Quaderno 3-2016

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Regolamento in conformità con altri regolamenti sismici regionali.

Il regolamento sismico Il Regolamento, come riportato all’art.1 comma 1 “stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia di inizio lavori, per l’autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale (cfr. Genio Civile), nonché per l’adeguamento delle costruzioni esistenti alla nuova classificazione sismica e per l’espletamento dei controlli”. Secondo tale definizione il Regolamento si applicarebbe solo ad un contesto amministrativo e non progettuale, il quale invece è prerogativa delle NTC 08. All’art. 1 comma 1 del Regolamento sono infatti citati l’art.27 della legge regionale 11 Agosto 2009 n.21 “misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale” e il Decreto del Pre-

sidente della Repubblica 6 Giugno 2001 n.380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, mentre non vengono menzionate le NTC 08 e la conseguente circolare esplicativa 617/2009. In quest’ottica lo scopo del Regolamento è di fare chiarezza nell’iter burocratico-amministrativo della presentazione dei progetti. Nell’ottica di snellire le procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico, nell’art.1 comma 2 del Regolamento è stato introdotto un sistema informatico denominato S.I.T.A.S. per la “trasparenza delle autorizzazioni sismiche”. L’art.2 comma 1 del Regolamento dichiara che nelle zone sismiche della Regione Lazio, per gli interventi citati nel comma, si deve “acquisire la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dalla competente area del genio civile regionale in conformità a quanto previsto dagli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.” La “Domanda di autorizzazione”, redatta secondo gli allegati A e B del Regolamento, il Progetto Esecutivo unitamente alla “Relazione geologica e di modellazione sismica”, devono essere inviati, per via informatica, dai professionisti indicati dall’articolo 93, comma 2, del D.P.R. 380/2001 alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture ed allo Sportello Unico per l’Edilizia. Per le opere non soggette a controllo, riportate nell’art. 4 comma 1, e per la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 4 comma 2, è sufficiente un’asseverazione del progettista e del geologo al posto della procedura descritta nel regolamento. L’art.3 introduce i criteri relativi al sorteggio e alla composizione della commissione sismica istituita presso ciascuna area del genio civile regionale (comma 1-7), e le indagini minime obbligatorie di carattere geologico, geofisico e geotecnico per i progetti da sottoporre a controllo e per le opere di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art.4.1 in cui è obbligatoria la relazione geologica. Tali indagini minime riportate nell’Allegato C del Regolamento sono definite in funzione della classe di rischio geologico. Le classi di rischio geologico vengono definite in funzione della pericolosità geologica del sottosuolo (Tipo A, B e C) preventivamente definita in funzione della zonizzazione sismica, e della classe d’uso dell’opera. I controlli sulle pratiche depositate sono definiti a seconda della sismicità e dell’importanza dell’opera. Ad esempio, nel caso di un intervento ordinario in zone di bassa sismicità (3A e 3B) al “deposito sismico” non viene fatto eseguire alcun atto istruttorio da parte degli Uffici se non

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

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