Azimut n2 2016

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NORMATIVA

Le novità fiscali di periodo afferenti la professione e le agevolazioni per i lavori edilizi

FORMAZIONE Comunicazione e approccio con la committenza

ISTITUZIONI

La Camera Arbitrale “Leone Levi” della Camera di Commercio di Ancona


Azimut

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE Reg. Trib. Ancona 8 Luglio 1975 Comitato di Redazione PressCom-Comunicazione Integrata Piazza Ciabotti, 8 - 60035 Jesi (AN) Tel. 0731.215278 - Fax 0731.213352 info@presscom.it DIRETTORE RESPONSABILE Diego Sbaffi COORDINAMENTO EDITORIALE Davide Amicucci d.amicucci@presscom.it REDAZIONE Diego Sbaffi Giampiero Fabbri Vinicio Montanari Luca Orletti

Azimut

Periodico regionale a cura del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona Corso Garibaldi 91/a - 60123 Ancona (AN) info@geometrian.it - www.geometrian.it Anno XL - N. 2/2016

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: Giorgio De Rosa, Roberta Gambelli, Giancarlo Vitali, Matteo Tarabelli, Camera di Commercio di Ancona, Luigi Morra CONSULENTI PER LA COMUNICAZIONE Gianni Moreschi (g.moreschi@presscom.it) IMPAGINAZIONE Studio FLORIO - Via Aldo Moro, 38 62010 Sambucheto di Montecassiano (MC) CREDITI FOTOGRAFICI Archivio AZIMUT PUBBLICITÁ CONCESSIONARIA AZIMUT PressCom - Piazza Ciabotti, 8 60035 Jesi (AN) Tel. 0731.215278 - Fax 0731.213352 Emanuele Anselmi e.anselmi@presscom.it

Azimut viene inviato gratuitamente agli iscritti agli Albi Professionali del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona, agli uffici decentrati del Genio Civile, agli uffici tecnici dei Comuni e delle Province, a tutti gli enti pubblici e a tutti coloro che hanno rapporti con la categoria. La collaborazione è aperta a tutti i singoli professionisti e agli organi rappresentativi di categoria. Manoscritti, dattiloscritti, elaborati, disegni, fotografie, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. Ogni autore risponde direttamente delle proprie affermazioni che non impegnano nè la redazione nè il Collegio. Gli scritti possono essere pubblicati anche siglati o anonimi, per desiderio degli autori i cui nomi restano comunque reperibili presso la redazione.

Inserzionisti: Subissati ............................... Namirial ................................

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3 di Cop. a 4 di Cop.

Sommario

1 Editoriale 2 Normativa

Le novità fiscali di periodo afferenti la professione e le agevolazioni per i lavori edilizi

8 Formazione

Comunicazione e approccio con la committenza

12 Normativa

Le linee di vita sono obbligatorie? Prima parte

20 Istituzioni

In attesa della ripresa Il sindaco di Maiolati Spontini, Umberto Domizioli illustra i progetti portati a termine e quelli ancora da realizzare

22 Istituzioni

La Camera Arbitrale “Leone Levi” della Camera di Commercio di Ancona

25 Condominio

La ripartizione delle spese condominiali


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Azimut Quella documentazione che cercavi... l'ho messa lì, sulla scrivania, nella stanza di Fabio... ...la stanza di Fabio... così siamo soliti chiamare quella stanza, ancora oggi, come quando su quella poltrona, appoggiato alla scrivania, con gli occhi fissi sul PC, c'era Fabio Bartolucci il nostro amico Presidente. Mettere una targa su quella vetrata per noi è stata la cosa più naturale che potessimo fare, un piccolo gesto che ha un grande significato per tutto il Consiglio in segno di stima e di gratitudine per il suo impegno al servizio del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Ancona. E così, tutti insieme, con Carla, Ilo, Elia, i bambini e tutti coloro che gli hanno voluto bene, ci siamo dati appuntamento al Collegio per festeggiare "la stanza di Fabio". Ancona, 05 Maggio 2016 - Inaugurazione STANZA FABIO BARTOLUCCI presso Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Ancona.

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INTERVENTI

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GIORGIO DE ROSA Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, esercita la libera professione in Pesaro. Specializzato in contenzioso tributario e in problematiche legate alla fiscalità in edilizia. Si occupa prevalentemente di consulenza commerciale, fiscale e tributaria per liberi professionisti e aziende, oltre ad esercitare l’attività di Consulente Tecnico del Giudice, Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale per il Tribunale di Pesaro.

Le novità fiscali di periodo afferenti la professione e le agevolazioni per i lavori edilizi

Ristrutturazione Edilizia: novità fino al 31/12/2016 e normativa a regime. La norma è attualmente disciplinata dall’art. 16 bis del DPR 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Dal 01/01/2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal DL 201/2011. Non è più quindi soggetta a scadenza. La detrazione è pari al 36% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo di Euro 48.000,00= per ogni unità immobiliare. Le pertinenze, anche se distintamente accatastate, si considerano facenti parte della unità immobiliare. Fino al 31/12/2016 la detrazione è stata aumentata alla aliquota del 50% con un importo di spesa massimo di Euro 96.000,00=. Pertanto, a partire dal 01/01/2017, la agevolazione tornerà alla misura ordinaria. L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va ripartita fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa, ed hanno diritto alla detrazione, senza che per questo però si possa superare il limite massimo di spesa consentito. La detrazione è fruibile in 10 quote annuali di pari importo. Al contrario di quanto avveniva nel passato, non è più previsto che i soggetti più anziani (con età superiore a 75 o 80 anni) possano ripartire la detrazione in rispettivamente 5 o 3 quote annuali. Se gli interventi che vengono realizzati nell’anno sono la prosecuzione di lavori già iniziati in anni precedenti, si dovrà tenere conto di quanto già speso negli anni precedenti. Vale a dire che il limite di spesa deve essere considerato

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cumulativamente per ogni intervento, e non per singola annualità. Se l’immobile oggetto di intervento edilizio è adibito promiscuamente all’esercizio di attività commerciale, arte o professione, la detrazione va ridotta del 50%. Per gli interventi su parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte della amministrazione condomìniale, a patto che il singolo condòmino abbia versato al condomìnio la quota di sua spettanza entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Sempre fino al 31/12/2016 è stata prevista una detrazione “rafforzata” per gli interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovino in zone sismiche ad alta pericolosità, purché adibite ad abitazione principale, o ad attività produttiva. La detrazione è pari al 65% di un importo massimo di spesa pari ad Euro 96.000,00=. Si ricorda che la detrazione fiscale non può dare origine a rimborsi di imposta. La detrazione pertanto spetta nel limite della imposta IRPEF dovuta per l’anno in questione. Possono usufruire della agevolazione le persone fisiche che siano: • proprietari o nudi proprietari; • titolari di un diritto reale di godimento; • locatari o comodatari; • soci di cooperative divise ed indivise; • soci delle società semplici; • imprenditori individuali, per gli immobili NON rientranti fra i beni strumentali o beni merce.


Azimut L’agevolazione spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Non è necessario che l’abitazione nella quale convivono familiare ed intestatario dell’immobile costituisca per entrambi l’abitazione principale. È però necessario che i lavori siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza. La detrazione spetta anche se i titoli abilitativi sono intestati al proprietario dell’immobile, e non al familiare che usufruisce della detrazione. Inoltre, con circolare n. 20/2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati a un solo comproprietario ma le spese di ristrutturazione siano state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se: • è stato immesso nel possesso dell’immobile; • esegue gli interventi a proprio carico; • è stato registrato il compromesso. Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. Gli interventi agevolabili sono quelli elencati dall’art. 31 della Legge 457/78, poi ripreso dall’art. 3 del DPR 380 del 06/06/2001. Vale a dire: • lettera a): Manutenzioni Ordinarie (solo su parti comuni di edifici); • lettera b): Manutenzioni Straordinarie; • lettera c): Restauro e Risanamento Conservativo; • lettera d): Ristrutturazione Edilizia. Gli altri interventi agevolabili sono i seguenti: • ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi; • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinen ziali; • eliminazione delle barriere architettoniche; • prevenzione di atti illeciti di terzi; • cablatura di edifici; • contenimento dell’inquinamento acustico; • misure antisismiche e opere per la messa in sicu rezza statica; • bonifica dell’amianto; • riduzione degli infortuni domestici;

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Normativa • conseguimento di risparmi energetici (compreso il fotovoltaico); • acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ri strutturati. Gli adempimenti richiesti per poter fruire della agevolazione sono la preventiva comunicazione alla ASL competente per territorio, a mezzo raccomandata AR, sempre che tale comunicazione sia prevista dalle norme edilizie specifiche per il tipo di intervento che si va a realizzare. I pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario o postale, da cui risulti: • la causale del versamento; • codice fiscale del beneficiario della detrazione; • codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico. Non sono più richiesti: • la preventiva comunicazione alla Agenzia delle En trate (centro operativo di Pescara); • la comunicazione dei lavori sopra la soglia di Euro 51.645,69=; • la separata indicazione in fattura della manodo pera. Ritenuta sui bonifici Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all’8%. Con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative in merito all’applicazione di questo adempimento. Con riferimento alle spese sostenute in favore dei Comuni, se il contribuente paga con bonifico, pur non essendo tenuto a tale forma di versamento, deve indicare nella motivazione del pagamento il Comune, come soggetto beneficiario e la causale del versamento (per esempio, oneri di urbanizzazione, Tosap, eccetera). In questo modo, la banca o Poste Spa non codificano il versamento come importo soggetto a ritenuta (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 gennaio 2011). Se cambia il possesso Se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica). In sostanza, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la MAGGIO 2016

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possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile. Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile. In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”. La condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione. Se, per esempio, l’erede che deteneva direttamente l’immobile ereditato successivamente concede in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene. Potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015). Trasferimento dell’inquilino o del comodatario La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento. Interventi su parti comuni condominiali – condomini minimi Anche nei condomini cosiddetti minimi, senza codice fiscale, si potranno effettuare interventi edilizi e di qualificazione energetica sulle parti comuni, beneficiando delle relative detrazioni. Il punto nodale è che il condominio cosiddetto “minimo”, ossia quando è costituito da non più di otto unità immobiliari, non ha l’obbligo di nominare un amministratore. La mancanza dell’amministratore non fa però venire meno tutti gli altri obblighi che

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gravano su un condominio. Il condominio è infatti sostituto di imposta, e deve operare una ritenuta di acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi esercitati in regime di impresa. Questa ritenuta non viene però applicata quando si tratta di lavori, sia di ristrutturazione edilizia che finalizzati al risparmio energetico, per i quali si richiede il beneficio della detrazione fiscale, che invece devono essere assoggettati alla ritenuta dell’8%. La conseguenza di ciò è che anche i condomini “minimi” devono dotarsi di codice fiscale, pur in assenza di amministratore. Il codice fiscale è anche necessario per la corretta intestazione delle fatture emesse per i lavori che vengono effettuati. Fino ad oggi, secondo la circolare 11/E del 21/05/2014, pur in assenza di amministratore nei condomini “minimi”, nei pagamenti che venivano effettuati per le spese sia dei lavori di ristrutturazione che di risparmio energetico, era necessario indicare sia il codice fiscale del condomino “facente funzione” del ruolo di amministratore, che del condominio. Pertanto, molti condomini di più piccole dimensioni, per evitare tutte queste complicazioni, rinunciavano a richiedere l’applicazione dei benefici fiscali. Con la recente circolare 02/03/2016 n. 3/E la Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che non è più necessario per i condomini “minimi” dotarsi di codice fiscale. Quindi in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il relativo bonifico. Questa agevolazione riguarda però solo e soltanto i condomini “minimi” e non quelli di più grandi dimensioni.


Azimut Acquisto di Immobili Ristrutturati - Novità Oltre alla detrazione fiscale prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, è prevista una detrazione IRPEF anche per gli acquisti di fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati. In particolare, la detrazione si applica nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Anche questa detrazione è stata elevata dal 36 al 50% quando le spese per l’acquisto dell’immobile sono

sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2016 e spetta entro l’importo massimo di Euro 96.000,00= invece che Euro 48.000,00=. Dal 2017 la detrazione ritornerà alla misura ordinaria del 36% su un importo massimo di Euro 48.000,00=. L’acquirente o l’assegnatario dell’immobile dovrà comunque calcolare la detrazione (del 50 o 36%), indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, e comunque sempre entro il limite massimo di spesa previsto. Esempio 1 Il 21 dicembre 2015 un contribuente acquista un’abitazione al prezzo di Euro 400.000,00=. Il costo forfetario di ristrutturazione (25% di Euro 400.000,00=) è di Euro 100.000,00=. L’importo supera il massimale previsto, pari ad Euro 96.000,00=, che pertanto sarà la cifra massima agevolabile. La detrazione, 50% di Euro 96.000,00=, sarà pari a Euro 48.000,00=. Esempio 2 Il 21 dicembre 2015 un contribuente acquista un’abitazione al prezzo di Euro 300.000,00=. Il costo forfetario di ristrutturazione (25% di Euro 300.000,00=)

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Normativa è di Euro 75.000,00=. L’importo è inferiore al massimale previsto, pari ad Euro 96.000,00=. La cifra agevolabile sarà pertanto pari ad Euro 75.000,00=. La detrazione, 50% di Euro 75.000,00=, sarà pari a Euro 37.500,00=. La detrazione deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il limite massimo di spesa ammissibile deve essere riferito alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa. Di conseguenza, questo importo va suddiviso tra tutti i soggetti aventi diritto all’agevolazione. La detrazione si applica quando sul fabbricato, da parte dell’impresa, sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del Dpr 380/2001. Interventi di Restauro e Risanamento Conservativo: sono quelli fatti per la conservazione dell’edificio e per assicurarne la funzionalità (per esempio, consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento di elementi accessori e di impianti necessari). Interventi di Ristrutturazione Edilizia: sono quelli volti a trasformare un edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Condizioni richieste per fruire dell’agevolazione La detrazione Irpef si applica alle seguenti condizioni: • l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire 18 mesi; • l’immobile acquistato o assegnato deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti inter venti di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero edifi cio. L’agevolazione trova applicazione, pertanto, a condizione che gli interventi edilizi riguardino l’in tero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante); • il termine “immobile” deve essere inteso come singola unità immobiliare e l’agevolazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre uni tà immobiliari, costituenti l’intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della de trazione con il proprio acquisto o assegnazione. In caso di stipula del compromesso, per fruire del la detrazione occorre che il rogito avvenga entro i termini previsti. Per fruire dell’agevolazione non è MAGGIO 2016

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necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario. L’IVA sulle Ristrutturazioni Edilizie Agevolazione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’IVA ridotta al 10%. Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota IVA ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di: • ascensori e montacarichi • infissi esterni e interni • caldaie • video citofoni • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria • sanitari e rubinetteria da bagni

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• impianti di sicurezza. Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Esempio 1 Costo totale dell’intervento Euro 10.000,00=, di cui: a) per prestazione lavorativa Euro 4.000,00=; b) costo dei beni significativi (per esempio, rubinet teria e sanitari) Euro 6.000,00=. Su questi Euro 6.000,00= di beni significativi, l’IVA al 10% si applica solo fino all’ammontare di Euro 4.000,00=, ossia su un importo pari alla prestazione lavorativa. Sul valore residuo, pari ad Euro 2.000,00= l’IVA si applica nella misura ordinaria del 22%. Esempio 2 Costo totale dell’intervento Euro 10.000,00=, di cui: a) per prestazione lavorativa Euro 7.000,00=; b) costo dei beni significativi (per esempio, rubinet teria e sanitari) Euro 3.000,00=. Su questi Euro 3.000,00= di beni significativi, l’IVA al 10% si applica per intero, in quanto il valore è inferiore all’importo della prestazione lavorativa. Non si può applicare l’IVA agevolata al 10%: • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori; • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente; • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero


Azimut edilizio; • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di su bappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principa le che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i pre supposti per farlo.

IVA agevolata per lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%. Si tratta, in particolare: • Delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione de gli interventi di: • restauro • risanamento conservativo • ristrutturazione • Dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, indivi duate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Uni co delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.

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Normativa Detrazione IVA per l’acquisto di immobili di classe energetica A o B La legge di stabilità 2016 ha introdotto la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 50% dell’IVA eventualmente corrisposta per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, effettuato entro il 31/12/2016. Per accedere all’agevolazione, l’immobile deve essere ceduto dall’impresa costruttrice. La detrazione è ripartita in 10 quote di eguale importo.

Continua nel prossimo numero

L’aliquota IVA del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue. MAGGIO 2016

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INTERVENTI

Formazione

Comunicazione e approccio con la committenza

ROBERTA GAMBELLI

Geometri di Ancona in form-azione

Formatrice, Counsellor Gestaltico, Master PNL, Practitioner Ipnosi Eriksoniana

Ognuno di noi è costantemente e quotidianamente impegnato in rapporti interpersonali con altre persone ed in scambi comunicativi. Ma quando comunichiamo siamo davvero consapevoli di tutti i processi e i risvolti che questo comporta? Io credo di no. Tante volte diamo tutto per scontato. Per poter comprendere realmente gli effetti che una semplice comunicazione può produrre cerchiamo di partire dal comprendere che cosa significa comunicazione. Il termine “comunicazione” deriva dal latino e letteralmente significa condividere. Chi pensa sia un semplice “mandare messaggi” si sbaglia. La comunicazione deve essere intesa sia come trasmissione, passaggio di informazioni, sia come relazione, mettere in comune. La relazione però non è qualche cosa che si può inventare ma è “evento” che si crea li di fronte all’altro inteso come altro da me. Infatti, la comunicazione è un’attività complessa che si sviluppa necessariamente all’interno di relazioni interpersonali: affinché ci possa essere comunicazione, ci devono essere almeno due persone che interagiscono tra loro e che condividono un insieme di segni, suoni, significati (codice) nonché un insieme di regole, valori convinzioni e convenzioni che regolano gli scambi comunicativi. Comunicare in modo efficace significa sapersi esprimere in ogni situazione con qualunque interlocutore sia a livello verbale che non verbale (espressioni facciali, la voce e la postura), in modo chiaro e co-

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erente con il proprio stato d’animo. Comunicare in modo efficace significa fare in modo che il messaggio che io (emittente) desidero comunicare all’altro (ricevente) arrivi in modo da poter essere compreso, ricordando che può esserci “rumore di fondo”, cioè possono esserci interferenze sia esterne (vero e proprio rumore, linea telefonica disturbata, ecc.) che interne (emozioni, pensieri che interferiscono con l’espressione o la comprensione del messaggio). Pertanto è necessario tenere in alta considerazione il segnale di ritorno che ricevo dall’altro, il feedback e cioè: l’ascolto delle parole e l’osservazione delle espressioni facciali, la voce, la postura e le parole, per verificare se il mio messaggio è arrivato. Ma tutto questo non è possibile e risulterebbe sterile tecnica se non ci mettessimo il nostro cuore e le nostre intenzioni più profonde. Infatti è solo chi ascolta che stabilisce se la comunicazione è efficace, cioè se ha capito e che cosa ha capito di ciò che abbiamo


Azimut voluto esprimere, non chi parla! Circolarità della comunicazione

L’ambito psico-sociale, nello studio sulla comunicazione, ha focalizzato la sua attenzione sulla comunicazione in termini di interazione sociale, sostenendo che il processo comunicativo non è lineare bensì circolare. Grazie al feedback infatti, il ricevente invia al suo emittente un segnale che permette all’emittente di comprendere se il suo messaggio è stato recepito e compreso e quindi eventualmente se modificare il suo stile e il suo codice per adeguarlo meglio al ricevente. In questo modo il ricevente si trasforma a sua volta in un emittente e l’emittente in un ricevente, in un continuo processo circolare di scambio comunicativo. Quando comunichiamo dobbiamo sempre tener presente che ci avvaliamo di due tipologie di comunicazione: la comunicazione verbale (cioè il linguaggio, le parole) e la comunicazione non verbale (comprende tutti quegli aspetti legati alla gestualità, alla mimica, alla posizione, al tono di voce, al ritmo e alle pause, all’abbigliamento….tutti aspetti che accompagnano la comunicazione verbale). Di tutto ciò che noi comunichiamo, solo il 7% del significato viene veicolato dalle parole. Il 55% del significato è attribuito alla comunicazione non verbale (silenzio, sguardi, postura, smorfie, abbigliamento…), mentre il restante 38% viene comunicato dal tono di voce (cioè da come vengono dette le cose). Appare evidente da queste percentuali che, a discapito di quanto generalmente si pensa, ciò che più conta in una comunicazione sono gli aspetti non verbali piuttosto che quelli verbali. Infatti se mentre siamo impegnati in una conversazione, i gesti del nostri interlocutore sono discordanti con quanto sta esprimendo verbalmente, noi tenderemo a prestare maggior attenzione ai suoi gesti per interpretare la

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Formazione sua risposta. È quindi importante diventare consapevoli della nostra comunicazione, degli effetti che essa ha su di noi, sugli altri e sulle nostre relazioni, per poterla trasformare in una comunicazione efficace. La consapevolezza è alla base dell’EMPATIA, intesa come la capacità di mettersi nei panni degli altri, di capirne lo stato d’animo e il loro punto di vista. È l’abilità con la quale si riesce ad entrare in sincronia emotiva con l’altro. L’empatia è uno dei fattori determinanti affinché le relazioni interpersonali e quindi anche la comunicazione siano efficaci. Un altro elemento fondamentale ai fini di una comunicazione efficace, e quindi di una efficace relazione interpersonale, è la CAPACITÀ DI ASCOLTO. Innanzi tutto bisogna distinguere tre concetti che sono tra loro sinonimi ma solo in apparenza:

• udire: è la ricezione passiva di messaggi inviati da altri; • sentire: è a un livello superiore perché implica un coinvolgimento emotivo; • ascoltare: è un atto volontario di percezione e in terpretazione del messaggio. Saper ascoltare vuol dire quindi: • ascoltare il punto di vista dell’altro anche se diver so dal nostro; • non pensare a come controbattere mentre l’altro sta ancora parlando; • non giudicare; • non interrompere; • fare domande per avere altre informazioni per ca pire bene; • ascoltare attivamente, con interesse vero e non superficialmente. Infine, un altro aspetto molto importante riguarda il cercare di adottare uno stile comunicativo quanto più possibile vicino a quello dell’altro. MAGGIO 2016

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Formazione

Questo significa avvicinarci all’altro cercando di farlo sentire il più possibile a suo agio. Nel concreto vuol dire per esempio adottare lo stesso tipo di linguaggio (tecnico, informale, formale…) oppure aver un tono di voce simile (alto, basso, forte, debole…). Non vuol dire imitarlo o scimmiottarlo, perché in tal caso otterremmo l’effetto opposto a quello desiderato! Si tratta in realtà di aspetti che avvengono sempre in maniera più o meno spontanea in tutti noi. Il prenderne consapevolezza e il prestarci attenzione ne fanno semplicemente aumentare l’efficacia. Ciò ha anche come vantaggio quello di poter ridurre eventuali livelli di tensione o stress e limitare le incomprensioni, favorendo rapporti più profondi e soddisfacenti, sia in ambito interpersonale che in ambito professionale. Che cosa centra tutto questo con una professione così tecnica e specifica come quella del geometra?

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L’evento formativo organizzato lo scorso 24 Marzo ad Ancona (primo appuntamento, al quale ne seguiranno altri già pianificati) e l’approccio a questo particolare argomento, che esula dalla sfera prettamente tecnica nella quale il geometra si trova ad operare quotidianamente, è un investimento che il Consiglio Direttivo del Collegio di Ancona ha voluto fare con l’obiettivo di valorizzare al meglio la storia, le radici e il futuro della professione attraverso nuove conoscenze, nella convinzione che “solo ciò che cambia può continuare”. Tutto questo però, con un processo di cambiamento scelto, voluto, non indotto, progettato e frutto di una partecipazione attiva delle persone coinvolte. In un recente libro di Massimo Recalcati, “L’ora di lezione”, l’autore scrive che “…il vero cuore della scuola è fatto di ore di lezione che possono essere avventure, incontri, esperien-


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ze intellettuali ed emotive profonde…”. In piccolo, vale lo stesso per la formazione. Chiunque faccia formazione sa che si metterà in gioco, infatti il corso è un viaggio di andata e ritorno in cui il gruppo che si crea all’inizio, fa un percorso che ha un inizio e una conclusione. Sa che il percorso non è sempre piano, che presenta asperità e incertezze ma sa anche che del viaggio rimane un ricordo indelebile. Sa che il ricordo, che è creato soprattutto grazie alle esperienze esperite in aula, rimane nella memoria a lungo termine dei partecipanti per questo il corso non ha previsto solo la lezione frontale, utile per l’apprendimento cognitivo, ma anche esercitazioni e giochi per offrire l’apprendimento esperienziale, aneddoti per stimolare l’apprendimento intuitivo. “Distinguersi per non estinguersi”: obiettivo e intenzione del progetto formativo, è quello di invitare i partecipanti ad esplorare nuovi territori, migliorare specifici comportamenti, consolidare

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Formazione

o acquisire competenze , apprendere nuove abilità cognitive, identificare e chiarire credenze e valori, stimolare l’evoluzione a livello dell’identità e risvegliare una maggiore consapevolezza del macro sistema di appartenenza e di riferimento. Fare formazione significa, in sostanza, influire sulla cultura professionale di individui e gruppi agendo sulle conoscenze (sapere), sulle capacità (saper fare) e sugli atteggiamenti (saper essere) attraverso metodologie diverse che attivino forme di apprendimento di tipo cognitivo, operativo ed emotivo. Investimento importante che richiede coraggio, mettersi in gioco, umiltà e voglia di dare qualità alla propria professione e persona.

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre ma nell'avere nuovi occhi” (Marcel Proust)

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INTERVENTI

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Le linee di vita sono obbligatorie ?

GIANCARLO VITALI Responsabile tecnico/ direttore corsi del centro accreditato Regione Lombardia nr 839 dal 2015 Presidente in carica e fondatore Associazione C.O.E. LINEA VITA dal febbraio 2012. Presidente vicario APC LAVORI IN QUOTA – AIAS ACCADEMY 2014

Il perseguire di Regolamenti Tecnici Regionali diversi tra di loro con modifiche, deroghe, annullamenti oppure campi di applicazione e adempimenti diversi, definizioni e termini da interpretare hanno generato di fatto una confusione generale dove viene spontanea la domanda: 1. Le linee vita sono obbligatorie ? Lavorare in sicurezza è obbligatorio Fare prevenzione in fase progettuale è obbligatorio Predisporre idonee misure di sicurezza in dotazione all’opera è obbligatorio. Le misure preventive e protettive incorporate nell’opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera sono obbligatorie D.lgs 81/08 smi D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106: Articolo 15 - Misure generali di tutela Articolo 22 - Obblighi dei progettisti Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori Articolo 24 - Obblighi degli installatori Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

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Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto Di particolare importanza è l’obbligo dell’aggiornamento del fascicolo delle caratteristiche dell’opera Per le opere di cui al D.lgs. n. 163 ALLEGATO XVI FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute la designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 21dicembre 1999, n. 554. Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita ed è trasmesso ad ogni cambio di proprietà


Azimut Il fascicolo comprende tre capitoli: CAPITOLO I - la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I) CAPITOLO II - l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3). Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell’opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi: a) accessi ai luoghi di lavoro; b) sicurezza dei luoghi di lavoro; c) impianti di alimentazione e di scarico; d) approvvigionamento e movimentazione materiali; e) approvvigionamento e movimentazione attrezza ture; f) igiene sul lavoro; g) interferenze e protezione dei terzi. Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per: a) utilizzare le stesse in completa sicurezza; b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, indi viduandone in particolare le verifiche, gli inter venti manutentivi necessari e la loro periodicità. CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente In diverse Regioni in Italia sono state adottate delle misure restrittive attraverso regolamenti di attuazione NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

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Normativa NORME che definiscono le istruzioni tecniche per i progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di nuove costruzioni e di edifici esistenti, prevedendo l’applicazione di idonee misure preventive e protettive atte a consentire, nei successivi interventi, impiantistici o di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. Questo perche viene previsto dalla normativa nazionale che in materia di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nonché di emersione del lavoro non regolare, promuove l’introduzione e la diffusione, anche mediante specifici accordi con le parti interessate, nelle procedure di affidamento e nell’esecuzione di appalti pubblici, di disposizioni dirette ad individuare misure ulteriori di tutela delle condizioni di salute, sicurezza, igiene e regolarità del lavoro, con particolare riferimento ai cantieri temporanei o mobili assoggettati alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 (attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili). 2. Le misure ulteriori di tutela di cui al comma 1 sono volte fra l’altro a migliorare il coordinamen to degli interventi di prevenzione dei rischi e ad adottare meccanismi diretti a valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private nonché ad accertare la congruità del co sto della manodopera rispetto all’importo com plessivo dell’appalto. 3. La Regione può definire opportune intese con gli organismi istituzionali preposti alla vigilanza sui luoghi di lavoro allo scopo di rafforzare l’ef ficacia dei controlli, specie nei settori più a ri schio, ovvero allo scopo di sostenere, nell’ambito di progetti mirati, azioni straordinarie in materia di tutela e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Che cosa sono le linee vita? Il termine LINEA VITA nasce come marchio commerciale e poi volgarizzato dal D.Lgs 81/08 smi nell’articolo 115 è poi divenuto un gergo tecnico per indicare : Le misure di prevenzione e protezione in dotazione all’opera e nello specifico di presidi fissi di sicurezza permanenti per la prevenzione e protezione per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza contro il rischio di caduta dall’alto degli addetti ai lavori sulle coperture MAGGIO 2016

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Normativa Da queste norme si evince l’obbligo di installazione di presidi fissi di sicurezza di cui sistemi “LINEE VITA”

2. Che cosa sono i dispositivi di ancoraggio struttu rale permanenti definiti “ LINEE VITA” L’installazione di presidi fissi di sicurezza per la prevenzione e protezione per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza contro il rischio di caduta dall’alto degli addetti ai lavori sulle coperture Le linee di vita permanenti sono dispositivi di sicurezza collettiva in dotazione all’opera E quindi sono un adeguamento igienico sanitario Volto alla salvaguardia della salute degli addetti alla manutenzione sulla copertura. Con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, l'igiene è costituita dall'insieme di pratiche per garantire sicurezza e salute dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro riducendo possibilità e rischio di malattie professionali e infortuni e può essere intesa come ambito di interesse della medicina del lavoro D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia Revisione Novembre 2014 Aggiornamento L. 164/2014 - Legge di Conversione D.L. 133/2014 (Sblocca Italia) Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione

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Azimut delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; TITOLO ABILITATIVO DPR 380 -2001 smi Art.3L comma 1 par. b È da considerarsi come un intervento di STRAORDINARA MANUTENZIONE - Art. 6 (L) Attività edilizia libera - Non soggette a permessi di costruire - Ma con l’obbligo di comu nicazione di inizio lavori asseverata (CILA) "l'interessato trasmette all'amministrazione co munale l'elaborato progettuale e la comunica zione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria respon sabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vi genti" 3. Obblighi del committente IL COMMITTENTE La legislazione vigente mette in “prima linea” il committente in quanto, essendo soggetto influente nelle scelte progettuali (tipologia del costruito, qualità, tempi...) e nell’aspetto economico dell’intervento, condiziona evidentemente la vita del cantiere. Oltre a tutti i permessi previsti per eseguire i lavori devi aggiungere gli adempimenti per la sicurezza dei lavoratori che saranno impegnati a lavorare nella tua proprietà Se non adempi con diligenza ai doveri che la legge impone a carico dei committente, potrai essere considerato penalmente responsabile per gli infortuni o le irregolarità riscontrate nel cantiere IL RESPONSABILE DEI LAVORI Se lo ritieni opportuno, puoi avvalerti, per svolgere questo compito, di una persona con capacità e competenza nel settore, chiamata RESPONSABILE DEI LAVORI, da nominare con atto formale, precisando i compiti che gli vengono delegati In assenza del responsabile dei lavori sei tu che devi fare quello che prevede la legge. COSA DEVI FARE COME COMMITTENTE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL’OPERA Se sono previste almeno DUE imprese esecutrici (anche non contemporaneamente presenti) in qualità di committente devi: 1. nominare il Coordinatore per la Progettazione (C.S.P., professionista con specifica abilitazione) 2. verificare che il Coordinatore per la Progettazione: • collabori col progettista per le scelte di sicurezza; • rediga il Piano di Sicurezza e Coordinamento;


Azimut • predisponga il fascicolo dell’opera, da usare in fu turo per gli interventi di manutenzione. 3. considerare la sicurezza dei lavoratori nel de ciderle caratteristiche definitive dell'opera da eseguire,le modalità ed i tempi di realizzazione COSA DEVI FARE COME COMMITTENTE PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 1. devi nominare il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori (C.S.E., professionista con abilitazione specifica),nel caso di almeno DUE imprese esecu trici; 2. devi, nella scelta delle imprese che chiamerai ad operare, verificare la loro IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE, ovvero il possesso di: • capacità organizzative • disponibilità di forza lavoro • disponibilità di macchine e di attrezzature 3. devi verificare che tutti i lavoratori au tonomi (artigiani senza dipendenti) siano in grado "personalmente" e con competenza di ese guire il lavoro affidato COSA DEVI FARE COME COMMITTENTE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI 1. devi inviare la NOTIFICA PRELIMINARE agli enti di controllo (Azienda Sanitaria Locale e Direzione Territoriale del Lavoro) nel caso di: • presenza di più imprese • una unica impresa ma lavori superiori a 200 uomini giorno 2. devi trasmettere all’amministrazione conce dente(solitamente al Comune): • copia delle notifica preliminare • il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di ogni impresa o lavoratore autonomo chiamato ad operare in cantiere • una Dichiarazione che attesti la verifica dell’ido neità di ciascuna impresa COSA DEVI FARE COME COMMITTENTE DURANTE I LAVORI

1. devi verificare che il Coordinatore per l'Ese-

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Normativa cuzione svolga correttamente il suo lavoro. Il Coordinatore deve controllare che tutte le imprese ed i lavoratori autonomi si attengano a quanto previsto dai vari piani di sicurezza e che operino nel rispetto delle norme; 2. devi comunicare con adeguato preavviso al Coor dinatore l'accesso in cantiere di ogni nuova impre sa e lavoratore autonomo COSA DEVI FARE COME COMMITTENTE AL TERMINE DEI LAVORI 1. devi acquisire dal Coordinatore per l’Esecuzione il fascicolo dell'opera aggiornato; 2. devi farti carico della corretta gestione dei dispo sitivi di sicurezza in dotazione all'opera (ad esem pio dei sistemi anticaduta installati sulle coperture 4. Rieducare il mercato ponendo in primo piano l’importanza della fase progettuale È ormai a tutti noto che la forte crisi ha condizionato la nostra vita ed in particolare nel momento in cui è necessario decidere. Oggi, la maggior preoccupazione dei committenti, è diventata quella di decidere basandosi esclusivamente sulla minor spesa e in materia di sicurezza diventa molto pericoloso decidere in modo sbagliato. La fase progettuale è fondamentale per le scelte tecniche ed è proprio in questa fase che nasce la prevenzione in funzione delle esigenze e non nell’insegna del risparmio economico. Il punto critico viene rilevato quando il committente incarica, sulla fiducia, gli esecutori dei lavori quali unici interlocutori tecnici non considerando la figura del progettista ritenuto un onere inutile in quanto non gli si riconosce (secondo lui) il valore della competenza nel sviluppare un progetto. Rieducare un mercato non è cosa semplice ma soprattutto è necessario riordinare nel processo di produzione le figure preposte nell’ambito delle proprie competenze, professionalità, capacità. Anche i progettisti devono ormai convincersi che è necessario cambiare atteggiamento, la figura del tuttologo non è più accettabile, per cui è necessario lavorare in sinergia con colleghi specialisti nei vari settori. La figura del progettista risulta essere oggi una figura professionale estremamente importante nel processo progettuale dei presidi fissi di sicurezza in dotazione all’opera, spesso conosciuti come “linee vita” e affidare la progettazione a tecnici competenMAGGIO 2016

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Normativa ti risulta essere un obbligo sia da parte del committente sia dei tecnici nell’accettare detto incarico professionale La competenza necessaria al momento della progettazione si deve attenere alle norme di buona tecnica, alla propria conoscenza, ma... “Il progettista si deve attenere anche oltre le leggi e il dettato normativo puro e semplice” Per cui la competenza deve risultare nel: Profilo professionale: quale Tecnico competente nella progettazione di sistemi di anticaduta quale Tecnico esperto delle misure tecniche e operative per la prevenzione e protezione nei lavori in quota. Competenze certificate: Elaborare procedure operative per l’utilizzo di sistemi di anticaduta Elaborare progetti tecnici delle misure di prevenzione e protezione nei lavori in quota in dotazione all’opera Redigere gli elaborati tecnici della copertura Una soluzione è stata individuata nel proporre ai committenti un servizio gratuito di consulenza nell’elaborare progetti preliminari comprensivi di voci di capitolato tecnico, condizioni generali e specifiche. In questo modo il committente potrà poi richiedere dei preventivi di spesa, agli esecutori dei lavori, in modo univoco e valutabile. Questo tipo di servizio di consulenza” gratuita” prevede l’impegno del committente di affidare il lavoro di un progetto esecutivo allo stesso progettista una volta deliberato l’intervento In questo modo il committente si troverà nella condizione ottimale di non commettere errori decisionali e di conseguenza doverne poi risponderne. I progettisti riacquisiranno il loro ruolo fondamentale nel processo di produzione.

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Azimut 5. Processo di produzione – progettazione ed ese cuzione dei lavori

ITER decisionale – come procedere alla richiesta il Committente richiede a un tecnico abilitato – competente un: PROGETTO PRELIMINARE CON: • Elaborato grafico delle soluzioni • Computo metrico • Voci di capitolato • Condizioni generali • Condizioni specifiche il Committente inoltra il progetto preliminare agli installatori competenti e ne richiede un PREVENTIVO DI SPESA sviluppato su un unico progetto in modo da poterlo valutare su una base comune ITER esecutivo – come procedere Il Committente • Dopo aver valutato le offerte • Dopo aver deliberato la spesa Deve sottoscrivere un contratto d’appalto con l’’impresa affidataria /esecutore dei lavori D.Lgs.81/08 smi Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione Deve nominare e incaricare le figure professionali preposte e indicate D.Lgs.81/08 smi – D.P.R 380 Se previsto il Coordinatore della sicurezza CSP - che aggiorna il fascicolo con le caratteristiche dell’opera


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Tecnico abilitato - Per l’espletamento della pratica edilizia e per asseverare sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti Progettista abilitato competente - Per elaborare il progetto esecutivo –operativo -gestionale Direttore dei lavori per procedere all’accettazione in cantiere e al rilascio di fine lavori committente deve sottoscrivere un contratto d’appalto con l’esecutore D.Lgs.81/08 smi Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione con un Installatore competente per eseguire i lavori come da progetto ma con specifica competenza Fermo restando tutti gli obblighi previsti e indicati per il committente nel D.lgs 81/08 smi SCHEMA DI FLUSSO

6. Informare il committente ai fini della sua tu tela nella misura delle sue responsabilità in fase decisionale e in materia di gestione e regia della sicurezza Ai committenti è necessario rendere noto che: il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" Ne stabilisce Art. 2. Diritti dei consumatori 1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi

individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni. 2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei ser vizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali; f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazioni smo libero, volontario e democratico tra i consu matori egli utenti; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza. Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'ar ticolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene o il forni tore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel terri torio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'arti colo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una pre stazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizza to dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi MAGGIO 2016

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Normativa d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, pur ché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto; f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori. INDICAZIONE DEI PRODOTTI Art. 6. Contenuto minimo delle informazioni 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio na zionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: a) alla denominazione legale o merceologica del pro dotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea; c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione eu ropea; d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. Art. 11. Divieti di commercializzazione 1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leg gibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo. PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA Art. 19. Finalità 1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che eserci tano un'attività commerciale, industriale, artigia nale o professionale, i consumatori e, in genere,

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Azimut gli interessi del pubblico nella fruizione di mes saggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizio ni di liceità della pubblicità comparativa. 2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta. per pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi


Azimut 7. I dispositivi di ancoraggio – standard di riferimento Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali Divisione III (già divisione VI) Tutela e promozione della salute e sicurezza su/lavoro Precisa che esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio

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Normativa C-185/08, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che le disposizioni della norma EN 795, relative ai dispositivi di ancoraggio della classe A 1, non sono contemplate dalla direttiva 89/686/CEE; Il 3 agosto 2012 la Francia ha sollevato un'obiezione formale nei confronti della norma EN 795:2012 «Equipaggiamento personale anticaduta — dispositivi di ancoraggio», armonizzata nel quadro della direttiva 89/686/CEE. La norma è stata approvata dal Comitato europeo per la normalizzazione (CEN) il 9 giugno 2012, ma il suo riferimento non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'obiezione formale si basa sul fatto che i dispositivi di ancoraggio fissi, ai quali sono collegati dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto — come un'imbracatura di sicurezza, un laccio con ammortizzatore e altri elementi di collegamento — formano parte integrante di una struttura o di una parete rocciosa. I dispositivi di ancoraggio che formano parte integrante di una struttura non sono considerati DPI, bensì dispositivi esterni al DPI e pertanto complementari. In tal caso, soltanto gli elementi di raccordo devono essere considerati DPI.

Inoltre : DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2181 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2015 sulla pubblicazione con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento alla norma EN 795:2012 «Equipaggiamento personale anticaduta — dispositivi di ancoraggio» a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio Il 12 febbraio 2000, all'atto della pubblicazione dell'elenco delle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione europea ha inviato un avviso riguardante la norma armonizzata EN 795:1996, precisando che «la presente pubblicazione non riguarda i dispositivi descritti nelle classi A, C e D […] per i quali non vi è presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE». In una sentenza del 21 ottobre 2010 nella causa

La norma EN 795:2012 riguarda sia i punti di ancoraggio fissi sia quelli mobili. Tuttavia, solo i punti di ancoraggio mobili (vale a dire trasportabili e temporanei), non fissati in modo permanente a una struttura, rientrano nel campo di applicazione della direttiva 89/686/CEE. I dispositivi di ancoraggio oggetto della norma EN 795:2012 sono di 5 tipi, in base alle loro caratteristiche: Tipo A:Dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio fissi e con la necessità di ancoraggi strutturali o di elementi di fissaggio da fissare alla struttura; Tipo B:Dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio fissi senza la necessità di ancoraggi strutturali o elementi di fissaggio da fissare alla struttura; Tipo C:Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali; Tipo D:Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio rigide orizzontali; Tipo E:Dispositivi di ancoraggio per uso su superfici orizzontali in cui la prestazione si basa esclusivamente sulla massa e sul suo attrito con la superficie (ancore a effetto inerziale). continua nel prossimo numero MAGGIO 2016

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In attesa della ripresa Il sindaco di Maiolati Spontini, Umberto Domizioli illustra i progetti portati a termine e quelli ancora da realizzare Matteo Tarabelli La crisi economica non è ancora alle spalle. Si intravedono segnali di ripresa, ma servirà ancora tempo per tornare al periodo pre-recessione. Lo sa bene Umberto Domizioli, sindaco di Maiolati Spontini, che deve fronteggiare quotidianamenIl sindaco di Maiolati Spontini, te difficoltà legate alla Umberto Domizioli carenza di lavoro sul territorio, aggravate dalla continua riduzione dei trasferimenti statali. Sindaco Domizioli, cosa siete riusciti a realizzare in questo mandato? «Dal punto di vista delle risorse si è dovuta affrontare una situazione pesante per i tagli dei trasferimenti statali, di fronte ai quali abbiamo cercato di mantenere inalterata la quantità e qualità dei servizi erogati dal Comune. Cosa non facile perché la crisi ha inciso molto nel settore sociale, con richieste pressanti di aiuti e di alloggi da parte delle famiglie in difficoltà. Per quanto riguarda la cultura, si sono fatte delle scelte cercando di mantenere le iniziative più importanti come la gestione della biblioteca La Fornace e la stagione teatrale».

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Quali sono i vostri prossimi obiettivi? «Per quanto riguarda gli obiettivi futuri, è innegabile che incide molto in questo contesto la prosecuzione o meno dell’attività della discarica Cornacchia, che ad oggi è messa in discussione dal parere negativo al completamento dell’ampliamento da parte della provincia di Ancona». Su cosa vi state concentrando nel settore urbanistica-lavori pubblici? «Nell’immediato si dà seguito al completamento del progetto del Polo scolastico di via Venezia a Moie. A marzo sono stati affidati i lavori riguardanti il terzo stralcio dopo un ricorso al Tar inerente i risultati del bando di gara. L’obiettivo futuro è anzitutto completare il Polo scolastico, che rappresenta senza dubbio l’opera pubblica più importante di questa Amministrazione: una struttura che guarda al futuro e ai giovani. Una scuola realizzata con criteri all’avanguardia, innovativi sistemi di isolamento termico, acustico e pannelli solari fotovoltaici, e dotata perfino di un giardino pensile. Altri progetti sono vincolati alle prospettive future dell’attività della discarica. Stiamo seguendo con molta attenzione il progetto del raddoppio ferroviario della tratta MoieCastelplanio, che sembra abbia preso la direzione giusta e che porterà alla conclusione dei lavori nel giro di un anno e mezzo, con modifiche importanti


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Il Municipio di Maiolati Spontini

alla viabilità e la realizzazione di una nuova rotatoria all’uscita della Strada Statale 76. Un altro progetto che stiamo seguendo e del quale si vedrà l’inizio dei lavori in autunno è la realizzazione di dieci alloggi in edilizia convenzionata in collaborazione con l’Erap, più altri quattro che andranno in proprietà al Comune».

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Istituzioni

Qual è l'andamento dei proventi da permessi a costruire? Si può dire che la crisi è alle spalle? «Alla fine del 2015 e all’inizio dell’anno in corso si è visto effettivamente un incremento delle entrate dagli oneri di urbanizzazione. Questo non significa che la crisi sia alle spalle perché l’aumento è derivato più che altro da ristrutturazioni e riqualificazioni, mentre la realizzazione di nuove costruzioni è del tutto ferma, sia dal punto di vista delle abitazioni che dei capannoni industriali. Il segnale positivo che viene dagli oneri è innegabile ma non possiamo illuderci sul superamento delle difficoltà, che sembra ancora lontano».

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Istituzioni

La Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di Ancona Servizio Mediazione e Arbitrato della Camera di Commercio di Ancona La Camera di Commercio di Ancona ha iniziato da tempo a lavorare sul tema delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie raccogliendo l’esigenza del territorio e degli operatori di una definizione stragiudiziale dei conflitti che sorgono in ambito civile e commerciale. Una esigenza forte, sempre più avvertita che la Camera ha cercato di raccogliere costituendo il Servizio di Mediazione e la Camera Arbitrale. Il Servizio di Mediazione, succeduto a quelle di conciliazione, è iscritto dal 2011 al Registro degli Organismi abilitati a svolgere la Mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia. La Camera ha quindi un elenco di mediatori ovvero di professionisti terzi imparziali che assistono e aiutano le parti che hanno una controversia a trovare una soluzione condivisa costruita intorno alla collaborazione. Accanto alla mediazione, c’è l’arbitrato, una procedura di risoluzione delle controversie alternativa alla giustizia ordinaria in cui le parti decidono di sottoporre la definizione della lite ad uno o più soggetti privati, detti arbitri, che emettono un provvedimento finale, detto lodo. Caratteristica fondamentale dell'arbitrato è dunque la possibilità, per le parti, di scegliere i soggetti che decideranno la lite tra tecnici ed esperti della

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materia, escludendo il ricorso al giudice ordinario. La Camera di Commercio di Ancona ha istituito la Camera Arbitrale “Leone Levi” nel 2001 e vanta ormai una esperienza di 15 anni nella gestione e nella amministrazione di arbitrati rituali ed irrituali, arbitraggi e perizie contrattuali, arbitraggio e perizia contrattuale, anche internazionali. L’istituzione camerale sovrintende allo svolgimento dell’intero procedimento e coordina l’attività delle parti, dei loro legali e degli arbitri. L’attività condotta con grande costanza ci ha permesso di divenire, in tema di risoluzione alternativa delle controversie, un qualificato interlocutore all’interno del sistema camerale. La Camera Arbitrale è stata fortemente voluta dal nostro Ente nella consapevolezza che nello sviluppo e nelle dinamiche del commercio e degli affari la sicurezza delle transazioni e la certezza dell’adempimento degli obblighi svolgono un ruolo fondamentale. La relazione economica da un lato richiede tempo e denaro per essere costruita, dall'altro è di per sé fragile perché soggetta alle incomprensioni che fisiologicamente si sviluppano nel mondo degli affari. In questa prospettiva, crediamo che avere degli strumenti che consentono rapidamente e economicamente di


Azimut risolvere il contenzioso rappresenta un valore aggiunto, una leva strategica, una risorsa per la competitività delle imprese, degli operatori, del territorio. Abbiamo intitolato la Camera Arbitrale a “Leone Levi” che è un illustre giurista, statistico ed economista anconetano (1821-1888) e lo abbiamo fatto proprio per sottolineare che è uno strumento per chi opera nel mercato, pensato per chi ogni giorno lavora e creato con l’obiettivo di fornire un servizio utile ed efficiente. Sin dalla sua costituzione la Camera Arbitrale si è impegnata in un duplice fronte ritenuto strategico per la promozione dell’istituto arbitrale sul territorio: innanzitutto quello della realizzazione di sinergie con le altre istituzioni arbitrali locali come la Camera Arbitrale Interprofessionale di Ancona, Associazione di diritto privato, cui la Camera di Commercio aveva in passato partecipato come socio sostenitore (e sempre con questo spirito, la Camera di Commercio di Ancona e quella di Pesaro hanno firmato nel 2010 un protocollo di intesa per offrire un servizio arbitrale ancora più sicuro, qualificato e soprattutto più vicino agli operatori del mercato). Inoltre la Camera di Ancona dedica una speciale attenzione alla formazione e all’aggiornamento sia del personale della segreteria che degli arbitri. Nello svolgimento degli arbitrati, la Camera Arbitrale può avvalersi di un elenco di oltre duecentosessanta arbitri in possesso di differenti specializzazioni e di numerosi periti a disposizione delle parti, con alte professionalità e competenze settoriali. In questo modo la Camera Arbitrale può nominare in ciascuna procedura arbitrale l’arbitro, il perito o l’arbitratore più adatto all’incarico poiché in possesso anche del “sapere tecnico” richiesto dalla controversia. Dei 113 arbitrati gestiti dalla costituzione ad oggi il 40 % ha riguardato principalmente i rapporti societari investendo vari aspetti quali la liquidazione delle quote a favore del socio uscente, la determinazione del valore della quota sociale e la validità delle delibere assembleari e del consiglio di amministrazione, e sublocazioni il 6%; affitto e cessioni d’azienda il 3%. In particolare, quindi, va segnalato il fatto che nel 93% dei casi l’arbitrato è stato utilizzato in controversie che hanno visto fronteggiarsi due imprese o comunque due operatori economici con partita IVA (professionisti/consulenti). Inoltre da segnalare che il valore complessivo degli arbitrati amministrati gestiti è stato di 20 milioni di Euro, in media il valore è stato di 250.000,00 Euro. La controversia di valore più basso ammonta a poco più di 2800 Euro, quella di valore più alto è di 4 milioni di Euro. Questo significa che l’arbitrato amministrato dalla Camera Leone Levi è uno strumento duttile, utile sia per controversie di basso importo,

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Istituzioni sia per controversie estremamente complesse ed è questo il motivo per cui nei nostri elenchi trovano spazio professionisti con esperienze diverse. Sotto il profilo della durata, l’obiettivo che in questi anni la Camera si è posta è stato quello di assicurare un arbitrato celere: per tale motivo nei nostri Regolamenti il termine per la pronuncia del lodo è più breve rispetto a quanto previsto nel codice di procedura civile e si è cercato di rispettarlo. Il lodo viene emesso normalmente entro centoottanta giorni dalla data di costituzione del tribunale arbitrale; sono state concesse proroghe ma solo in caso di arbitrati particolarmente complessi, con escussione di testimoni o necessità di acquisire perizie tecniche.

Con riferimento alla scelta tra tribunale arbitrale monocratico e tribunale arbitrale collegiale, si segnala che solo il 36% degli arbitrati prevedeva nella clausola compromissoria l’indicazione di un collegio arbitrale; pertanto ben il 64% degli arbitrati prevedeva la costituzione di un arbitro unico, affidato ad un solo professionista. In questa prospettiva sono dunque state effettuate le nomine dal Comitato tecnico della Camera arbitrale, tutte attente a evitare conflitti di interesse e sospetti di parzialità o mancanza di terzietà dell’organo giudicante. Terzietà, assenza di conflitti di interesse, trasparenza: questi sono i valori cardini su cui abbiamo voluto improntare l’attività della Camera Arbitrale e che abbiamo cercato di trasferire nel Codice Deontologico che affianca i Regolamenti dell’organismo. La Camera di Commercio di Ancona ha lavorato in questi anni proprio al fine di valorizzare l’etica e la deontologia, stilando un insieme di regole etiche e comportamentali che tutti gli arbitri e i periti camerali devono rispettare nell’assunzione degli incarichi e che sono racchiuse in un apposito codice deontologico. Dunque COMPETENZA, CELERITÀ, TRASPARENZA NELLE PROCEDURE, IMPARZIALITÀ RISERVATEZZA rappresentano i capisaldi su cui è improntata l’attività della Camera Arbitrale per raggiungere un obiettivo che è quello dello SVILUPPO DEL TERRIMAGGIO 2016

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TORIO, SVILUPPO CHE L’ARBITRATO CONSENTE POICHÈ PERMETTE • di ottenere degli enormi risparmi di gestione, ri spetto alle controversie civili che – per i tempi ed i costi di una causa ordinaria – rappresentano dei veri e propri costi di gestione che gravano per anni sui bilanci costituendo un ulteriore elemento di mortificazione della competitività dell’impren ditoria italiana. È chiaro, infatti, che la competi tività e l’efficienza delle imprese dipendono anche da una giustizia rapida ed efficace, dai costi con tenuti e predeterminabili e da procedure snelle, che rendano le nostre aziende in grado di vincere la sfida nei confronti dei concorrenti europei; • di raggiungere una più alta concorrenzialità, attirando le preferenze dei consumatori, che hanno una ovvia e naturale propensione a guar-

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dare con grande favore a quelle imprese attente a garantire non solo la qualità del prodotto, ma an che il rispetto e la soddisfazione dei propri clienti. Il mondo degli affari chiede strumenti certi ed efficaci, ma comunque flessibili, che facciano ricorso a tecniche che privilegino il confronto e la conservazione delle relazioni e dei rapporti commerciali. L’arbitrato è uno strumento con queste caratteristiche.


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Condominio

La ripartizione delle spese condominiali Luigi Morra PRINCIPIO GENERALE Art. 1123 c.c. Criterio di tripartizione: 1) Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (Interesse comune, criterio proporzionale, tabelle millesimali generali). 2) Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne (Diversa misura del servizio). 3) Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (Parti comuni solo ad alcuni condomini – condominio cd. parziale). NATURA DELLA CONVENZIONE DEROGATIVA “In tema di condominio negli edifici, ove manchi una diversa convenzione adottata all'unanimità, che sia espressione dell'autonomia contrattuale, la ripartizione delle spese generali deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità, fissati nell'art. 1123, primo comma, cod. civ., non essendo consentito all'assemblea, mediante deliberazione a maggioranza, di suddividere con criterio "capitario" gli oneri necessari per la prestazione di servizi nell'interesse comune”(Fra le molte: Cassazione civile, sez. II, 04 dicembre 2013 n. 27233).

“In materia di condominio é valida la disposizione del regolamento condominiale, di natura contrattuale, secondo cui le spese generali di manutenzione delle parti comuni dell'edificio vanno ripartite in quote uguali tra i condomini, giacché il diverso e legale criterio di ripartizione di dette spese in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condominio (art. 1123 c.c.) è liberamente derogabile per convenzione (quale appunto il regolamento contrattuale di condominio)” (Cassazione civile, sez. VI, 07 ottobre 2013 n. 22824). “In materia di condominio di edifici, è legittima, in quanto posta in essere in esecuzione di una disposizione del regolamento condominiale, avente natura contrattuale, la delibera assembleare che disponga, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese dettato dall'art. 1123 c.c., che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio, tenuto conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica” (Cassazione civile, sez. II, 20 marzo 2006 n. 6158). CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DEL CRITERIO LEGALE O CONVENZIONALE “In tema di condominio, le delibere relative alla ripartizione delle spese sono nulle se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri stabiliti dalla legge (o in via convenzionale da tutti i condomini), mentre esse sono annullabili nel caso in cui i suddetti criteri siano violati o disattesi. Pertanto, è annullabile e non nulla la delibera che MAGGIO 2016

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Condominio esclude dal riparto delle spese per lavori straordinari e di manutenzione dell'impianto di riscaldamento una unità immobiliare sull'erroneo presupposto che essa non sia allacciata all'impianto centralizzato”. (Cassazione civile, sez. II 29 marzo 2007 n. 7708) PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIPARTO SPESE SCALE E ASCENSORE - MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE Art. 1124 c.c. Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune. Anteriormente alla riforma del condominio del 2012, l’art. 1124 non prevedeva alcuna ripartizione relativamente alle spese di manutenzione dell’ascensore, ma per giurisprudenza costante (Cass. Civ., Sent. 3264 del 17/12/2005) la regola ivi contenuta era applicata in via analogica, appunto, alla manutenzione dell’ascensore. SCALE E ASCENSORE - PULIZIE E ILLUMINAZIONE: “In tema di condominio negli edifici, la ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell'altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono, in applicazione analogica, "in parte qua", dell'art. 1124 c.c., il quale segue, con riferimento al suddetto criterio, il principio generale posto dall'art. 1123 comma 2 c.c., della ripartizione della spesa in proporzione all'uso del bene e trova la propria ratio nella considerazione di fatto che i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha anche precisato che, ai fini della ripartizione della spesa suddetta, deve considerarsi invece ininfluente la destinazione in atto delle singole unità immobiliari)”. (Cassazione civile, sez. II, 12 gennaio 2007 n. 432) “In tema di ripartizione di oneri condominiali, le spese per la illuminazione e la pulizia delle scale non configurano spese per la conservazione delle parti comuni, tendenti cioè a preservare l'integrità e a mantenere il valore capitale delle cose (art. 1123, comma 1, e 1124, comma 1, c.c.), bensì spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle pro-

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Azimut prie; con la conseguenza che ad esse i condomini sono tenuti a contribuire, non già in base ai valori millesimali di comproprietà, ma in base all'uso che ciascuno di essi può fare delle parti comuni (scale) in questione. secondo il criterio fissato dall'art. 1123, comma 2, c.c.”. (Cassazione civile, sez. II, 03 ottobre 1996 n. 8657) MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE DEI SOFFITTI, DELLE VOLTE E DEI SOLAI Art. 1125 c.c. Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. “Il solaio interpiano tra due appartamenti, in quanto comune, è riparato dai comunisti in parti eguali a meno che detto solaio rimanga danneggiato per esclusiva responsabilità di uno dei comunisti tenuto di conseguenza a rispondere in proprio ex art. 2051 c.c.” (Cassazione civile, sez. II, 08 settembre 2011 n. 18420) Come si vede, in questi casi la nozione di condominio è sostituibile da quella di comunione. LASTRICO SOLARE E TERRAZZA A LIVELLO Art. 1126 c.c. Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. Identità di disciplina fra lastrico solare e terrazza a livello. Ratio: parziale funzione di copertura. Irrilevanza fra uso esclusivo e proprietà esclusiva. “Il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto al condomino che ne abbia la proprietà esclusiva, grava su tutti i condomini (con ripartizione delle spese ex art. 1126 c.c.) e quindi il condominio, quale custode ex art. 2051 c.c. rispon-


Azimut de dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare.” (Cassazione civile, sez. II, 30 aprile 2013 n. 10195) BALCONI - AGGETTANTI/INCASSATI “…i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto appartenenti al condominio, con le dovute conseguenze sulla ripartizione delle relative spese, alcune fioriere in cemento armato poste all'esterno delle ringhiere delimitanti i balconi con funzione di parapetto, senza che le stesse rivelassero un qualche pregio artistico, né costituissero parte integrante della struttura dello stabile).” (Cassazione civile, sez. II 30 aprile 2012, n. 6624)

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Condominio SPESE GRAVOSE E VOLUTTUARIE Art. 1121 c.c. Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera. “In assenza di un criterio normativo, è affidata alla valutazione discrezionale del giudice stabilire se i lavori straordinari deliberati dall'assemblea condominiale siano o meno da ritenere innovazione gravosa o voluttuaria ex art. 1121 c.c. e, come tali, necessitanti per la relativa validità del consenso della totalità dei condomini”. (Tribunale Bari, sez. III, 04 settembre 2012 n. 2729) “Per determinare il carattere gravoso o voluttuario della spesa inerente ad un'innovazione non è rilevante il riferimento alle condizioni economiche dei singoli condomini. (Nella specie, la circostanza che l'impugnante fosse uno studente privo di reddito da lavoro proprio non ha inciso sulla legittimità della deliberazione dell'assemblea)”. (Tribunale Milano, 04 maggio 1989)

In tema di condominio, i balconi "aggettanti", i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell'edificio - come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio - non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani e ad essi non può applicarsi il disposto dell'art. 1125 c.c. I balconi "aggettanti", pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. (Nella specie la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha escluso che il proprietario dell'appartamento sito al piano inferiore potesse agganciare le tende alla soletta del balcone "aggettante" sovrastante, se non con il consenso del proprietario del corrispondente appartamento). (Cassazione civile, sez. II, 17 luglio 2007 n. 15913)

SPESE ANTICIPATE DAL CONDOMINO Art. 1134 c.c. Il Condòmino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente. “In tema di condominio negli edifici è da ritenersi spesa urgente, rimborsabile ai sensi dell'art. 1134 c.c. al singolo condomino che l'ha effettuata, quella riguardante interventi d'ogni genere che non possono essere rimandati per consentire una deliberazione assembleare com'anche un provvedimento dell'amministratore se non con pericolo di danno.” Si devono ritenere urgenti le spese “che - secondo il criterio del buon padre di famiglia - appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune” (Cassazione civile, sez. II, 03 settembre 2013 n. 20151) MAGGIO 2016

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