Legge cirinnà e datori di lavoro

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suale, nel settore pubblico e privato, nella fase di accesso al lavoro, in quella del suo svolgimento (condizioni di lavoro, retributive e di progressione di carriera) e, infine, nella fase di uscita dal lavoro (licenziamento). Il Codice delle Pari Opportunità “vieta qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l’ampliamento di un’impresa o l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma autonoma”8. E’ vietata anche la discriminazione attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia9. 2.3

Che cosa si intende per discriminazione?

Le tipologie di discriminazioni previste dalla normativa di riferimento10 sono le seguenti. • Si configura discriminazione diretta quando per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona sia trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga11. A titolo di esempio il datore di lavoro dichiara apertamente di non volere assumere Tizio perché sikh. Il fattore discriminante è la religione ed è visibile in quanto il candidato alle selezioni indossa il turbante. 7 - Il d.lgs. n. 216/2003 è attuativo della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. La direttiva comunitaria a sua volta dà attuazione all’art. 13 del Trattato di Amsterdam, che contiene una clausola antidiscriminatoria ai sensi della quale gli Stati membri hanno il potere di prendere tutte le misure necessarie per combattere le discriminazioni basate su orientamento sessuale, religione, età e disabilità. Questo decreto “reca le disposizioni relative all’attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall’età e dall’orientamento sessuale, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione, in un’ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini” (art. 1 d.lgs. 216/2003). 8 - D.lgs. n. 198/2006 articolo 27. 9 - D.lgs. n. 198/2006 articolo 27, comma 2, lettera a). 10 - Sub nota 6. 11 - D.lgs. n. 216/2003 art. 2, comma 1, lettera a).

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