29 minute read

A tu per tu con Federico: spopola mento, aree interne, dissesto idrogeo- logico, sanità

Il parlamentare del M5S traccia la strada per la risalita e per garantire un futuro ai piccoli Comuni, cuore pulsante del Belpaese, ma a rischio estinzione

A tu per tu con Federico:

Advertisement

spopolamento, aree interne, dissesto idrogeologico, sanità

MAURIZIO D’OTTAVIO

A tu per tu con il parlamentare del MoVimento 5 Stelle, il molisano Antonio Federico componente delle commissioni Affari sociali, Questioni regionali, Ambiente, Territorio e Lavori pubblici. Con lui abbiamo aperto un focus sui problemi che attanagliano i piccoli Comuni, Superbonus, ma anche sulla possibilità di riaprire la questione delle aree interne con la fiscalità di vantaggi, nonché una maggiore offerta di servizi in fatto di sanità pubblica.

Federico, Progetti&Finanza annovera il Superbonus tra gli interventi statali più importanti e utili a far ripartire l’economia del Paese. Quali novità ci sono sul tema nell’interlocuzione tra Parlamento e Governo?

L’importanza del Superbonus 110% non la sostengo io o soltanto il Movimento 5 Stelle, ma è certificata da Confindustria, Ance, Abi, ed è testimoniata da tecnici, amministratori locali e tantissimi cittadini. È importante che Draghi abbia annunciato la proroga del Superbonus, ma ora serve un altro passo avanti da parte del governo. Le nostre richieste sono chiare: tempi certi, quindi proroga almeno a tutto il 2023 per tutte le tipologie di edifici coinvolti; coperture adeguate, stanziando fondi aggiuntivi rispetto ai 18 miliardi già disponibili; estensione della misura al settore turistico ricettivo. A questo aggiungo che è stato approvato un mio ordine del giorno collegato al dl Sostegni appena approvato, che chiede al Governo di concedere ai Comuni la possibilità di assumere tecnici per espletare tutte le pratiche legate al Superbonus, allo stesso tempo imple-

Antonio Federico componente delle commissioni Affari sociali

mentando il Fondo già esistente allo scopo.

Il Giro d’Italia esalta le bellezze naturalistiche e architettoniche dei piccoli borghi che tuttavia rischiano di scomparire. Il Governo cosa prevede per evitare quella che sarebbe una vera tragedia. Bisogna sostenerli ascoltandone le esigenze e sfruttandone i punti di forza. Bisogna essere in grado di rendere la pandemia un’opportunità di rilancio per i piccoli borghi. Intanto proprio in questi giorni saranno finalmente distribuiti ai Comuni delle aree interne e a quelle più svantaggiate del Paese 30 milioni di euro, relativi al 2020, per incentivare nuove attività nei centri fino a 5 mila abitanti. Sono risorse già previste anche per il 2021 e 2022, ed essendo l’iter ormai definito, la loro assegnazione sarà sicuramente più veloce. Servono poi interventi strutturali e di prospettiva. Nell’ambito del Pnrr è previsto un Piano Nazionale Borghi con cui valorizzare il patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni dei piccoli centri e il loro potenziale naturalistico, paesaggistico e culturale. La strategia mira ad attivare iniziative imprenditoriali e commerciali con nuove modalità di ricettività quali ospitalità diffusa e albergo diffuso, per rivitalizzare il tessuto socio-economico dei luoghi, contrastando lo spopolamento.

Nell’agenda politica nazionale non ci sembra che la questione delle aree interne sia un tema considerato. Eppure la stragrande maggioranza degli italiani vive nei piccoli comuni sulla dorsale appenninica. Quali in futuro le strategie da mettere in campo per valorizzarne le potenzialità e di conseguenza arrestare lo spopolamento?

Il Pnrr prevede il rafforzamento della Strategia nazionale aree interne, per contrastare la marginalizzazione e il declino demografico di queste zone, attraverso la promozione e la tutela della ricchezza del territorio e delle comunità locali, delle risorse naturali e culturali, e la creazione di nuovi circuiti occupazionali. Il Piano destina alle Aree interne circa 830 milioni di euro e implementerà la SNAI attraverso interventi aggiuntivi per migliorare i servizi scolastici, sanitari e di mobilità, sostenere l’imprenditoria giovanile e il reinserimento abitativo e produttivo, potenziare le infrastrutture sociali, ambientali e digitali. Fiscalità di vantaggio. Chi abita in montagna paga le stesse tasse di chi risiede lungo la costa. Eppure ha meno servizi e opportunità di lavoro. Quando si capirà che per incentivare le coppie a fare figli e vivere in territori periferici la prima cosa da fare è azzerare la tassazione e offrire servizi? Lo abbiamo capito da tempo tanto è vero che in quel solco ci siamo mossi nel Governo Conte quando abbiamo puntato sulla fiscalità di vantaggio per le imprese del Mezzogiorno che hanno potuto contare su un importante taglio del costo lavoro per i propri dipendenti. Bisogna accelerare su questi strumenti che facilitano l’occupazione. A tal proposito ricordo le 2800 appena sbloccate nelle PA del Sud. Se pensiamo alle giovani coppie, invece, sottolineo che ad esempio, il decreto Sostegni bis incrementa di 290 milioni il fondo di garanzia per l’acquisto

della prima casa, in favore dei giovani, oltre ad introdurre una serie di esenzioni da imposte di registro, catastali e ipotecarie. E poi ricordo il già annunciato assegno unico per le famiglie: un contributo mensile fino a 250 euro per ciascun figlio fino ai 21 anni di età, maggiorato dal terzo figlio e nel caso di disabilità; un assegno che racchiude svariate micro misure che rendevano difficile e molto laborioso accedervi.

In merito ai servizi il primo pensiero corre alla sanità. Qual è la ricetta per rendere fruibili ed efficienti le piccole strutture ormai dilaniate da tagli e soppressioni. Ed ancora, perché molte Regioni eludono quanto previsto per i presidi di “area particolarmente disagiata” riconosciuti solo sulla carta ma non nei fatti?

Uno dei temi prioritari in sanità è proprio il gap che riguarda le aree interne e periferiche del nostro Paese, laddove gli aspetti demografici e l’orografia del territorio, con forte dispersione della popolazione residente, rende obbligatorio un approccio differente. La missione “salute” del PNRR dovrà spiegarsi attraverso l’integrazione tra servizi ospedalieri, servizi territoriali e servizi sociali. Tradotto: rafforzare la medicina di prossimità incentrata sulla persona. Servono strutture intermedie per l’assistenza sanitaria territoriale domiciliare e per l’integrazione ospedale-territorio gli investimenti ammontano a 7 miliardi di euro, con servizi sanitari di prossimità, case della comunità, assistenza domiciliare, telemedicina e cure intermedie.

Dissesto idrogeologico, tema a lei molto caro. Quando in Italia si capirà che per scongiurare il fenomeno bisogna prevenire nonché creare un serio piano di sostenibilità ambientale?

Serve un cambio di modello, una nuova cultura di sostenibilità ambientale e serve anche superare ogni tipo di reticenza quando poi questa sostenibilità deve essere messa “su campo”. Intanto però bisogna agire. Faccio un esempio: a fine febbraio i Ministeri di Economia e Interno hanno dato l’ok al decreto che individua i Comuni beneficiari del contributo per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Per il 2021 questi contributi ammontano a 1 miliardo 850 milioni di euro e sono stati previsti nella Legge di Bilancio 2019. Parliamo di 8176 opere ammesse di cui 2146 già finanziate e riguardanti interventi contro il rischio idrogeologico. Inoltre è già previsto un incremento delle risorse pari ad 1 miliardo 750 milioni di euro per l’anno 2022, per far scorrere la graduatoria e dar risposta anche agli altri progetti.

Infrastrutture. Sud Italia decisamente indietro rispetto alle regioni Nord. Come si sopperisce a questo gap che poi risulta vitale per lo sviluppo dei territori.

Con la programmazione e con gli investimenti, in questo preciso ordine. In questo senso il Pnrr fornisce un determinante banco di prova e un’opportunità unica. Arriveranno tante risorse per tanti progetti, ma ad essere premiati saranno i territori che hanno saputo programmare negli anni. Il Pnrr non è una lista della spesa da compilare: coinvolge solo quei progetti che hanno un iter avanzato di approvazione. E sarà altrettanto importante saper spendere presto e bene le risorse a disposizione. È questa la sfida più grande per il Mezzogiorno.

Federico, ci dica la verità: oggi le Regioni hanno ancora motivo di esistere? Oppure si va nella direzione delle macroregioni?

Serve innanzitutto un cambio di mentalità. Penso soprattutto alle piccole regioni come il mio Molise. Bisogna smetterla di ragionare con l’autocommiserazione e sperare che un Governo, di qualsivoglia colore o natura, stabilisca che un territorio debba avere un trattamento di riguardo solo perché piccolo e marginale, magari nonostante una disastrosa gestione amministrativa e politica. Bisogna invece saper dialogare con tutte quelle energie positive che in armonia con la storia e la vocazione di un territorio, vogliano investire su di esso soldi, risorse ed intelligenze. Ma prima di tutto questo serve che la politica sappia cosa chiedere alla propria terra e dove condurla. A quel punto la macroregione può trasformarsi in opportunità di sviluppo.

Lei è un politico molisano. Perché negli ultimi tempi la “sua” regione è salita alla ribalta nazionale come quella che non esiste?

Le rispondo con una battuta: forse a noi molisani piace questo tipo di retorica e quindi ci abbiamo giocato contribuendo a diffonderla. E nel tempo abbiamo continuato a farlo anche perché questa battuta ha finito per portare alla nostra terra molta più visibilità rispetto a quanto abbiano fatto le politiche di qualsiasi governo regionale negli ultimi decenni.

A cura di Dario Gucci Avvocato

SuperBonus 110%

Il General Contractor ed il bonus 110 %

Con due recenti risposte l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicabilità del superbonus 110% nel caso di affidamento dei lavori ad un contraente generale. Trattasi della Risposta a interpello n. 254 del 15 aprile 2021 e della Risposta a interpello n. 261 del 19 aprile 2021. In modo pressocché uniforme in ambedue le risposte viene evidenziato che nel caso di appalto completo – dalla progettazione preliminare alla consegna del realizzato – ad un unico soggetto dell’intervento assistito da superbonus 110, il contribuente che affida l’appalto potrà accedere al Superbonus ed esercitare l’opzione per lo sconto in fattura in relazione ai costi che l’impresa, in qualità di “contraente generale”, gli fatturerà per la realizzazione dei singoli interventi oggetto di agevolazione, ivi compresi quelli relativi ai servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione (visto di conformità e asseverazione). L’agenzia individua il contratto in un mandato senza rappresentanza. Sono invece escluse dalla agevolazione le spese di mero coordinamento pagate al general contractor in analogia con quelle dell’amministratore di condominio per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus (Circolare n. 30/2020). A) Interpello n. 254. Il caso di un privato che affida i lavori a contraente generale Nella Risposta n. 254 l’istante è un contribuente che riferisce di volere realizzare interventi su un edificio unifamiliare dotato di impianto autonomo idrico, di scarico, di riscaldamento, di adduzione del gas ed elettrico ed avente accesso autonomo direttamente da strada pubblica. Il Contribuente precisava che l’immobile oggetto di intervento era un edificio unifamiliare dotato di impianto autonomo idrico, di scarico, di riscaldamento, di adduzione del gas ed elettrico ed avente accesso autonomo direttamente da strada pubblica. Tale edificio è costituito da una unità immobiliare con destinazione d’uso residenziale (categoria A/4) e una unità immobiliare con destinazione magazzino (categoria C/2). Su tale edificio egli voleva realizzare i seguenti interventi che avrebbero permesso il salto di due classi energetiche: isolamento termico a cappotto delle superfici disperdenti opache per una superficie maggiore del 25% e precisamente isolamento delle pareti verticali disperdenti e del tetto; installazione di impianto fotovoltaico e batteria di accumulo; sostituzione degli infissi. Rappresentava di aver dato in appalto tutti gli interventi a un unico soggetto che agiva come contraente generale che risultava così incaricato sia del servizio di esecuzione degli interventi edili (fornitura e posa in opera) sia dei vari servizi di progettazione dell’opera. Il contribuente nell’interpello precisa che: le opere sarebbero state fatturate dal fornitore unico che agisce come contraente generale al raggiungimento di 3 stati di avanzamento lavori corrispondenti al 30%, 60% e 100% delle lavorazioni; la progettazione sarebbe stata eseguita e fatturata dal predetto fornitore unico alla consegna ed approvazione dei documenti progettuali; i servizi di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 81 del 2008, la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), la direzione dei lavori e la contabilità dell’opera, l’asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute di cui all’articolo 119 comma 13 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta di cui al medesimo articolo 119, l’esecuzione del servizio di responsabile dei lavori, sarebbero stati eseguiti da professionisti incaricati dall’Istante, secondo le modalità pattuite con ogni singolo professionista. Si specifica che i professionisti incaricati emetteranno fattura al fornitore unico secondo i tempi definiti nei rispettivi accordi che possono prevedere pagamenti a stato avanzamento lavori oppure al termine dei lavori. Il contribuente istante chiarisce di aver dato mandato senza rappresentanza al fornitore unico che agisce come contraente generale il quale per pagare le fatture ai professionisti con addebito del relativo importo a suo carico, a sua volta, in virtù del predetto mandato, potrà pagare ai soggetti coinvolti le fatture relative ai servizi professionali e, successivamente, potrà fatturare all’Istante il medesimo importo, senza alcun ricarico, applicando lo sconto in fattura ed indicando esplicitamente in fattura la dicitura “ compenso per servizi professionali svolti dal professionista” in maniera ben distinta dall’importo fatturato per i lavori. Tutto ciò premesso chiede se possa ricevere da un unico contraente generale: sia i servizi di progettazione e realizzazione delle opere con successivo accesso all’opzione dello sconto in fattura, sia gli ulteriori servizi connessi alla realizzazione dei prospettati lavori senza pagamento di sovrapprezzo, accedendo per questi ultimi allo sconto in fattura, in quanto costi detraibili ai fini del Superbonus. Va sottolineato come nella complessa procedura di ottenimento del bonus il committente incarichi direttamente dei professionisti che svolgeranno le pratiche amministrative e fiscali attinenti l’agevolazione nonché tutti i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori. Detti tecnici saranno tutti remunerati dal contraente generale. Quest’ultimo, secondo l’ipotesi del contribuente, opererebbe nei confronti dei professionisti quale mandatario senza rappresentanza. In tale veste il contraente generale riceve le fatture dei vari professionisti e li remunera direttamente per poi esporre nelle proprie fatture al committente i costi dei servizi professiona-

li. Al committente attraverso il meccanismo dello sconto in fattura a fronte della cessione del credito fiscale pervengono così delle fatture “a zero” comprensive dei lavori e dei servizi professionali accessori.

B) Interpello n. 261. Una ESCO come contraente generale (General Contractor). Nella risposta all’interpello n. 261 l’Agenzia delle Entrate conferma quanto sopra detto in merito al caso di Superbonus 110%. In questo caso però l’istante è una ESCO ossia Energy Service Company che realizzerà in qualità di General Contractor presso vari clienti, privati cittadini o condomini, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione delle detrazioni di cui all’articolo 119 e seguenti del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77 ovvero il Superbonus 110%. L’interpellante opererà presso i propri clienti in qualità di contraente generale, (cd. General contractor), offrendo con sconto in fattura agli stessi sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi di riqualificazione energetica, sia il servizio di progettazione dell’opera. Tale servizio di progettazione è svolto da professionisti abilitati che talvolta hanno un rapporto di dipendenza con l’interpellante e talvolta sono collaboratori o società terze. L’interpellante, inoltre, intende proporre ai propri clienti anche l’esecuzione di tutti i servizi professionali associati all’opera stessa e necessari per l’ottenimento delle detrazioni fiscali di cui al Superbonus di seguito elencati: coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008; redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica; direzione dei lavori e contabilità dell’opera; asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e corrispondente congruità delle spese sostenute di cui all’articolo 119, comma 13 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, decreto Rilancio); visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 119, comma 11 del decreto Rilancio; esecuzione del servizio di responsabile dei lavori, come descritto dall’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Va sottolineato come in questo caso sia la società esecutrice a proporre al cliente i propri professionisti essendo la Esco dotata di una struttura tecnica interna, ma potendo eventualmente la stessa avvalersi anche di servizi professionali di terzi. Ciò che rileva è che i servizi professionali offerti siano funzionali – leggasi necessari – al compimento delle opere edili che rientrano nel beneficio fiscale denominato “Superbonus 110%”.

L’Agenzia delle Entrate nelle due risposte ai rispettivi interpelli è molto chiara. Nel primo caso l’istante è un privato, nel secondo è una società di servizi energetici integrati (progettazione, impiantisca, finanziamenti ed altro) ma le conclusioni della Agenzia sono le stesse. Nella risposta n. 254 si ritiene che l’Istante soggetto privato potrà accedere al Superbonus ed esercitare l’opzione per lo sconto in fattura: in relazione ai costi che l’impresa, in qualità di “ contraente generale”, gli fatturerà per la realizzazione di interventi specifici oggetto di agevolazione, inclusi quelli relativi ai servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione (visto di conformità e asseverazioni); in particolare, essendo necessario, ai fini del Superbonus e dell’esercizio dell’opzione, che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione, nella fattura emessa dal “ contraente generale” per riaddebitare all’Istante le spese relative ai servizi professionali, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso. Appare chiaro che il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del fornitore unico anche per servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione è consentito, a condizione che gli “effetti complessivi” siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi in questione avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell’agevolazione. Infatti, nella stessa risposta all’interpello n. 261 l’Agenzia chiarisce che in merito alle prestazioni degli altri professionisti «si determina il medesimo fenomeno che caratterizza l’affidamento in subappalto della realizzazione degli interventi, seppur senza la previsione di alcun margine attribuito a GC in relazione alle prestazioni professionali». Poiché l’Agenzia, con la Circolare n. 30/E del 2020, rimane ferma sul principio che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione - specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus - da ciò desume anche l’esclusione dall’agevolazione dell’eventuale corrispettivo corrisposto al contraente generale per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche in questo caso, di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento. Seguendo tale logica rimangono però inesplorati alcuni aspetti: il caso in cui il contraente generale offra lui stesso il servizio tecnico facendo sì che il committente incarichi i tecnici interni alla propria struttura. In tal caso non si comprende la ratio di una descrizione “aggravata” in fattura dei servizi professionali con indicazione nominativa dei tecnici; il caso in cui il contraente generale ottenga dai propri fornitori di servizi professionali a prezzi più vantaggiosi – magari grazie a dei preventivi contratti quadro a prezzi più contenuti e comunque ribassati - che il committente finale da solo non otterrebbe. In tal caso non si comprende perché il cliente finale debba beneficiare di tale sconto attraverso il meccanismo individuato dall’Agenzia di mero ribaltamento dei costi dei professionisti terzi. Sono sconti di cui normalmente si avvale solo il grande operatore che assicura però al professionista un flusso di incarichi costante. Lo sconto sui servizi professionali frutto di economie di scala è ben distante dal compenso per “mero coordinamento” indicato dall’Agenzia come attività non meritevole di agevolazione. Essendo la questione connotata da caratteri di novità, su detto aspetto non rimane che attendere un miglior approfondimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

A cura di Bruno Maizzi Vicepresidente nazionale dell’Associazione Movimento Consumatori

Dalla parte dei consumatori

La nostra guida per contrastare le truffe “utenze domestiche”

Continua la nostra opera di sostentamento famiglie in difficoltà causa il perdurare dello stato pandemico. Oggi, a seguito molteplici segnalazioni, ci occupiamo della Truffe “utenze domestiche”, molto in voga in quest’ultimo periodo. Centinaia di Agenzie dislocate non solo sull’intero territorio italiano, ma anche in Romania, in Albania ed altri Paesi dell’est europeo, sono a caccia di nuovi contratti di luce, gas e telefonia, telefonando o meglio importunando i cittadini, in qualsiasi momento della giornata, a volte anche a sera inoltrata…, per proporre migrazioni verso altri nuovi gestori, al fine di accaparrarsi un nuovo cliente. Fin qui, nulla da eccepire “è il loro lavoro” ed è giusto che si prodighino per produrre guadagni. Ma, nell’attimo in cui, il loro prodigarsi è fondato su mendaci asserzioni, atte ad indurre con l’inganno l’Utente ad accettare la migrazione delle utenze, questo modus operandi è da intendersi vera e propria Truffa! Ma vediamo nel dettaglio come agiscono i lestofanti: -Contratti Porta a Porta: -si presentano, di solito sono in due ben vestiti, con tanto di giacca e cravatta, con cartellino d’identificazione (quasi mai leggibile e/o artefatto con la scritta ENEL) appuntato sul bavero della giacca, suonano a tutte le porte, e tra le tante, qualche malcapitato li riceve. Immediatamente riferiscono che sono stati incaricati per un controllo al contatore del gas, in quanto è stato segnalato un consumo errato in eccesso, e che quindi sono in loco per sanare l’anomalia, riconoscendo la restituzione di somme pagate in più dall’Utente. L’ingenuo Utente, al solo sentir parlare di risparmio e/o addirittura del vedersi riconosciute dei soldi in più elargiti, si pone a disposizione dei due solerti Agenti. Questi chiederanno di visionare le Fatture sia dell’energia elettrica che del gas, il Documento di Riconoscimento e Codice Fiscale, e qualche volta, per dare credibilità alla restituzione delle somme, anche il Codice IBAN (al tutto scatteranno fotografie con il loro telefonino), ed il gioco è fatto. Il malcapitato, si vedrà arrivare, da lì a qualche giorno, una lettera di benvenuto nella nuova Società di Energia Elettrica e Gas. -Contratti Call Center: la chiamata telefonica è quella, ad oggi più in voga, e viene utilizzata sia per l’utenza di telefonia, che per quella di luce e gas. Nello specifico, la tecnica utilizzata per far migrare l’utenza telefonica è la seguente “il malcapitato viene telefonato (chissà come già conoscono la Società Telefonica attuale gestore della nostra linea), poniamo fosse Vodafone, quindi il lestofante ci riferisce “chiamo dalla Vodafone, le volevo comunicare che dal prossimo mese, ci sarà un aumento in Fattura di €.10,00, per cambio condizioni contrattuali, ma se non accetta tale aumento è libero di cambiare “senza alcuna spesa e/o penale” per un gestore più conveniente. Al momento la Società telefonica più conveniente risulta essere (ad esempio) la Wind Tre che le offre lo stesso servizio a €.29.90 tutto compreso e ribadisco senza alcuna spesa, se lo desidera domani la faccio contattare dall’Agente”. Il poverino, ascoltato con attenzione il solerte Funzionario di Vodafone, che a seguito del paventato aumento, propone addirittura una tariffa migliore rispetto all’attuale, ovviamente accetta di essere contattato il giorno seguente. E purtroppo per lui, si ritroverà a migrare dal suo attuale gestore con il nuovo, ad una tariffa che non sarà certamente quella telefonicamente promessa, in quanto “verba volant, scripta manent”. Ancor di più, una volta migrato con il nuovo gestore telefonico, al malcapitato giungerà una esosa Fattura dal vecchio, nel quale saranno contabilizzati costi di penali, eventuali rate di modem non ancora pagate, costi di disattivazione, etc., che dovrà comunque riconoscere, altrimenti si vedrà segnalato nell’apposito registro SIMOITEL “sistema informativo sulle morosità intenzionali nel settore telefonico”. Per l’Utenza energia elettrica, la telefonata tipo, che induce inconsapevolmente a migrare dal proprio gestore, è la seguente: -buongiorno signore (in un italiano stentato…), sono Maria del Servizio Elettrico nazionale, nella sua provincia dobbiamo sostituire i contatori, mi può prendere la sua bolletta ed indicarmi i dati (Nome, Cognome e Codice Fiscale dell’intestatario, nonché il Codice POD per l’utenza elettrica e PDR per quella di gas). L’ingenuo interlocutore sentendo Servizio Elettrico Nazionale, di solito non ha difficoltà nel fornire quanto richiesto, ritrovandosi magicamente con un nuovo gestore delle sue utenze. L’Utente più attendo, si rifiuta di fornire i propri sensibili dati, e al diniego, la Sig.ra Maria, parte in quarta –se non me li fornisce lei si ritroverà senza energia elettrica perché noi siamo i proprietari dei contatori e quindi le saranno tolti. Alla minaccia c’è qualcuno che abbocca, e anch’egli si ritroverà ad essere inconsapevolmente cliente di altra Società. Ma come fare per difendersi? Ci sono delle regole da seguire… La prima è quella di non ricevere nessuno in caso di visita a casa e non fornire loro la possibilità di visionare Fatture e Contatori. Nessuna Azienda manda i propri Agenti a controllare e/o a proporre restituzione di denaro…, tranne la Società che gestisce la Locale Distribuzione, che dovrebbe “uso il condizionale” effettuare le letture reali ai misuratori ogni quattro mesi, ed in tale occasione, non verrà mai richiesto dal letturista, di visionare la Fattura relativa all’utenza. Nel caso in cui, si viene telefonati, il consiglio è non rispondere a numeri sconosciuti e/o una volta ascoltato chi è il chiamante, meglio sarebbe essere scortese e chiudere immediatamente la telefonato e/o un semplice “la ringrazio non mi interessa”, il dilungarsi nell’ascoltare le mendaci asserzioni e/o credere di essere più scaltri di loro, non è convenevole. Loro “sono addestrati” per carpire la buona fede dell’Utente. Ad ogni buon modo, è opportuno sapere che: - in caso di adesione ad un’offerta sia di telefonia, che di luce e gas, stipulata “fuori dai locali commerciali”, ovvero a porta a porta o tramite call center, il consumatore può esercitare, senza costi e spese, il suo legittimo diritto di ripensamento entro i quattordici giorni dalla sottoscrizione contrattuale, a mezzo Racc. A/R e/o a mezzo PEC.

Per qualsivoglia ulteriore delucidazioni le Sezioni Movimento Consumatori Puglia sono a disposizione dei Cittadini, Utenti e Consumatori (vedi indirizzi su www.movimentoconsumatoripuglia.it ) o telefonare al numero 338.7979600 o scrivere a: puglia@movimentoconsumatori.it

A cura della dott.ssa Valentina Apicella Eperto in Digital Communication e dal Ing. Roberto Zarrelli ICT Consultant

Digital communication

Cloud computing e GDPR, compliance e accountability

L’utilizzo dei servizi in cloud comporta numerosi vantaggi per le imprese, i professionisti e la Pubblica Amministrazione, soprattutto in ragione dell’abbattimento della spesa di tipo informatico. A questo, si aggiungono i vantaggi derivanti dalla comodità di avere a disposizione le proprie informazioni e i propri dati praticamente in ogni luogo e in ogni momento, semplicemente tramite una connessione internet. L’utilizzo di tali infrastrutture non esula però da alcune importanti problematiche inerenti per lo più alla riservatezza dei dati caricati sulla “nuvola”, alla sicurezza degli stessi, alla dipendenza da uno specifico fornitore, all’individuazione della legge applicabile e alla disciplina sull’accesso ai dati. Una delle maggiori problematiche relative alla riservatezza è rappresentata dal fenomeno del loss of control, ossia dal rischio per l’utente di perdere il controllo sui dati immessi nella “nuvola”. A tal proposito, il General Data Protection Regulation (GDPR), riconosce la responsabilità (accountability) in capo al titolare del trattamento, il quale, insieme al responsabile del trattamento, deve mettere in atto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b), misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre, “la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento”. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha infatti sottolineato che: “l’adozione di servizi esternalizzati non esime le imprese e le amministrazioni pubbliche, che se ne avvalgono per la gestione del proprio patrimonio informativo, dalla responsabilità che vengono loro attribuite, in particolare, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali”. Al problema della perdita di controllo dei dati è strettamente connesso il rischio che il Cloud Provider (CP) trasferisca i dati caricati sulla “nuvola” in Paesi terzi rispetto all’Unione Europea. Il CP ha infatti la possibilità di modificare il data center su cui vengono archiviate le informazioni, a volte anche senza che l’utente finale abbia la possibilità di venirlo a sapere. Il problema descritto non si pone quando il trasferimento avviene all’interno dei confini dell’Unione europea, in quanto l’art. 1, par. 3, GDPR prevede espressamente che “la libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”. Per essere GDPR compliant, ossia essere conformi al Regolamento europeo per la protezione dei dati, bisogna prestare attenzione, nel momento della scelta del CP, ai documenti contrattuali, ai Service Level Agreement (SLA), e a tutta la documentazione esistente anche in materia di privacy, valutando accuratamente anche l’impatto che possibili minacce e vulnerabilità possono avere sui dati personali trattati.

A cura dell’Avv. Paolo Caputo Info e contatti: studiopaolocaputo@libero.it

parere legale

Decreto su semplificazioni e governance del Pnrr: il testo approvato in Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, del Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, del Ministro della cultura Dario Franceschini e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, ha approvato un decreto-legge recante la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure. Dalla data di entrata in vigore del decreto: – fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono comunque vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro; – dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità. Inoltre, le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia; – il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante. Per gli interventi del PNRR è previsto un unico affidamento per la progettazione e l’esecuzione dell’opera sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica. L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto anche degli aspetti qualitativi oltre che economici. Per assicurare la più ampia condivisione delle opere da realizzare, il decreto legge rafforza lo strumento del “dibattito pubblico” e le attività della Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il confronto con la società civile e gli enti territoriali. Tutte le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione ed esecuzione delle opere saranno gestite e trasmesse alla banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso l’impiego di piattaforme informatiche interoperabili; le commissioni giudicatrici effettueranno la propria attività utilizzando, di norma, le piattaforme e gli strumenti informatici. La banca dati degli operatori economici è accorpata alla Banca dati dei contratti pubblici e verrà gestita da ANAC.

A cura di Tommaso Mazziotti

Diettore generale Cred.it spa

economia a 360°

Il Credito d’Imposta in Ricerca e Sviluppo. La mia guida pratica su come innovare la tua impresa

Il Credito d’Imposta in Ricerca e Sviluppo è uno strumento di finanza agevolata volto ad incentivare gli investimenti in innovazione delle imprese. Quest’agevolazione, istituita col Decreto-legge 145 del 2013 e concepita all’interno del piano nazionale impresa 4.0, è indirizzata a qualsiasi tipo d’impresa (società di capitali, società di persone, ditte individuali, enti non commerciali, imprese agricole, consorzi; sono escluse le società sottoposte a procedura concorsuale) che vogliano investire nell’innovazione, a prescindere da dimensioni, settore operativo, regime contabile o forma giuridica. Occorre precisare che questo incentivo è stato recentemente riformato dalla legge di bilancio 2020, che ha modificato incisivamente la norma rispetto al 2019, ma questo lo vedremo più avanti. La prima domanda che mi pongono i clienti, così come spesso i loro consulenti, è: “ma è vero che esiste questo credito?”. La mia risposta è sempre la stessa: “certo, se vi affidate alle persone giuste!”. Proprio al fine di fornire quante più informazioni dettagliate e precise sull’argomento ho deciso di pubblicare un libro ‘Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo. Guida pratica su come innovare la tua impresa a costo zero’. (Acquistabile su Amazon – N.d.R.) Lo scopo di questo libro è quello di diffondere la consapevolezza che esistono strumenti che permettono alle aziende di evolversi, di innovarsi, praticamente a costo zero. Senza innovazione non c’è evoluzione e, come Darwin insegna, si va verso l’estinzione. Il momento storico che stanno vivendo le imprese, ricco di idee e di tecnologia, denominata Impresa 4.0, ci ha portati ad interfacciarci con argomenti quali i big data, la machine learning, gli algoritmi predittivi, l’intelligenza artificiale ecc., ma pochissime aziende sono state in grado far fronte ad investimenti in questa fase di transizione tecnologica. Questo mi ha spinto con entusiasmo a supportarle ogni giorno, tramite i loro manager e consulenti, anche grazie a questo manuale di supporto. Il credito d’imposta in R&S è una leva importantissima per l’innovazione delle aziende che non può essere relegata alla conoscenza di pochi privilegiati, magari sempre gli stessi! Il primo capitolo è una breve introduzione su che cos’è il credito d’imposta in R&S. Nei capitoli 2, 3, 4 e 5 entrerò nel dettaglio delle disposizioni del MISE, dell’Agenzia delle Entrate e farò una breve panoramica sulle tabelle di correlazione con il Manuale di Frascati e il Manuale di Oslo. È doveroso in via preliminare fornire una definizione di “Credito d’Imposta”: Credito d’imposta è ogni genere di credito di cui sia titolare il contribuente nei confronti dell’erario o di un ente pubblico con potestà tributaria-impositiva. Un credito di imposta può essere destinato a compensare i debiti, a ridurre le imposte dovute oppure, quando ammesso, se ne può richiedere il rimborso, ad es. in sede di dichiarazione dei redditi. Lo Stato centrale o le amministrazioni territoriali e locali spesso agevolano imprese e privati per investimenti, acquisti o altro, non attraverso finanziamenti ma tramite appunto questo strumento. Il credito d’imposta non è un finanziamento, il primo ha a che fare con le imposte (si acquisisce o si genera un credito che permette di pagare meno tasse o contributi), il secondo, invece, ha la finalità di far ottenere all’impresa una provvista di capitale (liquidità, titoli, altro) da enti pubblici, banche, investitori, persone fisiche.

This article is from: