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credito certo, liquido ed esigibile.] Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere da' notizia al creditore pignorante. Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi ventimila euro, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529. (La norma è abrogata dall’1 marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore; quando però è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore, l’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1.3.2006)

Art. 526 (Facoltà dei creditori intervenuti) I creditori intervenuti a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti. Art. 526 (Facoltà dei creditori intervenuti) I creditori intervenuti a norma dell’art. 525 partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti. (La norma entra in vigore l’1 marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore; quando però è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore, l’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1.3.2006)

Art. 527 (Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione) Ai creditori intervenuti a norma dell'articolo 525 secondo e terzo comma il creditore pignorante ha facoltà di indicare, alla udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni loro fatte o non rispondono all'invito entro il termine di dieci giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di

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