Petsandthecity_2010_5

Page 73

www.petsandthecity.it per evitarli. La responsabilità del proprietario (art. 2052 del Codice Civile) riguardo ai danni cagionati, infatti, trova un limite unicamente nel caso fortuito, cioè nell’intervento di un fattore esterno (imprevedibile, inevitabile ed eccezionale) alla causa del danno.

La custodia negligente Il propretario può, inoltre, essere chiamato a rispondere penalmente se il suo cane aggredisce qualcuno. Lo stabilisce la quarta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 220054 2010). Il caso esaminato tratta di un esa cane can messo a fare da guardia a un cantiere. gu L’animale, pur dietro L’a una recinzione, è u riuscito a infilare la r testa nelle feritoie t e ad aggredire una donna. Accogliendo gli argomenti della Procura, la

Cassazione ha chiarito che le feritorie erano insufficienti a trattenere il cane e che quindi la custodia è stata negligente, non escludendo la responssabilità del proprietario.

I danni dei randagi A Brindisi, lo scorso 7 gennaio, il Giudice di Pace ha disposto che l’Azienda Sanitaria Locale era tenuta a risarcire una donna morsa da un cane randagio. Questa pronuncia si fonda sul fatto che, secondo la legge regionale pugliese, la responsabilità dei randagi è affidata esclusivamente all’Asl territoriale competente. Nel caso di danni subiti da cani randagi, è quindi sempre necessario far riferimento alla legge regionale in materia di prevenzione del randagismo che, in molte regioni, ha attribuito appunto all’Asl territorialmente competente e ai suoi servizi veterinari la lotta al randagismo. Dello stesso parere sono le sentenze della Corte di Cassazione Civile, Sezione III, emesse il 7 dicembre 2005, n. 27001 e il 3 aprile 2009, n. 8137.

RISPETTARE LA LEGGE E PREVENIRE IL RISCHIO

* I PROPRIETARI RISPONDONO, sia civilmente sia penalmente, DI

DANNI O LESIONI CHE IL CANE ARRECHI, a persone, animali o cose.

* È OBBLIGATORIO USARE SEMPRE IL GUINZAGLIO, tenuto a una misura non superiore al metro e mezzo, NELLE AREE URBANE E NEI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO.

* I PROPRIETARI DEVONO AVERE SEMPRE CON SÉ LA

MUSERUOLA, che può essere rigida o morbida, da applicare al cane, IN CASO DI POTENZIALE PERICOLO.

*

I PROPRIETARI DI CANI DICHIARATI “IMPEGNATIVI”, dai servizi veterinari competenti, DEVONO STIPULARE UN’ASSICURAZIONE di responsabilità civile verso terzi.

71

70_71 dirittidoveri.indd 71

2-09-2010 9:16:03


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.