Bollettino Ufficiale Regione Puglia 22 marzo 2013

Page 92

11284

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 22-03-2013

rinuncia agli interessi, …). Sulla richiesta di transazione, il RAdG, nella persona del responsabile del procedimento, è tenuta a chiedere il parere obbligatorio dell’Avvocatura dello Regione. Fase Coattiva: Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 46 del 1999, la riscossione coattiva dei contributi versati indebitamente dal RAdG si effettua mediante ruolo. Per ruolo si intende l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dal RAdG, nella persona del responsabile del procedimento, in qualità di Ente creditore, ai fini della riscossione a mezzo del concessionario. Nei ruoli sono iscritti il capitale, le eventuali sanzioni e gli interessi che il debitore deve corrispondere. Ai sensi del decreto del Ministero delle finanze del 3 settembre 1999 n. 321, Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, il RAdG, nella persona del responsabile del procedimento, provvede a redigere le minute dei ruoli che devono contenere almeno i seguenti elementi: a) l'ente creditore; b) il codice fiscale dei debitori; c) il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita, per le persone fisiche; d) la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede, per i soggetti diversi dalle persone fisiche; e) per ogni articolo di ruolo (il contributo pubblico e gli interessi) indicare il codice o, in mancanza, la descrizione; f) l'anno o il periodo di riferimento del credito; g) gli importi a carico di ciascun debitore; h) il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo totale di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse; i) l'importo totale relativo a ogni pagina e all'intera minuta; j) l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo. L ’art. 3 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005 ha attribuito, a decorrere dal 1° ottobre 2006, le funzioni per l’attività di riscossione all’Agenzia delle entrate che le esercita mediante la società Equitalia SpA (concessionario), sulla quale svolge l’attività di coordinamento. Per tutte le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite il RAdG si rifà a quanto stabilito al capitolo 10 del Manuale delle procedure e dei controlli dell’AdG, che dettaglia le modalità di recupero adottate dalla società Equitalia SpA.. 10.9 Registro dei debitori Le informazioni necessarie alla gestione amministrativa dei recuperi sono gestite e mantenute aggiornate dal RAdG nel SIPA, a livello di singola pratica cofinanziata. Il RAdG provvede al puntuale e tempestivo aggiornamento degli importi di volta in volta recuperati nell’ambito del SIPA. Tale attività alimenta in automatico le evidenze afferenti le singole pratiche. La tenuta del registro debitori rientra tra le competenze del RAdC.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.