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La vittoria agli europei spinge anche il PIL

Si stima un aumento del Prodotto interno lordo di minimo lo 0,7% pari a circa 11/12 miliardi

Una data che ricorderanno non solo gli sportivi ma tutti quanti. Una giornata in cui l’Italia è stata al centro dell’attenzione sportiva, e non solo, sia in Europa che nel Mondo. Finalista e vincitrice del Campionato Europeo di Calcio a Wembley contro l’Inghilterra e finalista, con Matteo Berrettini, del torneo di tennis di Wimbledon, dove il nostro rappresentante è stato sconfitto, ma ricevendo elogi unanimi per l’impegno e la sportività nel riconoscere la superiorità dell’avversario. Una bellissima immagine dell’Italia che, attraverso lo sport, ha conquistato l’Europa e il Mondo. Un’immagine vincente anche nella sconfitta. Molto bene ha sintetizzato, il pensiero di tutti gli italiani, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo la squadra di calcio, gli accompagnatori, i dirigenti e Matteo Berrettini, anch’egli in compagnia dei dirigenti della FIT (Federazione Italiana Tennis), finalista, sconfitto, a Wimbledon: Vi ringrazio per l’onore reso allo sport e al Paese, ha detto il Presidente Mattarella, siete stati accompagnati dall’affetto degli italiani e li avete ricambiati rappresentando nel miglior modo possibile lo sport e l’Italia. A Matteo Berrettini ha detto: arrivare a giocare la finale del torneo di tennis di Wimbledon è già un grande traguardo, ma la rimonta e la conquista del primo set equivale a una vittoria, considerando, soprattutto, che giocava contro il numero uno al mondo, Novak Djokovic. Complimenti a tutti davvero. Anche il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha voluto incontrare tutti i componenti la squadra di calcio, accompagnatori, dirigenti e Matteo Berrettini: Avete rafforzato in tutti noi, ha detto il Presidente del Consiglio, il senso di appartenenza all’Italia e l’orgoglio di essere italiani, ci avete messo al centro dell’Europa, ci avete fatto emozionare, commuovere, gioire, abbracciare. Lo sport insegna, unisce e fa sognare, è un ascensore sociale, è un argine al razzismo e uno strumento di coesione. Anche il Papa, dal letto d’ospedale dov’era ricoverato, ha voluto far giungere agli Azzurri e a Berrettini parole di elogio per la vittoria e per la magnifica prestazione. Un’Italia dal volto pulito, grintoso, sorridente, che esalta lo spirito di squadra o riconosce la superiorità dell’avversario pur non arretrando di un millimetro il proprio impegno. Questa Italia ha coinvolto tutti noi, che tanto avevamo bisogno dopo circa due anni di problemi e restrizioni, e non solo. Anche i Paesi nostri partner commerciali sono stati “affascinati” da questa Italia tanto che esperti di economia valutano il traino di questi risultati ottenuti trasmettendo un’immagine positiva e propositiva del nostro Paese in un aumento del PIL di minimo lo 0,7% pari a circa 11/12 miliardi di euro. Questi risultati si otterranno grazie ad una maggiore spesa interna e ad una maggiore esportazione di prodotti “made in Italy”. Riferimenti positivi di questo genere li troviamo già, senza voler andare troppo lontano, nel 2006 quando l’Italia vinse il Campionato del Mondo di Calcio in Germania. In quella circostanza si ebbe una crescita, tra maggiori consumi interni ed export, del 4%. La differenza di numeri tra il 2006 e oggi è data, soprattutto, dal fatto che i rapporti commerciali con la Germania sono sempre stati ottimi e in quella circostanza ebbero un’impennata notevole. I nostri vicini tedeschi, pur essendo stati sconfitti dalla nostra squadra o, forse, proprio per questo, tifarono per noi durante la finale contro la Francia, mentre l’Inghilterra, pur essendo un Paese partner, non manifesta segnali positivi in tal senso anzi, è notizia di questi giorni che continuano ad arrivare disdette da parte degli Inglesi di prenotazioni di vacanze nelle nostre località turistiche. E’ indubbio che le affermazioni sportive, per la visibilità che hanno, creano un traino economico notevole e che a tirare la cordata sono soprattutto le maggiori squadre di calcio, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli o personaggi di altri sport che si affermano nelle loro discipline, che con le loro affermazioni o con la partecipazione a tornei internazionali, tipo la Champions League o tornei tipo Internazionali di Tennis di Roma, creano un indotto economico sul quale gli operatori degli alberghi, dei trasporti, guide turistiche, ristoranti eccetera eccetera eccetera, contano eccome. E’ più facile, ora, comprendere l’impegno che ogni squadra mette per raggiungere determinati obiettivi e quanto importante sia, non solo per le casse della loro società, la loro affermazione nelle competizioni internazionali. E’ altresì evidente che l’interesse immediato si materializza nella città protagonista della performance ma seguendo le indicazioni di cui parlavamo prima l’effetto traino che si crea per altri settori produttivi, magari allocati a chilometri di distanza, può essere significativo. Lo sport che veicola ed esalta lo spirito di una squadra, di un atleta, di una nazione è quello che trasmette azioni positive e voglia di condividerle, la stessa voglia che incrementa il PIL e ci fa vivere tante (speriamo per il futuro) “notti magiche”.

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A cura di Dario Gucci Avvocato

SuperBonus 110%

IL SUPERBONUS 110 E LA VENDITA INFRAQUINQUENNALE DELL’IMMOBILE

I vantaggi del superbonus 110 si estendono anche alla disciplina della rivendita infraquinquennale dell’immobile. E’ il caso affrontato con l’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate n. 204 del 24 marzo 2021 Si trattava di un’unità immobiliare inserita in un condominio mimino composto da sei unità abitative. Il condominio aveva deliberato interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, con miglioramento di due classi sismiche e interventi di efficientamento energetico con miglioramento di almeno due classi. Interventi tutti che fruiscono delle detrazioni di cui all’articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla legge n. 77/21. A detti lavori si aggiungeva quale intervento “trainato” la sostituzione dei serramenti dell’unità immobiliare come deciso dal singolo proprietario. Sia il condominio che il singolo proprietario optavano per lo sconto in fattura applicato dall’impresa esecutrice: in particolare per le spese relative all’intervento “trainante” condominiale la parte di competenza dell’Istante ammontava ad euro 70.000 mentre le la spesa individuale “trainata” di sostituzione dei serramenti ammontava ad euro 10.000. Il condomino proprietario intanto sottoscriveva contratto preliminare di vendita della predetta unità immobiliare e, trattandosi di vendita infraquinquennale, si domandava se, ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, poteva dedurre dal prezzo di vendita sia la spesa per la ristrutturazione condominiale sia quella per la sostituzione dei serramenti interni così per complessivi euro 80.000. E’ noto infatti che in caso di rivendita speculativa dell’immobile abitativo, cioè di immobili rivenduti nei 5 anni dall’acquisto e non adibiti prevalentemente a prima casa, la differenza positiva tra il prezzo di rivendita e quello di originario acquisto costituisce per il venditore reddito imponibile ai fini Irpef ricadente nella categoria dei redditi diversi. Da tale plusvalenza si possono ovviamente dedurre le spese di manutenzione straordinaria sostenute nel periodo. La questione posta è se anche le spese non materialmente sostenute in virtù del meccanismo dello sconto in fattura possano abbattere la citata plusvalenza. In questo caso l’Agenzia delle entrate si è espressa in senso favorevole aderendo alla tesi del contribuente, peraltro con argomentazioni convincenti. Precisava infratti l’Agenzia delle Entrate che: L’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici effettuati su unità immobiliari residenziali. Dette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus) già disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013 n. 90. Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”). In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati: - su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati); - su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); - su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti che trainati); - su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati). L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, nonché per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione del credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione. Successivamente l’articolo 1, comma 66, lettere a) e f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato l’articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022. (Non ci si sofferma sul punto in quanto la disciplina del Superbonus è tuttora oggetto di proroga nell’ultimo decreto cd. “sostegni bis” in discussione al Senato) Come precisato nelle circolari interpretative il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”). La maggiore aliquota del 110% si applica solo se gli interventi “trainati” sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico dell’edificio o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e sempreché assicurino, nel loro complesso,

il miglioramento di due classi energetiche. Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota più elevata, gli interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus è stato precisato che tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Ciò implica in sintesi che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”. Date queste premesse va ricordato che il Legislatore ha assoggettato a tassazione i guadagni (rectius, la plusvalenza) derivanti dalle cessioni immobiliari poste in essere con l’intento speculativo, che si presume sussistere quando intercorre un arco temporale inferiore a cinque anni tra la data di acquisto o costruzione dell’immobile e quella di vendita dello stesso. Infatti ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del T.U.I.R. si considerano redditi diversi “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”. Il comma 1 del successivo articolo 68 del T.U.I.R. stabilisce che tali plusvalenze sono costituite “dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.”. Quindi, condizione per l’imponibilità della plusvalenza è che la cessione dell’immobile intervenga entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione del cespite con esclusione dei beni acquisiti per successione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In ordine alle modalità di calcolo della plusvalenza la Corte di Cassazione ha affermato, con la sentenza n. 16538 del 22 giugno 2018, che: “premesso che il prezzo di acquisto od il costo di costruzione deve essere incrementato dei soli costi inerenti al bene, (...) sono a tal fine rilevanti le spese incrementative. Per spese incrementative, in giurisprudenza, s’intendono “quelle spese che determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo. Non possono, quindi, essere incluse tra le spese incrementative quelle che non apportano maggior consistenza o maggior valore all’immobile, perché attengono solo alla manutenzione e/o alla buona gestione del bene”. Sulla base di tale principio, la Corte di Cassazione così conclude: “sono costi inerenti al bene, in quanto tali deducibili ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, solo quelli che attengono al costo di acquisto (spese notarili, di mediazione, imposte di registro, ipotecarie e catastali, cioè i costi inerenti al prezzo di acquisto (...) o che si risolvono in aumento di valore del bene, perdurante al momento in cui si verifica il presupposto impositivo (ad esempio, le spese sostenute per liberare l’immobile da oneri, servitù ed altri vincoli, oppure le spese che abbiano determinato un aumento della consistenza economica del bene). D’altro canto, non rientrano negli oneri deducibili le spese che attengono alla normale gestione del bene e che non ne abbiano determinato un aumento di valore, perdurante al momento in cui viene realizzata l’operazione imponibile. L’onere della prova della deducibilità del costo grava sul contribuente, che deve dimostrare, non solo di aver sostenuto le spese, ma anche la loro inerenza ed il carattere incrementativo del valore del bene”. Tanto premesso, nel caso di specie l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che le spese per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico, deliberati dall’assemblea del condominio, per la parte imputata all’istante, nonché le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti nel proprio appartamento, rientrano tra le spese incrementative, nell’accezione formulata dalla Cassazione nella richiamata sentenza, trattandosi di spese che non attengono alla normale gestione del bene e che ne hanno determinato un aumento di valore, perdurante al momento in cui viene realizzata l’operazione imponibile. Tali spese, pertanto, possono essere considerate, ai fini del calcolo della plusvalenza della cessione infraquinquennale dell’immobile, ai sensi del citato articolo 68 del TUIR, tra i costi inerenti all’immobile medesimo. Quindi volendo esprimere quanto sopra in una formula avremmo: prezzo di vendita - prezzo di acquisto - spese incrementative dal valore (lavori di miglioramento antisismico ed energetico) = plusvalenza da tassare Risulta irrilevante, ai predetti fini, la circostanza che le spese in questione diano poi, in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa, diritto al Superbonus di cui al citato articolo 119 del decreto Rilancio. Risulta, altresì, irrilevante, ai medesimi fini che per le predette spese si eserciti l’opzione, ai sensi del citato articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, per il cd. sconto in fattura, trattandosi solo di una modalità alternativa alla fruizione diretta della detrazione. Si noti come nella maggior parte dei casi le spese incrementative costituite dai lavori del superbonus 110 possono abbattere notevolmente la plusvalenza da tassare con considerevole beneficio fiscale. Addirittura in molti casi avremmo che le spese sostenute abbattono completamente l’incremento di valore (plusvalenza tassabile) rendendo “esente da irpef” l’operazione di vendita. In caso contrario detta plusvalenza rientrerebbe nel calcolo complessivo dell’imponibile irpef a titolo di reddito diverso o in alternativa ex art. 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006) sconterebbe a richiesta del contribuente in seno all’atto di vendita un’imposta sostitutiva del 26%. E’ la stessa Agenzia delle Entrate che esclude ogni diversa interpretazione. Ciò perchè ragionando diversamente si determinerebbe nei fatti, sottoponendo a imposizione una maggiore plusvalenza ex articolo 68, comma 1, del T.U.I.R, una tassazione del beneficio derivante dalla fruizione della detrazione fiscale o, in alternativa, dalla omologa fruizione dello sconto in fattura; tale ultima ipotesi è da escludere. In conclusione a seguito della citata istanza di interpello n. 204 l’Agenzia si è espressa in modo chiaro ed univoco in favore del contribuente. Sono così agevolate le operazioni di acquisto e rivendita di appartamenti da parte del privato in concomitanza di interventi assistiti da superbonus 110%. Il privato potrebbe così rivendere in serenità ad un prezzo superiore l’immobile rinnovato grazie alle agevolazioni fiscali, senza però incorrere nella severa tassazione delle plusvalenze infraquinquennali o comunque limitandola notevolmente.

A cura di Bruno Maizzi Vicepresidente nazionale dell’Associazione Movimento Consumatori

Dalla parte dei consumatori

SOS Famiglie Sovraindebitate causa covid-19

Continua senza sosta la nostra Azione, di cui al “Progetto D. M. 10 agosto 2020, art. 2 e Avviso Mise del 30 settembre 2020 per la destinazione delle risorse riferite all’emergenza sanitaria da Covid-19 da parte delle Regioni, ai sensi dell’art.148 L. 388/2000 – Iniziative a vantaggio dei consumatori”, volta a sanare situazioni di Sovraindebitamento delle famiglie, che in questo particolare pandemico si ritrovano, loro malgrado, in obiettive difficoltà economiche, con il fondato rischio di perdere il loro bene più prezioso “la propria abitazione” frutto di tanti sacrifici. Attraverso la Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali della Regione Puglia “Dirigente la pregevole Dott.ssa Francesca Zampano e l’onnipresente insostituibile ed infaticabile Funzionaria Dott.ssa Giulia De Marco”, abbiamo avuto come associazione Movimento Consumatori, la possibilità di potenziare i nostri Sportelli Territoriali, ed i frutti non sono tardati a giungere, ovvero già diverse penose situazioni hanno trovato soluzione, attraverso la Legge 3/2012 “Legge su Sovraindebitamento”, e/o mediante “Saldo e Stralcio” dell’intera situazione debitoria. In ordine di tempo, l’ultima famiglia che ha potuto beneficiare del nostro operato è stata una di Foggia, che l’Istituto Bancario Creditrice aveva già ottenuto l’avvio della Procedura di Vendita all’Asta della loro unica abitazione, per mancato pagamento delle rate di mutuo. E’ logico il dover pensare “senza conoscere l’intera vicenda” che, l’Istituto di Credito bene ha fatto “per recuperare le somme erogate per l’acquisto dell’immobile” porlo all’asta, in considerazione del fatto che, il debitore non ha adempiuto a quanto contrattualmente stabilito, ovvero al preciso e puntuale pagamento delle rate mensili. Ma, avendo piena contezza delle vicissitudini patite da parte dei malcapitati debitori, ci si può rendere conto che il più delle volte, sia per occorse non prevedibili cause, che per mancanza di buonsenso ed elasticità dei creditori, si pone con le spalle al muro un intero nucleo famigliare. E’ opportuno quindi, nel caso di specie, scendere nei dettagli, al fine di poter meglio comprendere l’incresciosa situazione, in cui “due onesti e meritevoli coniugi” si sono ritrovati: -i coniugi in questione, perché godevano di una solida situazione lavorativa “entrambi impiegati in un’Azienda privata”, avevano richiesto ed ottenuto un Mutuo fondiario per acquisto prima casa, che puntualmente per oltre sette anni, provvedevano ad onorare il pagamento della rata mensile contrattualmente stabilita. Improvvisamente e senza opportuno preavviso, causa crisi del mercato ed esubero personale dell’Azienda, si vedevano sospesi dal lavoro “senza cassa integrazione, ma con la sola prevista disoccupazione”, con ovvio conseguenziale sensibile riduzione del reddito mensile. Al verificarsi dell’inaspettato evento, immediatamente si recarono presso l’Istituto di Credito, documentando l’incresciosa situazione, chiedendo una necessaria rinegoziazione del Mutuo, al fine di poter ridurre la rata mensile in essere. Contrariamente alle legittime aspettative, ricevettero un netto perentorio diniego, il che costrinse i malcapitati, a fare una scelta “pagare la rata di mutuo e non far sopravvivere l’intero loro nucleo familiare formato anche da piccola prole” o “essere morosi nei confronti della Banca e continuare a vivere in maniera quasi decorosa”. Ebbene, in considerazione del fatto che, la rata del mutuo ammontava a circa €.1.000,00, e che loro ne percepivano attraverso la disoccupazione circa €.1.300,00 complessive, non c’era tanto da scegliere... con sole €.300,00 mensili, non avrebbero potuto sfamare e mandare a scuola i figli, non avrebbero potuto pagare le vitali utenze domestiche e quant’altro… Decisero quindi, di non pagare l’obbligazione. A dire il vero, hanno anche tentato di depositare mensilmente €.500,00, per parziale pagamento della rata di mutuo, al fine di non decadere dal beneficio del termine, ma anche questo tentativo, atto a dimostrare comunque la volontà di non volersi esimersi dall’impegno assunto, non venne considerato, in quanto dopo nove mesi di morosità, l’Istituto inoltrava Racc. A/R, nella quale comunicava l’unilaterale decisione di “decadenza del beneficio del termine” e iscrizione dei debitori “in blacklist dell’apposita Banca Dati. Dopo due anni circa, entrambi i coniugi, venivano riassunti regolarmente sempre dalla stessa Azienda, e perché ritornati ad avere la primitiva redditività mensile, si recarono nuovamente in Banca, sia per dare la buona notizia, che per richiedere il tornare in bonis. Ma anche questa volta, vennero sorpresi dal fatto che, detto Istituto di Credito aveva, nel frattempo ceduto il credito in sofferenza ad altra Società, e dovevano quindi interpellare questa. Interpellata la nuova Società creditrice, la stessa si mostrava disponibile al rientro, ma per il richiesto rientro in bonis, dovevano innanzitutto pagare in un’unica soluzione il debito pregresso ammontante a circa €.22.000,00, e nel contempo onorare le rate mensili scadenti di circa €.1.000,00. Cosa assolutamente impossibile per i debitori, poiché a seguito del lungo periodo di inattività, non potevano disporre di cotanta somma, e ne tanto meno, potevano richiedere ulteriore credito ad una qualsivoglia Società Finanziaria, perché a seguito dell’insolvenza, erano iscritti nel Registro dei Cattivi Pagatori.

A cura della dott.ssa Valentina Apicella Esperto in Digital Communication

Digital communication

Pagamenti digitali, in forte crescita il contactless

La pervasività delle tecnologie sta apportando cambiamenti radicali nell’utilizzo del denaro che si sta gradualmente digitalizzando prospettando un nuovo scenario di mercato con nuove opzioni e nuovi attori. Sono sempre più diffuse e competitive le app e le piattaforme digitali per i pagamenti virtuali e proprio questi ultimi costituiscono un territorio molto interessante della digital transformation. Secondo l’ABI il numero di operazioni da dispositivi mobili è salito in media del 71% nel 2018, i bonifici e i giroconti sono aumentati, nello stesso periodo, del 131% e i pagamenti diretti tra persone del 72%. È raddoppiato non solo il numero di persone che utilizzano il mobile per gli acquisti, oggi stimato in un milione, ma anche la spesa media annua pro-capite, valutata in 500 euro a persona. Si è assistito ad una trasformazione notevole del modo in cui le imprese e i consumatori spostano denaro. Con la diffusione delle tecnologie IoT e wearable, si prevede che il numero di dispositivi connessi con accesso ai servizi finanziari si espanderà raggiungendo i 10 miliardi entro il 2024. Per i consumatori e le imprese i pagamenti significheranno un accesso sempre più economico e facile per movimentare denaro. L’adozione rapida dei pagamenti elettronici dipenderà anche dall’ascesa di “portafogli digitali universali”, che consentiranno pagamenti sia online che in negozio, nonché funzionalità più ampie, come trasferimenti di denaro person-to-person e pagamento delle bollette. La ricerca di un’esperienza di pagamento semplice farà decollare i contactless payment, infatti, sono soprattutto i pagamenti contactless a essere raddoppiati e ad aver trainato la crescita del settore: oggi una transazione su quattro è contactless. Stanno emergendo soluzioni di pagamento multicanale, in cui l’esperienza di acquisto e di pagamento in-store, online e mobile, si integrano e creano nuove opportunità di incontro tra merchant e cliente, dando a quest’ultimo anche il vantaggio di una maggiore comodità e flessibilità. La maggiore immediatezza del processo di acquisto e l’accettazione di ogni metodo di pagamento garantiranno molteplici benefici anche attraverso l’offerta di nuovi servizi a valore aggiunto. Il mercato, anche a seguito della pandemia Covid-19 e alla conseguente impennata della diffusione dell’e-commerce, sta crescendo esponenzialmente generando un cambiamento culturale nelle abitudini di consumo. Un’alta percentuale dei consumatori ha modificato le proprie abitudini di pagamento in seguito alle preoccupazioni per un eventuale contagio. Alcune spinte all’utilizzo di tali modalità arrivano anche dalle normative: diversi paesi stanno definendo incentivi ad hoc e incrementando la soglia al di sotto della quale non sarà necessario inserire il codice PIN, evitando in tal modo che gli utenti siano costretti a toccare i terminali. I consumatori e le aziende stanno modificando i loro comportamenti riducendo il contatto e utilizzando nuovi device e metodi di accesso ai servizi, tra i quali spiccano i mobile wallet e i pagamenti da remoto.

A cura dell’Avv. Paolo Caputo Info e contatti: studiopaolocaputo@libero.it

parere legale

“Orientamenti in materia di appalti per l’innovazione” c’è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale europea

Gli appalti per l’innovazione possono migliorare la ripresa economica dell’UE dopo la crisi della COVID-19 con investimenti pubblici migliori. Si tratta di uno strumento importante per promuovere la trasformazione della nostra economia verso un’economia verde e digitale. Adottato nel contesto della comunicazione «Una nuova agenda europea per la ricerca e l’innovazione — l’opportunità per l’Europa di plasmare il proprio futuro» e del contributo al pranzo informale dei leader tenutosi a Sofia il 16 maggio 2018, il presente documento di orientamento è aggiornato in seguito all’adozione della strategia europea per le PMI e della strategia industriale, nonché del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Esso mira a sostenere gli acquirenti pubblici affinché possano contribuire meglio alla ripresa economica, alla duplice transizione verde e digitale e alla resilienza dell’UE. I presenti orientamenti illustrano in modo conciso gli aspetti fondamentali degli appalti per l’innovazione: perché sono importanti, chi nutre interesse in merito e in che modo possono essere eseguiti. Il presente documento rispecchia le risposte ricevute nell’ambito di una consultazione pubblica preliminare. Il grado di dettaglio è stato deliberatamente scelto per raggiungere un pubblico di professionisti quanto più vasto possibile (acquirenti, responsabili delle politiche e fornitori) e per suscitare l’interesse di coloro che non hanno mai riflettuto sull’argomento, che non si sono mai sentiti coinvolti. Anche i lettori più esperti troveranno esempi e riferimenti utili in merito alle recenti iniziative. Le direttive del 2014 sugli appalti pubblici hanno adeguato la normativa sugli appalti pubblici alle esigenze degli acquirenti pubblici e degli operatori economici derivanti dagli sviluppi tecnologici, dalle tendenze economiche e dalla maggiore attenzione rivolta dalla società alla sostenibilità della spesa pubblica. Gli appalti per l’innovazione offrono opportunità non sfruttate per le start-up e lo sviluppo di soluzioni innovative, come sottolineato dalla Commissione nella strategia per le PMI e nel piano d’azione dell’UE sui diritti di proprietà intellettuale di recente adozione. Le norme sugli appalti pubblici non si concentrano più soltanto sul «come acquistare», ma promuovono anche il «cosa acquistare», senza tuttavia dare disposizioni in merito. L’obiettivo di spendere bene il denaro dei contribuenti sta acquisendo sempre più rilevanza rispetto alla mera necessità di soddisfare le esigenze primarie degli organismi pubblici. In occasione di ogni acquisto pubblico, l’opinione pubblica è giustamente interessata a sapere se la soluzione oggetto dell’appalto sia non solo conforme a livello formale, ma anche in grado di generare il miglior valore aggiunto in termini ambientali, di qualità, di efficienza economica e di impatto sociale, e se offra opportunità per il mercato dei fornitori. Gli appalti per l’innovazione rispondono a tutte le questioni summenzionate: permettono infatti il ricorso a soluzioni di maggiore qualità ed efficienza a favore di benefici ambientali e sociali, una migliore efficacia in termini di costi; e nuove opportunità commerciali per le imprese. Inoltre i presenti orientamenti vanno letti unitamente alle linee guida della Commissione del 2019 sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell’UE, che trattano anche gli appalti strategici e per l’innovazione, e fornisce agli acquirenti pubblici consigli pratici su come gestire la partecipazione di paesi terzi ai loro appalti pubblici. Il presente documento è strutturato come segue: Capitolo 1 illustra il concetto di «appalti per l’innovazione», la sua dimensione globale e il valore aggiunto. Capitolo 2 definisce il quadro strategico necessario a rendere decisivo il ricorso agli appalti per l’innovazione. Capitolo 3 chiarisce in che modo aprire le porte degli appalti pubblici agli innovatori, tra cui le start-up e le PMI innovative. Capitolo 4 descrive come mettere in atto le procedure di appalto pubblico per modernizzare i servizi pubblici tramite soluzioni innovative e creare crescita e posti di lavoro, in particolare per quanto riguarda la gestione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI). Capitolo 5 fa riferimento a determinati criteri che gli appalti per l’innovazione devono soddisfare per evitare la concessione di aiuti di Stato a un fornitore. Allegati forniscono agli acquirenti informazioni pratiche sui DPI e strumenti per aiutarli a organizzare riunioni con i fornitori. — i funzionari responsabili degli appalti pubblici; — gli utenti finali che beneficiano delle soluzioni oggetto dell’appalto; — i decisori e i responsabili delle politiche, il cui contributo è fondamentale per la creazione di condizioni favorevoli; — i fornitori, i quali possono così apprendere come essere più competitivi negli appalti pubblici presentando le loro soluzioni innovative.

A cura di Tommaso Mazziotti

Presidente C.d.A. Cred.it Spa

economia a 360°

Per il Superbonus 110% e il bonus casa, tutti i chiarimenti dal MEF sulla cessione dei crediti senza SAL

Nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell’articolo 121 del decreto Rilancio e diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha la facoltà di esercitare l’opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi. Sull’argomento è intervenuto il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Claudio Durigon, in risposta ieri 7 luglio all’interrogazione 5-06307 Terzoni avente ad oggetto “Chiarimenti sulla fruizione del Superbonus fiscale in relazione allo stato di avanzamento dei lavori”. Riporto il testo integrale della risposta di Durigon all’interrogazione. Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano la circolare n. 30/E del 2020 dell’Agenzia delle entrate, in cui sono contenuti chiarimenti in materia di Superbonus e degli altri bonus edilizi. In particolare, gli Onorevoli osservano che, come riportato dal quotidiano «Italia Oggi» del 26 maggio 2021, in un videoforum dedicato, risulterebbe confermata la posizione dall’Agenzia delle entrate in base alla quale «...l’opzione per la cessione e/o sconto, alternativa alla detrazione diretta, resta condizionata dall’avanzamento dei lavori (Sal) limitatamente agli interventi che fruiscono del 110 per cento. Qualora si tratti, invece, di detrazioni ordinarie (per esempio, 50 e 65 per cento) per le quali non siano stati previsti Sal, il contribuente ha facoltà di eseguire la detta scelta in qualsiasi momento, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi...». Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono conferma di quanto sopra riportato e, in caso contrario, se si ritenga opportuno specificare che l’invio della comunicazione per lo sconto in fattura prima del completamento dell’intervento non comporti conseguenze per i contribuenti in buona fede, nel caso in cui l’intervento sia stato completato e siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalle specifiche discipline. Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue. L’articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto, tra le altre agevolazioni, il cosiddetto Superbonus che eleva al 110 per cento l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. L’articolo 121 del medesimo decreto ha previsto, per i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per la realizzazione degli interventi elencati al comma 2 di tale disposizione, la possibilità di optare alternativamente per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi) e/o per la cessione di un credito d’imposta (di ammontare pari alla detrazione spettante). Il comma 1-bis del citato articolo 121 stabilisce che: «L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento». La norma specifica che l’esercizio dell’opzione può essere effettuato anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Trattasi, tuttavia, di una facoltà disciplinata dalla norma che non impedisce la possibilità di esercitare comunque l’opzione qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori. In conclusione, in base al tenore letterale della norma, è possibile sostenere che, nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell’articolo 121 e diversi da quelli che danno diritto al Superbonus per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha la facoltà di esercitare l’opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi. Pertanto, qualora per l’effettuazione di un determinato intervento (ad esempio, la sostituzione della caldaia per il quale spetta la detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013) non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati.

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