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ART. 99. (MISURE A SOSTEGNO DELLA RICERCA
tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, è autorizzato un contributo annuale, a decorrere dall’anno 2022, di 1,8 milioni di euro per ciascuno dei seguenti enti:
Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, Museo Nazionale della Scienza e della
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Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo di Firenze. Il Ministero dell’università e della ricerca esercita sui tre enti di cui al presente comma attività di vigilanza, anche attraverso l’approvazione degli Statuti, la nomina degli Organi di amministrazione e controllo e l’approvazione dei Piani Triennali di Attività, anche coordinati tra loro. A decorrere dall’anno 2022 ai tre enti di cui al presente comma è precluso il contributo di cui al comma 3.”; b) All’articolo 2-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente:”Della somma di cui all’articolo 2, euro 5.400.000,00 sono riservati annualmente al contributo di cui all’articolo 1, comma 3-bis, e della somma residua disponibile almeno il 60 per cento è riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cui all’articolo 1, commi 3 e 4.”
ART. (Misure a sostegno della ricerca)
1. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025 di cui: a) Fatto salvo quanto previsto dai punti b) e c), una quota, pari a 15 milioni di euro per gli ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 sono ripartiti tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, ad eccezione del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR. Nell’ambito della quota di cui al secondo periodo, 2,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono vincolati al completamento dei processi di cui all’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui al presente comma. b) 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca delle risorse di cui al presente comma. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui al presente comma sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente. c)35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, è finalizzata alla valorizzazione del personale tecnicoamministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’Università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui al presente comma tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all’assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo. 2. La dotazione del “Fondo italiano per la scienza” di cui all’articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2023 e di 100 milioni di euro per l’anno 2024. 3. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato “Fondo italiano per le scienze applicate” con