Revista Judiciária do Paraná - Edição 09

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Francesco Saverio Marini

c.d. ordinanze gemelle nn. 13659 e 13660 del 13 giugno 2006 e 13911 del 15 giugno 2006; le sentt. nn. 30254 del 23 dicembre 2008, 19048 del 6 settembre 2010, 23595 del 16 dicembre 2010 e 405 dell’11 gennaio 2011. Quanto alla posizione del Consiglio di Stato, in difesa della pregiudiziale amministrativa, cfr.: Adunanza plenaria n. 4 2003; posizione ribadita in: Ad. Plen. nn. 9 e 10 del 2007, Ad. Pl. sent. n. 12 del 22 ottobre 2007. Da ultimo, il Consiglio di Stato è tornato sul tema, alla luce delle nuove norme introdotte dal d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), affermando che, pur essendo venuta meno la teoria della pregiudiziale amministrativa, la domanda di risarcimento avanzata senza chiedere tempestivamente l’annullamento dell’atto amministrativo va ritenuta infondata nel caso in cui il comportamento del ricorrente non abbia evitato il consolidarsi degli effetti dannosi (Ad. Plen. n. 3 del 23 marzo 2011). Introdotta dapprima dalla Corte di Cassazione (Sez. Un.,sent. n. 1109/2007) e dalla Corte costituzionale (sent. n. 77 del 2007, in Giur. cost., 2007, pp. 726 ss., con osservazione di Mangia, Il lento incedere dell’unità della giurisdizione, ibidem, pp. 736 ss.) ed ora disciplinata dall’art. 59 della legge n. 69 del 2009. Il procedimento è stato aperto nell’adunanza del 18 giugno 2009, in Bollettino dell’Autorità garante della Concorrenza e del mercato, n.24/2009 del 06/07/2009. Tuttavia, chiudendo la relativa istruttoria, l’AGCM ha escluso, con il provvedimento n. 24553/13, pubblicato sul Bollettino del 4 novembre, che le decisioni dell’Ordine degli Avvocati di Brescia avessero una portata anti concorrenziale. Per l’Autorità, infatti, la delibera dell’Ordine non impedisce in generale agli avvocati di farsi concorrenza sul prezzo o sulle modalità di approcciarsi alla clientela, gli impone solo di essere corretti e puntuali quando mettono in mostra, utilizzando un’insegna, alcune caratteristiche della propria offerta. Sulla autodichia, cfr., ex plurimis, Occhiocupo, Gli organi costituzionali “legibus soluti”?, in Studi in onore di Ugo Gualazzini, Milano, 1986, Vol. III, pp. 1-26; Mazzoni Honorati, Osservazioni su alcune discusse prerogative parlamentari: l’autonomia contabile e la giustizia domestica, Milano, 1987; Pisicchio,Aspetti dell’autodichia parlamentare, Bari, 2010, passim; Pelella, La giurisdizione interna della Camera dei deputati tra principi costituzionali e principi sopranazionali. L’autodichia alla prova della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Aa. Vv., Il Parlamento della Repubblica : organi, procedure, apparati Il Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati, Roma, 2013, pp. 237 ss.¸ Malinconico G., Ancora sull’autodichia delle Camere e sul sindacato di legittimità dei regolamenti parlamentari, in Federalismi.it : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, n. 12 del 2013, 2 ss. Rispettivamente in Giur. cost., 1967, pp. 214 ss. (con osservazioni di Cerri, Inapplicabilità ed invalidità conseguenziale, ivi, pp. 216 ss.) e Giur. cost., 1968, pp. 487 ss. Cfr., tra gli altri, Ledda, Polemichetta breve intorno all’interesse legittimo, in Giur. it., 1999, pp. 11 ss.; Ferrara, Dal giudizio di ottemperanza al processo di esecuzione. La dissoluzione del concetto di interesse legittimo nel nuovo assetto della giurisdizione amministrativa, Milano, 2003, passim; Orsi Battaglini, Alla ricerca dello Stato di diRevista Judiciária do Paraná – Ano X – n. 9 – Maio 2015

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