SCHEMA DECRETO-LEGGE SOSTEGNI Il comma 2 incrementa di 260 milioni di euro il fondo 2021 per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e comporta un onere di pari importo sui saldi di finanza pubblica. Art. 23 (Rimborso spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome nell’esercizio 2020) 1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze è istituito per l’anno 2021 un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l’emergenza. Ai relativi oneri pari a 1.000 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 2. Entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente decreto l’importo di cui al comma 1 è ripartito in favore delle regioni e delle province autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dalle singole regioni e province autonome. 3.Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede all’erogazione alle regioni e alle province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell’equilibrio dell’anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari. Relazione illustrativa La presente norma istituisce, al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze per l’anno 2021 uno specifico fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro, quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell’anno 2020 per l’acquisto di dispostivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari inerenti l’emergenza. In particolare si segnala che, al fine di far fronte all’emergenza, le regioni e province autonome, nelle more di una tempestiva fornitura da parte prima della protezione Civile e poi del Commissario per l’emergenza Covid, una volta previsto, hanno provveduto ad anticipare, nell’anno 2020, con risorse a carico del fondo sanitario nazionale, l’acquisto di DPI e beni sanitari, iscrivendo, pertanto, il relativo costo sui conti sanitari del 2020. Il Dipartimento della protezione civile e il Commissario per l’emergenza, per una completa ricognizione contabile delle spese direttamente effettuate dalle regioni e province autonome, hanno provveduto a richiedere alle regioni la rendicontazione delle spese sostenute, suddividendole secondo la seguente classificazione convenzionale: • A – Assistenza medica (Farmaci, kit e tamponi) • B – Apparecchiature medicali (ventilatori ed altre apparecchiature) • C – DPI Sulla base, pertanto, di quanto reso disponibile dalla struttura del Commissario straordinario, lo Stato provvede a riconoscere, attraverso l’istituzione del fondo di cui al comma 1, un concorso al rimborso delle spese effettuate con risorse proprie del fondo sanitario delle singole regioni e province autonome. Il comma 2 dispone che le modalità di riparto tra le regioni di tale fondo siano oggetto di apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da predisporsi entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente norma. il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad erogare a ciascuna regione e provincia autonoma, le spettanze di relativa competenza, secondo quanto indicato nel decreto di riparto di cui al comma 2. Si specifica inoltre che le somme acquisite dalle regioni e province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell’equilibrio dell’anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari. Relazione tecnica La disposizione istituisce, al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze per l’anno 2021 uno specifico fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro, quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell’anno 2020 per l’acquisto di dispostivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari inerenti l’emergenza. 60