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Il Fascicolo sanitario elettronico nell'esperienza italiana...
Una prima area è rappresentata dai servizi informatici che consentono la gestione in forma elettronica dei dati sanitari dei pazienti. A questa inalità risponde proprio il Fascicolo sanitario elettronico5, un documento digitale personale, diverso dalla “cartella clinica digitale”6, che raccoglie dati sanitari e socio-sanitari di ciascun individuo, utili a ricostruire la sua storia clinica, e che, in presenza del consenso dell’interessato, mette tali informazioni a disposizione del personale sanitario che tale soggetto prende in cura.
L’ingresso del FSE nel tessuto ordinamentale italiano è avvenuto attraverso un percorso che ha preso le mosse dall’iniziativa di alcune Regioni, le quali, in assenza di una base normativa nazionale, hanno dato avvio ad una serie di iniziative sperimentali7. Solo successivamente, con la inalità di estendere a tutto il territorio na- zionale tale strumento, il Governo si è attivato per regolamentare il fenomeno unitariamente. Lo ha fatto, in prima battuta, nel novembre 2010, attraverso l’adozione delle Linee Guida sul Fse ad opera del Ministero della Salute, elaborate da un tavolo inter-istituzionale istituito dall’allora Ministro della Salute, composto da esperti ministeriali, da rappresentanti delle Regioni, da esperti del Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l’innovazione tecnologica (incardinato nella Presidenza del Consiglio), di DigitPA e dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; successivamente, attraverso la positivizzazione della nozione di Fse e delle sue inalità attraverso una fonte di rango primario, ossia il d.lgs. n. 179/2012; inine, con il D.P.C.M. n. 178/2015, con il quale l’esecutivo ha adottato la relativa disciplina di dettaglio.
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5 In generale sul Fascicolo sanitario elettronico, si vedano, P. Guarda, Fascicolo sanitario elettronico e protezione dei dati personali, Università degli Studi di Trento, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 2011; G. Comande’, Circolazione elettronica dei dati sanitari e regolazione settoriale: spunti ricostruttivi su “interferenze sistematiche”, in A.A.V.V., Studi in onore di Davide Messinetti, Edizioni Scientiiche Italiane, 2008, 279 ss.; G. Comande’, L. Nocco, V. Peigné’, Il Fascicolo Sanitario Elettronico: uno studio multidisciplinare, in Riv. It. Med. Leg., 2012, 1, 105 ss.; V. Peigné, Il Fascicolo Sanitario Elettronico: verso una “trasparenza sanitaria” della persona, ivi, 2011, 6, 1519 ss. Per un’analisi speciica delle problematiche sollevate dalla gestione del FSE di un soggetto minorenne, si veda R. Ducato, U. Izzo, Diritto all’autodeterminazione informativa del minore e gestione dei dati “supersensibili” nel contesto del Fascicolo Sanitario Elettronico, in Dir. Inf., 2013, 4-5, 703 ss.
6 P. Guarda, Fascicolo sanitario elettronico, cit., 150 si sofferma su questa differenza, speciicando che il Fse «modiica le categorie organizzative stesse della documentaristica sanitaria, costituendo un contenitore più ampio di dati relativi alla storia clinica di un paziente [rispetto alla cartella clinica digitale] e garantendogli un livello di interoperabilità e di coinvolgimento sconosciuti in passato». Per un’analisi, in generale, del regime giuridico della cartella clinica, si veda ivi, 149, con particolare riferimento alla dottrina richiamata nella nota n. 91. Si noti, inoltre, che assai dibattuto è il valore giuridico della cartella clinica. Sul punto, per una sintesi delle diverse posizioni sostenute negli anni, F. Frè, La cartella clinica nel sistema sanitario italiano, in Nuova rass. legisl., dottr.e giur., 2007, 23-24, 2387.
7 Si sofferma sulle esperienze avviate in alcune Regioni italiane, P. Guarda, Fascicolo sanitario elettronico, cit., 58 ss.
Una seconda area di applicazione delle tecnologie informatiche in sanità è quella del monitoraggio di pazienti cronici da remoto, attraverso applicazioni di telemedicina, le quali favoriscono la continuità della relazione tra il paziente e il medico e, in questo modo, la qualità e adeguatezza delle cure. Inoltre, oltre a declinarsi nella forma di “tele-monitoraggio”, quale è quella appena descritta, esse possono conigurarsi anche come “tele-consulto” o “tele-conferenza”, entrambe modalità di dialogo tra più medici e/o specialisti che hanno in cura i medesimo paziente, o anche come “tele-reporting”, ossia modalità telematica di trasmissione di dati tra medici8 .
La terza area di impiego dei servizi informatici in sanità concerne le prestazioni che sono già fruibili attraverso modalità tradizionali ma che, attraverso l’informatica, possono trovare nuove modalità di erogazione.
Rientra in questo ambito il sistema CUP, il quale consente di prenotare prestazioni sanitarie e diagnostiche attraverso un unico punto di accesso, aziendale o inter-aziendale9, il quale, pe- raltro, permette di monitorare la domanda e l’offerta sanitaria nonché di individuare casi di incongruenza tra le due e di porvi rimedio nonché, nei casi in cui l’unità territoriale di riferimento del sistema sia più ampia della singola realtà aziendale, può aiutare a governare e ridurre le liste d’attesa, consentendo ai pazienti di fruire delle prestazioni richieste presso presidi sanitari vicini, con minore attesa.
8 Per una ricognizione dell’evoluzione della nozione di “telemedicina”, si veda G. Cangelosi, I servizi pubblici sanitari: prospettive e problematiche della telemedicina, in Dir. fam., 2007, 1, 437 ss.
9 Per una ricostruzione dell’evoluzione dei sistemi CUP in Italia, si rinvia a C. Cipolla, A. Paltrinieri (a cura di), I CUP in Italia. Lo sviluppo delle reti telematiche per l’accesso alla sanità, Milano, Franco Angeli, 1999.
Il Fascicolo sanitario elettronico nell'esperienza italiana...
Il sistema CUP non è stato ancora compiutamente regolamentato a livello centrale. Il Ministero ha soltanto emanato, nell’ottobre del 2009, le Linee Guida Nazionali sul Sistema CUP. In sede legislativa, poi, il Governo si è limitato a sancire una esplicita preferenza per l’uso dei sistemi di prenotazione elettronica all’art. 47 del d.l. n. 5 del 4 aprile 2012, prevedendo che nei piani di sanità nazionali e regionali debbono essere privilegiati proprio i sistemi elettronici.
A questa micro-area, fanno capo anche la dematerializzazione delle ricette cartacee in favore di quelle telematiche e la refertazione online.
La dematerializzazione delle ricette è stata prevista dal d.l. n. 78/2010 ed è stata ribadita dal d.l. n. 179/2012, che ha deinito un percorso graduale di sostituzione delle prescrizioni cartacee con quelle elettroniche (60% nel 2013, 80% nel 2014, 90% nel 2015).
L’invio dei referti online, invece, è stato introdotto, in prima battuta, in modo autonomo da singole realtà locali, soprattutto private.
Sul fronte della normativa statale, il d.l. n. 70/2011– in particolare all’art. 6, co. 2, lett. d) nn. 1) e 2) – ha disposto che le strutture del SSN provvedano a predisporre meccanismi per consentire sia il pagamento online delle prestazioni sanitarie sia l’invio telematico dei relativi referti. Tale disposizione è stata attuata con previsioni più speciiche attraverso il D.P.C.M. 8 agosto 2013.
Prescindendo da un’analisi speciica dei singoli aspetti positivi legati alle singole applicazioni delle tecnologie digitali in sanità – richiamate nel precedente paragrafo – s’intende qui soffermarsi, tra di essi, su quelli speciicamente legati all’impiego del Fse.
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
Tali beneici possono essere raggruppati attorno a due poli.
Occorre, infatti, rimarcare come l’uso di tale strumento possa produrre vantaggi sia sotto il proilo, per così dire, “individuale” sia sotto un proilo, diciamo, “istituzionale”10 .
Nella prima accezione, l’impiego delle tecnologie informatiche si rivela funzionale ad assicurare un’effettiva adeguatezza ed una migliore qualità delle cure.
Il Fse, infatti, si differenzia dalle raccolte di dati sanitari in formato cartaceo per la quantità di informazioni in esso presenti. In questo senso, in un contesto sanitario che, secondo alcuni, è sempre più frammentato11, esso consente ai sanitari di avere una visione completa dello stato di salute del paziente12 .
Nella seconda accezione, invece, il Fse può determinare il miglioramento dell’assistenza sanitaria sotto il proilo dell’eficienza e del contenimento dei costi.
Esso, infatti, permette, grazie allo stoccaggio di dati, di evitare la duplicazione di analisi inutili. Inoltre, in forma anonima, può essere impiegato anche per inalità di governo, ossia per ottenere informazioni utili a modulare, in un’ottica di maggiore eficienza e di razionalizzazione delle risorse, l’offerta sanitaria.
10 Evidenziano questa duplice inalità, tra gli altri, V. Peigné, Il Fascicolo sanitario elettronico, cit., parr. 2.1 e 2.2., 1520 nonché R. Ducato, U. Izzo, Diritto all’autodeterminazione informativa del minore, cit., 704.
11 Si esprime in questi termini, A. Pagni, Dalla condotta medica alla medicina telematica, Lettura magistrale alle giornate nazionali di studio in medicina telematica, 8-9-10 aprile 2010, reperibile su www.medicinatelematica.it, il quale evidenzia come lo sviluppo tecnologico e il progresso della ricerca medica abbiano determinato una crescente specializzazione del personale sanitario, con la conseguenza che l’attenzione si è spostata dalla malattia del paziente alla malattia del singolo organo/ apparato, con l’abbandono di una visione d’insieme della salute del paziente.
12 Così, V. Peigné, Il Fascicolo Sanitario Elettronico, cit., 1519.