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ART. 30. (RIFINANZIAMENTO FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE

Capo III Altre misure in materia di lavoro, famiglia, politiche sociali, giovanili e sport

ART. (Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi)

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1. L’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di euro si provvede a valere ……..

ART. (Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione)

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 350 milioni di euro per l’anno 2022 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 2. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1 si provvede nella misura di 12 milioni di euro per l’anno 2022 al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l’anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio. 3. A valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui al comma 1 si provvede, nella misura di 7 milioni di euro per l’anno 2022, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l’anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio. 4. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2022 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1 5. È prorogata per gli anni 2022 e 2023 la disposizione di cui all’articolo 43 bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1. 6. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 60 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell'anno 2022, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo alle medesime finalità dell’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 7. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2022 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1. 8. La disposizione di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è ulteriormente prorogata per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per l’anno 2024. Gli oneri derivanti dal primo

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