L’ISPEZIONE AMMINISTRATIVA NEL MINISTERO DELLA DIFESA

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essere dimostrato nella contabilità interna dei corpi stessi. Tale assegno dedotto delle competenze in contanti •soldo', veniva ripartito in quote per assicurare i vari servizi: vitto, vestiario, ecc. Ognuna di tali quote fu denominata 'massa': massa vitto, massa vestiario, ecc." (SCIARRETTA-MAZZA, cit., p . 721). E' appena il caso di rilevare l'onerosità del compito ispenivo in presenza di un simile tipo di gestione. (23)"Con essa si riconduce l'attività amministrativa dei corpi nel campo della perfetta legalità, ed al tempo stesso si dà modo alle gestioni militari di continuare ad avere forme assai semplici e relativamente snelle con una certa autonomia amministrativa" (SCIARRETTA-MAZZA, ibidem, p. 728). (24)Afferma l' articolo 524- primo comma del RAU: "Il Ministero della difesa esercita l' azione di controllo sulla gestione amministrativa e contabile del materiale e del contante, degli enti e dei distaccamenti, mediante ispezioni amministrative e contabili". (25)Libro XII- para. 1 -sesto comma - lett. d) . (26)Ed è meglio non indagare oltre circa l'esatta penata della ratio che emerge dal denaro del RAU, anche se, quanto si legge in un qualificato documento, da considerare espressione autentica d e llo spirito che ha informato i lavori preparatori in quanto predisposto dall'Ufficio centrale pe r gli studi giuridici e la legislazione (Nota illustrativa di accompagnamento all'emanando regolamento di amministrazione unificato, cit., p. 159), e cioè che la nuova normativa è "intesa essenzialmente a potenziare, secondo criteri generali uniformi per le tre forze armate, l 'azione ispettiva per assicurare l'e fficienza del controllo del merito e della le gittimità dell'attività amministrativa in tutti i settori dell'Amministrazione della Difesa" e più o ltre, (p. 160) , a proposito dell ' oggetto ispetrivo, che quest'ultimo si ide ntifica anche nel "controllo del merito dell'azione amministrativa in ogni sua concreta manifestazione", ha un ben più ampio respiro e consentirebbe conside razioni a non finire. (27) In tema vedasi anche il paragrafo 32.c. E' appena il caso di rilevare che il D.M. 21 maggio 1981 non poteva non tener conto anche di quanto espressamente disposto dal D.P.R. 11 luglio 1977, n . 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo d e lle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 d e lla legge 25 novem bre 1971, n . 1041), il quale, all'articolo 5, a ttribuisce alla Ragioneria Centrale il compito di accertare "la legalità e regolarità delle entrate e delle spese, nonché la proficuità di queste ultime in rapporto alle finalità perseguite dalla legge istitutiva della gestione".

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