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Europol 1. L. 23 marzo 1998, n. 93. Ratifica ed esecuzione della convenzione basata sull’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, e del protocollo concernente l’interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996. (G.U. 14 aprile 1998, n. 86). Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione basata sull’articolo K3 del trattato sull’Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il protocollo concernente l’interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996. Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 45 della stessa convenzione. Art. 3. 1. L’unità nazionale incaricata di svolgere le funzioni elencate nell’articolo 4 della convenzione è l’Unità nazionale EUROPOL, istituita nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza. 2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori dal territorio nazionale, personale appartenente all’Unità nazionale EUROPOL per i compiti di ufficiale di collegamento di cui all’articolo 5 della convenzione. 3. Il servizio prestato dagli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell’ambito del I’EUROPOL, dell’Unità nazionale e degli altri organismi istituiti presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con compiti di coordinamento e di cooperazione internazionale è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.

Art. 4. 1. Restano ferme le disposizioni previste dalle leggi 31 dicembre 1996, n. 675, e n. 676, per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della convenzione di cui all’articolo 1 della presente legge. 2. Il Garante per la protezione dei dati personali svolge le funzioni di controllo previste dall’articolo 23 della convenzione medesima. Art. 5. 1. Il direttore, i vice direttori, gli agenti dell’EUROPOL, i membri del consiglio di amministrazione e degli altri organi dell’EUROPOL, gli ufficiali di collegamento presso l’EUROPOL, i soggetti vincolati al segreto ed alla riservatezza in ragione delle funzioni o del servizio svolti presso l’EUROPOL, nonché gli appartenenti alle forze di polizia in rapporto con l’EUROPOL, che, violando i doveri inerenti alla funzione o al servizio, rivelino notizie di ufficio le quali debbano rimanere segrete o riservate, ovvero ne agevolino in qualsiasi modo la conoscenza, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione sino ad un anno. 3. I soggetti indicati nel comma 1 che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvalgono illegittimamente di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete o riservate sono puniti con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni. 4. La cessazione della carica o della qualità riferite ai soggetti indicati nel comma 1 non esclude l’esistenza dei reati. Art. 6. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato parlamentare di controllo sull’attuazione e sul funzionamento della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, di cui all’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, assume anche funzioni di vigilanza sull’attività dell’Unità nazionale EUROPOL. 2. Il Governo presenta annualmente al comitato una relazione sull’attuazione della convenzione di cui all’articolo 1. 3. Il regolamento del comitato disciplina l’attività di vigilanza esercitata ai sensi del comma 1. Art. 7. 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 2.750 milioni per

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l’anno 1997, in lire 3.975 milioni per l’anno 1998 ed in lire 7.315 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 8. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. CONVENZIONE BASATA SULL’ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA CHE ISTITUISCE UN UFFICIO EUROPEO Dl POLIZIA (CONVENZIONE EUROPOL) PREAMBOLO (Omissis) TITOLO I ISTITUZIONE E FUNZIONI Art. 1. Istituzione. 1. Gli Stati membri dell’Unione europea, denominati in appresso “Stati membri”, istituiscono con la presente convenzione un ufficio europeo di polizia, in appresso denominato “Europol”. 2. L’Europol è in contatto in ogni Stato membro con un’unica unità nazionale creata o designata ai sensi dell’articolo 4. Art. 2. Obiettivo. 1. L’obiettivo dell’Europol è di migliorare, nel quadro della cooperazione di polizia tra gli Stati membri ai sensi del trattato sull’Unione europea e mediante le misure menzionate nella presente convenzione, l’efficacia dei servizi competenti degli Stati membri e la loro cooperazione, al fine di prevenire e combattere le forme gravi di criminalità internazionale, qualora vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi di ritenere che sia coinvolta una struttura criminale organizzata e che due o più Stati membri siano lesi in modo tale da richiedere, considerate l’ampiezza, la gravità e le conseguenze dei reati, un’azione comune degli Stati membri. Ai sensi della presente convenzione sono considerati forme gravi di criminalità internazionale i seguenti reati: reati commessi o che possono essere commessi nell’ambito di attività terroristiche che

si configurano in reati contro la vita, l’incolumità fisica, la libertà delle persone e i beni, traffico di droga, attività illecite di riciclaggio di denaro, traffico illecito di materie nucleari e radioattive, organizzazione clandestina di immigrazione, tratta di esseri umani, criminalità connessa con il traffico di veicoli rubati nonché i tipi di reato elencati nell’allegato o forme specifiche di essi. 2. Su proposta del consiglio di amministrazione, il Consiglio stabilisce all’unanimità le priorità dell’Europol al fine di prevenire e combattere le forme gravi di criminalità internazionale che rientrano nel suo mandato. 3. La competenza dell’Europol per una forma di criminalità o per aspetti specifici di una forma di criminalità comprende i reati ad essi connessi. Essa, tuttavia, non comprende i reati presupposto delle attività illecite di riciclaggio di denaro, forme di criminalità rispetto alle quali l’Europol, ai sensi del paragrafo 1, non è competente. Si considerano connessi e vengono presi in considerazione secondo le modalità precisate agli articoli 8 e 10: - i reati commessi per procurarsi i mezzi volti a perpetrare gli atti che rientrano nell’ambito delle competenze dell’Europol; - i reati commessi per agevolare o consumare l’esecuzione degli atti che rientrano nell’ambito delle competenze dell’Europol; - i reati commessi per assicurare l’impunità degli atti che rientrano nell’ambito delle competenze dell’Europol. 4. Ai sensi della presente convenzione i servizi competenti sono tutti gli organismi pubblici esistenti negli Stati membri, preposti, secondo la legislazione nazionale, alla prevenzione ed alla lotta contro la criminalità. ––––––––––– Articolo così sostituito dall’art. 1, n. 1), del «Protocollo elaborato in base all’articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003», ratificato con L. 20 febbraio 2006, n. 94. Art. 3. Funzioni. 1. Per conseguire l’obiettivo definito dall’articolo 2, paragrafo 1, l’Europol svolge prioritariamente le seguenti funzioni: 1) agevolare lo scambio di informazioni fra Stati membri; 2) raccogliere, riunire ed analizzare informazioni; 3) comunicare senza indugio ai servizi competenti degli Stati membri, attraverso le unità nazionali definite all’articolo 4, le informazioni che li concernono e informarli immediatamente dei collegamenti constatati tra fatti delittuosi;

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4) facilitare le indagini negli Stati membri trasmettendo alle unità nazionali tutte le pertinenti informazioni al riguardo; 5) gestire raccolte informatizzate di informazioni contenenti dati conformemente agli articoli 8, 10 e 11; 6) partecipare, con funzioni di supporto, a squadre investigative comuni, conformemente all’articolo 3 bis (1); 7) chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di svolgere o coordinare indagini in casi specifici, conformemente all’articolo 3 ter (1). 2. Per migliorare tramite le unità nazionali la cooperazione e l’efficacia dei servizi competenti degli Stati membri nell’ambito degli obiettivi definiti all’articolo 2, paragrafo 1, l’Europol svolge inoltre le seguenti ulteriori funzioni: 1) approfondire le conoscenze specializzate utilizzate dai servizi competenti degli Stati membri nel quadro delle loro indagini e offrire consigli per le indagini; 2) fornire informazioni strategiche intese a facilitare e promuovere un impiego efficace e razionale delle risorse disponibili a livello nazionale per le attività operative; 3) elaborare relazioni generali sull’andamento dei lavori. 3. Inoltre, nell’ambito dell’obiettivo previsto all’articolo 2, paragrafo 1, l’Europol può, in funzione del personale e delle risorse finanziarie di cui dispone, ed entro i limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, assistere gli Stati membri, mediante consigli e attività di ricerca, in particolare nei seguenti settori: 1) formazione dei membri dei servizi competenti; 2) organizzazione e equipaggiamento materiale di tali servizi agevolando la fornitura di assistenza tecnica tra gli Stati membri; 3) metodi di prevenzione dei reati; 4) metodi di polizia tecnica e scientifica e metodi di indagine (2). 4. Fatta salva la convenzione internazionale per la repressione del falso nummario, firmata a Ginevra il 20 aprile 1929, e del suo protocollo, l’Europol funge inoltre da punto di contatto dell’Unione europea nei suoi contatti con i paesi terzi e le organizzazioni per la repressione della falsificazione dell’euro (2). ––––––––––– (1) Punti aggiunti dall’art. 1, n. 1, del «Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell’EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002», ratificato con L. 20 febbraio 2006, n. 93.

(2) I paragrafi 3 e 4 sono stati, rispettivamente, così sostituito ed aggiunto dall’art. 1, n. 2), del «Protocollo elaborato in base all’articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003», ratificato con L. 20 febbraio 2006, n. 94. Art. 3 bis. Partecipazione alle squadre investigative comuni. 1. Gli agenti dell’Europol possono partecipare, con funzioni di supporto, a squadre investigative comuni, comprese quelle istituite a norma dell’articolo 1 della decisione quadro del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni ovvero ai sensi dell’articolo 13 della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri dell’Unione europea, nella misura in cui tali squadre indagano su reati che rientrano nella competenza dell’Europol in virtù dell’articolo 2. Gli agenti dell’Europol possono prestare assistenza, entro i limiti previsti dalla legislazione dello Stato membro in cui opera la squadra investigativa comune e conformemente all’accordo di cui al paragrafo 2, in tutte le attività e scambiare informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune, conformemente al paragrafo 3. Essi non prendono tuttavia parte all’attuazione di qualsivoglia misura coercitiva. 2. La partecipazione degli agenti dell’Europol a una squadra investigativa comune viene attuata sotto il profilo amministrativo in base a un accordo tra il direttore dell’Europol e le autorità competenti degli Stati membri che costituiscono la squadra in questione con il coinvolgimento delle unità nazionali. Le norme che disciplinano siffatti accordi sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell’Europol, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. 3. Gli agenti dell’Europol svolgono i propri compiti sotto la guida del direttore della squadra secondo le condizioni stabilite nell’accordo di cui al paragrafo 2. 4. Conformenente all’accordo di cui ai paragrafi 2 e 3, gli agenti dell’Europol possono entrare in collegamento diretto con i membri della squadra investigativa comune e fornire ai membri e ai membri distaccati della squadra investigativa comune, a norma della presente convenzione, informazioni tratte da uno degli elementi di cui consta il sistema informatizzato di raccolta di informazioni, di cui all’articolo 6. In caso di collegamento diretto, l’Europol ne informa contemporaneamente le unità nazionali degli Stati membri che costituiscono la squadra e gli Stati membri che hanno fornito l’informazione. 5. Le informazioni ottenute, con il consenso e sotto la responsabilità dello Stato membro che le ha fornite, da un agente dell’Europol mentre partecipa ad una squadra investigativa comune possono esse-

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re inserite in uno degli elementi di cui consta il sistema informatizzato alle condizioni previste dalla presente convenzione. 6. Quando partecipano alle operazioni delle squadre investigative comuni di cui al presente articolo, gli agenti dell’Europol sono soggetti, per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si svolge l’operazione applicabile alle persone con funzioni comparabili. ––––––––––– (1) Articolo inserito dall’art. 1, n. 2, del «Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell’EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002», ratificato con L. 20 febbraio 2006, n. 93. Art. 3 ter. Richiesta da parte dell’Europol di avviare indagini penali. 1. Gli Stati membri dovrebbero trattare le richieste dell’Europol di avviare, svolgere o coordinare indagini in determinati casi e dovrebbero debitamente esaminarle. L’Europol dovrebbe essere informato dell’avvio dell’indagine richiesta. 2. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro decidano di non dar seguito a una richiesta dell’Europol, esse informano l’Europol della loro decisione e dei motivi che l’hanno indotta, a meno che non possano rivelare i suddetti motivi: i) perché in tal modo pregiudicherebbero interessi fondamentali della sicurezza nazionale; o ii) perché metterebbero così a repentaglio il buon esito di indagini in corso o la sicurezza di determinate persone. 3. Le risposte alle richieste dell’Europol di svolgere indagini in determinati casi e i risultati delle indagini da comunicare all’Europol dovrebbero essere trasmessi attraverso le autorità competenti degli Stati membri conformememte alle norme stabilite nella convenzione Europol e nella pertinente legislazione nazionale. 4. In base a un accordo di cooperazione che sarà firmato con l’Eurojust, quando l’Europol presenta uina richiesta di avviare indagini penali, esso nel informa l’Eurojust. ––––––––––– (1) Articolo inserito dall’art. 1, n. 2, del «Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell’EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002», ratificato con L. 20 febbraio 2006, n. 93. Art. 4. Unità nazionali. 1. Ciascuno Stato membro crea o designa un’unità nazionale incaricata di

svolgere le funzioni elencate nel presente articolo. 2. L’unità nazionale è l’unico organo di collegamento tra l’Europol e i servizi nazionali competenti. Gli Stati membri possono tuttavia permettere contatti diretti tra i servizi nazionali competenti designati e l’Europol purché siano rispettate le condizioni stabilite dallo Stato membro in questione, compreso il coinvolgimento preliminare dell’unità nazionale. Allo stesso tempo l’unità nazionale riceve dall’Europol tutte le informazioni scambiate nei contatti diretti tra l’Europol e i servizi nazionali competenti designati. Le relazioni tra l’unità nazionale e i servizi competenti sono disciplinate dalla legislazione nazionale, segnatamente dalle norme costituzionali (1). 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare lo svolgimento delle funzioni dell’unità nazionale e, in particolare, organizzare l’accesso di tale unità ai pertinenti dati nazionali. 4. Le unità nazionali svolgono le seguenti funzioni: 1) fornire di loro iniziativa all’Europol le informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni; 2) rispondere alle richieste di informazioni e consulenza rivolte loro dall’Europol; 3) tenere aggiornate le informazioni; 4) utilizzare e diffondere informazioni a vantaggio dei servizi competenti, nel rispetto della legislazione nazionale; 5) chiedere all’Europol consulenza, informazioni e analisi; 6) trasmettere all’Europol informazioni da memorizzare nelle raccolte informatizzate; 7) assicurare la legittimità di qualsiasi scambio di informazioni fra l’Europol e le unità nazionali stesse. 5. Fatto salvo l’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri, riguardo al mantenimento dell’ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna, l’unità nazionale non è tenuta, in singoli casi concreti, a trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 4, punti 1, 2 e 6, nonché agli articoli 8 e 10 se così facendo: 1) si arreca pregiudizio agli interessi nazionali essenziali di sicurezza nazionale; 2) è compromesso il successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone; 3) vengono trasmesse informazioni riguardanti servizi o attività specifiche di informazione in materia di sicurezza dello Stato (2). 6. Le spese sostenute dalle unità nazionali per la comunicazione con l’Europol sono a carico degli Stati membri e non sono imputate all’Europol, ad eccezione delle spese di collegamento. 7. I capi delle unità nazionali si riuniscono regolarmente per assistere l’Europol, di loro propria

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iniziativa o su richiesta, fornendo le loro consulenze (1). ––––––––––– (1) I paragrafi 2 e 7 sono stati così sostituiti dall’art. 1, n. 3), del «Protocollo elaborato in base all’articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003», ratificato con L. 20 febbraio 2006, n. 94. (2) Il paragrafo 5 è stato così modificato dall’art. 1, n. 3) del Protocollo ratificato con la L. n. 94/2006 cit. Art. 5. Ufficiali di collegamento. 1. Ciascuna unità nazionale invia all’Europol almeno un ufficiale di collegamento. Il numero di ufficiali di collegamento che possono essere inviati all’Europol dagli Stati membri è deciso all’unanimità dal consiglio di amministrazione; tale decisione può essere modificata in qualsiasi momento con decisione unanime del consiglio di amministrazione, Fatte salve le disposizioni specifiche della presente convenzione, gli ufficiali di collegamento sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. 2. Gli ufficiali di collegamento sono incaricati dalle rispettive unità nazionali di difendere gli interessi di queste ultime nell’ambito dell’Europol conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine e nel rispetto delle disposizioni applicabili al funzionamento dell’Europol. 3. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafi 4 e 5 gli ufficiali di collegamento facilitano, nell’ambito dell’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 1 lo scambio di informazioni tra le unità nazionali da cui provengono e l’Europol, in particolare: 1) trasmettendo all’Europol informazioni provenienti dalle rispettive unita nazionali, 2) comunicando alle rispettive unità nazionali le informazioni dell’Europol e 3) cooperando con gli agenti dell’Europol mediante informazioni e consulenza nell’analisi delle informazioni concernenti lo Stato membro di origine. 4. Al tempo stesso gli ufficiali di collegamento contribuiscono, in conformità della legislazione nazionale e nell’ambito dell’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 1 allo scambio di informazioni provenienti dalle unità nazionali e al coordinamento delle misure che ne derivano. 5. Ove sia necessario per lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo 3, gli ufficiali di collegamento hanno il diritto di accedere ai diversi archivi, secondo le opportune disposizioni precisate nei pertinenti articoli. 6. All’attività degli ufficiali di collegamento si applica per analogia l’articolo 25. 7. Fatte salve le altre disposizioni della presente convenzione, i diritti ed i doveri degli ufficiali di

collegamento nei confronti dell’Europol sono decisi all’unanimità dal consiglio d’amministrazione. 8. Gli ufficiali di collegamento godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti conformemente alle disposizioni dell’articolo 41, paragrafo 2. 9. Nel suo edificio l’Europol mette a disposizione degli Stati membri, a titolo gratuito, i locali necessari per l’attività degli ufficiali di collegamento. Tutte le altre spese connesse con l’invio degli ufficiali di collegamento sono a carico dello Stato membro di origine; ciò vale anche per le spese relative alla loro attrezzatura, salvo i casi particolari in cui il consiglio di amministrazione, all’unanimità, raccomandi una deroga nell’ambito della stesura del bilancio dell’Europol. Art. 6. Sistema informatizzato di raccolte di informazioni. 1. L’Europol gestisce un sistema informatizzato di raccolte di informazioni che consta dei seguenti elementi: 1) il sistema di informazioni di cui all’articolo 7 di contenuto limitato e definito con precisione, che consente di accertare rapidamente di quali informazioni dispongono gli Stati membri e l’Europol, 2) gli archivi di lavoro di cui all’articolo 10, istituiti per una durata variabile e contenenti informazioni esaurienti, nonché 3) il sistema di indice, che contiene elementi tratti dagli archivi di analisi di cui al punto 2 secondo le modalità previste all’articolo 11. 2. Il sistema informatizzato di raccolte di informazioni attuato dall’Europol non deve in alcun caso essere collegato ad altri sistemi di trattamento automatizzato, fatta eccezione per il sistema di trattamento automatizzato delle unità nazionali. Art. 6 bis. Trattamento delle informazioni da parte dell’Europol. 1. A sostegno dello svolgimento delle sue funzioni, l’Europol può procedere anche al trattamento di dati al fine di determinare la pertinenza di tali dati per le funzioni svolte dall’Europol e se possano essere inseriti nel sistema informatizzato delle informazioni raccolte di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Le parti contraenti riunite in seno al Consiglio stabiliscono, deliberando alla maggioranza di due terzi, le condizioni per il trattamenti dei dati, in particolare riguardo all’accesso a tali dati e al loro uso, nonché i termini per la loro memorizzazione e cancellazione, che non possono essere superiori a sei mesi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 14. Il consiglio di amministrazione prepara le decisioni delle parti contratenti e consulta l’autorità di controllo comune di cui all’articolo 24. ––––––––––– Articolo inserito dall’art. 1, n. 4), del «Protocollo elaborato in base all’articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di

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polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003», ratificato con L. 20 febbraio 2006, n. 94. Artt. 7-12. Omissis.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI Art. 13. Obbligo di informazione. L’Europol comunica senza indugio alle unità nazionali, e, su richiesta delle stesse, ai loro ufficiali di collegamento, le informazioni che concernono i rispettivi Stati membri, compresi i collegamenti accertati tra reati per i quali l’Europol è competente ai sensi dell’articolo 2. Possono inoltre essere comunicate informazioni su altri reati gravi di cui l’Europol viene a conoscenza nell’espletamento delle sue funzioni. Artt. 14-16. Omissis. Art. 17. Norme di utilizzazione. 1. I dati di carattere personale richiamati dal sistema di informazione, dal sistema di indice o dagli archivi creati per fini di analisi e i dati comunicati con qualsiasi altro mezzo appropriato possono essere trasmessi o utilizzati unicamente dai servizi competenti degli Stati membri per prevenire e combattere la criminalità che rientra nella competenza dell’Europol e le altre forme gravi di criminalità. I dati di cui al primo comma sono utilizzati nel rispetto della legislazione dello Stato membro nella cui competenza rientrano i servizi utilizzatori. L’Europol può utilizzare dati di cui al paragrafo 1 solo per lo svolgimento delle sue funzioni di cui all’articolo 3. 2. Qualora per singoli dati lo Stato membro che li trasmette o lo Stato o l’organismo terzo di cui all’articolo 10, paragrafo 4 dichiari che l’utilizzazione è subordinata a particolari costrizioni nello Stato membro o presso il terzo, dette restrizioni devono essere rispettate anche dall’utilizzatore eccetto il caso particolare in cui la legislazione nazionale obblighi a derogare alle restrizioni di utilizzazione a favore delle autorità giudiziarie, delle istituzioni legislative o di qualsiasi altro organismo indipendente istituito per legge e incaricato del controllo dei servizi nazionali competenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4. In questo caso i dati possono essere utilizzati solo previa consultazione dello Stato che trasmette i dati, tenendo per quanto possibile conto dei suoi interessi e punti di vista. 3. L’utilizzazione dei dati a scopi diversi o da parte di autorità diverse da quanto previsto all’articolo 2 è possibile solo previa autorizzazione dello Stato

membro che ha trasmesso i dati sempre che la sua legislazione nazionale lo permetta. Art. 18. Trasmissione di dati a Stati ed organismi terzi. 1. L’Europol può trasmettere dati di carattere personale conservati al suo interno a Stati ed organismi terzi di cui all’articolo 10, paragrafo 4, alle condizioni previste dal paragrafo 4 qualora: 1) ciò sia necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro i reati per i quali l’Europol è competente ai sensi dell’articolo 2, 2) sia garantito un adeguato livello di protezione dei dati in tale Stato o organismo e 3) ciò sia ammesso dalle norme generali di cui al paragrafo 2; tali norme possono prevedere una deroga al punto 2) in casi eccezionali qualora il direttore dell’Europol consideri assolutamente necessaria la trasmissione dei dati per salvaguardare gli interessi essenziali degli Stati membri interessati nell’ambito degli obiettivi dell’Europol o al fine di evitare un pericolo imminente associato alla criminalità. Il direttore dell’Europol tiene conto in tutti i casi del livello di protezione dei dati dello Stato o dell’organismo in questione ai fini di conciliare questo livello di protezione dei dati con gli interessi di cui sopra (1). 2. Tenendo conto delle circostanze indicate nel paragrafo 3, il Consiglio che delibera [secondo la procedura di cui al Titolo VI del Trattato sull’Unione europea] (2), adotta all’unanimità le norme generali per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell’Europol agli Stati ed organismi terzi di cui all’articolo 10, paragrafo 4. Il consiglio di amministrazione prepara la decisione del Consiglio e sente il parere dell’autorità di controllo comune di cui all’articolo 24. 3. L’adeguatezza del livello di protezione dei dati offerto dagli Stati ed organismi terzi ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, viene giudicata tenendo conto di tutte le circostanze che svolgono un ruolo nella trasmissione di dati di carattere personale e in particolare: 1) del tipo di dati; 2) della loro finalità; della durata del trattamento previsto e 4) delle disposizioni generali o speciali applicabili agli Stati ed organismi terzi ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4. 4. Se i dati in questione sono stati trasmessi all’Europol da uno Stato membro, l’Europol può trasmetterli agli Stati ed organismi terzi unicamente con l’accordo dello Stato membro. Lo Stato membro può esprimere, a tal fine, un accordo preventivo, generale o meno, revocabile in qualsiasi momento. Se i dati non sono stati trasmessi da uno Stato membro, l’Europol si accerta che la trasmissione degli stessi non sia di natura tale da: 1) costituire un ostacolo per il regolare svolgimen-

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to di funzioni rientranti nella competenza di uno Stato membro, 2) costituire una minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblico di uno Stato membro o poter arrecargli comunque pregiudizio. 5. La responsabilità circa la legittimità della trasmissione incombe all’Europol. Esso deve registrare la trasmissione e il relativo motivo. La trasmissione è autorizzata solo se il destinatario si impegna a far sì che i dati siano utilizzati solo per lo scopo per il quale sono stati trasmessi. Ciò non riguarda la trasmissione dei dati di carattere personale per cui è necessaria una domanda dell’Europol. 6. Ove la trasmissione ai sensi del paragrafo 1 riguardi informazioni che devono essere tenute segrete, essa è permessa solo se tra l’Europol e il destinatario esiste un accordo sulla protezione del segreto. ––––––––––– (1) Il punto 3) è stato così sostituito dall’art. 1, n. 9), del «Protocollo elaborato in base all’articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003», ratificato con L. 20 febbraio 2006, n. 94. (2) Parole soppresse dall’art. 1, n. 24 del Protocollo ratificato con L. n. 94/2006 cit. Artt. 19-25. Omissis. TITOLO V STATUS GIURIDICO, ORGANIZZAZIONE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE Art. 26. Capacità giuridica. 1. L’Europol ha personalità giuridica. 2. In ciascuno degli Stati membri l’Europol ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. Essa può in particolare acquistare o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio. 3. L’Europol, ha facoltà di concludere un accordo sulla sede con il Regno dei Paesi Bassi e di concludere gli accordi sulla protezione del segreto richiesti a norma dell’articolo 18, paragrafo 6, nonché altri accordi con gli Stati ed organismi terzi di cui all’articolo 10, paragrafo 4 nell’ambito delle norme adottate all’unanimità dal Consiglio sulla base della presente convenzione [e del titolo VI del trattato sull’Unione europea] (1). ––––––––––– (1) Parole soppresse dall’art. 1, n. 13), del «Protocollo elaborato in base all’articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27

novembre 2003», ratificato con L. 20 febbraio 2006, n. 94. Art. 27. Organi dell’Europol. Gli organi dell’Europol sono: 1) il consiglio di amministrazione; 2) il direttore; 3) il controllore finanziario; 4) il comitato finanziario. Artt. 28-39. Omissis. Art. 39 bis. Responsabilità civile riguardo alla partecipazione dell’Europol alle squadre investigative comuni. 1. Lo Stato membro, nel cui territorio gli agenti dell’Europol abbiano causato danni nell’assistere a misure operative a norma dell’articolo 3 bis, provvede al risarcimento di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari. 2. Salvo che lo Stato membro abbia convenuto diversamente, l’Europol rimborsa integralmente a tale Stato membro le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto per i danni di cui al paragrafo 1. Qualsiasi disaccordo tra lo Stato membro e l’Europol relativo al principio o all’importo del rimborso deve essere sottoposto al consiglio di amministrazione, che delibera alla maggioranza dei due terzi. ––––––––––– (1) Articolo inserito dall’art. 1, n. 2, del «Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell’EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002», ratificato con L. 20 febbraio 2006, n. 93. Art. 40. Omissis. Art. 41. Privilegi e immunità. 1. L’Europol, i membri degli organi, i suoi vicedirettori e agenti godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti, in conformità di un protocollo che stabilisce le norme da applicare in tutti gli Stati membri. 2. Il Regno dei Paesi Bassi e gli altri Stati membri concordano in termini identici, per gli ufficiali di collegamento inviati dagli altri Stati membri nonché per i loro familiari, i privilegi e le immunità necessari al corretto svolgimento dei compiti di tali uficiali presso l’Europol. 3. Il protocollo di cui al paragrafo 1 è adottato dal Consiglio che delibera all’unanimità, [secondo la procedura prevista dal Titolo VI del trattato sull’Unione europea] (1) ed è adottato dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali (2). ––––––––––– (1) Parole soppresse dall’art. 1, n. 24) del «Pro-

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tocollo elaborato in base all’articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003», ratificato con L. 20 febbraio 2006, n. 94. (2) Il protocollo di cui al presente articolo è stato ratificato con L. 7 giugno 1999, n. 182. Artt. 42-47. Omissis. ALLEGATO DI CUI ALL’ARTICOLO 2 Elenco delle altre forme gravi di criminalità internazionale di cui l’Europol è competente ad occuparsi integrando quelle già previste nell’articolo 2, paragrafo 1, nel rispetto degli obiettivi dell’Europol enunciati all’articolo 2, paragrafo 1 (1). Reati contro la vita, l’integrità fisica e la libertà: – omicidio volontario, lesioni personali gravi – traffico illecito di organi e tessuti umani – rapimento, sequestro e presa di ostaggi – razzismo e xenofobia Reati contro il patrimonio, contro il patrimonio pubblico e frode: – furti organizzati – traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte – truffe e frodi – racket ed estorzioni – contraffazione e pirateria in materia di prodotti – falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi – falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento – criminalità informatica – corruzione Commercio illecito e criminalità ambientale: – traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi – traffico illecito di specie animali protette – traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette – criminalità ambientale traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita. [A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, inoltre, incaricare l’Europol di occuparsi di una delle forme di criminalità qui elencate implica parimenti conferirgli competenza in merito ai reati connessi.] (2) Per quanto riguarda le forme di criminalità menzionate all’articolo 2, paragrafo 1, ai sensi della presente convenzione si intende per (3): – criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive: i reati quali elencati nell’articolo 7, paragrafo 1 della convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari, firmata a Vienna e a New York il 3 marzo 1980, riguardanti i materiali nuclea-

ri e radioattivi definiti rispettivamente nell’articolo 197 del trattato Euratom e nella direttiva 80/836 Euratom del 15 luglio 1980; – Organizzazione clandestina di immigrazione: le azioni intese ad agevolare deliberatamente, a scopo di lucro, l’ingresso ed il soggiorno o il lavoro nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea, in violazione delle leggi e delle condizioni applicabili negli Stati membri; – tratta degli esseri umani: il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre, in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti di minorenni o al commercio connesso con l’abbandono dei figli; – criminalità connessa al traffico di veicoli rubati; il furto o il dirottamento di automobili, camion, semirimorchi, carichi di camion o di semirimorchi, autobus, motocicli, roulotte e veicoli agricoli, di cantire, di pezzi di ricambio di veicoli nonché la ricettazione degli stessi; – attività illecite di riciclaggio di denaro: i reati quali elencati all’articolo 6, paragrafi 1-3 della convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l’8 novembre 1990; - traffico illecito di droga: i reati quali elencati all’articolo 3, paragrafo 1 della convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope nonché quelli che figurano nelle disposizioni che modificano o sostituiscono tale convenzione (4). Le forme di criminalità di cui all’articolo 2 e al presente allegato sono valutate dai servizi nazionali competenti, secondo la legislazione nazionale degli Stati ai quali appartengono. ––––––––––– (1) Titolo dell’allegato così sostituito dall’art. 1, n. 23), del «Protocollo elaborato in base all’articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003», ratificato con L. 20 febbraio 2006, n. 94. (2) Il paragrafo, già così sostituito dall’art. 1, n. 2, del Protocollo stabilito con atto del Consiglio dell’Unione europea 30 novembre 2000, ratificato con L. 29 luglio 2004, n. 221, è stato soppresso dall’art. 1, n. 23), del Protocollo ratificato con L. n. 94/2006 cit. (3) Periodo così modificato dall’art. 1, n. 23 del Protocollo ratificato con L. n. 94/2006 cit. (4) Periodo aggiunto dall’art. 1, n. 23 del Protocollo ratificato con la L. n. 94/2006 cit.

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2. L. 7 giugno 1999, n. 182. Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, redatto sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea e dell’articolo 41, paragrafo 3, della convenzione Europol, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997. Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità Europol, redatto sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea e dell’articolo 41, paragrafo 3, della convenzione Europol, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997. Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 15 del protocollo stesso. Art. 3. 1. Ai sensi dell’articolo 17 del protocollo di cui all’articolo 1 della presente legge, le immunità ivi previste si applicano esclusivalnente con riferimento alle funzioni attribuite specificamente ad Europol dall’articolo 3 della convenzione istitutiva, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 23 marzo l998, n. 93. 2. La relazione del Governo prevista dall’articolo 6, comma 2, della legge 23 marzo 1998, n 93, comprende anche le informazioni essenziali e le valutazioni del Governo ai fini dell’attuazione dell’articolo 17 del protocollo di cui all’articolo 1 della presente legge. Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore, il gıorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Protocollo che stabilisce sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea e dell’articolo 41, paragrafo 3, della convenzione Europol, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti Le alte parti contraenti del presente protocollo, Stati membri dell’Unione europea, Riferendosi all’atto del Consiglio del 19 giugno 1997, Considerando che, a norma dell’articolo 41, paragrafo 1 della convenzione, basata sull’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), l’Europol, i membri dei suoi organi, i suoi vicedirettori ed agenti godono dei privilegi e delle immunità

necessari per lo svolgimento dei loro compiti, secondo il presente protocollo che stabilisce le norme da applicare in tutti gli Stati membri, Hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 Definizione. Ai fini del presente protocollo si intende per: a) “convenzione”, la convenzione, basata sull’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol); b) “Europol”, l’Ufficio europeo di polizia; c) “organi di Europol”, il consiglio di amministrazione di cui all’articolo 28 della convenzione, il controllore finanziario di cui all’articolo 35, paragrafo 7 della convenzione e il comitato finanziario di cui all’articolo 35, paragrafo 8, della convenzione; d) “consiglio di amministrazione”, il consiglio di amministrazione di cui all’articolo 28 della convenzione; e) “direttore”, il direttore dell’Europol di cui all’articolo 29 della convenzione; f) “personale”, il direttore, i vicedirettori e gli agenti dell’Europol di cui all’articolo 30 della convenzione, con l’esclusione del personale assunto localmente di cui all’articolo 3 dello statuto del personale; g) “archivi di Europol”, tutti i records, corrispondenza, documenti, manoscritti, dati di computer e di media, fotografie, film, registrazioni video e di suoni appartenenti o in possesso di Europol o di un membro del suo personale, ed ogni altro materiale analogo che, a parere unanime del direttore e del consiglio di amministrazione, sia parte degli archivi di Europol. Articolo 2 Immunità giurisdizionale e immunità da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, e da qualsiasi altra forma di violazione. 1. Europol gode dell’immunità giurisdizionale per la responsabilità, di cui all’articolo 38, paragrafo 1 della convenzione, rispetto al trattamento di dati illecito o effettuato in modo non corretto. 2. I beni, i fondi e gli averi di Europol, indipendentemente dalla loro ubicazione nel territorio degli Stati membri o dalla persona che li detenga, sono esenti da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca e da qualsiasi altra forma di violazione. Articolo 3 Inviolabilità degli archivi. Gli archivi di Europol, indipendentemente dalla loro ubicazione nel territorio degli Stati membri e dalla persona che li detenga, sono inviolabili.

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Articolo 4 Esenzione da imposte e dazi.

Articolo 7 Ingresso, soggiorno e partenza.

1. Nell’ambito delle sue attività ufficiali, Europol, i suoi averi, le sue entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. 2. Europol è esente dalle imposte indirette e dazi compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili e dei servizi, acquisiti per uso ufficiale, e che comportino spese considerevoli. L’esenzione può essere concessa mediante un rimborso. 3. I beni acquistati a norma del presente articolo in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito se non secondo le condizioni convenute con lo Stato membro che ha concesso l’esenzione. 4. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda imposte e diritti che costituiscono remunerazione di servizi specifici.

Gli Stati membri facilitano, qualora necessario, l’ingresso, il soggiorno e la partenza delle persone di cui all’articolo 6 allo scopo di condurre affari ufficiali. Ciò non impedisce la richiesta di ragionevoli prove al fine di stabilire che le persone che invocano il trattamento previsto a norma di tale articolo rientrano nelle categorie descritte nell’articolo 8.

Articolo 5 Esenzione delle attività finanziarie da restrizioni. Senza essere soggetto a controlli di carattere finanziario, regolamenti, obblighi di segnalazione rispetto a operazioni finanziarie ovvero moratorie di alcun tipo, Europol può liberamente: a) acquistare qualsiasi valuta per il tramite di canali autorizzati, detenerla o disporre della stessa; b) gestire conti in qualsiasi valuta. Articolo 6 Agevolazioni e immunità in materia di comunicazioni. 1. Gli stati membri consentono ad Europol di comunicare liberamente e senza doversi munire di speciale autorizzazione, per tutti gli scopi ufficiali, e proteggono il diritto di Europol ad agire in tal senso. Europol ha il diritto di utilizzare codici, nonché di spedire e ricevere corrispondenza e altre comunicazioni ufficiali servendosi di corrieri o mediante valigie sigillate che beneficiano degli stessi privilegi e immunità delle valigie e dei corrieri diplomatici. 2. Europol, nella misura compatibile con la convenzione internazionale sulle telecomunicazioni del 6 novembre 1982, beneficia per le sue comunicazioni ufficiali di un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri ad organizzazioni internazionali o governi, comprese le rappresentanze diplomatiche di questi ultimi, in ordine a priorità alle comunicazioni via posta, cablogrammi, telegrammi, telex, radiogrammi, comunicazioni televisive, telefoniche, via fax, satellite o altri mezzi di comunicazioni.

Articolo 8 Privilegi e immunità del personale di Europol. 1. I membri del personale di Europol godono delle immunità seguenti: a) fatto salvo l’articolo 32 e, per quanto applicabile, l’articolo 40, paragrafo 3 della convenzione, immunità giurisdizionale di qualsiasi tipo in ordine a dichiarazioni o scritti e ad atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali, immunità di cui continuano a beneficiare anche quando abbiano cessato di essere membri di un organo di Europol o membri del personale di Europol; b) inviolabilità di tutti i documenti ufficiali e di altro materiale ufficiale. 2. I membri del personale di Europol, i cui salari ed emolumenti sono soggetti a un’imposta a profitto di Europol come indicato all’articolo 10, godono dell’esenzione dalle imposte sui redditi professionali per quanto attiene agli stipendi ed emolumenti versati da Europol. Tuttavia si potrà tener conto di tali stipendi ed emolumenti nel valutare l’ammontare delle imposte applicabili ai redditi da altre fonti. Il presente paragrafo non si applica a pensioni e vitalizi versati al personale in quiescienza dell’Europol ed alle persone a loro carico. 3. Si applicano ai membri del personale di Europol le disposizioni dell’articolo 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. 4. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, l’immunità di cui al paragrafo 1, lettera a), non viene concessa per gli atti ufficiali che devono essere compiuti in adempimento dei compiti di cui all’articolo 3 bis della convenzione per quanto concerne la partecipazione di agenti dell’Europol alle squadre investigative comuni (1). ––––––––––– (1) Paragrafo aggiunto dall’art. 2 del «Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell’EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002», ratificato con L. 20 febbraio 2006, n. 93.

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Articolo 9 Deroghe alle immunità. L’immunità delle persone di cui all’articolo 8 non si estende all’azione civile di terzi per danni, compresi le lesioni personali o il decesso derivanti da un incidente stradale causato da tali persone. Articolo 10 Disposizioni fiscali. 1. Alle condizioni e secondo le procedure stabilite da Europol ad approvare dal consiglio di amministrazione, i membri del personale di Europol assunti per un periodo minimo di un anno sono soggetti, a profitto di quest’ultimo, ad un’imposta sugli stipendi ed emolumenti dallo stesso versati. 2. Nomi e indirizzi dei membri del personale di Europol di cui al presente articolo, nonché del personale con contratto di lavoro presso Europol, sono comunicati ogni anno agli Stati membri. Europol rilascia annualmente a ciascuno di essi un certificato per l’anno in questione indicante l’importo totale, lordo e netto, delle retribuzioni di qualsiasi tipo corrispondente da Europol stesso ogni anno, i particolari e la natura dei pagamenti e l’importo delle ritenute alla fonte. 3. Il presente articolo non si applica a pensioni e vitalizi al personale in quiescienza di Europol ed alle persone a loro carico. Articolo 11 Protezione del personale. Gli Stati membri, su eventuale richiesta del direttore, prendono tutte le misure logicamente adatte secondo le normative nazionali per garantire la necessaria sicurezza e protezione delle persone oggetto del presente protocollo che siano in pericolo a motivo delle funzioni esercitate presso Europol.

cui all’articolo 2, paragrafo 2, le perquisizioni e i sequestri ordinati dalle autorità giudiziarie degli Stati membri sono effettuati in presenza del direttore o di una persona da questi incaricata, secondo le norme di riservatezza specificata nella convenzione o da essa derivanti. 4. L’Europol coopera in qualsiasi momento con le autorità competenti degli Stati membri per agevolare la corretta amministrazione della giustizia ed evita ogni abuso dei privilegi e delle immunità concessi in base alle disposizioni del presente protocollo. 5. Qualora un’autorità competente o un organo giudiziario di uno Stato membro ritenga che si è verificato un abuso di un privilegio o di un’immunità conferiti dal presente protocollo, l’organo responsabile della sospensione dell’immunità a norma del paragrafo 2 consulta, su richiesta, le autorità competenti al fine di accertare se tale abuso si è verificato. Se le consultazioni non producono un risultato soddisfacente per le due parti, la questione è risolta secondo la procedura stabilita dall’articolo 13. Articolo 13 Risoluzione delle controversie. 1. Le controversie concernenti il rifiuto di sospendere un’immunità di Europol o di una persona che, a causa della sua posizione ufficiale, goda dell’immunità a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, sono discusse dal Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull’Unione europea per giungere ad una soluzione. 2. Qualora le controversie non siano risolte, il Consiglio decide all’unanimità in merito alle modalità per la loro risoluzione. Articolo 14 Riserve.

Articolo 12 Sospensione delle immunità.

Il presente protocollo non può essere oggetto di riserve.

1. I privilegi e le immunità previsti dal presente protocollo sono concessi non per beneficio personale, ma nell’interesse di Europol. È dovere di Europol e di tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunità osservare, per tutti gli altri aspetti, le leggi ed i regolamenti degli Stati membri. 2. Il direttore ha l’obbligo di sospendere le immunità di Europol o di qualsiasi membro del personale di Europol qualora esse impediscano alla giustizia di fare il suo corso e quanto tali immunità possano essere sospese senza pregiudicare gli interessi di Europol. Nei confronti del direttore, del controllore finanziario e del comitato finanziario, il consiglio di amministrazione ha un obbligo analogo. Nei confronti dei membri del consiglio d’amministrazione la sospensione dell’immunità spetta ai rispettivi Stati membri. 3. Qualora sia sospesa l’immunità dell’Europol di

Articolo 15 Entrata in vigore. 1. Il presente protocollo è soggetto all’adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l’adozione del presente protocollo. 3. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro, che sia membro dell’Unione europea alla data dell’adozione da parte del Consiglio dell’atto che stabilisce il presente protocollo, il quale ottemperi per ultimo a detta formalità.

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Articolo 16 Adesione.

Articolo 18 Modifiche.

1. Il presente protocollo è aperto all’adesione di ogni Stato che diventi membro dell’Unione europea. 2. Gli strumenti d’adesione sono depositati presso il depositario. 3. Il testo del presente protocollo stabilito dal Consiglio dell’Unione europea nella lingua dello Stato membro che vi aderisce fa fede. 4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione, ovvero alla data dell’entrata in vigore del protocollo se questo non è ancora entrato in vigore allo scadere di detto periodo di novanta giorni.

1. Le modifiche del presente protocollo possono essere proposte da qualsiasi Stato membro, Alta Parte Contraente. Ogni proposta di modifica va inviata al depositario che la trasmette al Consiglio. 2. Le modifiche sono stabilite all’unanimità dal Consiglio, il quale ne raccomanda l’adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. 3. Una volta stabilite, le modifiche entrano in vigore in base alle disposizioni dell’articolo 15. 4. Il Segretario Generale del Consiglio dell’Unione europea notifica a tutti gli Stati membri la data di entrata in vigore delle modifiche. Articolo 19 Depositario.

Articolo 17 Valutazione. 1. Entro il termine di due anni dall’entrata in vigore del presente protocollo, il protocollo medesimo è oggetto di valutazione con la supervisione del consiglio di amministrazione. 2. L’immunità ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è concessa unicamente per gli atti ufficiali che richiedono di essere compiuti nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3 della convenzione nella versione firmata, il 22 luglio 1995. Anteriormente a qualsiasi modifica o ampliamento delle funzioni di cui all’articolo 3 della convenzione si tiene una valutazione, a norma del paragrafo 1, in particolare rispetto all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 13.

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell’Unione europea svolge le funzioni di depositario del presente protocollo. 2. Il depositario pubblica sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee le notifiche, gli strumenti o le comunicazioni concernenti il presente protocollo. Fatto a Bruxelles il diciannove giugno millenovecentonovantasette, in un unico esemplare il lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

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