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PREMI DI RISULTATO
I premi di risultato sono dei bonus che i datori di lavori corrispondono in favore dei propri lavoratori e dipendenti come “ricompensa” per gli aumenti di produzione, redditività, qualità, efficienza o innovazione
a cura di ASSOCAAF
Ipremi di produzione (o di risultato) corrisposti in favore dei lavoratori beneficiano di una tassazione agevolata al 10%, purché il premio non superi l’importo di 3.000 euro lordi annui. Possono beneficiare di questo particolare regime fiscale favorevole – limitatamente alle somme percepite a titolo di premio di produzione – tutti i lavoratori che non hanno percepito un reddito da lavoro dipendente superiore a 80.000 euro nell’anno precedente a quello di percezione del premio. Per usufruire di queste agevolazioni, vi deve essere un accordo territoriale o di 2° livello con le parti sindacali che preveda espressamente la possibilità di usufruirne per la totalità dei lavoratori.
PREMIO DI PRODUTTIVITÀ E WELFARE AZIENDALE
Il lavoratore, se previsto all’interno dell’accordo negoziale, ha la possibilità di scegliere che il premio venga parzialmente o totalmente convertito in prestazioni di welfare. In tal caso, il datore di lavoro potrebbe erogare premi di produzione in ser-
vizi che non concorrono alla formazione del reddito, facendo beneficiare il lavoratore, in tal modo, di uno sgravio fiscale totale. Il premio, in tal caso, non solo non viene sottoposto a Irpef, ma neanche all’imposta sostitutiva del 10%. I servizi di welfare aziendale che beneficiano di una detassazione totale sono, a titolo esemplificativo: ■ l’alloggio e trasporto; ■ i finanziamenti a tasso agevolato; ■ la previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa con rischio non autosufficienza o il rischio di gravi patologie.
In questo caso, l’importo non è soggetto ad alcuna tassazione o onere contributivo. Permangono i limiti di 3.000 € e 80.000 € visti sopra che si possono superare solo qualora il dipendente opti per particolari forme di welfare, quali l’assistenza sanitaria integrativa e la previdenza complementare.
PREMIO DI RISULTATO SOTTO FORMA DI CONTRIBUTI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
I premi di produttività/risultato (fino a 3.000 euro) che vengono trasformati in versamenti a un Fondo pensione godono di un regime fiscale di esenzione totale. In particolare, i vantaggi del premio di produttività al Fondo pensione sono: ■ il contributo al Fondo sarà pari al premio lordo dato dall’azienda. Non è previsto alcun tipo di tassazione. Infatti, a differenza del premio in busta paga, non viene applicata l’aliquota sostitutiva del 10% di tassazione; ■ il premio trasformato in versamenti al Fondo pensione non viene conteggiato per il calcolo dei limiti di deducibilità annua di 5.164,57 euro e non viene considerato neanche nel calcolo del reddito annuo lordo; ■ le somme, dopo aver inviato le corrette comunicazioni al
Fondo, non subiranno alcuna tassazione neanche in fase di prestazione.
Sono, pertanto, completamente esenti da tassazione. Invece, i contributi per previdenza complementare versati in sostituzione dei premi di risultato, ma in misura eccedente il limite agevolabile di 3.000 euro concorreranno alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e potranno essere dedotti fino al limite di 5.164,57 euro, come previsto dalla lettera e-bis), comma 1 dell’art.10 del TUIR (vedi Box 1).
I contributi versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in sostituzione di premi di risultato non concor-
BOX 1
ESEMPIO 1
■ Premio di risultato di 3.500 euro convertito interamente in previdenza complementare da parte di un dipendente per il quale opera il limite di deducibilità di 5.164,57 euro; ■ contributi per previdenza complementare già versata ai Fondi per 3.000 euro. Il dipendente non subirà alcun tipo di tassazione per il premio di risultato convertito in previdenza complementare, nel limite di 3.000 euro; per 500 euro il premio di risultato verrà dedotto dal datore di lavoro dal reddito complessivo per versamenti di contributi previdenza complementare.
ESEMPIO 2
■ Premio di risultato di 4.000 euro convertito interamente in previdenza complementare da parte di un dipendente per il quale opera il limite di deducibilità di 5.164,57 euro; ■ contributi per previdenza complementare già versata ai Fondi per 4.500 euro. Il dipendente non subirà alcun tipo di tassazione per il premio di risultato convertito in previdenza complementare, nel limite di 3.000 euro; per 664,57 euro il premio di risultato verrà dedotto dal datore di lavoro dal reddito complessivo per versamenti di contributi previdenza complementare; per 335,43 euro formerà reddito da lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria.
rono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche se aggiuntivi a contributi già versati dal datore di lavoro o dal lavoratore per un importo pari a euro 3.615,20. All’importo di 3.615,20 euro potrà, infatti, aggiungersi l’ulteriore importo di contributi esclusi dal reddito, nel limite massimo di euro 3.000, che non saranno soggetti né a tassazione ordinaria né a imposta sostitutiva del 10% (vedi Box 2). La deduzione o detrazione degli oneri è possibile nella misura in cui la relativa spesa sia rimasta a carico del contribuente, condizione che non sussiste qualora la spesa sia sostenuta o rimborsata a seguito di contributi dedotti dal reddito o che non hanno concorso alla formazione del reddito, come nel caso di contributi versati in sostituzione di premi di risultato agevolabili. Pertanto, il dipendente potrà portare in deduzione/ detrazione la sola parte di onere non rimborsato dalla cassa o ente. Nel caso in cui ci siano versamenti di contributi che concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, le spese sanitarie rimborsate potranno essere proporzionalmente portate in deduzione/detrazione in sede di dichiarazione dei redditi. Per il calcolo della proporzione devono essere considerati anche i contributi fruiti in sostituzione del premio di risultato che non hanno concorso a formare il reddito.
BOX 2
ESEMPIO 1
■ Premio di risultato di 3.000 euro convertito interamente in contribuzione ad assistenza sanitaria integrativa da parte di un dipendente per il quale opera il limite di 3.615,20 euro; ■ contribuzione già versata ai Fondi per 3.615,20 euro. Il dipendente non subirà alcun tipo di tassazione per il premio di risultato convertito in previdenza complementare, nel limite di 3.000 euro.
ESEMPIO 2
■ Premio di risultato di 4.000 euro convertito interamente convertito interamente in contribuzione ad assistenza sanitaria integrativa da parte di un dipendente per il quale opera il limite di 3.615,20 euro; ■ contributi per previdenza complementare già versata ai Fondi per 3.615,20 euro. Il dipendente non subirà alcun tipo di tassazione per il premio di risultato convertito in previdenza complementare, nel limite di 3.000 euro; per 1.000 euro il premio di risultato formerà reddito da lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria.
ESEMPIO 3
■ Premio di risultato 4.000 euro convertito interamente convertito interamente in contribuzione ad assistenza sanitaria integrativa da parte di un dipendente per il quale opera il limite di 3.615,20 euro; ■ contributi per previdenza complementare già versata ai fondi per 1.000 euro. Il dipendente non subirà alcun tipo di tassazione per il premio di risultato convertito in previdenza complementare, nel limite di 3.000 euro; per 1.000 euro il premio di risultato non formerà reddito da lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria in quanto contributi versati a casse e enti aventi esclusivamente fini assistenziali.


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