Ricorso MiBAC F3 - Dinoia et Alii

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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA RICORSO nell’interesse dei sig.ri: 1. DINOIA ROSALBA; 2. POGLIANI PAOLA LUISA, 3. BORDINO CHIARA, 4. LATINI ELENA, 5. BENUCCI MICHELE, 6. PETTI ENRICO, 7. CORTESINI SERGIO, 8. GASPARI FEDERICA, 9. ROTILI VALERIA, 10. D’EREDITÀ ASTRID, 11. VACANTI SALVATORE, 12. LEONI GIORGIA, 13. BORGIA EMANUELA, 14. DOCIMO NICOLA, 15. LAMARRA SABRINA, 16. POLLIO GIORGIA, 17. MONTANI GIOVANNA, 18. NICOLETTI VIVIANA, 19. PACILLI CINZIA,


20. FUCINI ALESSANDRA, 21. D’ALBERTO CLAUDIA, 22. IOSUE GABRIELLA, 23. GASPERINI BARBARA, 24. GHIRELLI NADIA, 25. FRIZZI ELISABETTA, 26. LUCIANI PAOLA, 27. BARTONI LAURA, 28. QUARANTA GABRIELE, 29. SGHERRI DANIELA, 30. GIACOPUZZI MARIA ANGELA, 31. STORNIELLO MARIA ALESSANDRA, 32. SCIOSCIA SARA, 33. MARZINOTTO

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in carica, domiciliato ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; PER L’ANNULLAMENTO

▪ degli atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21 ottobre 2008 con i quali sono stati predisposti i questionari per l’espletamento della prova preselettiva relativa ai concorsi indetti dal Ministero per i Beni e le Attività culturali con bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 18 luglio 2008 per la copertura di 397 posti di "Assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico" e 3 posti di "Assistente tecnico scientifico spec. Calcografo", rientranti nella fascia retributiva “F3” di cui al CCNL 2006/2009; ▪ se ed in quanto occorra, degli atti con i quali è stato operato l’eventuale affidamento a ditta esterna del compito di predisporre i suddetti quesiti, degli atti con i quali il Ministero abbia eventualmente approvato i quesiti dalla medesima predisposti e di tutti gli altri atti amministrativi che siano stati comunque adottati in connessione e con riferimento alla prova preselettiva relativa alle procedure concorsuali di cui sopra. FATTO 1. – Con otto decreti adottati in data 14 luglio 2008 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 18 luglio 2008, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha indetto altrettanti concorsi pubblici per esami per la copertura sul territorio nazionale di 500 posti

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complessivi

riservati

a

varie

figure

professionali,

corrispondenti

precisamente a quelle dell’archeologo, del bibliotecario, dell’architetto, dello

storico

dell’arte,

dell’archivista

di

Stato,

del

funzionario

amministrativo ed economico finanziario, dell’assistente tecnico scientifico calcografo

e

dell’assistente

alla

vigilanza,

sicurezza,

accoglienza,

comunicazione e servizi al pubblico. Nel dettaglio, degli otto concorsi indetti due riguardavano qualifiche rientranti nella fascia retributiva F3 di cui al CCNL 2006/2009 (per i profili professionali di “assistente tecnico scientifico calcografo” e “assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico”), per complessivi 400 posti, mentre i restanti sei (per i profili professionali di “archeologo”, per 30 posti, “bibliotecario”, per 2 posti, “architetto”, per 50 posti , “storico dell’arte”, per 5 posti, “archivista di Stato”, per 5 posti, e “funzionario amministrativo ed economico finanziario”, per 8 posti, per complessivi 100 posti) afferivano a qualifiche rientranti nella fascia retributiva F1 di cui al medesimo contratto collettivo nazionale. Alle diverse fasce retributive corrispondevano, ovviamente, diversi requisiti di ammissione, essendo richiesto il solo diploma di scuola superiore (secondaria di secondo grado) per partecipare ai concorsi F3 (cfr. gli artt. 2 dei relativi bandi), mentre per quelli relativi alla fascia F1 era necessario - (i) - il possesso di diploma di laurea conseguita antecedentemente all’entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico universitario di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di diploma di

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laurea specialistica conseguito nelle classi di laurea di cui al D.M. 28 novembre 2000, oltre che - (ii) – il possesso di diploma rilasciato dalle Scuole universitarie di specializzazione ovvero di diploma di dottorato di ricerca (si confrontino, ancora, gli artt. 2 dei bandi). 2. - Quanto alle prove di esame, l’art. 5 dei citati decreti prevedeva per entrambe le fasce, oltre alle prove scritte ed orali, l’espletamento di una prova

preselettiva

tramite

quesiti

a

risposte

multiple

«mirati

all’accertamento del grado di cultura generale» dei candidati, nel corso della quale i partecipanti avrebbero dovuto rispondere a 100 domande in un tempo pari a 60 minuti. Queste prove si sono svolte in varie sedi regionali, dal 19 novembre al 15 dicembre uu.ss. per ciò che riguarda l’Area F1 e dal 18 novembre al 24 novembre uu.ss. per ciò che l’Area F3. Sempre il medesimo art. 5, al punto n. 6, chiariva poi che i quesiti oggetto della prova, nonché le modalità di svolgimento della stessa, sarebbero stati resi noti ai candidati mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 ottobre 2008, oltre che sul sito internet del Ministero resistente. Il che è effettivamente avvenuto in quanto, alla data prevista, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due “macro gruppi” di quesiti riguardanti, rispettivamente, i concorsi relativi alla terza area funzionale F1 e quelli della seconda area funzionale F3, suddivisi nelle seguenti materie: lingua italiana, storia, geografia, educazione civica, matematica,

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logica, scienze, informatica e, limitatamente all’area F3, lingua inglese (poi ritirati, come si vedrà). In totale, i quesiti pubblicati per ciascuna area funzionale sono stati un numero di circa 4000. Premesso quanto sopra, si precisa che la presente impugnazione riguarda direttamente i due concorsi relativi alla fascia retributiva “F3” e, più in particolare, i quesiti predisposti dall’Amministrazione resistente con riferimento alla relativa prova preselettiva, mentre altro ricorso, proposto parallelamente, si rivolgerà a censurare la legittimità dei quesiti predisposti per gli altri sei concorsi riguardanti i posti di cui alla fascia retributiva “F1”. 3. - Una volta posti di fronte ai due macrogruppi di quesiti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, infatti, i candidati interessati ai vari concorsi hanno accolto con “stupore” – per usare la meno impegnativa delle espressioni possibili – il tenore degli stessi, in quanto è apparsa immediatamente chiara ed evidente la loro assoluta inidoneità ad operare la preselezione concorsuale per la quale erano stati predisposti. L’art. 5 dei bandi di concorso, come già si accennava, aveva stabilito infatti che i quesiti a risposte multiple da predisporre per la prova preselettiva dovessero essere «mirati all’accertamento del grado di cultura generale»: ebbene, sono apparse subito ai più del tutto irragionevoli sia la scelta delle materie (rectius: di alcune materie) sulle quali far svolgere la prova

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preselettiva, essendo alcune di queste assolutamente estranee tanto al percorso formativo dei candidati ai posti messi a concorso quanto alle mansioni che i vincitori dello stesso saranno in futuro chiamati a svolgere, sia il contenuto che i quesiti in questione avevano concretamente assunto, essendo questi comunque tutt’altro che mirati al fine di verificare la “cultura generale” dei candidati. 4. – Anche per tali ragioni, alcuni dei partecipanti ai concorsi hanno iniziato ad avanzare al Ministero numerose richieste di chiarimento e di modifica dei “quiz” preselettivi, che hanno generato anche una serie di comunicati stampa da parte di associazioni rappresentative di alcune delle categorie di partecipanti (gli archeologi), attraverso i quali si chiesto un intervento urgente del Ministro affinché sospendesse “i quiz finora pubblicati” e li sostituisse “con domande più funzionali alla verifica della reale cultura generale e archeologica dei candidati”. Ciononostante, l’Amministrazione non ha ritenuto di rivedere le proprie posizioni, limitandosi a giustificare la scelta dei quesiti, peraltro materialmente redatti da una società esterna al Ministero, attraverso una generica nota del direttore generale, Arch. Antonia Pasqua Recchia, in data 2 novembre 2008, nella quale si è ribadito che “le prove preselettive sono previste nei concorsi pubblici per operare, rispetto alla platea dei candidati, una preselezione basata sul grado di cultura generale posseduta”; che “soprattutto nei casi in cui vi sia un elevato numero di candidati, esse consentono

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all’amministrazione di gestire meglio le vere e proprie prove concorsuali, avendo già selezionato candidati mediamente più preparati”; e che “è per questa ragione che i quesiti che si propongono sono di carattere generale e non disciplinare. E’ per questa medesima ragione che si propongono quesiti anche di logica e di matematica”. 5. – La procedura è andata così avanti, non senza affrontare una serie notevole di difficoltà. Sono stati ritirati i quiz di inglese, presenti nella prova per l’area F1, perché – come si trae ancora dalla nota del direttore generale Arch. Recchia – ci si è accorti che “i candidati hanno già espresso, al momento della domanda, l’opzione della prova di lingua fra le quattro previste. E’ dunque la fase concorsale che vaglierà la conoscenza della lingua straniera”: già, perché la conoscenza di qualche parola di inglese non fa mica parte della cultura generale, mentre quella della matematica e delle scienze sì… Comunque, a causa dei numerosissimi errori (si veda, sul punto, la pagina del sito internet riservata ai concorsi in questione), i quesiti in questione sono stati poi oggetto, successivamente alla loro pubblicazione, di quotidiani interventi correttivi da parte della ditta che si era occupata della relativa formulazione: la quale nondimeno è, a dire dell’Arch. Recchia, “società esterna esperta nel settore [che] ha tutta la competenza per elaborare i quesiti con diverso grado di difficoltà, che verrà opportunamente considerato”.

Tanto

che,

dopo

reiterate

sospensioni,

sostituzioni,

eliminazioni e reintroduzioni per correggere gli errori dai quali erano

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affetti, e tra un avviso e l’altro, la versione definitiva degli stessi è stata resa nota ai candidati solo in data 12 novembre 2008, ossia ad appena 6 giorni dalle prime date fissate in calendario per l’espletamento della prova nelle diverse sedi regionali. Il tutto, è bene ribadirlo, nonostante il bando prevedesse quale termine ultimo per la loro pubblicazione il 21 ottobre 2008. Si potrebbe a lungo continuare, poiché lunga è la lista delle segnalazioni che questa difesa ha ricevuto dagli odierni ricorrenti, che hanno lamentato varie incongruenze, in grado di generare anche gravi ed inutili disparità di trattamento, dovute solo alla “gestione trasandata” di queste prime fasi di una procedura selettiva che – va sottolineato – pure l’amministrazione avrebbe dovuto ben sapere di quale importanza sia per la vita di molte persone che hanno acquisito titoli di studio in uno dei settori che, negli ultimi anni, più risulta essere penalizzato in termini di occupazione giovanile. Il programma per esercitarsi sui quiz, ad esempio, non era adatto a funzionare sui MacIntosh; e che dire, poi, del fatto che è stata del tutto ignorata la buona norma secondo cui, nei concorsi pubblici, si sorteggia la lettera da cui partire per far svolgere progressivamente la prova ai candidati,

nei

casi

nei

quali

non

è

possibile

farla

svolgere

contemporaneamente a tutti? Si ha notizia, poi, che in alcuni casi sono stati ammessi con riserva a sostenere la prova preselettiva per F1 anche persone non in possesso del titolo di diploma di specializzazione o di

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dottorato di ricerca: e ciò – naturalmente – senza alcuna previa impugnazione; così come pare che molte persone non hanno potuto sostenere la prova preselettiva pur essendo in possesso del certificato di iscrizione alla prova stessa in quanto non sono riusciti ad accedere all’ “area riservata” del sito del Ministero. E così via. 6. – V’erano ragioni, dunque, per proporre molti motivi di ricorso. La scelta operata dagli odierni ricorrenti, tuttavia, è stata un’altra, ossia quella di sottoporre al sereno esame di codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale un solo profilo di irragionevolezza ed illogicità, e dunque di illegittimità, del segmento di procedura fino a questo momento svolto, quello relativo alla maniera con la quale la “società esterna esperta nel settore [che] ha tutta la competenza per elaborare i quesiti” ha svolto il suo compito, dando modo al Ministero di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre scorso – si ritiene dopo averli verificati ed (anche implicitamente) approvati… – gli atti contenenti i due macrogruppi di quesiti sottoposti poi ai candidati in sede di prova preselettiva. Vero è, in effetti, che i “test preselettivi” previsti dall’art. 7 del d.P.R. n. 487/1994, quali prove di esame preliminare finalizzate ad agevolare le successive prove concorsuali attraverso una prima selezione dei concorrenti sono indiscutibilmente quello che si può considerare un “male necessario”, forse inevitabile in considerazione dell’altrimenti ingestibile numero di candidati ai pubblici concorsi, di cui tuttavia va fatto un uso

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ragionevole, senza dimenticare che, in fondo, attraverso di essi, si preclude a molte persone quello che è sempre stato considerato un vero e proprio diritto fondamentale dei cittadini, coincidente con il diritto di poter concorrere a posti di pubblico impiego, in una Repubblica fondata sul lavoro. Perché a chi non è riuscito a superare i test preselettivi – lo si rammenti – viene preclusa la possibilità di partecipare alle vere e proprie prove concorsuali. E’ questa esigenza di ragionevolezza e logicità, corrispondente ad un preciso interesse legittimo di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, che si intende pertanto far valere con il presente ricorso giurisdizionale. Con riserva, pertanto, di proporre motivi aggiunti e/o integrativi al momento della pubblicazione dei risultati delle prove preselettive – a quel punto selezionando, tra i ricorrenti, coloro che manterranno l’interesse a procedere con la presente impugnazione in quanto non sono stati ammessi alle vere e proprie prove concorsuali – si impugnano fin d’ora, nel termine di sessanta giorni dalla prima data di pubblicazione dei quesiti sulla Gazzetta ufficiale, anche per evitare qualsiasi possibile eccezione di tardività, gli atti contenenti i quesiti medesimi, i quali risultano illegittimi per il seguente unico ed assorbente motivo di DIRITTO Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 dei bandi di concorso e dell’art. 7, comma 2 bis, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Sviamento di potere.

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Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di efficienza, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.). 1.1. – Secondo quanto previsto dall’art. 5 dei bandi di concorso pubblicati dal Ministero resistente in data 18 luglio 2008, la prova preselettiva avrebbe dovuto mirare specificamente ad accertare il grado di “cultura generale” dei candidati, al fine di semplificare le modalità di svolgimento dei concorsi e realizzare una prima selezione tra i concorrenti a fronte dell’elevato numero di domande presentate. Ciò è stato confermato dal direttore generale, Arch. Recchia, nella riportata nota del 2 novembre u.s., nella

quale

si

è

ribadito

appunto

che,

nelle

intenzioni

dell’amministrazione, la prova preselettiva avrebbe consentito alla stessa, in presenza di un “elevato numero di candidati” di “gestire meglio le vere e proprie prove concorsuali, avendo già selezionato candidati mediamente più preparati”. Abbiamo dunque che, secondo il Ministero, le prove preselettive svolte per accertare il grado di cultura generale debbono essere finalizzate ad una prima selezione dei candidati mediamente più preparati. Per perseguire il predetto obiettivo, tuttavia, il Ministero ha fatto predisporre ad una società esterna due macrogruppi di quiz e li ha poi almeno implicitamente approvati, nel momento in cui ha disposto la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, divenendo questi, solo a quel punto, parte della lex specialis che disciplina la procedura concorsuale.

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Ebbene, come già si accennava in narrativa, gli esiti del lavoro svolto dalla società esterna esperta nel settore per conto del Ministero debbono ritenersi essere assolutamente irragionevoli sia con riferimento alla scelta delle materie (rectius: di alcune materie) sulle quali far svolgere la prova preselettiva, essendo alcune di queste assolutamente estranee rispetto alle mansioni che i vincitori dello stesso saranno in futuro chiamati a svolgere ed alle prove d’esame che questi saranno chiamati a sostenere laddove superino la preselezione, sia il contenuto che i quesiti in questione avevano concretamente assunto, essendo questi comunque tutt’altro che mirati al fine di verificare la “cultura generale” di candidati in possesso del solo diploma di Scuola superiore. Quanto al primo aspetto, infatti, è proprio muovendo dalla testé evidenziata necessaria finalizzazione dei quesiti all’accertamento della “cultura generale” dei candidati al fine di operare una prima valutazione della preparazione dei concorrenti – come diceva il direttore generale Recchia “selezione dei candidati mediamente più preparati” – che emergono con chiarezza le ragioni per le quali diviene possibile contestare fondatamente la ragionevolezza dei quesiti predisposti nella parte in cui hanno ritenuto di scegliere anche materie quali la matematica e le scienze che davvero non c’entrano nulla con le prove d’esame che dovranno essere svolte dai candidati che supereranno la preselezione e con le mansioni che dovranno essere affidate a coloro che vinceranno i concorsi. Vero è, in effetti, che la prescrizione del bando di gara di cui all’art. 5, nel

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momento in cui indicava alla commissione di concorso di procedere alla predisposizione di quesiti (od all’approvazione di quelli da altri predisposti) finalizzati all’accertamento della cultura generale dei candidati, non avallava certo una discrezionalità assoluta di questa stessa commissione – tutto essendo, in fondo, cultura generale – ma le imponeva comunque di procedere secondo un canone di logicità e ragionevolezza, selezionando solo quesiti inerenti a quelle discipline che, sia pure richiamate al livello di conoscenze generali, tuttavia possono ritenersi fare parte dell’effettivo bagaglio culturale di coloro che ambiscono all’ottenimento

di

posto

di

Assistente

alla

Vigilanza,

sicurezza,

accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico in istituti e luoghi della cultura, al quale erano 397 dei 400 posti messi a disposizione per l’AREA F3. Quel bagaglio culturale sul quale, poi, verteranno le prove d’esame vere e proprie, da superare ai fini della vittoria del concorso. Le materie d’esame, nei concorsi che riguardano i suddetti 397 posti (degli altri tre, i calcografi, diremo brevemente tra poco), sono, infatti, diverse tra loro a seconda della tipologia delle sedi prescelte dai candidati e degli Istituti della cultura che sono stati in tal modo preferiti. Un comune denominatore,

tuttavia,

ce

l’hanno

ed

è

che,

comunque,

sono

assolutamente diverse e distanti dalle Scienze e dalla Matematica. Esse riguardano

i

lineamenti

di

archeologia,

i

lineamenti

di

storia

dell’architettura e di storia dell’arte, le operazioni di distribuzione e servizi resi al pubblico negli archivi di Stato e nelle biblioteche, oltre che, per tutti,

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la normativa sulla sicurezza sul lavoro. Tutte materie “altre” rispetto a quelle scientifiche e matematiche illogicamente introdotte nei quiz di cultura generale. Al più, forse, solo per la prova pratica cui saranno sottoposti i tre calcografi possono entrare delle competenze scientifiche: ma evidente sarebbe, comunque, l’irragionevolezza dell’aver solo per questo inserito, con pari dignità delle altre, le due materie in questione tra i quesiti da sottoporre a tutti i candidati nella prova preselettiva. Tutto ciò trova conferma, del resto, anche nella giurisprudenza amministrativa già formatasi in materia, dalla quale si trae proprio l’affermazione di un principio di coerenza tra quiz preselettivi e materie d’esame. Nelle più rilevanti decisioni adottate di recente in materia, in effetti, viene innanzitutto chiarito che la ragionevolezza delle scelte compiute dall’amministrazione nel momento in cui ha approvato e consentito la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dei quesiti validi per la prova preselettiva ben può essere sindacata dal giudice amministrativo anche se queste

attengono

alla

c.d.

discrezionalità

tecnica

della

pubblica

amministrazione. Si trae dalla decisione TAR Lazio, Sez. I Quater, n. 5121/2006, infatti, il principio secondo cui « sebbene non sia contestabile che la commissione giudicatrice disponga di un’ampia discrezionalità tecnica nella formulazione delle domande da sottoporre ai candidati nell’espletamento delle prove di concorso […] tale attività è, comunque, sindacabile per irrazionalità dei quesiti ovvero per estraneità degli stessi alle materie di

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esame »; decisione che ha conseguentemente annullato i quiz preselettivi predisposti da altra “società esperta nel settore” per il concorso per ispettore del corpo di polizia penitenziaria e che è stata confermata, anche sul punto, dalla Sezione V del Consiglio di Stato nella recentissima sentenza n. 3674/2008, nella quale si è ribadito il medesimo principio di cui sopra. Inoltre, come si è appunto appena detto, dalla citata decisione TAR Lazio, n. 5121/2006 si trae proprio un principio di coerenza e corrispondenza (« tale attività è, comunque, sindacabile per irrazionalità dei quesiti ovvero per estraneità degli stessi alle materie di esame ») tra i quesiti posti nelle prove preselettive e le materie d’esame. Principio assolutamente logico e palesemente violato nel caso di specie. 1.2. – Quanto detto evidenzia, allora, un primo sicuro profilo di irragionevolezza degli atti impugnati. Ve n’è, tuttavia, anche un secondo, inerente al contenuto stesso che hanno poi irragionevolmente assunto i quesiti, largamente trascendente quel limite della cultura generale al quale dovevano comunque conformarsi. E’ questo, forse, il profilo di irragionevolezza più radicale, posto che esso vale anche laddove si dovesse ritenere che i quesiti predisposti per la prova preselettiva ben potessero estendersi anche a materie quali Scienze e Matematica che non sono in alcun modo collegate alle materie delle prove d’esame da sostenere in sede effettivamente concorsuale.

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In base ad un mero riscontro estrinseco dei quesiti a risposta multipla sottoposti ai candidati, infatti, può agevolmente constatarsi come gli stessi richiedano in realtà una conoscenza estremamente approfondita e perfino minuziosa delle relative materie, nonostante che, per i partecipanti ai concorsi “F3”, fosse richiesto il possesso del solo diploma di scuola superiore, A tal proposito, a titolo meramente esemplificativo, si consideri come il quesito n. 1 di scienze chiedesse ai candidati di conoscere da cosa sia costituito nella specie umana, in condizioni normali, « l’ultrafiltrato ottenuto a livello della capsula del Bowman del nefrone ». Ci scuserà il dott. Bowman, ma non pare davvero che i risultati delle sue scoperte possano far parte del bagaglio di cultura generalmente posseduto da un diplomato! Sempre per ciò che riguarda le scienze, altrettanto assurdo risulta il quesito n. 9, che chiedeva ai candidati di sapere le modalità mediante le quali «avviene l’attivazione dei linfociti T killer e dei linfociti B da parte dei linfociti Helper ». Passando alla Matematica, scorrendo l’imponente mole di quesiti proposti dal Ministero per i concorsi “F3”, ci si imbatte in domande del tipo « un cilindro ha raggio di base r e altezza h. Un cono ha raggio di base 2r e altezza 3h. il volume del cono rispetto al volume del cilindro sarà dunque…» (quesito n. 488), a fronte delle quali codesto Ecc.mo Collegio non potrà non rilevare come un diplomato, che nella vita intenda fare l’assistente tecnico scientifico calcografo

o

l’assistente

alla

vigilanza,

sicurezza,

accoglienza,

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comunicazione e servizi al pubblico, non abbia possibilità alcuna di fornire una risposta sicura in un tempo inferiore ad un minuto. E se anche per ipotesi alcuni di loro dovessero conoscere la risposta, comunque di certo non si tratterebbe di una nozione rientrante nella “cultura generale” di soggetti diplomati e altrettanto certamente ciò sarebbe del tutto irrilevante al fine di vagliarne l’idoneità a svolgere le mansioni attinenti ai profili professionali riguardanti in concorsi indetti. Analoghe considerazioni valgono poi anche per materie che, rispetto a matematica e scienze, maggiore attinenza presentano rispetto al profilo delle figure professionali oggetto dei concorsi per cui è causa, quali l’italiano, la storia, l’educazione civica, la geografia, la logica e l’informatica. Anche in questo caso, infatti, i quesiti previsti dai questionari trascendono nettamente il livello di conoscenze posseduto da un diplomato di media cultura, presupponendo in realtà una conoscenza estremamente approfondita di ogni materia. Così è ad esempio per l’educazione civica, i cui quesiti sono tecnici e specifici al punto da sembrare rivolti a giuristi di professione, piuttosto che a futuri dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali addetti alla vigilanza, alle comunicazioni, ai servizi al pubblico o all’accoglienza, comprendendo domande riguardanti la distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi (quesiti nn. 5 e 6), che notoriamente ha formato e continua a formare oggetto di dibattito tra la migliore dottrina giuridica e giurisprudenza, o anche l’applicazione della legge nel tempo e nello spazio

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(quesiti 18 e 19), che presuppone la conoscenza di principi estremamente tecnici quali quello di gerarchia delle fonti. Per non parlare poi della nozione di “diritto naturale” di cui al quesito n. 30, “generalmente” ignota non solo ai diplomati, ma anche ai laureati in materie diverse da quelle giuridiche. Identica situazione si riscontra pure per l’informatica, ove si pretende di ottenere risposta da persone che non sono laureate né in suddetta materia, né in nessun altra, quale tra “http”, “tcp”, “html”, “ip” sia un “protocollo applicativo” (quesito n. 53): come se sapere cosa sia un “protocollo applicativo” entri a far parte della cultura generale di un diplomato. Né, infine, di minore difficoltà risultano i quesiti relativi alla storia, alla geografia e all’italiano, comprendendo essi domande quali « in quale battaglia della Prima Guerra mondiale venne fermata l’avanzata tedesca, che si era spinta fino alle porte di Parigi, facendo fallire il Piano Schlieffen? » (quesito 22 di Storia), « dove si trova la pianura della Pannonia? » (quesito 136 di geografia) e, infine, quale tra quelli proposti « è sinonimo di lubrico? » (quesito 45 di italiano), che, notoriamente, rappresenta un termine comunemente usato nel lessico di ogni diplomato italiano! La suesposta disamina, comunque, potrebbe proseguire a lungo, ma non ad altra conclusione potrebbe giungersi se non a quella di ritenere del tutto sproporzionati, inconferenti ed illogici i quesiti oggetto della prova preselettiva in questione rispetto all’oggetto dei concorsi e al titolo di studi richiesto. A fronte di siffatti quesiti, infatti, appare davvero evidente come

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nozioni quali quelle suesposte non possano in alcun modo essere fatte rientrare tra quelle mediamente possedute da un diplomato (ed anzi, viene il fondato dubbio che nemmeno un diplomato estremamente preparato sia in grado di rispondere agli stessi). * * * * * Per

i

suesposti

motivi

si

conclude

affinché

codesto

Tribunale

Amministrativo Regionale voglia accogliere il presente ricorso in ogni sua parte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Ai sensi dell’art. 13 del D.p.r. 115/2002 e s.m.i. il contributo unificato è pari ad euro 500,00. Roma, 19 dicembre 2008

avv. prof. Diego Vaiano

avv. Raffaele Izzo

C:\Documents and Settings\Rosalba\Desktop\CONCORSO BB CC 18.07.08\RICORSO\RICORSI I FASE (20.12.08)\Dinoia ed altri MIBAC (F3) FORMATO WEB.doc

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