RASSEGNA DELL'ESERCITO 2015 N.4

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STUDI, DOTTRINA E FORMAZIONE bilità all’ordine alla sola ipotesi che «esso avesse ad oggetto il compimento di un atto palesemente delittuoso secondo un generale apprezzamento» (18). In tal modo si faceva, in concreto, coincidere l’illegittimità con la sola violazione del precetto penale. La giurisprudenza più recente della Suprema Corte (19) ha individuato, nella disponibilità del sottoposto, un più ampio campo di “autonomia decisionale”. Il ricevente l’ordine illegittimo, prima di eseguirlo, dovrà privilegiare all’ordine specifico il principio generale dei neminem laedere. Si è, così, riaffermata la stretta osservanza delle gerarchie delle fonti, escludendo in modo imperioso ogni deroga a principi generali dell’ordinamento. L’ordine, insomma, incontra il limite invalicabile della legalità, proprio perché essa deve servire. La sua eventuale difformità dai principi della legge lo rende certamente discutibile, ponendo, in capo al ricevente, il diritto potestativo di operare un ponderato giudizio di valenza fra quanto imposto dal superiore ed una differente condotta (20), in funzione delle possibili conseguenze dannose che l’esecutore può e deve rappresentarsi. conclusioni Può accadere che il mutamento della situazione o dei presupposti di fatto o la situazione contingente rendano gli ordini ricevuti non più idonei allo scopo od ineseguibili. Può accadere che il militare sia impossibilitato a ricevere o richiedere ordini. Ebbene in questo caso, e solo in questo caso, il mili-

tare potrà agire d’iniziativa ai sensi di quanto disposto dall’art. 716 TUOM. Egli dovrà operare razionalmente e con senso di responsabilità, per assolvere i suoi compiti o conseguire lo scopo a cui era volto l’ordine originario. Dovrà, altresì, non appena ne avrà possibilità, informare i superiori. Emblematico, in questo caso, è il secondo comma del citato articolo, secondo il quale: «il militare, specie se investito di particolari funzioni o responsabilità, non può invocare a giustificazione della propria inerzia di fronte a circostanze impreviste il non aver ricevuto ordini o direttive». Chiara è la ratio di responsabilizzazione e consapevolezza che devono permeare l’agire del superiore e del subordinato militari di professione. Il rispetto per gli ordini del superiore non è, concludendo, una forma di deferenza per una persona di rango più elevato, ma un effettivo riconoscimento delle maggiori responsabilità da assolvere attraverso atti di comando, quindi ordini. Ordini che vanno eseguiti non tanto per mera obbedienza, quanto per osservanza: una accettazione non interamente passiva, ma venata da nervature psicologiche di convinzione e consapevolezza (21) di appartenenza ad un apparato pubblico che mette a disposizione tutto sé stesso non solo per l’interesse collettivo, ma per la difesa dell’intera struttura nazionale.

(2) art. 621/5 com (3) art. 626 com (4) art. 1346 com (5) ex multis cass. pen. sez. i sent., 12/03/2008, n. 14353, cass. pen. sez. i sent., 17/12/2008, n. 1429 cass. pen. sez. i, 03/03/2005, n. 16413 (6) art. 622 com (7) ex multis m. rinaldi, diritto militare, Padova, cedam, 2011, p. 214 (8) art. 733/3 tuom (9) iafrate, in rinaldi, op. cit., p. 214. (10) Fino ad un certo punto. infatti l’art. 103 del c.p.m.g. punisce «con l’ergastolo il comandante che cede il forte, la piazza, l’opera, il posto, l’aeromobile, o ammaina la bandiera della nave, o, comunque, dà il segnale della resa, senza aver esaurito i mezzi estremi di difesa o di resistenza e senza aver fatto quanto gli era imposto dal dovere e dall’onore» (11) artt. 52 e 78 cost. e 1348 com. (12) art. 715 del d.P.r. 15 marzo 2010, n. 90, ovvero testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (tuom) (13) art. 712 tuom (14) art. 713 tuom (15) art. 727 tuom (16) art. 729 tuom (17) trattati di Washington del 1922, trattato di londra del 1945, convenzioni onu sul genocidio del 1949 e di Ginevra del 1949 (18) cass. sez. v, sent. 9424 del 11 novembre 1983 (19) cass. sez. iv, sent. 12472 del 1 dicembre 2000 e sez. iv, sent. 888 del 10 gennaio 2008 (20) cfr. c. a. Zaina, sindacabilità dell’ordine illegittimo ed applicazione dell’art. 51 c.P., in diritto.it, 29 maggio

note

2008

(1) art. 621 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, ovvero il codice dell’ordinamento militare (com)

Rassegna dell’Esercito on-line 4/2015

7

(21) cfr. art. 712 tuom.


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