STORIA DEL SERVIZIO MILITARE IN ITALIA VOL III

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Con D. M. 22 dicembre 1934 la Direzione generale fu declassata a Ispettorato generale, composto da 4 Divisioni (due rette da funzionari civili e due da ufficiali) per complessive 10 sezioni (7 rette da funzionari e 3 da militari). Il Direttore e poi ispettore generale A. Canale, poi nominato Ispettore generale delle Truppe Alpine, fu sostituito il 26 aprile 1936 dal colonnello Carlo Ferrere, successivamente promosso generale di Divisione. Con legge 6 luglio 1940 n. 1039 l'Ispettorato fu nuovamente elevato al rango di Direzione generale, retta dal generale di Divisione Alfonso Ollearo negli anni della guerra. La normativa prebellica (art. 9, 2° comma, T. U. del 1911) affidava la direzione delle operazioni di leva nel regno ai prefetti a livello di capoluogo di provincia e ai sottoprefetti a livello di capoluogo di mandamento, attribuendo le operazioni di leva e le decisioni amministrative non di competenza dell'autorità giudiziaria ai Consigli di leva di circondario. L'esécuzione delle varie incombenze relative alla leva era affidata in ogni circondario ad un commissario di leva (due nei circondari con popolazione superiore a 250 mila abitanti), posto sotto la direzione del prefetto o sottoprefetto e appartenente al personale civile del ministero dell'interno. I Consigli di leva erano presieduti dai prefetti o sottoprefetti, o, in caso di impedimento, da un funzionario da essi designato, e composti da due consiglieri provinciali designati preventivamente dal Consiglio provinciale unitamente a due supplenti, e da due ufficiali superiori o capitani del R. Esercito delegati dal ministro della Guerra. Assistevano con voce consultiva alle sedute del Consiglio il comm issario di leva e un ufficiale dei Carabinieri reali: perito sanitario era un medico, non necessariamente militare. L'intervento di tre votanti era sufficiente a rendere valide le decisioni: qualora si trovassero presenti quattro votanti, compreso il presidente, il più giovane dei consiglieri o il meno anziano degli ufficiali presenti si asteneva dal votare, conservando però voce consultiva, in modo che il consiglio potesse decidere a maggioranza di voti. I ricorsi contro le decisioni del Consiglio di leva, a carattere non sospensivo degli effetti di tali decisioni, dovevano essere 269


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