) ha carattere obbligatorio non è quindi facoltativo od alternativo e pertanto la notifica deve essere fatta innanzitutto nel comune di residenza del destinatario ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Per procedere a questo tipo di notifica il messo deve quindi accertare, anche anagraficamente e con notizie raccolte sul posto, che il destinatario sia residente nel comune. LATEX

22


Savino Maiello

La notificazione degli atti

Le risultanza anagrafiche hanno mero valore presuntivo prevalendo la residenza che di fatto risulta come abituale dimora del destinatario. Quando la residenza è nota il messo deve eseguirla in detto luogo e non è tenuto a ricercare una diversa dimora in cui di fatto il destinatario possa trovarsi al tempo della notificazione. Nel caso in cui il destinatario non venga trovato in uno dei luoghi anzidetti (casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio), il messo effettua la notifica consegnando copia dell’atto ad una persona di famiglia od addetto alla casa, all’ufficio od azienda, purché non minore di 14 anni o palesemente incapace. Si rendono utili al riguardo le precisazioni che seguono: a è opportuno recarsi per la notifica prima nella casa di abitazione e poi negli altri luoghi indicati dalla norma anche se detti luoghi sono alternativi; b la consegna può avvenire a mani di persona di famiglia o di addetto alla casa, ufficio od azienda; c sono da considerare persone di famiglia sia quelle legate al destinatario da vincolo di parentela, affinità o affiliazione sia quelle con lui conviventi. Pur non prevedendo la norma per le persone legate da vincoli di parentela (padre, fratello, figlio, ecc.) il requisito della effettiva convivenza è opportuno, stante al riguardo l’incostanza della giurisprudenza, che l’atto venga consegnato a famigliare convivente; d vanno considerati addetti alla casa i domestici ed altri soggetti che vivono abitualmente nella casa del destinatario e prestano la propria opera alle sue dipendenze. Il portiere è ritenuto addetto alla casa se è alle dipendenze del destinatario che in questo caso deve essere necessariamente proprietario della casa in cui abita; e per addetto all’ufficio od azienda si intendono i dipendenti occupati nell’ufficio od azienda sempre che l’ufficio od azienda sia gestita (organizzata e diretta) dal destinatario per la trattazione dei propri affari ed interessi; f nella relata di notifica in caso di consegna dell’atto a terzi vanno sempre indicati il luogo della consegna e le generalità del consegnatario ed il suo rapporto di parentela, convivenza o subordinazione con il destinatario; g la persona a cui si consegna l’atto non deve avere età inferiore ai 14 anni o essere palesemente incapace. Non sussiste al riguardo un obbligo per il messo di svolgere particolari indagini essendo sufficiente che lo stesso accerti sulla base dell’esperienza e dell’apparenza fisica e semplici domande LATEX

23


Savino Maiello

La notificazione degli atti

o scambio di parole che il soggetto non abbia età inferiore ai 14 anni o sia infermo di mente od in uno stato, anche momentaneo, di impossibilità di intendere e volere; h l’atto da notificare deve essere inserito in busta sigillata secondo le modalità indicate al Capitolo II, paragrafo 2.8 “Notificazione a persona diversa dal destinatario”. Il messo deve prestare particolare attenzione al luogo ed ai requisiti del soggetto che riceve copia dell’atto in quanto: • è da ritenere nulla la notifica effettuata in una pubblica via alla figlia del destinatario poiché luogo diverso dall’abitazione in cui è legittimato tale tipo di notifica; • è da ritenete invalida la notifica in mani del fratello del destinatario nella sede dell’azienda se questi non è addetto all’azienda medesima. In mancanza selle persone sopraindicate - cioè solo nel caso non vengano trovate persone di famiglia od addette alla casa, ufficio o azienda o queste rifiutino di ricevere l’atto o abbiano età inferiore ai 14 anni o siano palesemente incapaci – la notifica può essere fatta mediante consegna al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio od azienda e, quando anche il portiere manchi, ad un vicino di casa che accetti di riceverla. In questo caso il messo oltre ad inserire la copia dell’atto in busta che provvede a sigillare, secondo le modalità indicate al Capitolo II, paragrafo 2.8 “Notificazione a persona diversa dal destinatario” è tenuto a dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata. Si sottolinea, poi, che il portiere od il vicino di casa devono sottoscrivere ricevuta dell’avvenuta consegna per cui se questi sono analfabeti o si rifiutano di firmare la notifica non potrà essere effettuata. La norma nulla precisa in merito all’età ed alla capacità di intendere e volere del portiere e del vicino di casa. Al riguardo si esprime l’avviso che non si possa procedere alla consegna a persona minorenne o palesemente incapace. Infine l’art. 139 c.p.c. contempla il caso del destinatario che vive abitualmente a bordo di una nave mercantile. Ricorrendo tale ipotesi, se non è possibile eseguire la notifica in mani proprie, l’atto può essere consegnato al capitano della nave o a chi ne fa le veci osservando la formalità della busta sigillata come sopra precisato. Es: 3.2.1:

LATEX

MODULISTICA 24


Savino Maiello

La notificazione degli atti

2a - Schema di relazione di notificazione effettuata in mani di persona di famiglia, addetta alla casa, all’ufficio o azienda (art. 139, secondo comma, c.p.c.) Numero cronologico notificazione ..................... L’anno ............... il giorno ............ del mese di ........... alle ore ............ (se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.). Io sottoscritto messo del Comune di .......... mi sono recato in via .............n.c. ... di questo comune dove ha la residenza/dimora/domicilio/l’ufficio/esercita l’industria/il commercio il Sig. .............. , per procedere alla notifica del presente atto. Non avendo trovato il predetto destinatario, ai sensi dell’articolo 139, secondo comma c.p.c., ho effettuato la notifica consegnando copia conforme/esemplare uguale dell’atto, in busta che ho provveduto a sigillare trascrivendo all’esterno della stessa il numero cronologico della notificazione (n. ...........), in mani di ..............(specificare generalità e relazione di parentela, convivenza o servizio ad es.: Mario Rossi, figlio convivente Mario Rossi, ragioniere alle dipendenze del destinatario e addetto all’ufficio). /par Fatto, letto e sottoscritto. Il MESSO COMUNALE ......................

Es: 3.2.2:

MODULISTICA

2b - Schema di relazione di notificazione effettuata in mani del portiere o di un vicino che accetti di riceverla (art. 139, terzo comma, c.p.c.) Numero cronologico notificazione ..................... L’anno ............... il giorno ............ del mese di ........... alle ore ............ (se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.). Io sottoscritto messo del Comune di ............ mi sono recato in via ................. n.c. .........di questo comune dove ha la residenza/dimora/domicilio/l’ufficio/esercita l’industria/il commercio il Sig. ............. , per procedere alla notifica del presente atto. Non avendo trovato il predetto destinatario ..........(così prosegue) per consegna al portiere né alcuna persona della sua famiglia o addetta alla casa/ufficio/azienda (nessuna persona di famiglia o addetta alla casa/ufficio/azienda capace di ricevere la notifica), per consegna a vicino di casa né alcuna persona della sua famiglia o addetta alla casa/ufficio/azienda (nessuna persona di famiglia o addetta alla casa/ufficio/azienda capace di ricevere la notifica) né avendo trovato il portiere (non avendo la casa un portiere), ai sensi dell’articolo 139, terzo comma c.p.c., ho effettuato la notifica consegnando copia conforme/esemplare uguale dell’atto, in busta che ho provveduto a sigillare trascrivendo all’esterno della stessa il numero cronologico della notificazione (n. .........), in mani del Sig. .............[(portiere) (del vicino di casa che ha accettato di riceverla) e relative generalità] al quale farò contestualmente firmare una ricevuta. Della notificazione del presente atto nel modo anzidetto darò notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata A.R. **[che invierò oggi per la spedizione all’ufficio postale di Adria.] Fatto, letto e sottoscritto. Il MESSO COMUNALE ...................... **NOTA: qualora non fosse possibile indicare la data di invio della lettera raccomandata A.R. al destinatario si ritiene sia possibile integrare successivamente la relata sull’originale dell’atto che si restituisce con la seguente dicitura: Della consegna del presente atto al portiere/vicino di casa è stata data notizia al destinatario con lettera raccomandata A.R. inviata per la spedizione all’ufficio postale di Adria il ..........

LATEX

25


Savino Maiello

Es: 3.2.3:

La notificazione degli atti

MODULISTICA

2c - Schema di ricevuta di busta sigillata ai sensi dell’art. 139, quarto comma, c.p.c. Numero cronologico notificazione ..................... Io sottoscritto ........................................... attesto di aver ricevuto, con il mio consenso, dal Sig. ..............., qualificatosi come messo del Comune di ........., busta sigillata che mi è stato detto contenere atto da consegnare al Sig .............. [mio vicino di casa, che ha l’abitazione nello stabile del quale sono portiere]. La busta reca all’esterno il numero ................ ed è priva di segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Lì, ............... Per ricevuta ......................

Es: 3.2.4:

MODULISTICA

2d - Schema di lettera di comunicazione al destinatario ai sensi dell’articolo 139, quarto comma c.p.c. Prot. n. ........................ Lì................ Numero cronologico notificazione ..................... OGGETTO: ............................................... RACCOMANDATA A.R. Al Sig. .............. Le comunico che in data ........ alle ore ......... mi sono recato in via ................ n..c. .... di questo Comune dove ha la residenza/dimora/domicilio /l’ufficio/esercita l’industria/il commercio per procedere alla notifica del seguente atto: Provenienza: .......................... Estremi atto: (Prot. n. ........ data ........., oggetto, ecc. ...). Non avendo trovato Lei o persona di famiglia/addetto alla casa/ufficio/azienda (se del caso capace di ricevere l’atto) oppure (avendo rifiutato la persona di famiglia/addetto alla casa/ufficio/azienda di ricevere l’atto) ho proceduto alla notifica ai sensi dell’articolo 139, terzo comma, c.p.c. consegnando copia conforme/esemplare uguale dell’atto, in busta sigillata, in mani del Sig. .........[(portiere/vicino di casa] che ha accettato di riceverla firmando ricevuta. Lì, ............................... IL MESSO COMUNALE ..............................

Es: 3.2.5:

MODULISTICA

2d - Schema lettera per restituzione atto notificato ai sensi dell’articolo 139 c.p.c Prot. n. ........................ Lì................ Numero cronologico notificazione ..................... OGGETTO: ...............................................

A. ..............

LATEX

26


Savino Maiello

La notificazione degli atti

Si restituisce originale dell’atto in oggetto indicato, debitamente notificato, riportante in calce relata della eseguita formalità. Lì, ............................... IL MESSO COMUNALE ..............................

3.3

IrreperibilitĂ  o rifiuto di ricevere copia (art. 140 c.p.c.)

Se non è possibile eseguire la notifica perché non viene trovato il destinatario o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo 139 c.p.c., la notifica si effettua depositando esemplare o copia eguale dell’atto in busta sigillata nella sede del Comune dove la notificazione deve essere eseguita, affiggendo avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario e dando notizia allo stesso a mezzo lettera raccomandata A.R. E’ opportuno sottolineare che questa forma di notifica può essere legittimamente effettuata solo nel caso che, non trovato il destinatario, l’atto venga rifiutato dai soggetti idonei a riceverlo in base alla legge (art. 139 c.p.c.) e non già a seguito del rifiuto del destinatario, ove venga reperito. Il rifiuto del destinatario, ai sensi del secondo comma dell’articolo 138 c.p.c., equivale, ad ogni effetto, a notifica fatta in mani proprie. La notificazione di un atto ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. può essere effettuata solamente dopo che il messo si sia recato nei luoghi alternativamente indicati dall’articolo 139 c.p.c. (abitazione, ufficio, azienda) senza trovare il destinatario né altro soggetto idoneo a ricevere l’atto. La procedura da osservare è la seguente: a affissione di avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione, ufficio od azienda del destinatario. Al riguardo è utile precisare che per porta si intende l’accesso all’abitazione (locali) in cui dimora il destinatario od ha l’ufficio od azienda e non già l’ingresso dell’edificio in cui si possono trovare, in comune con altri di diversa proprietà, detti locali ovvero il cancello esterno di stabile in multi proprietà. E’ poi opportuno che l’avviso non venga affisso in senso proprio e materiale all’esterno della porta, ma inserito, se possibile, al di sotto della stessa o nella cassetta per lettere se ad uso esclusivo dell’abitazione, ufficio od azienda del destinatario e ciò se non altro per evitare che l’avviso stesso possa essere rimosso da terzi. Si osserva poi che la dizione usata nell’art. 140 c.p.c. dal legislatore per l’affissione dell’avvisobusta chiusa e sigillata differisce da quella LATEX

27


Savino Maiello

La notificazione degli atti

utilizzata per la consegna a terzi o il deposito dell’atto da notificare nell’art. 137 c.p.c. busta che provvede a sigillare. In conclusione nel primo caso la busta è chiusa e sigillata nel secondo solo sigillata. La questione potrebbe risultare irrilevante poiché una busta sigillata è necessariamente anche chiusa non potendo essere allo stesso tempo aperta e sigillata. Tuttavia è legittimo chiedersi se con il termine chiusa, anche se è ipotizzabile sia stato usato come rafforzativo, si sottenda l’adozione di particolari e non meglio precisate cautele. Il contenuto dell’avviso è indicato nell’art. 48 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. (nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario, natura dell’atto, indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato e davanti al quale si deve comparire con la data ed il termine di comparizione, data e firma dell’ufficiale giudiziario). b deposito di copia dell’atto da notificare nella casa comunale, in busta sigillata (ad es. : ufficio messi) riportante all’esterno il numero cronologico della notificazione senza segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto; c invio all’interessato di lettera raccomandata A.R. per informarlo del deposito dell’atto nella casa comunale. d Questa forma di notifica presuppone che la residenza, dimora o domicilio del destinatario siano noti e che non sia possibile eseguire la notifica stessa nei modi previsti dagli articoli 138 e 139 c.p.c. per difficoltà di ordine materiale. La notificazione ai sensi dell’articolo 140, prima della sentenza 14 gennaio 2010, n. 3, della Corte Costituzionale si considerava effettuata con il compimento delle tre formalità sopra descritte (affissione di avviso alla porta del destinatario in busta chiusa e sigillata, deposito atto nella casa comunale in busta sigillata, invio al destinatario di notizia del deposito) a nulla rilevando la ricezione da parte del destinatario della lettera raccomandata di notizia del deposito. La sentenza sopra richiamata ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, (ultima delle formalità anzidette) anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. In dottrina si discute se la predetta sentenza - oltre ad eliminare la discrasia con il terzo comma (aggiunto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1 marzo 2006) del successivo art. 149 - abbia superato o meno nell’ambito dell’art. 140 c.p.c. la scissione soggettiva dei due momenti di perfezionamento LATEX

28


Savino Maiello

La notificazione degli atti

della notifica per il notificante ed il destinatario derivanti dalla sentenza n. 477/2002. Tale problematica, d’interesse del soggetto che richiede la notificazione, coinvolge solo marginalmente l’attività del messo che conclude la procedura di sua pertinenza con la relata di notifica. Sotto l’aspetto strettamente operativo, si ritiene opportuno sintetizzare come segue le varie fasi in cui si articola la notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c.: • il messo, conoscendo - in base alle risultanze anagrafiche o alle informazioni assunte - la residenza, dimora o domicilio del destinatario nel territorio del comune, si reca presso i luoghi indicati dall’articolo 139 c.p.c. (abitazione, ufficio o azienda) per effettuare la notifica, ma non trova il destinatario od altra persona idonea a ricevere l’atto. • Il messo affigge, nei modi sopra precisati, alla porta dell’abitazione, ufficio od azienda avviso che depositerà l’atto nella casa comunale. • Il messo, rientrato in sede, redige e provvede per l’invio di lettera raccomandata A.R. al destinatario con la quale da notizia del deposito nella casa comunale. • Il messo, una volta acquisita la ricevuta di ritorno firmata dal destinatario ed attestante la data dell’avvenuta consegna ovvero decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, redige la relata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c.. sia sull’originale che sulla copia depositata con le modalità in precedenza descritte. Circa la durata del deposito e le modalità di ritiro dell’atto, l’articolo 140 e le altre norme del c.p.c. nulla precisano. In ordine alla prima questione è stato formulato un quesito all’ANCI. Nella risposta, fornita il 4.6.2003, è stato espresso il parere che . . . è sconsigliabile comunque porre termine al deposito fino a quando non sia terminata la sequenza processuale-procedimentale entro la quale l’atto si colloca. Non è quindi possibile fissare un termine massimo in generale per la giacenza, ma bisogna di volta in volta esaminare le singole fattispecie.. Dal predetto parere non si ricava alcuna utilità pratica in quanto, pur non venendo esclusa in assoluto la possibilità di un termine, il calcolo risulta non immediato (valutazione di una molteplicità di situazioni ed elementi che possono anche non essere nella disponibilità del messo comunale) e non definibile in via generale. Sono, pertanto, auspicabili precise indicazioni a livello normativo atteso che, per quanto concerne il trattamento, il Codice in materia di protezione dei dati LATEX

29


Savino Maiello

La notificazione degli atti

personali, all’art. 11, comma 1, lett. e), prevede la conservazione dei dati stessi (che nel caso in esame sono quelli contenuti nell’atto inserito nella busta sigillata in deposito) per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati. Circa la seconda questione si esprime l’avviso che l’atto in deposito possa essere ritirato anche da persona incaricata dal destinatario per le seguenti ragioni: • tale evenienza non è espressamente vietata da alcuna norma di legge; • la stessa notificazione, a determinate condizioni e con particolari cautele, può essere fatta in mani diverse dal destinatario (ad esempio al portiere od al vicino di casa che accetti di riceverla). Tali soggetti, se ricorrono le condizioni previste, sono abilitati per legge senza tener conto se tra essi ed l’interessato intercorra un rapporto fiduciario. A maggior ragione si ritiene che l’atto depositato possa essere ritirato da persona incaricata e quindi di fiducia. • non viene violato il diritto alla riservatezza in quanto l’atto depositato è contenuto in busta sigillata con le modalità più sopra precisate. Nella prassi per la consegna a persona diversa dal destinatario è opportuno procedere nel modo seguente: • accertare che la persona che si presenta sia munita di delega o quanto meno dell’avviso di deposito (indifferentemente quello affisso sulla porta o quello inviato con lettera raccomandata); • fare sottoscrivere una ricevuta di consegna da conservare agli atti.

Es: 3.3.1:

MODULISTICA

3a - Schema di avviso di deposito nella casa comunale. Prot. n. ........................ Numero cronologico notificazione ..................... OGGETTO: ............................................... RACCOMANDATA A.R. Al Sig. .............. La informo che, ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., provvederò in data odierna al deposito, in busta sigillata, presso l’ufficio messi del comune di ........... (telefono ..............) di un atto a Lei diretto per la notifica gli estremi del quale sono i seguenti: Richiedente la notifica: ........... Natura dell’atto: ...........

LATEX

30


Savino Maiello

La notificazione degli atti

(. . . . altri elementi richiesti art. 48 disposizioni di attuazione del c.p.c.) L’atto anzidetto potrà essere ritirato nei giorni feriali durante l’orario d’ufficio (dalle ore . . . . alle ore . . . ..) esibendo il presente avviso. Qualora non possa provvedere direttamente può incaricare persona di sua fiducia. Lì, ............................... IL MESSO COMUNALE ..............................

LATEX

31


Savino Maiello

Es: 3.3.2:

La notificazione degli atti

MODULISTICA

3b - Schema di lettera raccomandata A.R. da inviare al destinatario per la notifica di cui all’articolo 140 c.p.c. Prot. n. ........................ Numero cronologico notificazione ..................... OGGETTO: ............................................... RACCOMANDATA A.R. Al Sig. .............. Le comunico che in data ..... mi sono recato presso la Sua abitazione/ufficio/azienda in .............. di questo comune per procedere alla notifica del seguente atto: Estremi atto : Protocollo n. .. data ............... Provenienza: (Amministrazione, ufficio o soggetto che richiede la notifica) Oggetto e natura: ....................... Non avendo trovato Lei destinatario od altro soggetto idoneo a ricevere l’atto (ovvero avendo gli altri soggetti idonei rifiutato di ricevere l’atto) ho avviato la procedura per la notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. con avviso, in busta chiusa e sigillata, alla sua abitazione/ufficio/azienda. Concludo la procedura di notifica con il deposito dell’atto, in busta sigillata, presso l’Ufficio messi di questo Comune e l’invio della presente comunicazione. La informo che potrà ritirare l’atto nei giorni feriali e durante le ore d’ufficio (dalle ore ..... alle ore ...) esibendo l’avviso di deposito o la presente comunicazione. Qualora non possa provvedere direttamente può incaricare persona di sua fiducia. Lì, ............................... IL MESSO COMUNALE ..............................

Es: 3.3.3:

MODULISTICA

3c - Schema di relata di notifica effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. Numero cronologico notificazione ..................... L’anno ............. il giorno ........... del mese di ........ alle ore ........ (se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.). Io sottoscritto messo del Comune di ........... mi sono recato in via .............. n.c. ..... di questo comune dove ha la residenza/dimora/domicilio/l’ufficio/esercita l’industria/il commercio il Sig. .................. , per procedere alla notifica del presente atto. Non avendo trovato il predetto destinatario od altri soggetti idonei a ricevere l’atto (ovvero per il rifiuto dei soggetti idonei a ricevere l’atto) ho avviato la procedura prevista dall’articolo 140 c.p.c., affiggendo avviso alla porta dell’abitazione/ufficio/azienda in busta chiusa e sigillata. Ho poi proceduto al deposito dell’atto, in busta sigillata, nella casa comunale dando notizia al destinatario con lettera raccomandata A.R. . La lettera predetta, come risulta da ricevuta di ritorno in atti, è stata consegnata il ............ [ovvero sono decorsi oltre dieci giorni dalla spedizione avvenuta il ............... dall’ufficio postale di ........ come da ricevuta di spedizione in atti] Fatto, letto e sottoscritto. Fatto, letto e sottoscritto. Il MESSO COMUNALE ......................

LATEX

32


Savino Maiello

Es: 3.3.4:

La notificazione degli atti

MODULISTICA

3d – Schema di ricevuta di ritiro atto depositato da persona incaricata Numero cronologico notificazione ..................... Io sottoscritto ........................................... dichiaro di aver ritirato, per conto e su incarico del destinatario Sg. .........., l’atto depositato, in busta sigillata, con numero cronologico di notificazione .................. presso l’Ufficio Messi del Comune di ........... La busta mi viene consegnata sigillata ed è priva di segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Lì, ............... Per ricevuta ......................

Es: 3.3.5:

MODULISTICA

3f - Schema lettera per restituzione atto notificato ai sensi dell’articolo 140 c.p.c.

Si può fare riferimento ai precedenti schemi

3.4

Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c.)

L’articolo 141 c.p.c. disciplina la notificazione degli atti presso il domiciliatario. E’, pertanto, indispensabile per procedere a questa forma di notifica che il destinatario abbia eletto domicilio. Per elezione di domicilio si intende un atto giuridico unilaterale con il quale una persona sceglie che il proprio domicilio per un determinato atto od affare e per tutti quelli conseguenti coincida con un luogo diverso dal domicilio generale (sede principale dei propri affari ed interessi) in base: a ad un elemento oggettivo, ossia la presenza nel luogo degli affari ed interessi della persona; b ad un elemento soggettivo, ossia l’intenzione di fissare nel luogo la sede stabile e principale dei propri affari. Il domicilio, inoltre, può essere volontario se liberamente espresso dal soggetto o necessario se imposto dalla legge come ad esempio nei casi previsti dall’articolo 45 c.c. (domicilio del minore, presso il genitore con il quale convive – interdetto presso il tutore, ecc.) LATEX

33


Savino Maiello

La notificazione degli atti

La notifica ai sensi dell’articolo 141 c.p.c. è obbligatoria quando l’elezione di domicilio è stata inserita in contratto, se così è stato espressamente dichiarato. Il domicilio eletto o speciale non può mai sostituire integralmente il domicilio generale. L’elezione ai sensi dell’articolo 47 c.c. deve essere fatta necessariamente in forma scritta; in caso contrario si considera come mai avvenuta. Non occorre tuttavia venga utilizzato un atto specifico, purché la volontà di elezione sia espressamente manifestata. Da un punto di vista pratico, in base a quanto dispone la norma, si ritiene si possa procedere alla notifica ai sensi dell’articolo 141 c.p.c. quando il destinatario: a ha eletto domicilio presso una persona, in tal caso è indispensabile che oltre al luogo sia identificata con esattezza anche la persona del domiciliatario non risultando, secondo certa dottrina, possibile la notificazione a persona diversa (ad esempio famigliare del domiciliatario, ecc.). di contro alcuni ritengono legittima la consegna dell’atto ai sensi dell’articolo 139 c.p.c. con i limiti più sotto specificati. b ha eletto domicilio presso un ufficio, in tal caso la norma individua quale domiciliatario il capo pro tempore dell’ufficio. Nel procedere a questa forma di notifica occorre tenere presente: • se la notifica non avviene in mani proprie del domiciliatario, ma in uno degli altri modi e luoghi indicati dall’articolo 139 c.p.c., in caso di contestazione spetta al notificante, e quindi al messo, dare prova che sussistono le condizioni di regolarità della notificazione (Corte Cassazione 7.5.1976, n. 1607); • quando il domicilio viene eletto presso una persona che assume la veste di domiciliatario, l’elemento personale prevale su quello topografico e pertanto la notifica è da ritenere valida se la consegna è stata effettuata in mani proprie del domiciliatario anche se in luogo diverso dalla residenza di questo dove è stata eletto il domicilio, non potendosi dubitare che la notifica abbia raggiunto il suo scopo consistente nel porre in grado la persona presso la quale il domicilio è stato eletto di informare tempestivamente dell’avvenuta notifica chi con l’elezione lo ha designato quale destinatario (Corte cassazione 5.4.1976, n. 1177). Tale pronuncia non sembra però possa essere estesa anche al trasferimento della residenza del domiciliatario in sede diversa da quella in cui è stato eletto il domicilio, stante il divieto espresso contenuto nell’ultimo comma dell’articolo 141 c.p.c. LATEX

34


Savino Maiello

La notificazione degli atti

Per evitare qualsiasi contestazione è comunque opportuno effettuare sempre la notifica al domiciliatario al domicilio eletto. Il terzo comma dell’articolo 141 dispone che La consegna, a norma dell’articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell’ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario. Il riferimento all’articolo 138 pone l’interrogativo se, in caso di rifiuto del domiciliatario, la notifica possa intendersi effettuata in mani proprie come prevede il secondo comma dell’articolo citato in caso di consegna al destinatario. Nel caso di specie sussistono dubbi in quanto l’ultimo comma dell’articolo 141 c.p.c. prevede che non si possa procedere a notifica nel domicilio eletto se è richiesto dal domiciliatario. Si ritiene che il rifiuto del domiciliatario a ricevere l’atto non ostacoli il perfezionamento della notifica ai sensi del secondo comma dell’articolo 138 in quanto la causa impedente (richiesta del domiciliatario) sembra riferita più al luogo (domicilio eletto) che agli effetti della notifica. In ogni caso non compete al messo dissipare i dubbi interpretativi essendo sufficiente che lo stesso faccia menzione nella relazione del rifiuto del domiciliatario a ricevere l’atto. Non si può procedere alla notifica nel domicilio eletto nei seguenti casi: a se è richiesto dal domiciliatario o questi è morto; b se il domiciliatario si è trasferito fuori dalla sede indicata nell’elezione di domicilio; c se è cessato l’ufficio, in caso di elezione di domicilio presso un ufficio. A norma dell’articolo 4 della legge 53/94 a decorrere dall’1.7.1994 se il domiciliatario è un avvocato, od un procuratore legale, iscritto all’albo, la notifica ai sensi dell’articolo 141 c.p.c. può essere eseguita da avvocato o procuratore munito di mandato alle liti che sia autorizzato dal consiglio dell’ordine. Anche nel caso di notificazione presso il domiciliatario l’atto e consegnato in busta che il messo provvede a sigillare con le modalità di cui è detto al Capitolo II, paragrafo 2.8 “Notificazione a persona diversa dal destinatario”. Es: 3.4.1:

MODULISTICA

4a - Schema di relata di notifica riferita ad atto notificato ai sensi dell’articolo 141 c.p.c. Numero cronologico notificazione ..................... L’anno ..................... il giorno ........ del mese di .........alle ore ....(se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.). Io sottoscritto messo del Comune di ........... mi sono recato in via ............ n.c. ....... di questo comune presso il Sig. ........... (ovvero l’ufficio ............) dove ha eletto domicilio il destinatario del presente atto Sig. .......... Ho effettuato la notifica consegnando copia/esemplare

LATEX

35


Savino Maiello

La notificazione degli atti

uguale dell’atto, in busta che ho provveduto a sigillare trascrivendo all’esterno della stessa il numero cronologico della notificazione (n. ..............), in mani del domiciliatario/capo ufficio Sig. ......... Fatto, letto e sottoscritto. Il MESSO COMUNALE ......................

Es: 3.4.2:

MODULISTICA

4b - Schema di relata di notifica in caso di rifiuto a ricevere l’atto da parte del domiciliatario Numero cronologico notificazione ..................... L’anno ..................... il giorno ........ del mese di .........alle ore ....(se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.). Io sottoscritto messo del Comune di ........... mi sono recato in via ............ n.c. ....... di questo comune presso il Sig. ........... (ovvero l’ufficio ............) dove ha eletto domicilio il destinatario del presente atto Sig. .......... Il domiciliatario /il capo dell’ufficio ha rifiutato di ricevere l’atto in quanto ................. (eventuali motivi). Fatto, letto e sottoscritto. Il MESSO COMUNALE ......................

Es: 3.4.3:

MODULISTICA

4c - Schema di relata di notifica in caso di impossibilità di eseguire la notifica nel domicilio eletto Numero cronologico notificazione ..................... L’anno ..................... il giorno ........ del mese di .........alle ore ....(se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.). Io sottoscritto messo del Comune di .................... Non ho potuto notificare il presente l’atto al domicilio eletto in quanto (chiesto dal domiciliatario/il domiciliatario è morto/ si è trasferito fuori dalla sede indicata nell’elezione del domicilio/ è cessato l’ufficio). Fatto, letto e sottoscritto. Il MESSO COMUNALE ......................

Es: 3.4.4:

MODULISTICA

4e - Schema lettera restituzione in caso di rifiuto del domiciliatario o impossibilità di eseguire la notifica nel domicilio eletto Prot. n. ........................ Numero cronologico notificazione ..................... OGGETTO: ............................................... A. .............. Si restituisce originale e copia dell’atto in oggetto indicato informando che [il domiciliatario ha rifiutato i ricevere l’atto/non è stato possibile notificare il presente atto al domicilio eletto in quanto (chiesto dal domiciliatario/il domiciliatario è morto/ si è trasferito fuori dalla sede indicata nell’elezione del domicilio/ è cessato l’ufficio] Lì, ............................... IL MESSO COMUNALE ..............................

LATEX

36


Savino Maiello

3.5

La notificazione degli atti

Notificazione a persona non residente né dimorante né domiciliata nel territorio della Repubblica (art. 142 c.p.c.)

Si ricorre a questa forma di notificazione quando vi è la concomitanza delle seguenti due circostanze: a il destinatario non ha la residenza, la dimora od il domicilio nel territorio della Repubblica né vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore ai sensi dell’articolo 77 c.p.c.; b è conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio estero del destinatario. Quando non è possibile effettuare la notifica all’estero in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 200/67 [l’articolo 30 dispone, tra l’altro, che : L’autorità consolare provvede direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad essa rimessi a norma delle vigenti disposizioni e trasmette gli atti espletati o ricevuti all’autorità nazionale competente - l’articolo 75 prevede poi che Qualora l’ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che debba provvedere a notificazioni, venga a conoscenza che l’intervento si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest’ultimo per competenza, avvertendone l’autorità delegante o il ministero degli affari esteri.] la stessa avviene nel modo seguente: a l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata; b altra copia è consegnata al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. La copia dell’atto, ai sensi dell’articolo 49 disposizione di attuazione c.p.c.„ non modificato dal D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, è consegnata al pubblico ministero unitamente ad una nota contenente: • l’indicazione del soggetto e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione, • il nome, la residenza o la dimora del destinatario; • la natura dell’atto notificato; • il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire; LATEX

37


Savino Maiello

La notificazione degli atti

• la data e la firma dell’ufficiale giudiziario.

Si ritiene che la copia dell’atto da consegnare al pubblico ministero debba essere racchiusa in busta sigillata trascrivendo all’esterno della stessa solamente il numero cronologico della notificazione. Le disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 137 c.p.c. impongono, infatti, tale formalità per la consegna od il deposito della copia, ogni qualvolta la notificazione non possa essere eseguita in mani proprie dell’interessato, tranne nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143 c.p.c. ma non anche in quello ora all’esame. A termine dell’ultimo comma dell’articolo 143 c.p.c. la notificazione effettuata in base all’articolo 142 si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le formalità prescritte (spedizione atto al destinatario per mezzo della posta con raccomandata, consegna altra copia al pubblico ministero) e, ove queste non avvengano tutte nello stesso tempo, a quello in cui è stata compiuta l’ultima delle formalità prescritte. Da quanto sopra risulta di tutta evidenza che questa forma di notifica mal si presta ad essere effettuata dal messo comunale o, quanto meno, fa sorgere dubbi ed incertezze. In primo luogo deve essere sottolineato che sotto l’aspetto operativo non è sempre agevole ricondurre disposizioni dettate con riferimento all’attività giudiziaria al campo amministrativo (ad esempio: cosa deve essere indicato in luogo del riferimento al giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire, richiesto dalla nota di accompagnamento al pubblico ministero di cui all’articolo 49 disp.att. c.p.c). In secondo luogo è appena il caso di osservare che può risultare oggettivamente impossibile per il messo, anche espletando tutte le indagini suggerite dalla comune diligenza, accertare se il destinatario non ha la residenza nel territorio della Repubblica né tanto meno se vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore. In merito alla notificazione da effettuare ai sensi dell’art. 142 c.p.c. il Ministero dell’Interno e quello degli Affari Esteri in più occasioni hanno fornito con circolari (v. ad esempio circolare n. 50/1/1(2) uff. V aff. Int.li del 19.7.1996 Ministero dell’interno) precisazioni e direttive in ordine alle modalità di esecuzione delle notifiche all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale e di documenti amministrativi. Al riguardo è stata sottolineata la necessità di dare puntuale applicazione alle vigenti convenzioni internazionali in materia di notificazioni all’estero alle quali rinvia in via principale lo stesso articolo 142 c.p.c. prevedendo soltanto quale criterio ausiliario il ricorso alla via diplomatico-consolare. LATEX

38


Savino Maiello

La notificazione degli atti

Il ricorso alla via diplomatico-consolare non solo è incompatibile con i nuovi e più snelli strumenti previsti dalle convenzioni, ma richiede tempi lunghi e, pertanto, inconciliabili con la necessità di rendere rapidamente edotto il destinatario della notifica che lo riguarda, tenuto oltretutto conto dei rigorosi termini di scadenza alla quale essa è sottoposta. Per un approfondimento della materia si rinvia alla seguente documentazione seguente: • “Guida alla notifica all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale”, redatta dal Ministero degli Affari Esteri e reperibile sul sito del Ministero stesso; • il Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29.5.2000, entrato in vigore il 31.5.2001, che riporta, in allegato, gli schemi di modulo da utilizzare. Es: 3.5.1:

MODULISTICA

5a - Schema di lettera di trasmissione di atto a residente all’estero Prot. n. ........................ Lì................ Numero cronologico notificazione ..................... OGGETTO: Trasmissione atto per notifica a persona residente all’estero. c.p.c. RACCOMANDATA A.R.

Art.

142

All’Ufficio del P. M. Presso ............... L’ufficio ............ ha qui trasmesso, per la notifica l’atto che si allega. Dagli atti in possesso e dalle ricerche effettuate non risulta che Lei abbia residenza, dimora o domicilio nel territorio della Repubblica Italiana, né che vi abbia eletto domicilio o costituito un procuratore. Notifico, pertanto, a mezzo posta l’atto suindicato ai sensi dell’articolo 142 c.p.c.. IL MESSO COMUNALE ..............................

Es: 3.5.2:

MODULISTICA

5b - Schema di nota accompagnatoria per la copia da consegnare al P.M. Prot.

n.

........................ Numero cronologico notificazione ..................... OGGETTO: Notifica atto ai sensi dell’articolo dell’art. 142 c.p.c. RACCOMANDATA A.R. A. .............. L’ufficio .......... ha qui trasmesso, per la notifica al sig. ........, l’atto n. ....... in data .... concernente ......... Dagli atti in possesso e dalle ricerche effettuate non risulta che il summenzionato abbia residenza, dimora o domicilio nel territorio della Repubblica né vi abbia eletto domicilio o costituito un procuratore. Essendo conosciuto il suo indirizzo all’estero e risultando impossibile eseguire la notifica in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali in quanto ...........(ad es. lo stato ....... non ha

LATEX

39


Savino Maiello

La notificazione degli atti

sottoscritto alcuna convenzione), questo ufficio ha avviato la procedura per la notificazione ai sensi dell’articolo 142 del c.p.c. Per completare tale procedura, si trasmette, unitamente a copia dell’atto di cui trattasi, in busta sigillata, la presente nota accompagnatoria ai sensi dell’articolo 49 delle disposizioni per l’attuazione del c.p.c. Nome e qualita’ di chiede la notificazione (ovvero ufficio e sede dell’ufficio che chiede la notificazione) ....................... - cognome, nome, altre generalita’ ed indirizzo all’estero del destinatario ....................... - natura dell’atto da notificare ....................... - ufficio che ha emesso l’atto ....................... Lì, ............ IL MESSO COMUNALE ..............................

Es: 3.5.3:

MODULISTICA

5c - Schema relata per atto notificato a persona residente all’estero ai sensi dell’art. 142 c.p.c. Numero cronologico notificazione ..................... L’anno ..................... il giorno ........ del mese di .........alle ore ....(se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.). Io sottoscritto messo del Comune di ............. ho effettuato la notifica del presente atto nei modi previsti dall’art. 142 c.p.c. in quanto del destinatario Sig ............. è conosciuto l’indirizzo all’estero, ma non risulta dagli atti in possesso e dalle ricerche effettuate che abbia residenza, dimora o domicilio nel territorio della Repubblica né via abbia eletto domicilio o costituito un procuratore. Non essendo stato possibile eseguire la notifica nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali, ai sensi del citato art. 142 c.p.c., ho: a spedito l’atto al destinatario al suo indirizzo conosciuto all’estero ....... il giorno ......... b inviato copia, in busta sigillata, il giorno ........... al P.M. presso ....... per la consegna al destinatario tramite la competente autorità. Ai sensi del terzo comma dell’articolo 143, essendo l’ultima delle formalità prescritte compiuta il giorno ........, la notificazione si ha (si avrà) per eseguita il giorno ......... Fatto, letto e sottoscritto. Il MESSO COMUNALE ......................

Es: 3.5.4:

MODULISTICA

5d - Schema lettera per restituzione atto notificato ai sensi dell’art. 142 c.p.c..

Si può fare riferimento ai precedenti schemi

3.6

Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)

Si ricorre a questa forma di notificazione quando sono sconosciuti la residenza, la dimora od il domicilio attuale del destinatario e non vi è il procuratore previsto dall’ art. 77 c.p.c. LATEX

40


Savino Maiello

La notificazione degli atti

La notifica si esegue mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza nota o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita. Se non sono noti il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, una copia dell’atto deve essere consegnata al P.M. con riferimento a quanto prescrive l’art. 49 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. Per il deposito nella casa comunale si osservano le disposizioni dettate dal terzo comma dell’art. 137 c.p.c. inserendo la copia dell’atto in busta che si provvede a sigillare e sui cui si trascrive il numero cronologico della notificazione senza apporre segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto stesso. La predetta formalità della busta sigillata non si osserva per la consegna della copia al pubblico ministero (quanto non sono noti il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita) in quanto espressamente sancito dalla norma sopra richiamata. La notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte. Il messo può legittimamente ricorrere a questa forma di notifica solamente dopo aver esperito tutte le indagini e ricerche possibili suggerite dalla comune diligenza non potendosi basare unicamente sul fatto di non essere a conoscenza della residenza, dimora o domicilio del destinatario. Per tale ragione questa forma di notifica non è ritenuta applicabile in via analogica alle persone giuridiche poiché la sede di queste è rilevabile dai pubblici registri dai quali risulta anche l’indicazione della persona fisica del rappresentante. La notificazione effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. si differenzia da quella prevista dall’art. 140 in quanto, nel primo caso, l’indirizzo del destinatario, malgrado le ricerche, rimane ignoto, nel secondo sono conosciuti o la residenza o la dimora o il domicilio pur risultando impossibile la notificazione per l’assenza del destinatario od il rifiuto dei soggetti legittimati a riceverla. Sul piano operativo suscita perplessità l’esclusione della procedura dettata a tutela della riservatezza nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo in esame. Al riguardo si rinvia a quanto già detto al Capitolo II paragrafo 2.8 “Notificazione a persona diversa dal destinatario”

Es: 3.6.1:

MODULISTICA

6a - Schema relata per atto notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c. quando è noto il luogo di ultima residenza o quello di nascita

LATEX

41


Savino Maiello

La notificazione degli atti

Numero cronologico notificazione ..................... L’anno ..................... il giorno ........ del mese di .........alle ore ....(se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.). Io sottoscritto messo del Comune di .......... ho effettuato la notifica del presente atto nei modi previsti dall’art. 143 c.p.c. essendo sconosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario Sig. ........... e non essendovi il procuratore di cui all’art. 77 c.p.c.. L’atto è stato depositato nella Casa comunale il giorno ............ in busta che ho provveduto a sigillare riportando all’esterno il numero cronologico della notificazione senza altri segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 143, la notificazione si ha (si avrà) per eseguita il giorno .............. Fatto, letto e sottoscritto. Il MESSO COMUNALE ......................

LATEX

42


Savino Maiello

Es: 3.6.2:

La notificazione degli atti

MODULISTICA

6b - Schema di nota accompagnatoria per la copia da consegnare al P.M. in caso sia ignoto il comune di ultima residenza e quello di nascita Prot. n. ........................ Numero cronologico notificazione ..................... OGGETTO: Trasmissione atto da notificare a destinatario del quale è ignoto il comune di ultima residenza e quello di nascita. Art. 143 c.p.c. RACCOMANDATA A.R. All’Ufficio del P. M. Presso ............... L’ufficio .......... ha qui trasmesso, per la notifica al sig. ........, l’atto n. ....... in data .... concernente ......... Dagli atti in possesso e dalle ricerche effettuate non risulta che il summenzionato abbia residenza, dimora o domicilio nel territorio della Repubblica né vi abbia eletto domicilio o costituito un procuratore. Dagli atti in possesso e dalle ricerche effettuate non è stato possibile risalire al comune in cui detto destinatario ha avuto l’ultima residenza nota né a quello di nascita. Con riferimento a quanto dispone l’art. 143, terzo comma, c.p.c., si trasmette, unitamente a copia dell’atto di cui trattasi, la presente nota accompagnatoria ai sensi dell’articolo 49 delle disposizioni per l’attuazione del c.p.c. Nome e qualita’ di chiede la notificazione (ovvero ufficio e sede dell’ufficio che chiede la notificazione) ................. cognome, nome, altre generalita’ ed indirizzo all’estero del destinatario .............. natura dell’atto da notificare ................. ufficio che ha emesso l’atto .................. Lì, ............ IL MESSO COMUNALE .............................. N. B. Il caso sopra prospettato non dovrebbe riguardare l’attività del messo in quanto se il destinatario non ha avuto l’ultima residenza nota o non è nato nel Comune, l’atto non può essere notificato e quindi dovrebbe essere restituito al richiedente con le eventuali informazioni raccolte

Es: 3.6.3:

MODULISTICA

6d - Schema lettera per restituzione atto notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c..

Si può fare riferimento ai precedenti schemi

3.7

Notificazione alle amministrazioni dello stato (art. 144 c.p.c.)

Per la notificazione degli atti alle amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Le leggi speciali alle quali fare riferimento sono il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (artt. 11 e 52) e successive modificazioni nonché la legge 3 aprile 1979, n. 103 (art. 10). Le norme anzidette prevedono, in sostanza, che tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzioni e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali od ad arbitri devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura LATEX

43


Savino Maiello

La notificazione degli atti

dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Quando non devono essere osservate le leggi speciali, le notificazioni sono effettuate direttamente presso l’amministrazione destinataria a chi la rappresenta nel luogo in cui si procede. Si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell’ufficio al titolare o alle persone incaricate di ricevere le notifiche od in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa. Es: 3.7.1:

MODULISTICA

7a - Schema di relate di notifica ad amministrazione dello Stato. Numero cronologico notificazione ..................... L’anno ..................... il giorno ........ del mese di .........alle ore ....(se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.). Io sottoscritto messo del Comune di ................... ho effettuato la notifica del presente atto all’amministrazione dello Stato ........................., consegnandola nella sede dell’ufficio in persona del suo titolare ................ [nelle mani del Sig. (generalità e qualifica)............. abilitato a ricevere le notificazioni] Fatto, letto e sottoscritto. Il MESSO COMUNALE ...................... In caso di citazioni, ricorsi o si osservano le leggi speciali L’anno ..................... il giorno ........ del mese di .........alle ore ....(se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.). Io sottoscritto messo del Comune di ........... ho effettuato la notifica del presente atto consegnandola nella sede dell’Avvocatura dello Stato del distretto di ......... in persona del suo titolare ............. [nelle mani del Sig. (generalità e qualifica)............ abilitato a ricevere le notificazioni] Fatto, letto e sottoscritto. Il MESSO COMUNALE ......................

3.8

Notificazione alle persone giuridiche e alle societa’ non aventi personalita’ giuridica (art. 145 c.p.c.)

La notificazione alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati di cui agli artt. 36 e seguenti del c.c., si effettua nella loro sede, cioè nella sede legale, amministrativa, nell’ufficio, nello stabilimento della società, associazione od ente. La consegna dell’atto da notificare deve essere fatta al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa. A seguito delle modifiche apportate all’articolo di cui trattasi dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263 tra i possibili consegnatari dell’atto è stato incluso anche il portiere dello stabile in cui è la sede. LATEX

44


Savino Maiello

La notificazione degli atti

La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Da un esame di quanto sopra evidenziato si ricava che il destinatario dell’atto è sempre la persona giuridica e non viene meno il principio che l’atto deve essere consegnato nella sede; l’altra opzione: “la notificazione può anche essere eseguita a norma degli articolo 138, 139 e 141” consente di effettuare la consegna fuori della sede senza incorrere nella nullità dell’atto, come mera possibilità e non già in alternativa alla prima ipotesi di consegna dell’atto da effettuare nella sede. Infine, il terzo comma dell’articolo in esame come modificato dalla sopra richiamata legge n.263/2005 prevede che se non è possibile procedere nei modi e luoghi anzidetti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143. La notificazione a norma degli artt. 140 e 143 soggiace, quindi, alla condizione della impossibilità di consegnare l’atto nella sede dell’ente e nella residenza, domicilio o dimora del rappresentante legale ed è possibile soltanto nei confronti della persona fisica. Sarebbe quindi opportuno che nel contesto dell’atto da notificare o a margine delle stesso fosse sempre indicata la persona fisica che rappresenta l’ente. Se la società è in liquidazione, si può notificare al liquidatore o a persona alle sue dipendenze; in quest’ultimo caso bisogna specificare il tipo di rapporto di dipendenza o di collaborazione di tale persona con il liquidatore, raccogliere la firma del consegnatario e spedire al liquidatore la raccomandata A.R. con la notizia dell’avvenuta notificazione. Qualora il soggetto rinvenuto dichiari di non essere più liquidatore, occorre annotare sul retro della relata: • se la liquidazione è stata chiusa: la data di chiusura; • se la liquidazione è passata ad altra persona: il nominativo dell’eventuale nuovo liquidatore; • se la liquidazione si è trasformata in fallimento: l’eventuale nominativo del curatore. Es: 3.8.1:

MODULISTICA

8a - Schema di relata di notifica a persone giuridiche. Numero cronologico notificazione ..................... L’anno ..................... il giorno ........ del mese di .........alle ore ....(se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.). Io sottoscritto messo del Comune di ........... ho effettuato la notifica del presente atto all’ente/società/ecc. .........., consegnandola nella sede di ........... in persona del legale rappresentante

LATEX

45


Savino Maiello

La notificazione degli atti

............. [nelle mani del Sig. (generalitĂ  e qualifica)............. abilitato a ricevere le notificazioni o portiere dello stabile ] Fatto, letto e sottoscritto. Il MESSO COMUNALE ......................

Es: 3.8.2:

MODULISTICA

8b - Schema di relata di notifica a persona fisica che rappresenta l’ente. Numero cronologico notificazione ..................... L’anno ..................... il giorno ........ del mese di .........alle ore ....(se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.). Io sottoscritto messo del Comune di .......... ho effettuato la notifica del presente atto all’ente/società/ecc. ..........., consegnandola nella sede di ........... in persona del legale rappresentante ............ [nelle mani del Sig. (generalità e qualifica).............. abilitato a ricevere le notificazioni o portiere dello stabile ] Fatto, letto e sottoscritto. Il MESSO COMUNALE ......................

3.9

Notificazione a militare in attivita’ di servizio (art, 146 c.p.c.)

Qualora il destinatario della notificazione sia un militare in attività di servizio e non sia possibile la consegna in mani proprie (art. 138), osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 e seguenti, una copia dell’atto deve essere consegnata al P.M. che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene. Per militare in attività di servizio si intende l’appartenente ai corpi militarizzati di polizia (carabinieri) sia il militare in servizio attivo permanente che in servizio volontario o per mobilitazione. Si ritiene che anche nel caso contemplato dal presente articolo per la consegna al pubblico ministero debba essere osservata la formalità della busta. Le disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 137 c.p.c. impongono, infatti, tale formalità per la consegna od il deposito della copia, ogni qualvolta la notificazione non possa essere eseguita in mani proprie dell’interessato, tranne nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143 c.p.c. ma non anche in quello ora all’esame. Es: 3.9.1:

MODULISTICA

9a - Schema relata per atto notificato ai sensi dell’art. 146 c.p.c.. Per le relate di notifica può essere fatto riferimento con i dovuti aggiustamenti a quelle indicate per l’art.. 138 , 139, 140 e 141

LATEX

46


Savino Maiello

Es: 3.9.2:

La notificazione degli atti

MODULISTICA

9b - Schema di nota accompagnatoria per la copia da consegnare al P.M. in caso notifica non i mani proprie a militare in attività di servizio Prot. n. ........................ Numero cronologico notificazione ..................... OGGETTO: Trasmissione atto da notificare a militare in attività di servizio RACCOMANDATA A.R. All’Ufficio del P. M. Presso ............... L’ufficio .......... ha qui trasmesso, per la notifica al sig. .........., l’atto n. ........ in data ........ concernente ........ Dagli atti in possesso e dalle ricerche effettuate non è stato possibile procedere alla notifica in mani proprie del predetto destinatario, militare in attività di servizio. Con riferimento a quanto dispone l’art. 146 c.p.c., si trasmette, unitamente a copia dell’atto di cui trattasi, in busta sigillata, la presente nota accompagnatoria ai sensi dell’articolo 49 delle disposizioni per l’attuazione del c.p.c. Nome e qualita’ di chiede la notificazione (ovvero ufficio e sede dell’ufficio che chiede la notificazione) ................. cognome, nome, altre generalita’ ed indirizzo all’estero del destinatario .............. natura dell’atto da notificare ................. ufficio che ha emesso l’atto .................. Lì, ............ IL MESSO COMUNALE ..............................

3.10

Notificazione a mezzo di posta elettronica – P.E.C. (art, 149-bis c.p.c.)

La recente normativa ha riconosciuto un ruolo alla tecnologia informatica nell’ambito delle attività di notificazione. E’ il caso dell’articolo 149-bis del c.p.c., inserito, con effetto dal 27 febbraio 2010, dall’art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24. Prima di commentare le disposizioni di detto articolo sono opportune alcune precisazioni in ordine alla posta certificata definita anche con l’acronimo PEC. La PEC è un sistema di comunicazione che conferisce all’invio ed all’avvenuta consegna della posta informatica alcuni caratteri di sicurezza di integrità del messaggio e degli eventuali allegati e di verifica della provenienza del medesimo, fornendo ricevute opponibili ai terzi. Il sistema ai sensi del DPR 11 febbraio 2005 n. 68 prevede l’intervento di tre figure: il mittente, il destinatario e il gestore (del mittente ed eventualmente anche quello del destinatario) del servizio di PEC che costituisce il garante della certezza della spedizione e ricezione dei messaggi. Quando il mittente invia la sua e-mail riceve dal suo gestore una ricevuta di presa in carico che equivale alla ricevuta di spedizione del contenuto della comunicazione e dei relativi allegati. LATEX

47


Savino Maiello

La notificazione degli atti

A sua volta il gestore invia tale documentazione direttamente al destinatario o al gestore del destinatario. Quest’ultimo fa partire dal proprio server una ricevuta di consegna rivolta al mittente in cui si attesta che la posta si trova a disposizione nella casella PEC del ricevente. Nell’ipotesi di smarrimento di queste ricevute, il mittente può richiedere la traccia elettronica ai gestori che sono obbligati a conservarla per 30 mesi. La ricevuta di avvenuta consegna non dimostra ovviamente che il destinatario abbia effettivamente visualizzato o letto il messaggio, ma semplicemente, come sopra è detto, che è stato messo a disposizione nella casella PEC del ricevente. E’ poi da evidenziare che l’articolo 48 del codice dell’amministrazione digitale (CAD), come modificato dal D.Lgs n.235/10, ha equiparato la notifica a mezzo posta e la trasmissione del documento per via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC) salve le sole eccezioni previste dalla legge Dalla lettura delle disposizioni dell’art. 149 – bis all’esame si ricava che la notificazione a mezzo PEC può essere effettuata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, in alternativa alle altre forme previste salvo non sussista un espresso divieto di legge. Per procedere con questa modalità di notifica è, tuttavia, indispensabile conoscere l’indirizzo PEC del destinatario. Le disposizioni delle quali si discute vanno, pertanto, lette anche alla luce del D.L. n.185/08 che obbliga imprese, professionisti e pubblica amministrazione a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) che sarà resa pubblica (es. negli albi professionali e nel registro delle imprese). La notifica a mezzo PEC si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Es: 3.10.1:

MODULISTICA

Per la relata di notifica può essere fatto riferimento a con i dovuti aggiustamenti a quelle indicate per l’art.. 138 e delle seguenti disposizioni dell’art.149 – bis c.p.c.: “L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto e’ stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.”

LATEX

48


Capitolo 4

Notificazione di atti ed avvisi dell’amministrazione finanziaria

L

a normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973. Detto articolo dispone che la notificazione si esegue

secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del c.p.c. (già sopra illustrate) con le seguenti modifiche: a la notificazione e’ eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio; b il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; b-bis se il consegnatario non e’ il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da’ notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata; c salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; d è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti 49


Savino Maiello

La notificazione degli atti

o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate; e quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e’ abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione; e-bis e’ facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti e’ eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; f le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. Per gli atti dell’amministrazione finanziaria, nel caso risultino sconosciuti l’abitazione, l’ufficio o azienda del contribuente, non può essere applicato l’art. 143 del c.p.c. Particolare attenzione merita, pertanto, la notifica effettuata ai sensi dell’articolo 60, lettera e). La ratio della norma prevede che, tale forma di notificazione venga eseguita solo quando nel comune dove deve essere effettuata non vi sia ne abitazione ne azienda o ufficio. Quindi, poiché l’articolo 60 lettera e) disciplina l’ipotesi di inesistenza di uno dei luoghi possibili in cui notificare, la norma potrà dirsi ritualmente applicata solo quando effettuate tutte le puntuali ricerche risulti poi impossibile individuare un recapito del destinatario dell’atto. L’avviso di deposito in tal caso anziché sulla porta dell’abitazione, ufficio o azienda (dovendo essere necessariamente tutti questi luoghi inesistenti) è affisso all’Albo Pretorio osservando le cautele di riservatezza di cui è detto sopra e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine a ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione. LATEX

50


Savino Maiello

La notificazione degli atti

A contrario, per la notifica effettuata ai sensi dell’articolo 140 del codice di procedura civile, chi esegue la notifica deve aver individuato l’abitazione o l’ufficio o l’azienda del destinatario dell’atto, e solo dopo che siano risultati vani tutti i tentativi prescritti dalla legge per effettuare la notifica si procederà tramite il deposito dell’atto nella casa comunale e all’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno in modo da avvisare il destinatario. Es: 4.0.2:

MODULISTICA

10a - Schema di relata di notifica effettuata ai sensi dell’articolo 60 lettera e) del D.P.R. 600/73 Numero cronologico notificazione ..................... L’anno ..................... il giorno ........ del mese di .........alle ore ....(se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.). Io sottoscritto messo del Comune di ................ , Accertato che il Sig. .............. destinatario del presente atto non ha abitazione, ufficio o azienda in questo Comune; Ai sensi dell’art. 60 lettera e) del D.P.R. 600/73, ho proceduto al deposito dell’atto nella Casa comunale ed all’affissione di avviso, in busta chiusa e sigillata, all’Albo pretorio in data ............. Fatto, letto e sottoscritto. Il MESSO COMUNALE ......................

Es: 4.0.3:

MODULISTICA

10b - Schema lettera per restituzione atto notificato. Si può fare riferimento ai precedenti schemi

LATEX

51


Capitolo 5

Notificazione a mezzo del servizio postale L. 890 del 20.11.1982 a notificazione a mezzo del servizio postale si effettua secondo le norme pre-

L

viste dalle legge 20 novembre 1982, n. 890. L’art. 10 della legge 3.8.1999,

n. 265 ha modificato il primo comma dell’articolo 12 della legge sopra richiamata disponendo che: «Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso». Per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale occorre utilizzare la busta di colore verde stampata secondo il modello ufficiale predisposto dalle Poste e la speciale ricevuta di ritorno. In sintesi si procede nel modo seguente: • si scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento; • si scrive sulla busta il nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca e vi si appone il numero del registro cronologico, la firma ed il sigillo dell’ufficio. Sulla busta non devono essere apposti segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto (art. 2, primo comma, L. 890/1982 come modificato art. 174, comma 16, D. Lgs. 196/2003); • si compila l’avviso di ricevimento e si aggiunge anche qui il numero del registro cronologico; 52


Savino Maiello

La notificazione degli atti

• dopo la consegna all’ufficio postale della busta e dell’avviso di ricevimento, la ricevuta della raccomandata è conservata ed annotata nel registro cronologico dove pure è annotato l’avviso di ricevimento. Alla consegna dell’atto al destinatario provvede l’agente postale con le procedure previste dalle legge 20 novembre 1982, n. 890. La sentenza n. 346 del 22-23 settembre 1998 della Corte Costituzionale dichiarando l’illegittimità costituzionale: • dell’art. 8, II comma della legge 890/82 nella parte in cui non prevede che - in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte di persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate - sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento; • dell’art. 8, III comma, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale; ha reso indispensabile l’introduzione di modifiche sostanziali nella procedura di recapito dell’atto da notificare. Tale modifiche interessano l’attività dell’agente postale e non già direttamente quella del messo comunale, salvo per il fatto che l’atto inesitato non sarà più restituito al soggetto che ha richiesto la notificazione ma resterà giacente nell’agenzia postale. Si evidenzia, infine, che la Corte Costituzionale con sentenza del 26 novembre 2002, n. 477 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’articolo 149 del codice di procedura civile e dell’articolo 4, comma terzo, della legge 890/82, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Dai principi espressi nella sentenza consegue che il momento di perfezionamento della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, viene individuato: • per il notificante, nella data di consegna dell’atto all’agente notificatore ovvero, nell’ipotesi di notificazioni dirette, nella data della spedizione; • per il destinatario, nella data di ricevimento dell’atto attestata dall’avviso di ricevimento.

LATEX

53


Savino Maiello

Es: 5.0.4:

La notificazione degli atti

MODULISTICA

11a - Schema di relata di notifica effettuata a mezzo del servizio postale Numero cronologico notificazione ..................... L’anno ..................... il giorno ........ del mese di .........alle ore ....(se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.). Io sottoscritto messo del Comune di .............. , ho notificato copia del presente atto a ....... mediante spedizione a mezzo del servizio postale in piego raccomandato con avviso di ricevimento, consegnato per la spedizione all’ufficio postale di ........ in data ......... [Si allega ricevuta avviso di ricevimento] Fatto, letto e sottoscritto. Il MESSO COMUNALE ......................

Es: 5.0.5:

MODULISTICA

10b - Schema lettera per restituzione atto notificato. Si può fare riferimento ai precedenti schemi

LATEX

54


Indice analitico sentenza C.C. n. 3/2010, 28 abilitazione alla notifica, 7 art 149 bis c.p.c., 47 art. 137 c.p., 12 art. 137 c.p.c., 18 art. 138 c.p.c., 20 art. 139 c.p.c., 22 art. 140 c.p.c., 27 art. 141 c.p.c., 33 art. 143 c.p.c., 40 art. 144 c.p.c., 43 art. 145 c.p.c., 44 art. 146 c.p.c., 46 art. 148 c.p.c., 13 art. 149 bis c.p.c., 13 art. 47 disp. att. c.p.c., 15 art. 60 D.P.R. 600/1973, 49 art.142 c.p.c., 37 capacità giuridica del destinatario, 13 cause di esclusione di notifica presso il domiciliatario, 35 cautele in caso di consegna in mani diverse dal s destinatario, 18 competenza ente locale nella nomina del messo notificatore, 6 computo dei termini delle notificazioni, 15 comunicazione albori civiltà e sua evoluzione, 2 comunicazione antica Persia, 2 comunicazione in Roma antica e suo sviluppo, 2–4 consegna al destinatario, 12 conservazione di copia atti notificati, 15 convenzioni internazionali, 38 corrieri a cavallo, 3 cursus publicus, 3 datazione e sottoscrizione relata, 13 dati da inserire registro notificazioni, 14 deposito casa comunale, 41 destinatario abitualmente vivente a bordo do nave, 24 differenza tra notificazione e comunicazione, 5 differenza tra notifiche previste da artt. 140 e 143 c.p.c., 41 durata deposito previsto art. 140 xc.p.c., 29 elezione di domicilio, 33

55

equivalenze tra terminologia c.p.c. ed attività messo, 11 esempi lettera restituzione atto notificato, 21 esempio avviso di deposito nella casa comunale, 30 esempio comunicazione al destinatario ex art. 140 c.p.c., 32 esempio comunicazione per trasmissione a residente all’estero, 39 esempio di relata atto notificato ex art. 143 c.p.c. , 41 esempio di relata di notifica effettuata ex art. 60 D.P.R. 600/73, 51 esempio di relata in caso di impossibilità di effettuare notifica presso domiciliatario, 36 esempio di relazione in caso di rifiuto di ricevere l’atto, 21 esempio di relazione per notificazine in mani proprie, 21 esempio di ricevuta per consegna a portiere o vicino di casa, 26 esempio di ricevuta per ritiro atto depositato, 33 esempio di richiesta liquidazione e pagamento somme per notifiche effettuate, 17 esempio indicante elementi da considerare per relata notifica PEC, 48 esempio lettera restituzione atto in caso di impossibilità o rifiuto notifica presso il domiciliatario, 36 esempio lettera restituzione atto notificato ex art. 140 c.p.c., 33 esempio lettera restituzione atto notificato ex art. 139 c.p.c., 26 esempio lettera restituzione atto notificato ex art. 142 c.p.c., 40 esempio lettera restituzione atto notificato ex art. 143 c.p.c., 43 esempio nota accompagnatoria P.M. ex art 146 c.p.c., 47 esempio nota accompagnatoria per consegna P.M., 39 esempio nota accompgnatoria per consegna P.M. ex art. 143 c.p.c. , 43 esempio relata atto notificato a militare in attività di servizio , 46 esempio relata di notifica ad amministrazione dello Stato, 44 esempio relata di notifica ex art. 140 c.p.c., 32


Savino Maiello esempio relata ex art. 141 c.p.c., 35 esempio relata in caso rifiuto a ricere l’atto da parte domiciliatario, 36 esempio relata notifica a persona fisica in qualità di legale rappresentante, 46 esempio relata notifica a persone giuridiche, 45 esempio relata notificazione per consegna a portiere o vicino di casa, 25 esempio relata per notifica a mezzo servizio postale, 54 esempio relata per notificazione ex art. 142 c.p.c., 40 esempio relata per notificazione in mani a persona di famiglia, ecc., 24 esternalizzazione servizio notificazioni, 6 evoluzione sistemi trasmissione messaggi, 2 fasi operative notificazione art. 140 c.p.c., 29 fasi procedura di notificazione, 12 festività, 15 figure tipiche di reato del messo comunale, 9 forme di notificazione, 11 gestore PEC, 47 guida alla notifica all’estero, 39 inapplicabilità art. 143 c.p.c. nella notificazione atti amministrazione finanziaria, 50 indicazione luogo e generalità consegnatario se diverso dal destinatario, 23 innovazione tecnologiche e comunicazione, 5 inosservanza codice di comportamento, 9 irreperibilità o rifiuto di ricevere copia, 27 istruzioni ministeriali su notifica all’estero, 38 legge 23.12.2005, n. 263, 44 leggi speciali per citazioni e ricorsi, 43 luogo della consegna in mani proprie, 20 messo comunale, 6 militare in attività di servizio, 46 nomina messo notificatore, 6, 8 nomina prefettizia del messo, 6 non perentorietà orario notifica, 15 norme comportamentali del messo comunale, 8 norme in materia di notificazione, 11 notifica in luogo diverso dalla residenza, 20 notifica nella residenza nota, 23 notificazione a mezzo del servizio postale, 52 notificazione a mezzo posta elettronica, 47 notificazione a mezzo posta elettronica: relazione, 14 notificazione a mezzo posta procedura per il messo, 52 notificazione a militare in attività di servizio, 46 notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, 40 notificazione a persona diversa del destinatario, 18

LATEX

La notificazione degli atti notificazione alle amministrazioni dello Stato, 43 notificazione alle persone giuridiche, 44 notificazione atti ed avvisi amministrazione finanziaria, 49 notificazione e privacy, 13, 18 notificazione ex art. 142 c.p.c., 37 notificazione in mani proprie, 20 notificazione nella residenza, dimora, domicilo, 22 notificazione presso il domiciliatario, 33 nozione di notificazione, 11 numero cronologico registro notificazioni, 15 orario delle notificazioni, 15 persona di famiglia, 23 portiere e vicino di casa devono sottoscrivere ricevuta consegna, 24 posta certificata, 47 potestà di notificare, 7 precisazioni su persona di famiglia e addeto alla casa, 23 presupposti per la notificazione presso il domiciliatario, 34 presupposti per notifica PEC, 48 procedura notificazione ex art. 140 c.p.c., 27 proroga termine finale se festivo, 15 pubblico ufficiale, 9 registro delle notificazioni, 14 relata come atto pubblico, 13 relazione di notifica, 13 requisiti per la nomina a messo comunale, 6 responsabilità civile, 10 restituzione atto notificato, 13 rete postale antica Persia, 2 ricevuta consegna PEC, 47 ricevuta presa in carico PEC, 47 ricorso alla via diplomatico-consolare, 38 rifiuto a ricevere l’atto da parte soggetti idonei diversi dal destinatario, 27 rifiuto del destinatario, 27 rifiuto del destinatario a ricevere la notifica, 20 rimborso costi di notificazione, 16 risultanza anagrafiche, 22 ritiro atto depositato da persona incaricata, 30 schema di comunicazione al destinatario ex art. 139 c.p.c, 26 sentenza 4906/3.9.2003 del C.d.S., 6 smarrimento ricevute PEC, 48 società in liquidazione, 45 staffette a cavallo, 2

56


Savino Maiello

La notificazione degli atti

Allegati: • Esempio generico di relata di notifica utilizzabile anche per notificazione a mezzo PEC • Tavola sinottiche delle notificazioni previste dal codice di procedura civile • Norme del codice di procedura civile riguardanti la notificazione • Guida ministeriale alle notificazioni all’estero

LATEX

57


Relazione sintetica di notifica (generica anche per notifica PEC) L'anno ………………………….…..…….………...…. il giorno …………………….….…..... del mese di …………………… alle ore …..….. (se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.), presso/in …………………………………………………………..………., io sottoscritto …………………..………………………… messo comunale ho notificato il seguente documento:

ESTREMI DOCUMENTO

ESTREMI PROVENIENZA

Numero cronologico registro notifiche: …………………………………

Prot. ………..…… data ……………….………..

Oggetto: ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

Ente/Ufficio ………………………….…………….

Personalmente al destinatario (anche per rifiuto), consegnandolo, in assenza del destinatario

Depositandola in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di deposito dopo aver constatato: la temporanea assenza del destinatario

al signor

l’incapacità (minori, ecc.) dei possibili consegnatari

……………………………………………..

il rifiuto (dei “consegnatari”)

depositandola in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di deposito dopo aver constatato la irreperibilità del destinatario

Dai registri anagrafici del Comune risulta

Notizie assunte “in loco” su eventuali motivi della irreperibilità

che si è qualificat ….. …………………………………………….. Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata nei casi di cui all’art. 139 c. 4 del c.p.c.

l’assenza di altre persone previste art. 139 del codice di procedura civile.

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

Del deposito e dell’affissione ho informato il destinatario mediante raccomandata A.R.

Dal ………………… al …………………

Il messo

ANNOTAZIONI (circa ricevimento raccomandata A.R., modalitĂ  di consegna atto, ecc.)

Firma messo notificatore


TAVOLA SINOTTICA NOTIFICAZIONI PREVISTE DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 138 In mani proprie

ď‚·

La notifica € valida ovunque venga trovato il destinatario, purch• nell’ambito del territorio comunale;

ď‚·

La notifica si ha per eseguita anche in caso di rifiuto di ricevere atto. In tal caso il messo deve darne atto nella relata.

Quando non € possibile eseguire la notifica in mani proprie, accertato in quale Comune va eseguita (nell’ordine: residenza, dimora o domicilio), le ricerche possono alternativamente essere effettuate nella casa di abitazione, nell’ufficio, nel luogo di esercizio del commercio o dell’industria. Se il destinatario non € trovato in uno dei luoghi indicati, la consegna puƒ essere fatta ad altra persona inserendo l’atto in busta sigillata sulla quale, per ragioni di privacy, si trascrive solo il numero cronologico della notificazione con il seguente ordine: Art. 139  persona di famiglia, addetto alla casa, all’ufficio o azienda purch• non minore di 14 anni o palesemente Nella residenza, dimora incapace o domicilio  portiere dello stabile, che deve firmare ricevuta, purch• non minorenne o palesemente incapace; 

vicino di casa, che deve firmare ricevuta, purch• non minorenne o palesemente incapace.

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto puƒ essere notificato, in busta sigillata, al capitano o a chi ne fa le veci. Se la consegna € fatta al portiere o al vicino di casa deve essere data notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione (al portiere o vicino) a mezzo lettera raccomandata. Si applica quando si conosce con certezza la residenza del destinatario e venga accertata la sua irreperibilit„ qualora le altre persone legittimate dall’art. 139 rifiutino di ricevere l’atto o non vengano trovate nel luogo indicato. Art. 140 Irreperibilit• o rifiuto

Procedura: a)

affissione di avviso, in busta chiusa e sigillata, alla porta di abitazione, ufficio od azienda del destinatario con riferimento a quanto prescrive l'art. 48 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.;

b)

deposito dell'atto nella casa comunale in busta sigillata

c)

invio al destinatario di lettera raccomandata A.R. di avvenuto deposito atto.

Si applica se il destinatario ha eletto domicilio presso una persona od un ufficio. Si effettua mediante consegna alla persona od al capo dell’ufficio domiciliatario nel luogo indicato nell’elezione in busta sigillata. Art. 141 Domiciliatario

Non si puĆ’ procedere alla notifica nel domicilio eletto nei seguenti casi: a)

se € richiesto dal domiciliatario o questi € morto;

b)

se il domiciliatario si € trasferito fuori dalla sede indicata nell'elezione di domicilio;

c)

se € cessato l'ufficio, in caso di elezione di domicilio presso un ufficio.

Si ricorre a questa forma di notificazione quando vi € la concomitanza delle seguenti due circostanze: a)

il destinatario non ha la residenza, la dimora od il domicilio nel territorio della Repubblica n• vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore ai sensi dell'articolo 77 c.p.c.;

b) Art. 142 Residenza all’estero

€ conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio estero del destinatario.

Procedura Quando non € possibile effettuare la notifica all'estero nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 200/67 la stessa avviene nel modo seguente: a)

l’atto € notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato;

b)

altra copia € consegnata, in busta sigillata e con determinate formalit„, al pubblico ministero che ne cura, tramite le vie diplomatico consolari, il recapito alla persona alla quale € diretta.

Si ricorre a questa forma di notificazione quando sono sconosciuti la residenza, la dimora od il domicilio attuale Art. 143 Residenza, dimora o domicilio sconosciuti

del destinatario e non vi € il procuratore previsto dall' art. 77 c.p.c. La notifica si esegue mediante deposito dell'atto, in busta sigillata, nella casa comunale dell'ultima residenza nota o, se questa € ignota, in quella del luogo di nascita. Se non sono noti il luogo dell'ultima residenza n• quello di nascita, altra copia dell'atto deve essere consegnata al P.M. con riferimento a quanto prescrive l'art. 49 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. Per la notificazione degli atti alle amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali (artt. 11 e 52 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e art. 10 la legge 3 aprile 1979, n. 103) che prescrivono la notificazione

Art. 144 Amm.ni statali

presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Quando non devono essere osservate le leggi speciali, le notificazioni sono effettuate direttamente presso l'amministrazione destinataria a chi la rappresenta nel luogo in cui si procede. Si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone incaricate di ricevere le notifiche od in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa.


TAVOLA SINOTTICA NOTIFICAZIONI PREVISTE DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (II parte)

La notificazione alle persone giuridiche ed alle societ„ non aventi personalit„ giuridica, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati di cui agli artt. 36 e seguenti del c.c., si effettua presso la loro sede. La consegna dell'atto da notificare deve essere fatta al legale rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa, ovvero al portiere dello stabile in cui € la Art. 145 Persone giuridiche

sede osservando le cautele per il rispetto della riservatezza (busta chiusa, ecc.). Se l’atto reca la indicazione del legale rappresentante la notificazione non puƒ essere eseguita anche mediante la consegna a mani proprie del legale rappresentante oppure nella residenza, dimora o domicilio di questi secondo la procedura prevista per le persone fisiche dagli artt. 138 (notificazione in mani proprie), 139 (notificazione nella residenza, nella dimora e nel domicilio) e 141 (notificazione presso il domiciliatario). Rimane quindi esclusa la procedura prevista dagli articoli 140, 142 e 143. Qualora il destinatario della notificazione sia un militare in attivit„ di servizio e non sia possibile la consegna in

Art. 146 Militare in servizio

mani proprie (art. 138), osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 e seguenti, una copia dell'atto deve essere consegnata, in busta sigillata, al P.M: che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene. Per militare in attivit„ di servizio si intende l'appartenente ai corpi militarizzati di polizia (carabinieri) sia il militare in servizio attivo permanente che in servizio volontario o per mobilitazione. La notificazione a mezzo PEC puƒ essere effettuata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, in alternativa alle altre forme previste, salvo non sussista un espresso divieto di legge. Per procedere con questa modalit„ di notifica €, tuttavia,

Art. 149 – bis Posta elettronica

indispensabile conoscere l’indirizzo PEC del destinatario. Le

disposizioni delle quali si discute vanno, pertanto, lette anche alla luce del D.L. n.185/08 che obbliga imprese, professionisti e pubblica amministrazione a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) che sar„ resa pubblica (es. negli albi professionali e nel registro delle imprese). La notifica a mezzo PEC si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.


Articoli del codice di procedura civile Art. 137 Notificazioni Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi. Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile. Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Le disposizioni di cui al quarto (2) comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136. Art. 138 Notificazione in mani proprie L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie. Art. 139 Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. III. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti. Art. 140 Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia I. Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 141 Notificazione presso il domiciliatario La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione. Quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato. La consegna, a norma dell’articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell’ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario. La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell’elezione di domicilio o è cessato l’ufficio. Art. 142 Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Art. 143 Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto

nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte. Art. 144 Notificazione alle amministrazioni dello Stato Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l’amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell’ufficio al titolare o alle persone indicate nell’articolo seguente. Art. 145 Notificazione alle persone giuridiche La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’articolo 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143. Art. 146 Notificazione a militari in attività di servizio I. Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene. Art. 147 Tempo delle notificazion Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. Art. 148 Relazione di notificazione L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto. La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario. Art. 149 Notificazione a mezzo del servizio postale Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto. Art. 149-bis Notificazione a mezzo posta elettronica Se non e’ fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo’ eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto e’ stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalita’ previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.


MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D.G.I.E.P.M. – Uff. IV

GUIDA ALLA NOTIFICA ALL’ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE


L’esigenza di realizzare una “Guida alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale” nasce dalla esperienza quotidiana presso l’Ufficio IV della DGIEPM. Esperienza che ha evidenziato quanto la disinformazione, la difficoltà da parte di molti Uffici giudiziari di accedere alla rete Internet, nonché la non immediata reperibilità di strumenti di lavoro (codici, manuali, raccolte varie), da parte degli operatori privati e istituzionali della giustizia, contribuiscano a far lievitare ulteriormente i tempi notoriamente già lunghi del procedimento di notifica. Il lavoro capillare di “istruzioni per l’uso”, svolto prevalentemente al telefono, talvolta mediante invio per fax del materiale richiesto e, negli ultimi tempi, anche a mezzo di posta elettronica, ha consentito di ottenere un risultato che riteniamo più che soddisfacente. Il numero delle pratiche relative alla materia in questione, trattate da questo Ufficio, è passato da 908 nell’anno 2000 a 480 a fine 2004. Verosimilmente anche l’anno in corso si chiuderà con una ulteriore diminuzione. Come è accaduto? Sicuramente non è diminuito il numero delle cause civili che i Tribunali italiani devono smaltire ogni anno. Questo Ufficio ha semplicemente cessato di fungere da centro di smistamento della corrispondenza proveniente dalle Autorità giudiziarie civili italiane ed è diventato, per contro, il punto di riferimento per studi legali, uffici giudiziari e talvolta anche privati cittadini, sovente confusi da informazioni discordanti o non aggiornate sulla normativa in vigore. Si auspica che la realizzazione della “Guida” e la sua pubblicazione su Internet, possano agevolare l’iter di espletamento delle notifiche, portando maggiore chiarezza in materia. Prima edizione: dicembre 2002

2


Per eseguire dall’Italia la notifica all’estero di un atto giudiziario o extragiudiziario in materia civile o commerciale è opportuno, inizialmente, consultare la seguente tabella: PAESE AFGHANISTAN ALBANIA ALGERIA ANDORRA ANGOLA ANTIGUA E BARBUDA ARABIA SAUDITA ARGENTINA ARMENIA AUSTRALIA AUSTRIA AZERBAIJAN BAHAMAS BAHREIN BANGLADESH BARBADOS BELGIO BELIZE BENIN BIELORUSSIA BOLIVIA BOSNIAERZEGOVINA BOTSWANA BRASILE BRUNEI BULGARIA BURKINA FASO BURUNDI CAMBOGIA CAMERUN CANADA CAPO VERDE CENTRAFRICA CIAD CILE CINA CIPRO CITTA’ DEL VATICANO COLOMBIA COMORE CONGO COREA COSTA D’AVORIO COSTA RICA CROAZIA CUBA DANIMARCA DOMINICA ECUADOR

CONVENZIONE BILATERALE

CONVENZIONE L’AJA 1.3.1954

CONVENZIONE L’AJA 15.11.1965

13.12.2010

1.7.2007

REGOLAMENTO (CE) 1393/2007

Algeri 22.7.2003, in vigore dal 13.12.2006

1.11.1981

Roma 9.12.1987

9.7.1988 29.1.1997

Londra 17.12.1930 Vienna 30.6.1975

1.12.2001 1.11.2010 31.5.2001 1.2.1998

1.10.1969 31.5.2001 1.5.2010 Roma 25.1.1979

25.8.1991

1.2.1998

6.3.1992

1.2.2009 1.9.1969

Roma 17.10.1989 Roma 18.5.1990

1.1.2007

Londra 17.12.1930

1.5.1989

Pechino 20.5.1991

23.4.68 (solo Macao)

Roma 6.9.1932

17.5.1967

1.1.1992 1.5.2004

1.8.2000

8.10.1991

1.11.2006 20.11.2007

3


PAESE EGITTO EL SALVADOR EMIRATI ARABI UNITI ERITREA ESTONIA ETIOPIA FIJI FILIPPINE FINLANDIA FRANCIA GABON GAMBIA GEORGIA GERMANIA GERUSALEMME GHANA GIAMAICA GIAPPONE GIBUTI GIORDANIA GRAN BRETAGNA GRECIA GRENADA GUATEMALA GUINEA GUINEA BISSAU GUINEA EQUATORIALE GUYANA HAITI HONDURAS INDIA INDONESIA IRAN IRAQ IRLANDA ISLANDA ISRAELE KAZAKISTAN KENIA KIRGHIZISTAN KOSOVO KUWAIT LAOS LESOTHO LETTONIA LIBANO LIBERIA LIBIA LIECHTENSTEIN LITUANIA LUSSEMBURGO

CONVENZIONE BILATERALE Roma 2.4.1974

CONVENZIONE AJA 1.3.1954 16.11.1981

CONVENZIONE AJA 15.11.1965 10.2.1969

REGOLAMENTO (CE) 1393/2007

1.5.2004

31.5.2001 31.5.2001

Roma 12.1.1955

31.5.2001

Tokyo 5.10.1937

26.7.1970

27.7.1970

Londra 17.12.1930

31.5.2001 31.5.2001

1.8.2007

31.5.2001 31.7.2009 19.8.1968

1.7.2009 13.10.1972

14.8.1997 Al Kuwait 11.12.2002 in vigore dal 21.12.04

1.12.2002

1.5.2004 Beirut 10.7.1970

7.1.1975

1.5.2004 31.5.2001

4


PAESE MACEDONIA MADAGASCAR MALAWI MALAYSIA MALDIVE MALI MALTA MAROCCO MAURITANIA MAURITIUS MESSICO MOLDOVA MONACO PRINC. MONGOLIA MONTENEGRO MOZAMBICO MYANMAR NAMIBIA NEPAL NICARAGUA NIGER NIGERIA NORVEGIA NUOVA ZELANDA OMAN PAESI BASSI PAKISTAN PANAMA PARAGUAY PERU’ POLONIA PORTOGALLO QATAR REP. CECA REP.DEM. CONGO REP. DOMINICANA REP. SLOVACCA ROMANIA RUANDA RUSSIA SALOMONE SAN MARINO SAO TOME’ E PRINCIPE SENEGAL SERBIA SEYCHELLES SIERRA LEONE SINGAPORE SIRIA SLOVENIA SOMALIA SPAGNA SRI LANKA

CONVENZIONE BILATERALE

CONVENZIONE AJA 1.3.1954 17.11.1991

CONVENZIONE AJA 15.11.1965 1.9.2009

REGOLAMENTO (CE) 1393/2007

1.12.1972 Londra 17.12.1930

1.5.2004 Roma 12.2.1971

14.9.1972

Roma 07.12.2006

3.11.1993

1.6.2000 1.11.2007 3.6.2006

20.7.1958

1.10.1969

Londra 17.12.1930 31.5.2001 1.8.1989

Varsavia 28.4.1989

1.5.2004 31.5.2001

Praga 6.12.1985

1.5.2004

Praga 6.12.1985 Bucarest 11.11.1972

1.5.2004 1.1.2007

Roma 25.1.1979

26.7.1967

Roma 31.3.1939

1.12.2001 1.11.2002

27.4.1992 1.7.1981 Londra, 17.12.1930 Roma 3.12.1960

1.5.2004

Madrid 22.5.1973

31.5.2001 1.6.2001

5


PAESE ST. KITTS AND NEVIS, ST. LUCIA ST. VINCENT E GRENADINE STATI UNITI D’AMERICA SUD AFRICA SUDAN SURINAME SVEZIA SVIZZERA SWAZILAND TAGIKISTAN TANZANIA THAILANDIA TOGO TONGA TRINIDADTOBAGO TUNISIA TURCHIA TURKMENISTAN TUVALU UCRAINA UGANDA UNGHERIA URUGUAY UZBEKISTAN VANUATU VENEZUELA VIETNAM YEMEN ZAMBIA ZIMBABWE

CONVENZIONE BILATERALE

CONVENZIONE AJA 1.3.1954

CONVENZIONE AJA 15.11.1965

REGOLAMENTO (CE) 1393/2007

27.10.1979 10.2.1969

7.9.1977 31.5.2001 5.7.1957

1.1.1995

Roma 15.11.1967 Roma 10.8.1926

11.7.1973

28.4.1972

Roma 25.1.1979

24.8.1991

1.12.2001

Londra 17.12.1930

Budapest 26.5.1977

1.5.2004 2.12.1996 1.7.1994

Accanto al Paese di destinazione appaiono, ove applicabili, le Convenzioni bilaterali, le multilaterali firmate a L’Aja il 1° marzo 1954 e il 15 novembre 1965 nonché il Regolamento (CE) n. 1393/2007 del 13 novembre 2007, che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1348/2000. Si rimanda alla terza edizione del Codice delle Convenzioni di diritto internazionale privato e processuale (Pocar, Treves, Clerici, De Cesari, Trombetta-Panigadi, Giuffrè ed., Milano 1999) per la consultazione del testo delle Convenzioni citate.

6


Si riportano di seguito, ad ogni buon fine, gli estremi delle Convenzioni bilaterali: ALGERIA: Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale (Algeri 22.7.2003 – L. n. 291 del 23.12.2005 – G.U. n. 13 del 17.1.2006, in vigore dal 13.12.2006); ARGENTINA : Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 9.12.1987 – resa esecutiva in Italia con L. n. 532 del 22.11.1988 – G.U. 292 del 14.12.1988); AUSTRIA: Convenzione aggiuntiva alla Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile (Vienna 30.6.1975 – L. n.342 del 2.5.1977 – G.U. 173 del 27.6.1977); BRASILE: Trattato relativo all’assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 17.10.1989 – L. n. 336 del 18.8.1993 – G.U. 204 del 31.8.1993); BULGARIA: Convenzione per l’assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 18.5.1990 – L. n. 338 del 18.8.1993 – G.U. 204 del 31.8.1993); CINA: Trattato per l’assistenza giudiziaria in materia civile (Pechino, 20.5.1991 – L. n. 199 del 4.3.1994 – G.U. 71 del 26.4.1994); CITTA’ DEL VATICANO: Convenzione per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale con dichiarazione annessa (Roma 6.9.1932 – L. n. 379 del 13.4.1933 – G.U. 107 dell’8.5.1933); EGITTO: Convenzione sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone (Roma, 2.4.1974 – L. n. 619 del 9.5.1977 – G.U. 235 del 30.8.1977); FRANCIA: Convenzione concernente la reciproca assistenza giudiziaria e sul rilascio degli atti di stato civile (Roma, 12.1.1955 – L. n. 155 del 19.2.1957 – G.U. 87 del 4.4.1957); GIAPPONE: Scambio di note per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Tokyo, 5.10.1937 – RD n. 574 del 17.3.1938 – G.U. 119 del 27.5.1938); GRAN BRETAGNA : Convenzione per l’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale (Londra, 17.12.1930 – L. n. 373 del 31.3.1932 – G. U. 98 del 28.4.1932); JUGOSLAVIA (ex): Convenzione per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa (Roma, 3.12.1960 – L. n. 1368 del 12.8.1962 – G.U. 237 del 20.9.1962); KUWAIT: Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l’esecuzione di sentenze in materia civile (Al Kuwait 11.12.2002 - L. n. 209 del 28.7.2004 – G.U. 189 del 13.8.2004; in vigore dal 21.12.2004); LIBANO: Convenzione relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, all’esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all’estradizione (Beirut, 10.7.1970 – L. n. 87 del 12.2.1974 – G.U. 91 del 5.4.1974); 7


MAROCCO: Convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione (Roma, 12.2.1971- L. n. 1043 del 12.121973 – G.U. 83 del 28.3.1974); POLONIA: Convenzione per l’assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile (Varsavia, 28.4.1989 – L. n. 338 del 5.10.1991 – G.U. 256 del 31.10.1991); REPUBBLICA CECA E REPUBBLICA SLOVACCA: Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Praga, 6.12.1985 – L. n. 396 del 30.11.1989 – G.U. 291 del 14.12.1989); ROMANIA: Convenzione concernente l’assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Bucarest, 11.11.1972 – L. n. 127 del 20.2.1975 – G.U. 112 del 29.4.1975); RUSSIA: Convenzione sull’assistenza giudiziaria in materia civile (Roma, 25.1.1979 – L. n. 766 dell’11.12.1985 – G.U. 303 del 27.12.1985). SAN MARINO: Convenzione di amicizia e buon vicinato (come modificata dall’accordo firmato a Roma il 28.2.1946) – Roma, 31.3.1939 – L. n. 1320 del 6.6.1939- G.U. 217 del 16.9.1939; SPAGNA: Convenzione concernente l’assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (Madrid, 22.5.1973 – L. n. 605 del 1° settembre 1977 – G.U. 233 del 27.8.1977); TUNISIA: Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all’estradizione (Roma, 15.11.1967- L. n. 267 del 28.1.1971 – G.U. 128 del 21.5.1971); TURCHIA: Convenzione concernente la protezione giudiziaria, l’assistenza reciproca delle autorità giudiziarie in materia civile e penale e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (Roma, 10.8.1926 – L. n. 1076 del 26.4.1930 – G.U. 199 del 26.8.1930); UNGHERIA: Convenzione sull’assistenza giudiziaria in materia civile (Budapest, 26.5.1977 – L. n. 512 del 23.7.1980 – G.U. n. 241 del 3.9.1980). Nei casi in cui la trasmissione degli atti da notificare ai sensi di una Convenzione bilaterale debba avvenire per “via diplomatica normale”, l’Ufficiale giudiziario trasmetterà la documentazione direttamente all’Ambasciata italiana competente che, a sua volta, ne curerà l’inoltro alle Autorità locali. La Convenzione dell’Aja del 15.11.1965 – relativa alla notifica all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale – ha sostituito (art. 22) nei rapporti fra gli Stati che l’hanno ratificata, gli articoli da 1 a 7 della Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura civile. Per una rapida consultazione delle due Convenzioni multilaterali sopracitate, si raccomanda di visitare il sito (periodicamente aggiornato) della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=17). 8


Oltre al testo integrale delle Convenzioni, sono indicate le Autorità centrali designate alla ricezione delle richieste di notificazione o comunicazione, nonché le eventuali dichiarazioni e/o riserve di ogni Stato membro in relazione all’applicabilità di determinate modalità di trasmissione. Il Regolamento (CE)1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, prevale sulle norme contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali aventi lo stesso ambito di applicazione conclusi dagli Stati membri e, in particolare, sul protocollo allegato alla Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 e sulla Convenzione dell’Aja del 15.11.1965, nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parti. Detto Regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o intese volti ad accelerare o a semplificare la trasmissione degli atti, sempre che siano compatibili con le sue disposizioni. Le informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm Per i Paesi con i quali non sono in vigore accordi in materia di assistenza giudiziaria, la notifica deve essere richiesta, senza spese, a cura dell’Ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 37 e 77 del DL 3 febbraio 2011, n.71 che sostituisce il DPR 5.1.1967, n. 200, mediante invio di due copie dell’atto (con traduzione se il destinatario è straniero) direttamente alle Rappresentanze diplomatico-consolari territorialmente competenti. Gli indirizzi sono reperibili su Internet (www.esteri.it/ministero/rappresentanze). Ad adempimenti conclusi, la Rappresentanza italiana all’estero restituirà direttamente all’Ufficiale giudiziario richiedente la relata di notifica. “(…) soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del DPR 200/67” si applicano le disposizioni dell’art. 142 c.p.c. Così recita il secondo comma dell’articolo predetto, aggiunto dall’art. 9 della legge 6 febbraio 1981, n. 42 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a l’Aja il 15 novembre 1965), quale conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 2 febbraio 1978, n. 10. La Convenzione del 1965, infatti, a differenza di altri accordi, per la prima volta si preoccupa di regolare (artt. 15 e 16), anche gli effetti derivanti dalla trasmissione e dalla consegna dell’atto, allo scopo di portare effettivamente l’atto stesso a conoscenza del destinatario e, di conseguenza, precisare il momento in cui la notificazione deve ritenersi conclusa e produttiva di effetti giuridici. Quando il destinatario straniero di un atto è irreperibile in Italia e viene disposta dalla competente Autorità giudiziaria la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., si raccomanda di indicare il luogo di ultima residenza all’estero dell’interessato. 9


In detta ipotesi, l’applicazione delle modalità di cui all’art. 143 c.p.c. presuppone una collaborazione dello Stato straniero che, su richiesta della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, riceve l’atto per l’eventuale affissione alla casa comunale straniera, o equivalente, ove esistente. CASI PARTICOLARI Poiché, come noto, l’Italia e Taiwan (Repubblica di Cina) non intrattengono relazioni diplomatiche, la notifica di atti giudiziari nei confronti di soggetti colà residenti deve essere eseguita necessariamente ex art. 142 c.p.c., mediante invio della documentazione, debitamente tradotta in cinese se il destinatario è straniero, all’Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale (Italian Economic, Trade & Cultural Promotion Office – World Trade Center - Kelung Road, 333-Suite 1808 Floor 18-110 – Taipei, Taiwan R.O.C.) che ne curerà la consegna al destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora ciò non fosse possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione. Per quanto riguarda Cuba, Panama, Colombia e Uruguay, Paesi non firmatari di Convenzioni multilaterali in materia di assistenza giudiziaria in campo civile e commerciale, né di Accordi bilaterali con l’Italia, si ricorda che l’ordinamento giuridico degli stessi non consente alle Rappresentanze diplomatico-consolari di effettuare direttamente le notifiche di atti giudiziari a cittadini cubani, panamensi, colombiani e uruguayani configurando le stesse come commissioni rogatorie il cui espletamento viene effettuato dai competenti tribunali locali. Pertanto, gli atti da notificare (3 copie con traduzione giurata in lingua spagnola) vanno trasmessi alle competenti Ambasciate italiane, che ne cureranno i seguiti, accompagnati da una Lettera di richiesta appositamente predisposta dal Ministero della Giustizia (v. allegato A). Le Autorità cubane impiegano mediamente 90 giorni per l’espletamento della notifica/rogatoria. Gli atti da notificare a Panama e in Colombia necessitano anche della legalizzazione mediante apostille. N.B.: la legalizzazione è richiesta anche per gli atti da notificare a soggetti non italiani residenti in Cile e in Costa Rica. Le notifiche al personale accreditato presso le Rappresentanze diplomatiche straniere e le Organizzazioni internazionali in Italia, agli Stati esteri chiamati in causa in persona dell’Ambasciatore visto quale rappresentante dello Stato o con riferimento all’Ambasciata in Italia e alle Ambasciate estere chiamate in causa impersonalmente o in persona dell’Ambasciatore pro tempore, vanno indirizzate al MAE Cerimoniale diplomatico della Repubblica - Ufficio II.

10


Allegato A FAC-SIMILE DI RICHIESTA Prot.

data, Alla competente AutoritĂ  della Repubblica di (Cuba/Panama/Colombia/ Uruguay)

OGGETTO: notificazione di atti (Cuba/Panama/Colombia/Uruguay)

giudiziari

nel

territorio

della

Repubblica

di

Si richiede formalmente alle competenti Autorità (cubane/panamensi/colombiane) l’espletamento dell’allegata richiesta di commissione rogatoria concernente la notifica di un atto giudiziario destinato a…………………………………………………………………………………. (da completare di volta in volta con le generalità, la nazionalità e l’esatto indirizzo all’estero della parte destinataria dell’atto da notificare). Si precisa che la notificazione viene richiesta per l’udienza del………………………e deve essere effettuata entro il ……………………………… Firmato (Il Presidente della Corte di Appello o del Tribunale a seconda dell’UNEP, presso la Corte di Appello o presso il Tribunale, da cui proviene la documentazione che si inoltra all’estero)

N.B.: La presente richiesta deve essere munita di traduzione ufficiale in lingua spagnola.

11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.