Mediante la sostituzione della disgiuntiva “ o “
alla
congiuntiva “ e “ nell’elencazione dei poteri ( certificativo , autoritativo
,
amministrazione
espressivo )
ella
caratterizzanti
volontà la
della
pubblica
pubblica
funzione
amministrativa , e che consentono di delimitarla rispetto al pubblico servizio , si è chiarito che il riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale consegue alla presenza anche di uno soltanto dei tre poteri indicati dalla norma. Essa ha inoltre escluso i paventati effetti limitativi derivanti dall’uso della congiuntiva , ravvisati soprattutto da chi osservava che , da un lato , rimanevano fuori dalla qualifica categorie di soggetti , tra cui ad esempio i notai , dotati del solo potere certificativo , ma emblematicamente e per espresso dettato della legge notarile considerati pubblici ufficiali , mentre , da un altro lato , risultava estremamente
difficile , se non
impossibile , ravvisare funzioni che si esprimono
nel
contemporaneo esercizio di poteri certificativi, autoritativi ed espressivi della volontà della pubblica amministrazione .
62