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NOTIZIARIO ODONTOSTOMATOLOGICO La Direzione Sanitaria nelle strutture odontoiatriche: aspetti disciplinari
a Legge 23 dicembre 2021 n. 238 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020” ha nuovamente modificato l’aspetto relativo alla iscrizione all’albo professionale del direttore sanitario rispetto alla ubicazione della struttura sanitaria privata ove egli svolga la sua funzione.
La legge 238/2021, che reca disposizioni in materia di libera circolazione dei lavoratori, è di fatto intervenuta sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con riferimenti anche alla libera prestazione di servizi e prestazioni occasionali e temporanee. L’art. 30 della succitata L. 238/2021 modifica l’art. 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
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In altre parole è consentito al direttore sanitario di struttura sanitaria privata di essere iscritto anche ad un Ordine territoriale diverso da quello competente per il luogo in cui la struttura abbia la sede operativa. In ogni caso il direttore sanitario deve comunicare il proprio incarico all’Ordine provinciale competente per la sede della struttura; a quest’ultimo Ordine compete l’eventuale esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore, limitatamente alle funzioni connesse all’incarico in oggetto.
Risulta pertanto evidente che tale legge ha di fatto introdotto una novità rispetto all’esercizio del potere disciplinare ordinistico che nel caso di specie non sarebbe più rivolto ad un proprio iscritto, come previsto dalla Legge istitutiva e sue successi ve modifiche, ma all’iscritto di un altro Ordine.

E’ evidente che la norma prevede una limitazione del potere disciplinare alle funzioni connesse all’incarico in oggetto ma indubbiamente ha apportato una novità significativa rispetto alle procedure disciplinari sino ad oggi espletate.
La fattispecie è pertanto differente da quella dell’art. 64 del Codice di deontologia medica che prevede che “i Presidenti delle rispettive Commissioni di Albo, nell’ambito delle loro funzioni di vigilanza deontologica, possono convocare i colleghi iscritti in altra sede ma esercenti la professione nella provincia di loro competenza, informando l’Ordine diappartenenza al quale competono le eventuali valutazioni disciplinari”.
Con la legge 238/2021 è stata pertanto introdotta una potestà disciplinare e non una semplice vigilanza a scopo informativo, nei confronti dell’iscritto ad altro Ordine, fattispecie che probabilmente per le possibili conseguenze sull’esercizio professionale, necessiterebbe di ulteriori approfondimenti.
Alessandra Testuzza
Avvocato