Ricorso MiBAC F1 - Dinoia et Alii

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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA RICORSO nell’interesse dei Sigg.ri: 1. DINOIA ROSALBA, 2. GUARDATA MARIA CRISTINA, 3. BELTRAME CARLO, 4. MENCHERINI MANUELA, 5. MASI CHIARA, 6. COSCIA ALESSANDRO, 7. BIANCHI ELISABETTA, 8. CONFALONE MAIA, 9. DE ROSA FEDERICA, 10. PISCITELLO PATRIZIA, 11. DELLA GATTA FRANCESCA, 12. GIATTI CHIARA, 13. OLIVANTI PAOLA, 14. MORETTI FRANCESCA ROMANA, 15. GRANATA BELINDA, 16. LATINI ELENA, 17. GHELLI ALESSANDRA, 18. FABBRI FRANCESCA, 19. OLIVIERO SARA,


20. FINOCCHIO GIUSEPPE, 21. BERNARDINI CHIARA, 22. IROLLO ALBA, 23. VACANTI SALVATORE, 24. POGLIANI PAOLA LUISA, 25. MARSILIA MARIA TERESA, 26. LEARDI GERALDINE, 27. PETTI ENRICO, 28. ROMAGNOLI GIUSEPPE, 29. BENUCCI MICHELE, 30. BORGIA EMANUELA, 31. LAMARRA SABRINA, 32. POLLIO GIORGIA, 33. MONTANI GIOVANNA, 34. NICOLETTI VIVIANA, 35. D’ALBERTO CLAUDIA, 36. RIZZO MARIA TERESA, 37. BARTONI LAURA, 38. CORSO GIORGIA, 39. QUARANTA GABRIELE, 40. PAROLINI CECILIA, 41. BISON GIULIA, 42. CARUSO CARLOTTA,

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43. DI STEFANO VALENTINA, 44. PINTUCCI ALESSANDRO, 45. FINOCCHI STEFANO, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali rilasciate in calce al presente atto, dagli avv.ti prof. Diego Vaiano e Raffaele Izzo, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3 CONTRO

- il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; PER L’ANNULLAMENTO

degli atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in

data 21 ottobre 2008 con i quali sono stati predisposti i questionari per l’espletamento della prova preselettiva relativa ai concorsi indetti dal Ministero per i Beni e le Attività culturali con bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 18 luglio 2008 per la copertura di 100 posti complessivi di Archeologo, Architetto, Archivista di Stato, Bibliotecario, Funzionario Amministrativo Economico Finanziario, Storico dell'Arte, rientranti nella fascia retributiva “F1” di cui al CCNL 2006/2009; ▪ se ed in quanto occorra, degli atti con i quali è stato operato l’eventuale

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affidamento a ditta esterna del compito di predisporre i suddetti quesiti, degli atti con i quali il Ministero abbia eventualmente approvato i quesiti dalla medesima predisposti e di tutti gli altri atti amministrativi che siano stati comunque adottati in connessione e con riferimento alla prova preselettiva relativa alle procedure concorsuali di cui sopra. FATTO 1. – Con otto decreti adottati in data 14 luglio 2008 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 18 luglio 2008, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha indetto altrettanti concorsi pubblici per esami per la copertura sul territorio nazionale di 500 posti complessivi

riservati

a

varie

figure

professionali,

corrispondenti

precisamente a quelle dell’archeologo, del bibliotecario, dell’architetto, dello

storico

dell’arte,

dell’archivista

di

Stato,

del

funzionario

amministrativo ed economico finanziario, dell’assistente tecnico scientifico calcografo

e

dell’assistente

alla

vigilanza,

sicurezza,

accoglienza,

comunicazione e servizi al pubblico. Nel dettaglio, degli otto concorsi indetti due riguardavano qualifiche rientranti nella fascia retributiva F3 di cui al CCNL 2006/2009 (per i profili professionali di “assistente tecnico scientifico calcografo” e “assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico”), per complessivi 400 posti, mentre i restanti sei (per i profili professionali di “archeologo”, per 30 posti, “bibliotecario”, per 2 posti, “architetto”, per 50 posti , “storico dell’arte”, per 5 posti, “archivista di Stato”, per 5 posti, e

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“funzionario amministrativo ed economico finanziario”, per 8 posti, per complessivi 100 posti) afferivano a qualifiche rientranti nella fascia retributiva F1 di cui al medesimo contratto collettivo nazionale. Alle diverse fasce retributive corrispondevano, ovviamente, diversi requisiti di ammissione, essendo richiesto il solo diploma di scuola superiore (secondaria di secondo grado) per partecipare ai concorsi F3 (cfr. gli artt. 2 dei relativi bandi), mentre per quelli relativi alla fascia F1 era necessario - (i) - il possesso di diploma di laurea conseguita antecedentemente all’entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico universitario di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di diploma di laurea specialistica conseguito nelle classi di laurea di cui al D.M. 28 novembre 2000, oltre che - (ii) – il possesso di diploma rilasciato dalle Scuole universitarie di specializzazione ovvero di diploma di dottorato di ricerca (si confrontino, ancora, gli artt. 2 dei bandi). 2. - Quanto alle prove di esame, l’art. 5 dei citati decreti prevedeva per entrambe le fasce, oltre alle prove scritte ed orali, l’espletamento di una prova

preselettiva

tramite

quesiti

a

risposte

multiple

«mirati

all’accertamento del grado di cultura generale» dei candidati, nel corso della quale i partecipanti avrebbero dovuto rispondere a 100 domande in un tempo pari a 60 minuti. Queste prove si sono svolte in varie sedi regionali, dal 19 novembre al 19 dicembre uu.ss. per ciò che riguarda l’Area F1 e dal 18 novembre al 24 novembre uu.ss. per ciò che l’Area F3.

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Sempre il medesimo art. 5, al punto n. 6, chiariva poi che i quesiti oggetto della prova, nonché le modalità di svolgimento della stessa, sarebbero stati resi noti ai candidati mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 ottobre 2008, oltre che sul sito internet del Ministero resistente. Il che è effettivamente avvenuto in quanto, alla data prevista, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due “macro gruppi” di quesiti riguardanti, rispettivamente, i concorsi relativi alla terza area funzionale F1 e quelli della seconda area funzionale F3, suddivisi nelle seguenti materie: lingua italiana, storia, geografia, educazione civica, matematica, logica, scienze, informatica e, limitatamente all’area F3, lingua inglese (poi ritirati, come si vedrà per l’area F1). In totale, i quesiti pubblicati per ciascuna area funzionale sono stati un numero di circa 4000. Premesso quanto sopra, si precisa che la presente impugnazione riguarda direttamente i sei concorsi relativi alla fascia retributiva “F1” e, più in particolare, i quesiti predisposti dall’Amministrazione resistente con riferimento alla relativa prova preselettiva, mentre altro ricorso, proposto parallelamente, si rivolgerà a censurare la legittimità dei quesiti predisposti per gli altri due concorsi riguardanti i posti di cui alla fascia retributiva “F3”. Si precisa altresì – delimitando così anche l’ambito oggettivo e soggettivo della presente impugnazione – che tutti i ricorrenti hanno partecipato alla selezione per le prove preselettive inerenti ai profili

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professionali di “archeologo”, “bibliotecario”, “storico dell’arte” ed “archivista di Stato”, mentre nessuno di essi ha partecipato alle preselezioni per “architetto” e “funzionario amministrativo ed economico finanziario”. 3. - Una volta posti di fronte ai due macrogruppi di quesiti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, infatti, i candidati interessati ai vari concorsi hanno accolto con “stupore” – per usare la meno impegnativa delle espressioni possibili – il tenore degli stessi, in quanto è apparsa immediatamente chiara ed evidente la loro assoluta inidoneità ad operare la preselezione concorsuale per la quale erano stati predisposti. L’art. 5 dei bandi di concorso, come già si accennava, aveva stabilito infatti che i quesiti a risposte multiple da predisporre per la prova preselettiva dovessero essere «mirati all’accertamento del grado di cultura generale»: ebbene, sono apparse subito ai più del tutto irragionevoli sia la decisione di predisporre quesiti comuni per procedure concernenti figure professionali estremamente differenziate tra di loro (si passa dalla figura professionale di “archeologo” a quella di “funzionario amministrativo ed economico finanziario”, che presupponevano un diverso percorso formativo, anche ai fini della stessa partecipazione al concorso), sia la scelta delle materie (rectius: di alcune materie) sulle quali far svolgere la prova preselettiva, essendo alcune di queste assolutamente estranee tanto al percorso formativo dei candidati ai posti messi a concorso quanto alle mansioni che i vincitori dello stesso saranno in futuro chiamati a svolgere,

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sia il contenuto che i quesiti in questione avevano concretamente assunto, essendo questi comunque tutt’altro che mirati al fine di verificare la “cultura generale” dei candidati. 4. – Anche per tali ragioni, alcuni dei partecipanti ai concorsi hanno iniziato ad avanzare al Ministero numerose richieste di chiarimento e di modifica dei “quiz” preselettivi, che hanno generato anche una serie di comunicati stampa da parte di associazioni rappresentative di alcune delle categorie di partecipanti (gli archeologi), attraverso i quali si chiesto un intervento urgente del Ministro affinché sospendesse “i quiz finora pubblicati” e li sostituisse “con domande più funzionali alla verifica della reale cultura generale e archeologica dei candidati”. Ciononostante, l’Amministrazione non ha ritenuto di rivedere le proprie posizioni, limitandosi a giustificare la scelta dei quesiti, peraltro materialmente redatti da una società esterna al Ministero, attraverso una generica nota del direttore generale, Arch. Antonia Pasqua Recchia, in data 2 novembre 2008, nella quale si è ribadito che “le prove preselettive sono previste nei concorsi pubblici per operare, rispetto alla platea dei candidati, una preselezione basata sul grado di cultura generale posseduta”; che “soprattutto nei casi in cui vi sia un elevato numero di candidati, esse consentono all’amministrazione di gestire meglio le vere e proprie prove concorsuali, avendo già selezionato candidati mediamente più preparati”; e che “è per questa ragione che i quesiti che si propongono sono di carattere generale e non disciplinare. E’ per

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questa medesima ragione che si propongono quesiti anche di logica e di matematica”. 5. – La procedura è andata così avanti, non senza affrontare una serie notevole di difficoltà. Sono stati ritirati i quiz di inglese, presenti nella prova per l’area F1, perché – come si trae ancora dalla nota del direttore generale Arch. Recchia – ci si è accorti che “i candidati hanno già espresso, al momento della domanda, l’opzione della prova di lingua fra le quattro previste. E’ dunque la fase concorsale che vaglierà la conoscenza della lingua straniera”: già, perché la conoscenza di qualche parola di inglese non fa mica parte della cultura generale, mentre quella della matematica e delle scienze sì… Comunque, a causa dei numerosissimi errori (si veda, sul punto, la pagina del sito internet riservata ai concorsi in questione), i quesiti in questione sono stati poi oggetto, successivamente alla loro pubblicazione, di quotidiani interventi correttivi da parte della ditta che si era occupata della relativa formulazione: la quale nondimeno è, a dire dell’Arch. Recchia, “società esterna esperta nel settore [che] ha tutta la competenza per elaborare i quesiti con diverso grado di difficoltà, che verrà opportunamente considerato”.

Tanto

che,

dopo

reiterate

sospensioni,

sostituzioni,

eliminazioni e reintroduzioni per correggere gli errori dai quali erano affetti, e tra un avviso e l’altro, la versione definitiva degli stessi è stata resa nota ai candidati solo in data 12 novembre 2008, ossia ad appena 6 giorni dalle prime date fissate in calendario per l’espletamento della prova nelle

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diverse sedi regionali. Il tutto, è bene ribadirlo, nonostante il bando prevedesse quale termine ultimo per la loro pubblicazione il 21 ottobre 2008. Si potrebbe a lungo continuare, poiché lunga è la lista delle segnalazioni che questa difesa ha ricevuto dagli odierni ricorrenti, che hanno lamentato varie incongruenze, in grado di generare anche gravi ed inutili disparità di trattamento, dovute solo alla “gestione trasandata” di queste prime fasi di una procedura selettiva che – va sottolineato – pure l’amministrazione avrebbe dovuto ben sapere di quale importanza sia per la vita di molte persone che hanno acquisito titoli di studio in uno dei settori che, negli ultimi anni, più risulta essere penalizzato in termini di occupazione giovanile. Il programma per esercitarsi sui quiz, ad esempio, non era adatto a funzionare sui MacIntosh; e che dire, poi, del fatto che è stata del tutto ignorata la buona norma secondo cui, nei concorsi pubblici, si sorteggia la lettera da cui partire per far svolgere progressivamente la prova ai candidati,

nei

casi

nei

quali

non

è

possibile

farla

svolgere

contemporaneamente a tutti? Si ha notizia, poi, che in alcuni casi sono stati ammessi con riserva a sostenere la prova preselettiva per F1 anche persone non in possesso del titolo di diploma di specializzazione o di dottorato di ricerca: e ciò – naturalmente – senza alcuna previa impugnazione; così come pare che molte persone non hanno potuto sostenere la prova preselettiva pur essendo in possesso del certificato di

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iscrizione alla prova stessa in quanto non sono riusciti ad accedere all’ “area riservata” del sito del Ministero. E così via. 6. – V’erano ragioni, dunque, per proporre molti motivi di ricorso. La scelta operata dagli odierni ricorrenti, tuttavia, è stata un’altra, ossia quella di sottoporre al sereno esame di codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale un solo profilo di irragionevolezza ed illogicità, e dunque di illegittimità, del segmento di procedura fino a questo momento svolto, quello relativo alla maniera con la quale la “società esterna esperta nel settore [che] ha tutta la competenza per elaborare i quesiti” ha svolto il suo compito, dando modo al Ministero di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre scorso – si ritiene dopo averli verificati ed (anche implicitamente) approvati… – gli atti contenenti i due macrogruppi di quesiti sottoposti poi ai candidati in sede di prova preselettiva. Vero è, in effetti, che i “test preselettivi” previsti dall’art. 7 del d.P.R. n. 487/1994, quali prove di esame preliminare finalizzate ad agevolare le successive prove concorsuali attraverso una prima selezione dei concorrenti sono indiscutibilmente quello che si può considerare un “male necessario”, forse inevitabile in considerazione dell’altrimenti ingestibile numero di candidati ai pubblici concorsi, di cui tuttavia va fatto un uso ragionevole, senza dimenticare che, in fondo, attraverso di essi, si preclude a molte persone quello che è sempre stato considerato un vero e proprio diritto fondamentale dei cittadini, coincidente con il diritto di poter

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concorrere a posti di pubblico impiego, in una Repubblica fondata sul lavoro. Perché a chi non è riuscito a superare i test preselettivi – lo si rammenti – viene preclusa la possibilità di partecipare alle vere e proprie prove concorsuali. E’ questa esigenza di ragionevolezza e logicità, corrispondente ad un preciso interesse legittimo di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, che si intende pertanto far valere con il presente ricorso giurisdizionale. Con riserva, pertanto, di proporre motivi aggiunti e/o integrativi al momento della pubblicazione dei risultati delle prove preselettive – a quel punto selezionando, tra i ricorrenti, coloro che manterranno l’interesse a procedere con la presente impugnazione in quanto non sono stati ammessi alle vere e proprie prove concorsuali – si impugnano fin d’ora, nel termine di sessanta giorni dalla prima data di pubblicazione dei quesiti sulla Gazzetta ufficiale, anche per evitare qualsiasi possibile eccezione di tardività, gli atti contenenti i quesiti medesimi, i quali risultano illegittimi per il seguente unico ed assorbente motivo di DIRITTO Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 dei bandi di concorso e dell’art. 7, comma 2 bis, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Sviamento di potere. Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, difetto di

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istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di efficienza, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.). 1.1. – Secondo quanto previsto dall’art. 5 dei bandi di concorso pubblicati dal Ministero resistente in data 18 luglio 2008, la prova preselettiva avrebbe dovuto mirare specificamente ad accertare il grado di “cultura generale” dei candidati, al fine di semplificare le modalità di svolgimento dei concorsi e realizzare una prima selezione tra i concorrenti a fronte dell’elevato numero di domande presentate. Ciò è stato confermato dal direttore generale, Arch. Recchia, nella riportata nota del 2 novembre u.s., nella

quale

si

è

ribadito

appunto

che,

nelle

intenzioni

dell’amministrazione, la prova preselettiva avrebbe consentito alla stessa, in presenza di un “elevato numero di candidati” di “gestire meglio le vere e proprie prove concorsuali, avendo già selezionato candidati mediamente più preparati”. Abbiamo dunque che, secondo il Ministero, le prove preselettive svolte per accertare il grado di cultura generale debbono essere finalizzate ad una prima selezione dei candidati mediamente più preparati. Per perseguire il predetto obiettivo, tuttavia, come già si accennava in narrativa, il Ministero ha fatto predisporre ad una società esterna due macrogruppi di quiz e li ha poi almeno implicitamente approvati, nel momento in cui ha disposto la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, divenendo questi, solo a quel punto, parte della lex specialis che disciplina la procedura concorsuale.

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Ora, il macrogruppo di quiz specificamente predisposto per la prova preselettiva riservata all’Area F1 di cui al presente ricorso è stato ritenuto valido, senza distinzioni, per ciascuno dei sei concorsi contestualmente banditi

per

i

diversissimi

profili

professionali

di

“archeologo”,

“bibliotecario”, “architetto”, “storico dell’arte”, “archivista di Stato” e “funzionario amministrativo ed economico finanziario”, ai quali potevano presentare domanda di partecipazione soggetti in possesso di diplomi di laurea altrettanto diversi. Si pensi ad esempio alla differenza che corre tra il diploma di laurea in Giurisprudenza, o in Filosofia e Storia della Scienza, o Storia Politica o contemporanea che legittimano alla partecipazione al concorso per Bibliotecario o Archivista di Stato, rispetto a quelle in Lettere od in Conservazione dei beni culturali che sono necessarie per concorrere ai posti di pubblico impiego per i profili professionali dello Storico dell’Arte o dell’Archeologo. Si pensi ancora, nella medesima logica, alla differenza che corre tra i diplomi di laurea in Architettura od Ingegneria Civile o Pianificazione territoriale, Urbanistica ambientale che sono necessari per concorrere ai posti di pubblico impiego per il profilo professionale di Architetto, rispetto a quelli in Economia e commercio, Scienze Politiche o Giurisprudenza necessari per concorrere a posti di pubblico impiego per il profilo professionale di Funzionario amministrativo ed economico finanziario. Ebbene, dare disciplina identica (e quesiti identici) a situazioni oggettive così radicalmente diverse individua, com’è noto, un primo chiaro profilo

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di irragionevolezza dell’operato del Ministero resistente, il quale – in ossequio ai principi da tempo affermatisi in giurisprudenza, ed in primo luogo in quella costituzionale in sede di interpretazione dell’art. 3 Cost. – ha, pertanto, malamente esercitato la discrezionalità ad esso affidata dall’art. 7, comma 2-bis del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (che prevede appunto la possibilità di far precedere i concorsi pubblici per esami da forme di preselezione), violando quel canone di logicità che avrebbe dovuto far sì che questo, nel momento in cui procedeva a bandire più concorsi per i diversi profili professionali riconoscibili nell’ambito del suo personale, non si accontentasse di un unico megagruppo di quiz, buono per tutti, ma ne predisponesse di diversi, ispirati ad una più specifica e comunque “ragionata” coerenza rispetto alla preparazione ed ai titoli richiesti per partecipare alle vere e proprie prove d’esame concorsuale. Vero è, infatti, che anche il rinvio al concetto di cultura generale contenuto nell’art. 5 dei bandi di concorso avrebbe dovuto essere interpretato secondo un canone di ragionevolezza, tenendo conto del fatto che anche questo doveva essere inteso in una chiave di necessaria ed adeguata differenziazione, nel senso che altra è la cultura generale di colui che è in possesso di titoli di laurea e post laurea di un certo tipo (poniamo di Giurisprudenza od Economia e commercio) ed altra è la cultura generale di colui che è in possesso di titoli di laurea e post laurea di tipologie completamente diverse, quale ad esempio Storia dell’Arte od Archeologia, ovvero pure Architettura ed Ingegneria.

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Il bando di concorso, dunque, nel momento in cui richiedeva che la prova preselettiva fosse finalizzata all’accertamento del grado di cultura generale non consentiva, pertanto, alla Commissione di concorso di far svolgere tutte le prove preselettive inerenti al concorso per l’area F1 sulla base dei medesimi quesiti. La corretta interpretazione della suddetta prescrizione, al contrario, imponeva che la Commissione stessa procedesse a distinguere diverse tipologie di quesiti per ciascuno dei concorsi, o quanto meno procedesse ad individuare dei sottogruppi validi solo per alcuni concorsi aventi oggettivamente, tra loro, maggiore analogia. Non avendo ciò provveduto a fare, l’art. 5 del bando risulta violato nella sua lettera e nella logica del precetto che esso voleva esprimere, oltre a potersi riscontrare nel comportamento dell’amministrazione un vizio di eccesso di potere per irragionevolezza e per sviamento rispetto al fine indicato dalla suddetta prescrizione della lex specialis del concorso. A fronte di un tale primo tentativo di sindacare la ragionevolezza della scelta compiuta dall’amministrazione nel momento in cui ha approvato e consentito la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dei quesiti validi per la prova preselettiva ci si potrà obiettare – e ci verrà sicuramente obiettato – che, in tal modo, i ricorrenti tentano di sindacare scelte che attengono alla c.d. discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, che il giudice amministrativo non avrebbe il potere di assoggettare ad un controllo di legittimità.

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L’obiezione, tuttavia, non coglierebbe nel segno, giacché si può rammentare come la giurisprudenza amministrativa abbia già pienamente riconosciuto la possibilità di sottoporre al sindacato di legittimità del giudice

amministrativo

la

discrezionalità

tecnica

esercitata

dalle

Commissioni di concorso nel momento in cui predispongono i quesiti per le prove preselettive. Si trae dalla decisione TAR Lazio, Sez. I Quater, n. 5121/2006, infatti, il principio secondo cui « sebbene non sia contestabile che la commissione giudicatrice disponga di un’ampia discrezionalità tecnica nella formulazione delle domande da sottoporre ai candidati nell’espletamento delle prove di concorso […] tale attività è, comunque, sindacabile per irrazionalità dei quesiti ovvero per estraneità degli stessi alle materie di esame »; decisione che ha conseguentemente annullato i quiz preselettivi predisposti da altra “società esperta nel settore” per il concorso per ispettore del corpo di polizia penitenziaria e che è stata confermata, anche sul punto, dalla Sezione V del Consiglio di Stato nella recentissima sentenza n. 3674/2008, nella quale si è ribadito il medesimo principio di cui sopra. 1.2. – Quanto fin qui detto in ordine al primo profilo di irragionevolezza che affligge i provvedimenti impugnati non vale tuttavia affatto ad esaurire le censure che, nella medesima chiave del sindacato di logicità, possono essere rivolte nei riguardi dei quesiti predisposti dal Ministero per la procedura concorsuale di cui è causa.

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Come già si anticipava in narrativa, in effetti, sussistono altri due distinti aspetti che occorre porre in adeguata evidenza, inerenti il primo alla scelta delle materie nelle quali predisporre i quesiti per la prova preselettiva ed il secondo al contenuto concreto che hanno poi effettivamente assunto i quesiti medesimi. Quanto al primo aspetto, in effetti, si può muovere ancora dalla necessaria finalizzazione dei quesiti all’accertamento della “cultura generale” dei candidati al fine di operare una prima valutazione della preparazione dei concorrenti – come diceva il direttore generale Recchia “selezione dei candidati mediamente più preparati” – per contestare nuovamente la ragionevolezza dei quesiti predisposti nella parte in cui hanno ritenuto di scegliere anche materie quali la matematica e le scienze che davvero non c’entrano nulla con il percorso formativo della generalità dei candidati ai concorsi in questione (e soprattutto a quelli relativi ai profili professionali che direttamente interesano i ricorrenti, ossia quelli di “archeologo”, “bibliotecario”, “storico dell’arte”, “archivista di Stato”). Valga infatti nuovamente, anche in ordine a questo diverso profilo, quanto si è fin qui detto in ordine al fatto che la prescrizione del bando di gara di cui all’art. 5, nel momento in cui indicava alla commissione di concorso di procedere alla predisposizione di quesiti (od all’approvazione di quelli da altri predisposti) finalizzati all’accertamento della cultura generale dei candidati, non avallava certo una discrezionalità assoluta di questa stessa commissione – tutto essendo, in fondo, cultura generale – ma le

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imponeva comunque di procedere secondo un canone di logicità e ragionevolezza, selezionando solo quesiti inerenti a quelle discipline che costituiscono l’effettivo e generale bagaglio culturale di coloro che sono in possesso dei titoli necessari per la partecipazione a questi concorsi. Ciò trova conferma, del resto, anche nella giurisprudenza amministrativa già formatasi in materia e precedentemente richiamata, dalla quale si trae, come si è visto, un principio di coerenza tra quiz preselettivi e materie d’esame (cfr. ancora TAR Lazio, 5121/2006: « tale attività è, comunque, sindacabile per irrazionalità dei quesiti ovvero per estraneità degli stessi alle materie di esame ». Ebbene, le materie d’esame, nei concorsi che riguardano la presente impugnazione, sono assai diverse tra loro, ma un comune denominatore l’hanno ed è che, comunque, sono assolutamente diverse e distanti dalle Scienze

e

dalla

Matematica.

Riguarderanno

Storia

del

libro

e

biblioteconomia, Archivistica, Storia dell’Arte Italiana, Archeologia e metodologia della conservazione, diritto amministrativo ed elementi del diritto comunitario: tutte materia “altre” rispetto a quelle scientifiche e matematiche illogicamente introdotte nei quiz di cultura generale. Al più, forse, solo per la prova degli architetti, Metodologie e tecniche costruttive e problematiche del consolidamento e del restauro architettonico si può pensare che, magari, vi sia una certa lontana attinenza. Il che, però, conferma l’illogicità dell’aver esteso siffatti quiz a tutti.

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1.3. – Quanto detto evidenzia, allora, un secondo sicuro profilo di irragionevolezza degli atti impugnati. Ve n’è, tuttavia, un terzo, inerente al contenuto stesso che hanno poi irragionevolmente assunto i quesiti, largamente trascendente quel limite della cultura generale al quale dovevano comunque conformarsi. E’ questo, forse, il profilo di irragionevolezza più radicale di tutti, posto che esso vale anche laddove si dovesse ritenere che la commissione di concorso ben potesse predisporre un macrogruppo di quesiti buono per tutti i concorsi per i profili professionali coinvolti nell’area F1 e che questi quesiti ben potessero estendersi anche a materie quali Scienze e Matematica che non sono in alcun modo collegate ai diplomi di studio richiesti ai fini della partecipazione al concorso ed alle materie delle prove d’esame da sostenere in sede effettivamente concorsuale. In base ad un mero riscontro estrinseco dei quesiti a risposta multipla sottoposti ai candidati, infatti, può agevolmente constatarsi come gli stessi richiedano in realtà una conoscenza estremamente approfondita e perfino minuziosa delle relative materie. A tal proposito, a titolo meramente esemplificativo, si consideri il quesito n. 132 di scienze relativo ai concorsi “F1”, che chiedeva ai candidati di conoscere « in quale parte della cellula avviene la glicolisi » o ancora, sempre per ciò che riguarda le scienze, il quesito n. 126, che chiedeva ai candidati di sapere se « lo spermatozoo, in cui ciascun tipo di cromosoma è presente in singola dose, è una cellula » « aploide, aneuploide, diploide o monoploide ».

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Ora, a fronte di siffatti quesiti, appare davvero evidente come nozioni quali quelle suesposte non possano in alcun modo essere fatte rientrare tra quelle mediamente possedute da un laureato in materie umanistiche quali quelle richieste ai fini della partecipazione ai concorsi per cui è causa, oltre a non avere, come ampiamente detto in precedenza, alcuna attinenza con il profilo professionale di “archeologo”, “bibliotecario”, “storico dell’arte” e “archivista di Stato”. Ma è davvero un esempio. Passando alla matematica, senza scorrere troppo l’imponente mole di quesiti proposti dal Ministero per i concorsi “F1” ed anzi, fermandosi al primo di essi, codesto Ecc.mo Collegio non potrà non rilevare come un laureato in giurisprudenza, lettere, filosofia, conservazione dei beni culturali, scienze politiche o archeologia, che nella vita aspiri a fare il bibliotecario o lo storico dell’arte e per questo abbia studiato per anni, facendo scuole di specializzazione e dottorati, con probabilità pari a zero possa sapere se « l’equazione 6x + 3y + 4 = 0 » rappresenti « una retta con coefficiente angolare uguale a – 2 », a 3, a 6 o a 4. E se anche per ipotesi alcuni di loro dovessero saperlo, comunque di certo non si tratterebbe di una nozione facente parte della “cultura generale” di tali soggetti e altrettanto certamente ciò sarebbe del tutto irrilevante al fine di vagliarne l’idoneità a svolgere le mansioni attinenti ai profili professionali riguardanti in concorsi indetti. Allo stesso modo, richiede non certo il possesso di conoscenze comuni sapere se « l’equazione x3 = 1 » ammetta “una radice reale e due complesse coniugate”, ovvero “solo la radice 1”,

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“tre radici reali” o “tre radici complesse” (quesito n. 53), ammesso che il candidato conosca cosa sia una “radice complessa coniugata”. Analoghe considerazioni valgono poi anche per quelle materie che più comunemente fanno parte del bagaglio culturale di soggetti laureati in discipline umanistiche e che maggiore attinenza presentano rispetto al profilo delle figure professionali oggetto dei concorsi per cui è causa, quali l’italiano, la storia, l’educazione civica, la geografia, la logica e l’informatica. Anche in questo caso, infatti, i quesiti previsti dai questionari trascendono nettamente il livello di conoscenze posseduto da un laureato di media cultura, presupponendo in realtà una conoscenza estremamente approfondita di ogni materia. Così è ad esempio per l’educazione civica, i cui quesiti sono tecnici e specifici al punto da sembrare rivolti a giuristi di professione, piuttosto che a futuri dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali, comprendendo domande quali « la nomina a giudice costituzionale decorre da quale giorno? » (quesito n. 76), ovvero « quali materie rientrino e non rientrino nelle competenze amministrative delle province » (quesiti nn. 134 e 135). Ma identica situazione si riscontra pure per l’informatica, ove si pretende di ottenere risposta da persone che non sono laureate in suddetta materia se « nell’indirizzo di posta elettronica aaa@bbb.it l’identificativo del dominio » sia « la parte che segue il carattere at (chiocciola), at escluso », oppure « la parte che precede il carattere at (chiocciola), at incluso », piuttosto che « la parte che precede il carattere at (chiocciola), at escluso » o « la parte che segue il carattere at

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(chiocciola), at incluso » (quesito 45), ma anche (quesito 52) cosa indichi in ambito informatico la sigla “TCP – IP”. Né, infine, di minore difficoltà risultano i quesiti relativi alla storia, alla geografia e all’italiano, comprendendo essi domande quali « il governo Tambroni ottenne la fiducia con l’appoggio di quale partito? » (quesito 41 di Storia), « come era altrimenti chiamato l’antico Ducato di Montefeltro? » (quesito 42 di geografia) e « che cosa sono i distici? » (quesito 44 di italiano), come se la metrica entri comunemente a far parte della cultura generale di ogni persona, pur laureata che sia. La suesposta disamina, comunque, potrebbe proseguire a lungo, ma quella già compiuta pare sufficiente per giungere alla sicura conclusione di ritenere, anche per questo terzo aspetto, del tutto illogici, sproporzionati ed inconferenti i quesiti oggetto della prova preselettiva in questione, contenuti negli atti impugnati. Atti di cui si chiede, pertanto, a codesto Ecc.mo

Tribunale

Amministrativo

Regionale

l’annullamento

giurisdizionale. * * * * * Per

i

suesposti

motivi

si

conclude

affinché

codesto

Tribunale

Amministrativo Regionale voglia accogliere il presente ricorso in ogni sua parte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Ai sensi dell’art. 13 del D.p.r. 115/2002 e s.m.i. il contributo unificato è pari ad euro 500,00.

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Roma, 19 dicembre 2008

avv. prof. Diego Vaiano

avv. Raffaele Izzo

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