Periodico Ordine Geologi Sardegna numero unico 2011

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Numero Unico - 2011

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE

S O M M A R I O Davide Boneddu

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Editoriale L’impegno ordinistico dei Geologi in Sardegna Giambattista Cadau

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Un augurio originale Antonello Frau - Giancarlo Carboni

I limiti d’esercizio della libera professione per il geologo pubblico dipendente

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Maura Cruccus

Problemi geologico-tecnici nello scavo meccanico di una galleria autostradale in località Santu Lianu Nuova S.S. 125

Presidente Dott. Geol. DAVIDE BONEDDU Vice Presidente Dott. Geol. ANTONELLO FRAU Segretario Dott. Geol. DARIO CINUS Tesoriere Dott. Geol. GIAMBATTISTA CADAU Consiglieri Dott. Geol. GIANCARLO CARBONI Dott. Geol. PATRIZIA FARA Dott. Geol. MARIA TERESA MELIS Dott. Geol. GIANLUCA MELOSU Dott. Geol. MARCO MURTAS Dott. Geol. DOMENICO PRATICÒ Dott. Geol. ANTONIO SOGGIU

9 CONSIGLI DI DECENTRAMENTO PROVINCIALE

Patrizia Fara

La Protezione Civile e la difesa del suolo

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Giambattista Cadau

Obbligatorietà della Relazione Geologica, ininfluenza di precedente elaborato

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DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA SARDEGNA

Provincia di Cagliari Pistis Salvatore - C oordinatore Atzori Cosima - Segretario Cambuli Paolo - Consigliere

Giancarlo Carboni

La geotermia in Sardegna una risorsa ancora da sfruttare

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Provincia di Car bonia - Iglesias Ottelli Lorenzo - Coordinatore Aru Piero - Segretario Curreli Roberto - Consigliere

Giuseppe Scanu - Carlo Marini

In ricordo di Carlo Promoselli e Cesare Medici

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In Copertina: la cascata di Muru Mannu

Il Geologo

Periodico d’Informazione dell’Ordine dei Geologi della Sardegna Anno XVII Numero Unico - 2010 Spedizione in Abbonamento Postale 70% -DR CBPA AREA CENTRO - Cagliari. Autorizzazione del Tribunale di Cagliari n. 19/93 Direzione, Redazione, Amministrazione Via Marche, 16 - Cagliari - tel 070 4560952 - fax 070 4560952 http:\\ www.geologi.sardegna.it geologi.sardegna@epap.sicurezzapostale.it e-mail geologi.sardegna@tiscali.it Direttore responsabile Dott. Geol. Davide Bonedu

Provincia di Nuoro La Ruffa Giorgio - Coordinatore Selis Andrea - Segretario Calia Giovanni Salvatore - Consigliere

Provincia d i Olbia - Tempio Tilocca Giovanni - Coordinatore Tusacciu Paolo Santino - Segretario Culiolo Monica - Consigliere

Provincia di Ogliastra Angius Gisella - Coordinatore Tegas Maria - Segretario Foddis Ant onello - Consigliere

Provincia di Sassari De Santis Andrea - Coordinatore Farina Giovanna - Segretario Langiu Maria Rita - Consigliere

Coordinatore Commissione Scientifica Dott. Geol. Giancarlo Carboni Redazione Davide Boneddu, Antonello Frau, Dario Cinus, Giambattista Cadau, Giancarlo Carboni, Patrizia Fara, Maria Teresa Melis, Gianluca Melosu, Marco Murtas, Domenico Praticò, Antonio Soggiu

NEL PERIODICO SI PUBBLICANO VOLENTIERI ARTICOLI SU PROBLEMATICHE D’INTERESSE

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PER LA PROFESSIONE ANCHE QUANDO LE OPINIONI ESPRESSE NON CONCORDANO CON LA LINEA DELL’ORDINE


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EDITORIALE

Un ventennio di attività ordinistica Il 7 marzo del 1991, il Consiglio Nazionale dei Geologi, riunito a discutere sul punto all’ordine del giorno “Decentramento” così verbalizzava alle ore 10:00: Omississ …… Conclusivamente, recependo le indicazioni emerse, riassume nelle seguenti posizioni l’orientamento del Consiglio: 1) delibera formale di proposta al Ministro per l’emanazione del D.M. di costituzione dei Consigli Regionali. La proposta viene inoltrata “brevi manu” dal Vice Presidente dr. De Paola al responsabile dell’Ufficio ministeriale; 2) indizione delle assemblee elettive entro l’autunno in tempo utile perché i Consigli eletti possano predisporre i bilanci per il prossimo anno; 3) i Consigli eletti si limiteranno a pura attività conoscitiva nel corso del 1991 per iniziare a regime l’attività da 1 gennaio 1992. Dopo ampia ed articolata discussione: il Consiglio avuto riguardo a quanto disposto dal ll Comma dell’art. 1 della legge 339/90, condivisane l’esigenza delibera (del. n. 31) all’unanimità, con pronuncia immediatamente esecutiva, di proporre al Ministro di Grazia e Giustizia la emissione del decreto di costituzione dei Consigli degli Ordini Regionali dei geologi …….. omissis Quella del marzo 1991 è stata una riunione storica per quanto concerne la vita ordinistica della nostra professione, in quel giorno infatti, con l’approvazione del decentramento, è stata posata la prima pietra per l’istituzione degli Ordini Regionali dei Geologi. Come molti di voi ricorderanno, nel periodo precedente l’istituzione degli OO.RR., l’attività ordinistica nei vari ambiti regionali era delegata ai Consigli di Coordinamento Regionale (C.C.R.), composti da volenterosi e valenti colleghi che hanno dato un importante e lodevole contributo (ed in molti casi continuano a darlo ancora oggi), alla tutela ed alla valorizzazione della professione e all’approntamento di tutte le attività necessarie alla costituzione degli OO.RR. Grazie alla meritoria attività dei C.C.R., il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Sardegna ha potuto così iniziare la sua attività istituzionale nell’ambito regionale, conseguendo numerosi successi normativi e culturali, divenuti cardine portante della professione del geologo nella nostra regione. Oggi il nostro Ordine è composto da 552 iscritti (nel 1992 erano 230) di cui 467 nell’Albo sezione A, 3 nell’albo sezione B e 82 nell’Elenco Speciale, professionisti che a vario titolo e grado sono impegnati a produrre un fondamentale contributo nell’ambito della libera professione, della ricerca scientifica, della formazione, della pubblica amministrazione e della politica attiva. Dal 1991 è assodato che sono mutati molti dei contesti nei quali l’Ordine si trova ad operare, in par-

ticolare un quadro normativo più confacente e rispondente alle nostre specificità professionali, ed una generale presa di coscienza sul fatto che il geologo non è competente solo su tematiche naturalistiche, ma più ampiamente (solo per citare alcune), nel merito della pianificazione territoriale, della difesa del suolo e delle energie alternative rinnovabili. In un quadro normativo più completo e articolato, i geologi operano nei vari settori di competenza con responsabilità e professionalità, grazie anche ad un costante impegno nell’ambito della formazione continua, anticipandone in tal senso gli orientamenti e le indicazioni del legislatore. E’ quindi un contributo, quello prodotto dai geologi, che giorno dopo giorno diviene sempre più importante e irrinunciabile, sia per le crescenti esigenze di tutela ambientale, che per le purtroppo cadenzate emergenze generate dai fenomeni del dissesto idrogeologico, a causa dei quali anche la Sardegna ha pagato nel recente passato con un inaccettabile tributo di vite umane e con profonde ferite nel territorio. Per ricordare a tutti che il territorio non può più essere considerato come mera parte di un qualsiasi ciclo produttivo antropico, ricordo ancora una volta che l’impegno dei geologi, era e dovrà essere dedicato a sensibilizzare la parte politica e la società civile sul fatto che il dissesto idrogeologico, deve essere per quanto possibile limitato e arginato da oculate politiche di difesa del suolo, dal continuo aggiornamento dei dati sull’evoluzione e uso del territorio e (consentitemi), da una sempre maggiore presenza dei geologi operanti nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Con una nuova azione propositiva, l’O.R.G. Sardegna promuoverà presso tutti gli Enti competenti, R.A.S. ed Enti locali, l’adozione della Condotta Geologica (rif. Condotta urbanistica Legge Regionale 22/ 12/89 art. 29); la cultura geologica dovrà divenire sempre più elemento imprescindibile nell’ambito della pianificazione territoriale, della previsione degli eventi e prevenzione degli effetti del dissesto idrogeologico. Ritengo infine che la nostra attività ordinistica debba essere sempre più orientata, nell’incentivare e promuovere un costruttivo dialogo interprofessionale. Infatti solo con una sinergica e condivisa multidisciplinarietà, potremo dare un efficace contributo al ruolo delle professioni dell’area tecnica, le cui indicazioni dovranno assumere un rango sempre più fattivo e propositivo, per un responsabile e consapevole sviluppo della società. A concludere questo messaggio, a nome del Consiglio dell’Ordine, mi corre l’obbligo di rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i colleghi che a vario titolo hanno dato un contributo nel tutelare e valorizzare la figura del Geologo in Sardegna, sia nell’ambito regionale che nazionale, il lavoro e l’impegno profuso per la causa della nostra professione è un vitale stimolo nel proseguire l’attività ordinistica con il massimo della dedizione e dell’entusiasmo. Davide Boneddu


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L’impegno ordinistico dei geologi in Sardegna CONSIGLI DI COORDINAMENTO REGIONALE Fino all’8 Febbraio 1992 Presidenti: ALBERTO MARCELLO GIANFRANCO PIRAS PAOLO PILI Consiglieri: PAOLO PILI GIANFRANCO PIRAS MARINO BOI ANTONIO FRANCO FADDA CARLO MARINI GUIDO DEMONTIS STEFANIA DINELLI ELIO SIRIGU SALVATORE PISTIS CATERINA SANNA VITTORIO AGUS MARIA RITA PUDDU TANAS MAURIZIO ALTEA LUIGI

CONSIGLI DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA SARDEGNA Dall’8 Febbraio 1992 Al 13 Aprile 1995 Presidente PAOLO PILI Vice Presidente CARLO MARINI Segretario GIAMBATTISTA NOVELLA Tesoriere PIERO LUIGI ANDREA ACCARDO dall’8/02/1992 al 18/05/1993 ALESSANDRO MELIS dal 18/05/1993 Consiglieri: RANIERO MASSOLI NOVELLI dall’8/02/1992 al 15/10/1992 GUIDO DEMONTIS CARLO ALBERTO ARTIZZU GIANFRANCO PIRAS LUCIANO OTTELLI dal 15/10/1992 GIUSEPPE CAREDDA dal 18/05/1993 GIOSUE’ LOJ dal 3/03/1994

Dal 13 Aprile 1995 al 26 Maggio 1998 Presidente PAOLO PILI dal 13 aprile 1995 all’ 11 marzo 1996 CARLO MARINI dall’ 11 marzo 1996 Vice Presidente CARLO MARINI Segretario FILIPPO LIPPI Tesoriere RICCARDO DESSÌ Consiglieri GIOSUE’ LOJ MARIA ANTONIETTA DESSENA SALVATORE PISTIS MARIA RITA LAI MARCO MADAU GUIDO DEMONTIS dal 13 maggio 1996 al 24 marzo 1997 GIAMBATTISTA NOVELLA dal 24 marzo 1997

Dal 26 Maggio 1998 al 24 Settembre 2001 Presidente CARLO MARINI Vice Presidente SALVATORE PISTIS Segretario FILIPPO LIPPI Tesoriere TERENZIO CALLEDDA Consiglieri EDOARDA CANNAS MARIA ANTONIETTA DESSENA fino al 24/05/2000 GIOVANNI PRIAMO FARCI fino all’11/10/1999 MAURO POMPEI ALESSANDRA USAI LUIGI MACCIONI dall’8 /11/1999 GIULIO CASULA dal 7/06/2000

Dal 24 Settembre 2001 al 3 Novembre 2005 Presidente CARLO MARINI Vice Presidente MAURO POMPEI Segretario FILIPPO LIPPI Tesoriere MARIA RITA PUDDU fino al 1/02/2005 SANDRO TRASTU dal 30/03/2005 Consiglieri TERENZIO CALLEDDA fino al 30/04/2003 STEFANO FLORIS GIANFRANCO MARRAS GIANLUCA PANETTO SANDRO TRASTU dal 31/05/2003 ALESSANDRA USAI fino all’8/03/2004 ROBERTO PISCHEDDA dal 22/03/2004 EDOARDA CANNAS dal 24/02/2005

Dal 3 Novembre 2005 al 7 Ottobre 2009 Presidente ANTONIO FRANCO FADDA Vice Presidente MAURO POMPEI fino al 21/12/2005 GIANLUCA PANETTO dal 21/12/2005 al 11/07/2007 ANTONIO PALA dal 3/10/2007 Segretario GIANLUCA PANETTO fino al 21/12/2005 ROBERTO PISCHEDDA dal 04/01/2006 Tesoriere FABRIZIO BORDICCHIA fino al 4/01/2006 MARIA FRANCESCA LOBINA dal 04/01/2006 Consiglieri DAVIDE BONEDDU GIAMBATTISTA CADAU fino al 11/11/2007 GIANCARLO CARBONI GIOVANNA ANGELA FARINA GIANLUCA MELOSU ANDREA DE SANTIS dal 18/01/2006 MARIA TERESA PUTZU dal 05/09/2007 FILIPPO LIPPI dal 09/01/2008

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI - Dal dicembre 2005 al dicembre 2010 Consigliere MAURO POMPEI

Un originale augurio Al nostro Ordine dedico un pensiero in Limba, in ottave per l’esattezza, certo che nelle originali rime troverete numerosi spunti per positive riflessioni. Sa lezze a su contrariu Si m’assistidi ancora cussa vena de geologo iscriende a poesia bos descrio a mente piena su venturu (futuru) de sa categoria cun sa borsa fachende altalena e cun su pasu de s’economia e nois in mesu de custa tempesta no’ fachimos de zertu bona festa Sa lezze andande a su contrariu pro fagher sa “liberalizzazione” bloccadu nos hat su tariffariu pro morrer sa nostra professione sos partidos l’han fattu in unione cun “motu uniforme e pagu variu” ca su geologo troppu si che leat naran sos politicos sezzidos in cadrea.

Si su geologo l’han a ponner a un’ala andande contra sa professione cando dae chelu abba abbundante falat chie ischit comment’andat s’alluvione? Tando faghimos ebbia Civile Protezione acconzande tottu a piccu e a pala e sa cosa a fines est tottu vana non firmada alluvione e nen frana! Si bona tenimos sa favella Presidente e Consizzu tottucantu provamos da chi torret sa parcella lassande donzi disisperu e piantu, cun sos Ordines fachimos comunella isperande de che tirare su tantu cun s’isettu chi nos ponzana in mente bos faghen cust’auguriu Consizzu e Presidente. Giambattista Cadau


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I limiti d’esercizio della libera professione per il geologo pubblico dipendente Con questo articolo si vuole affrontare una questione che in più circostanze ha creato dubbi e perplessità sulla possibilità di poter esercitare l’attività libero professionale da parte del geologo dipendente nella Pubblica Amministrazione. La questione è stata esaustivamente esposta nella Circolare del CNG n° 248 del 10 luglio 2006, che viene in alcune sue parti ripresa in questo articolo e alla quale si rimanda per una lettura integrale. Nell’affrontare l’argomento occorre inizialmente precisare la distinzione tra abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo. L’abilitazione si consegue con il superamento di un esame/concorso pubblico (art. 33, comma quinto della Costituzione.) attraverso il quale lo Stato, nell’interesse della collettività, verifica che il laureato abbia acquisito una preparazione teorico-pratica adeguata per poter esercitare la professione. L’abilitazione costituisce, pertanto, uno dei presupposti per l’iscrizione all’Albo e quindi per esercitare la art. 2229 c.c. dalla cui letprofessione ai sensi dell’art. tura si evince che deve essere la legge a stabilire obblighi e requisiti di iscrizione ad albi, mentre agli Ordini e Collegi spetta l’attività di accertamento dei requisiti. A questo punto occorre introdurre altri due concetti fondamentali: quello di “professione” e quello di “libera professione” professione”. Il primo, direttamente riferibile al conseguimento dell’abilitazione, il secondo riconducibile al momento dell’iscrizione all’Albo. Si definisce “professionale” la prestazione prevalentemente intellettuale, che secondo le norme di legge, può essere esercitata unicamente a seguito del conseguimento di una particolare qualifica. L’attività professionale può essere svolta sia in regime di subordinazione, sia in forma autonoma. In questo secondo caso, a differenza del primo, la prestazione si qualifica “libero-professionale” assumendo rilevanza centrale il primo termine rispetto al secondo, comune ad entrambi i concetti. Ciò che distingue il professionista dipendente e quello che svolge la medesima prestazione come lavoratore autonomo è dato dal rapporto che lega entrambe le figure professionali al committente, dove nel primo caso l’assunzione fa si che il professionista sia vincolato allo svolgimento di una serie indeterminata di prestazioni nell’ambito della propria attività istituzionale, mentre nel secondo caso, con il contratto d’opera, il professionista pur obbligandosi a fornire al committente il medesimo tipo di attività del collega dipendente, mantiene la propria autonomia nella organizzazione del lavoro, essendo vincolato esclusivamente dagli impegni derivanti dall’incarico conferito. E così, mentre la prestazione del professionista dipendente, rientrando tra le mansioni per le quali è stato assunto, è direttamente riferibile all’ente/datore di lavoro, l’attività del libero professionista, è tale solo in via mediata attraverso cioè il contratto stipulato con il committente1.

INIZIATIVE

L’esercizio della professione di geologo rientra nel novero delle professioni per il cui espletamento è richiesta l’appartenenza all’Ordine professionale. Ciò vincola l’esercizio della professione di geologo esclusivamente a chi è iscritto in un apposito albo. L’iscrizione all’albo è quindi rrequisito equisito che legittima lo svolgimento della professione professione. AcAlbo Professionale la legge prevedere la tecanto all’Albo nuta di un Elenco Speciale per determinati gruppi di professionisti della stessa categoria che non hanno però facoltà di esercitare la professione professione. Le motivazioni di tale scelta sono legate direttamente alla legge 3.02.1963, n° 112 112, recante “Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo” i cui compilatori avevano ben chiari i concetti di “professione” e di “libera professione” riconoscendo ai dipendenti pubblici la possibilità di esercitare la professione senza necessità di iscrizione all’Albo, ma atart. traverso l’inserimento nell’elenco speciale, infatti l’art. 2, comma 2 del D. Lgs. 112/1963 112/1963, dispone che “l’iscrizione all’albo non è consentita a pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti dell’Amministrazione da cui dipendono, l’esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in un elenco speciale”. La vidimazione della parcella risulta quindi riservata esclusivamente ai geologi iscritti all’Albo Proart. 1 del D.M. 18.11.1971 fessionale ai sensi dell’art. 18.11.1971. L’iscrizione all’Elenco Speciale fa si che l’ente pubblico eserciti un controllo sul geologo dipendente del tutto equipollente a quello che compete istituzionalmente, sul piano deontologico, all’Ordine professionale, poiché la Pubblica Amministrazione ha essa stessa il dovere di garantire la collettività in ordine alla correttezza e adeguatezza della prestazione (in ciò differenziandosi dall’interesse del committente/datore di lavoro privato). Vista la peculiare delicatezza delle mansioni spesso affidate al geologo dipendente, la tutela dell’interesse collettivo è tale da giustificare il controllo congiunto sia da parte dell’ente datore di lavoro che da parte dell’Ordine professionale. In conclusione solo il geologo iscritto all’Albo Professionale può esercitare libera professione. Allo scopo di divulgare e chiarire tali dispositivi giuridici, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Sardegna convenne già nel Febbraio 2008 sulla necessità di produrre un documento che desse ampia pubblicità relativamente al divieto di esercitare libera professione da parte degli iscritti all’Elenco Speciale. In virtù di tale decisione venne pubblicato sulla seconda pagina di copertina del Periodico “il Geologo” n° 1 del 2008, un riquadro “Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo” con il seguente contenuto: 1 . Titolo professionale Il titolo di geologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di geologo,


6 abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio di tale professione. 2 . Obbligatorietà dell’iscrizione all’albo Per l’esercizio della professione di geologo è obbligatoria l’iscrizione nell’albo. L’iscrizione nell’albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle amministrazioni da cui dipendono, l’esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco. I pubblici impiegati ai quali invece sia consentito l’esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell’Ordine soltanto per ciò che riguarda l’esercizio della libera professione. Il geologo iscritto nell’albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato. In questo modo si voleva dare adeguata conoscenza a tutti gli iscritti e alle Pubbliche Amministrazioni, del fatto che solo i geologi iscritti all’albo possono svolgere attività libero professionale. Considerando le problematiche che spesso si generano da una non sufficiente conoscenza della norme citate ed inoltre la prassi sempre più diffusa di svolgimento di attività libero professionali in contesti nei quali le stesse non sono ammesse, con conseguenti contrasti che hanno spesso dei riflessi sul piano deontologico, si riportano di seguito alcuni riferimenti relativi alle norme che regolamentano le attività dei pubblici dipendenti e personale docente. Distinguiamo innanzitutto le norme che regolamentano il personale docente universitario dalle altre categorie di dipendenti pubblici. Riguardo alla possibilità di esercitare attività libero universitario, esistono professionale per il docente universitario ampie ed esaustive motivazioni giuridiche sul fatto che i docenti universitari a tempo pieno non possano svolgerla svolgerla. Innanzitutto partiamo dalla distinzione dei seguenti ruoli accademici nel sistema universitario: – professore ordinario (o professore di I fascia) – professore associato (o professore di II fascia) Essi possono operare scegliendo sia un “tempo definito” di 250 ore annuali (comprensive di lezioni ex cathedra, assistenza agli studenti e ai laureandi) o a ‘tempo pieno” (di almeno 350 ore annuali). L’art. 11 del D.P.R. 382/80 come integr dagli artt. 3 e 4 della legge 18.03.1989, n° 118 e dall’art. 3 della legge 9.12.1985, n° 705 definisce, al comma 1 che l’impegno dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito. La norma non specifica la medesima cosa per gli “associati” per i quali in genere quando gli articoli di legge li riguardano, vengono specificati in maniera chiara. Nell’art. 22 della medesima legge si riporta che lo stato giuridico dei professori associati è disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari, ivi comprese quelle relative all’autorità’ competente ad adottare i provvedimenti che li riguardano, salvo che non sia diversamente disposto. Vediamo quindi come le norme e i vincoli imposti al professore ordinario valgano anche per il professore associato, da cui risulta che si può parlare più genericamente di docenti universitari, tra i quali è possibile

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distinguere chi ha adottato per il tempo pieno e chi per l’impiego a tempo parziale. Tale condizione non è limitata al solo aspetto della professione del geologo ma riguarda più in generale tutto l’ambito dell’attività professionale legata all’attività di progettazione, servizi e consulenze per lo Stato. Dalla norma deriva anche l’obbligo di informare l’Ordine professionale di appartenenza sullo status del docente in quanto l’art. 11 comma 6 del DPR 382/80 recita: “I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all’ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale”. Prendendo in esame la cronistoria della norma, si osserva che il D.P.R. 382/1980, che sanciva una generale preclusione allo svolgimento di attività professionali da parte del docente che avesse optato per il regime a tempo pieno, è stato successivamente modificato con la Legge 118/1989 che definisce il regime a tempo pieno “incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l’assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l’esercizio del commercio e dell’industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali”. Tuttavia, la giurisprudenza ha inteso tale deroga non operante nel senso di ammettere generalmente la legittimità di ogni attività svolta per conto di amministrazioni pubbliche, ma limitata alle sole eccezioni alle incompatibilità già normativamente previste (perizie giudiziarie e partecipazione ad organi di consulenza tecnico scientifica di alcuni Enti) che, rientrando nei compiti istituzionali dei soggetti pubblici, gli stessi ritengano opportuno far svolgere da docenti universitari a tempo pieno. L'attività che i docenti possono svolgere per conto di Amministrazioni Pubbliche, è quindi una deroga che costituisce una eccezione all'incompatibilità prevista, è però evidente che tale eccezionalità con il passare del tempo si è trasformata in regola, estendendosi anche al campo della progettazione, andando così in contrasto con le norme dello Stato. Tutto ciò si lega ad una ormai assodata presa di posizione da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che con la Deliberazione n° 179 del 2002, dietro richiesta dell'Università di Firenze, ha espresso parere negativo circa la possibilità dei docenti universitari a tempo pieno di svolgere attività libero-professionale, così come stabilito dal DPR n. 382/1980 e successive modificazioni ed integrazioni. Riguardo al personale docente, l'Autorità di Vigilanza ribadisce infatti che l'attività dei docenti universitari è regolamentata dalla disciplina speciale di cui al DPR 382/1980, che li esclude dalla applicazione generale della normativa in tema di incompatibilità.


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Si riafferma, quindi, l'incompatibilità dei docenti a tempo pieno rispetto all'attività di progettazione e direzione lavori e la compatibilità, invece, in tali campi, per i docenti universitari a tempo parziale (seguendo le procedure dettate dal Regolamento sui lavori pubblici, DPR 554/1999). L'Autorità sui Lavori Pubblici giunge a tale conclusione sulla base di una piena lettura delle disposizioni vigente ed inoltre rileva in tema di progettazione che l'art. 17 della legge quadro sui lavori pubblici (ex legge 11/2/1994, n. 109 e ss.mm.) non contempla, in alcun punto, le Università tra gli organismi che possono effettuare attività progettuale. A quanto suddetto si somma la sentenza del T.A.R. del Lazio del 26.03.2004 che ha respinto un ricorso avanzato da professori universitari di ruolo a tempo pieno, in servizio presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, per il divieto ad esercitare incarichi professionali compatibili con il loro status; con disapplicazione o annullamento degli atti con i quali è messo in discussione e nei fatti si è impedito loro l'esercizio di tale diritto, ed in particolare: a) della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 25 giugno 2002, n. 179; b) della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per il personale della pp.aa. - Servizio per il trattamento normativo prot. 252/11/Sal P del 27.1.2003; c) degli atti di segno contrario comunque adottati dall'Università di Napoli, compreso ogni atto connesso e consequenzialeTali concetti sono stati recentemente ulteriormente rafforzati con la Deliberazione n° 119 del 2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, emanata a seguito della contestazione da parte dell’OICE (Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria, di Architettura e di Consulenza tecnico-Economica) e dell’impresa Agriconsulting, dove si conclude asserendo che gli unici soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici sono quelli che rivestono la qualifica di “operatore economico”, cioè gli imprenditori, i fornitori e i prestatori di servizi o i raggruppamenti o consorzi di essi. La caratteristica che accomuna le suddette figure è l’esercizio professionale di un’attività economica. Di conseguenza, sono escluse le Università e i Dipartimenti universitari, perché perseguono una finalità diversa dall’attività economica, come noto rivolta alla produzione di ricchezza. Il divieto di poter acquisire incarichi per i docenti universitari a tempo pieno è un concetto ormai consolidato, tanto che l’Assessorato ai LL.PP. della Regione Sardegna sta sistematicamente escludendo dalle gare per incarichi di progettazione le offerte di docenti universitari a tempo pieno, sia quando si presentino in forma singola che associata in A.T.P., Consorzi di Professionisti, Società di Progettazione, ecc.

7 Per ciò che concerne i docenti universitari a tempo parziale si osserva in generale la compatibilità con lo svolgimento di attività libero professionali, Il D.P.R. 382/80 non pone ulteriori limitazioni per i docenti a tempo parziale. Relativamente alle modalità di affidamento degli incarichi professionali di progettazione a personale docente a tempo parziale, gli stessi devono essere espletati con le procedure di cui agli articoli 62 e seguenti del DPR 554/99. Per quanto riguarda invece la posizione del geolo geolo-go dipendente della Pubblica Amministrazione Amministrazione, l’art. 2, comma 2, della legge 112/1963 (Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo) dispone che “l’iscrizione all’albo non è consentita a pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti dell’Amministrazione da cui dipendono, l’esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in un elenco speciale”. Conseguentemente la vidimazione delle parcelle è riservata alle attività svolte dagli iscritti all’Albo professionale ai sensi dell’art. 1 del D.M. 18.11.1971. Nel corso dei vari aggiornamenti normativi disciplinanti l’argomento per i dipendenti pubblici a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% del tempo pieno, si consente lo svolgimento di altre attività lavorative, previa motivata autorizzazione dell’Amministrazione o dell’Ente di appartenenza e sotto la condizione che dette attività non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa Amministrazione o dell’Ente. Dunque ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53 (incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi) del decreto legislativo n. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Per quanto riguarda i dipendenti del pubblico impiego a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno è consentita l’iscrizione nell’Albo Professionale, ma per poter acquisire incarichi professionali da parte delle Amministrazioni Pubbliche, oltre che poter esercitare il patrocinio in controversie in cui sia parte la Pubblica Amministrazione, è necessario che siano formalmente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza a svolgere quella determinata prestazione. Quindi la compatibilità dell’attività professionale deve essere valutata dall’Ente datore di lavoro che, in presenza di interferenze con i compiti istituzionali, non consentirà l’esercizio della professione neppure ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno (art. 1, comma 56-bis, legge 662/1996). In effetti proprio riguardo tali previsioni la Corte Costituzionale, in diverse pronunce relative all’articolo 1, commi 56 e 56-bis della legge n. 662 del 1996 (si veda in particolare la pronuncia n. 189 del 2001), ha avuto modo di affermare che il legislatore ha posto in essere un sistema di cautele idoneo ad evitare situazioni di incompatibilità per i dipendenti in regime di tempo parziale, prescrivendo che le amministrazioni individuino le attività non consentite e ponendo, pertanto, rigorosi limiti all :’esercizio di ulteriori attività lavorative. Per ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale il dipendente deve


8 indicare l’attività di lavoro autonomo o subordinato che intende svolgere. L’amministrazione “…nega la trasformazione nel caso in cui l’attività lavorativa, di lavoro autonomo o subordinato, comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa, può, con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale presta servizio, l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa” (comma 58). La mancata comunicazione nonché la non veridicità delle comunicazioni accertata in sede ispettiva costituiscono giusta causa di recesso(comma 61)”. L’autorizzazione por poter esercitare la libera professione deve quindi essere rilasciata secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto delle specifica professionalità del dipendente in modo da escludere casi di incompatibilità sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Si deve ricordare il disposto di cui all’art. 2-ter,, della legge 109/1994 18, comma 2-ter introdotto dall’art. 9, comma 30, della legge 415/1998 - ove si esclude che i pubblici e, nell’ambito ter dipendenti possano espletar ter-espletare, ritoriale del proprio ufficio, incarichi professionali per conto delle Amministrazioni di appartenenza. La disposizione si colloca nell’ambito di applicazione indicato dalla legge stessa, che è relativo alla materia dei lavori pubblici, e quindi deve ritenersi riferito solo alle attività attinenti tale materia e non applicabile a tutti i pubblici dipendenti. La medesima disposizione deve, inoltre, essere letta in collegamento con la disposizione costituente principio generale nella materia delle incompatibilità, contenuta all’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In tale articolo, al comma 2, il legislatore prevede che “le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.” Il legislatore ha, dunque, disposto che i dipendenti pubblici a tempo pieno non possano assumere incarichi di progettazione o direzione lavori, ex articolo 17 della legge n. 109 del 1994, a favore di soggetti terzi rispetto all’ente di appartenenza, sia che si tratti di privati o di pubbliche amministrazioni, mentre possono assumere incarichi di progettazione esterna i dipendenti a tempo parziale, cui è consentito lo svolgimento della libera professione, purché fuori dell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza. La previsione di cui al comma 2-ter è, inoltre, completata da quella contenuta nel comma 2-quater che vieta l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di

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contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla medesima legge. Con tali disposizioni il legislatore ha posto quei limiti ritenuti necessari ad assicurare il buon andamento delle attività di progettazione e la correttezza e trasparenza nella loro gestione. Per quanto riguarda i7 docenti-dipendenti pubblici blici, è possibile l’esercizio dell’attività libero professionale, l’assetto normativo (art. 92, comma 6, D.P.R. 31 maggio 1974, n° 417 - art. 508, comma 15, D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297, e art. 48 della legge 17 maggio 1999, n° 144) infatti la consente, ma solamente dopo l’autorizzazione da parte del capo dell’istituto, il quale verifica che non sussistano condizioni che siano pregiudizievoli per l’attività di insegnamento. La ratio di tali speciali disposizioni derogative del divieto generale per il pubblico impiego di esercitare la libera professione - divieto già vigente all’epoca dell’emanazione delle norme sullo status dei docenti pubblici - consiste “nell’influenza positiva che da tale esercizio può derivare all’attività didattica, atteso che l’attività professionale può arricchire le specifiche conoscenze del docente fino quasi a costituire per quest’ultimo una forma di aggiornamento permanente” (Consiglio di Stato, Sez. VIª, sentenza n° 645 del 30.04.1994). Tale interpretazione trova speculare conferma nel permanere del divieto in capo al personale non docente (Presidi e Direttori didattici, ad esempio). Infatti “il personale non docente è titolare di funzioni diverse da quelle proprie del personale docente e tali da giustificare, sul piano logico, il maggiore rigore con cui, nella vigente legislazione scolastica, è disciplinata la materia delle incompatibilità” (Consiglio di Stato, Sez. VIª, sentenza n° 297 del 21.05.1984). Si riporta infine la conclusione sintetica esposta nella circolare n° 248 del 10/07/2006 del Consiglio Nazionale dei Geologi: a . Solo gli iscritti all’Albo possono svolgere attività libero-professionale; b . Possono essere iscritti all’Albo liberi professionisti; dipendenti pubblici a tempo parziale con orario non superiore alla metà di quello ordinario; pubblici docenti di scuole medie e medie superiori; professori universitari a tempo definito (ovvero parziale); dipendenti pubblici a tempo pieno autorizzati all’espletamento di attività professionale; c . Possono, a richiesta, essere iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 4 della legge 112/1963 coloro i quali, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della medesima legge, svolgano l’attività di pubblici dipendenti a tempo pieno e di professori universitari a tempo pieno. Dott. Geol. Antonello Frau Dott. Geol. Giancarlo Carboni

1 Vedi sul concetto di “professione” in materia di progettazione “interna” di opere pubbliche l’Autorità di Vigilanza sui LLPP, atto di regolazione 8 novembre 1999.


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Si pubblica un sunto della Tesi vincitrice ddel premio di laurea “Gianluca Panetto”, consegnato alla dott.ssa Maura Cuccus, durante l’assemblea annuale ORGS tenutasi a Tramatza lo scorso 11 dicembre 2010

Problemi geologico-tecnici nello scavo meccanico di una galleria autostradale in località Santu Lianu-Nuova Strada Statale 125 Questo è un lavoro di ricerca operativa in cantiere, relativo alla costruzione di una galleria stradale con il metodo di scavo meccanizzato a piena sezione tramite una fresa (Tunnel Boring Machines - TBM) modello "WIRTH TB 390 E" di tipo aperto a doppio sistema di ancoraggio, per la prima volta operante in Sardegna grazie all'impresa Todini Costruzioni Generali S.p.A e all'ANAS S.p.A. Il presente lavoro analizza i problemi geologicotecnici nello scavo meccanizzato della galleria di emergenza"Murtineddu" in località Santu Lianu della nuova Strada Statale 125. La ricerca effettuata prevalentemente in cantiere e

– Redazione dell'elaborato grafico del profilo geomeccanico – Comparazione tra le indagini geologiche previste nel progetto esecutivo e i rilievi geomeccanici eseguiti durante lo scavo. Le opere in questione sono relative al progetto del 2° lotto funzionale della nuova S.S. 125, si collocano all'interno del territorio comunale di Quartu S. Elena e sono raggiungibili dalla vecchia strada S.S 125 in località Terra Mala oppure dalla nuova S.S. 554 in località Santu Lianu. Il tracciato si sviluppa partendo dalla p.k 8+780 (località Murtaucci) con andamento Sud-Est Nord-

Fronte della testa della fr esa aperta (W irth TB 390 E), utilizzata per lo scavo della galleria di emer genza fresa emergenza "Murtineddu". Si notano gli utensili di taglio (cutters).

in particolare all'interno della galleria, per una durata complessiva di 4 mesi, è stata realizzata nelle seguenti fasi: – Rilevamento geologico di superficie – Redazione della carta geologica in scala 1:5000 – Rilevamento geologico e geomeccanico all'interno della galleria di emergenza "Murtineddu" per la caratterizzazione dell'ammasso roccioso interessato dallo scavo meccanizzato (TBM - Tunnel Boring Machines) – Studio del comportamento dell'ammasso roccioso e del suo stato tensionale lungo lo scavo – Analisi del parametro di spinta alla testa fresante della TBM in relazione della tipologia dell'ammasso roccioso

Ovest, ed è costituito da tre gallerie, alcuni tratti in rilevato, opere di contenimento terra, tratte in trincea e tre viadotti sull'asse principale. Per di più da esso, in località Santu Lianu si dipartono le rampe di svincolo per il collegamento alla viabilità esistente della nuova SS 554. Le gallerie naturali a singolo fornice, presenti sull'asse principale, sono denominate in questo modo: galleria "Marapintau" con una lunghezza di 1260 m, galleria "Is Stellas"con una lunghezza di 212,5 m e la galleria "Murtineddu" con una lunghezza complessiva di 2590,5 m. Nella parte laterale delle gallerie stradali "Marapintau" e "Murtineddu"è stata prevista la realizzazione di una galleria di emergenza, mediante lo scavo mecca-


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odini S.p.A per lo scavo della galleria di TBM aperta (W irth TB 390 E) in fase di assemblamento utilizzata dalla T Todini emergenza "Murtineddu".

nizzato, a sezione circolare (raggio interno 1,75 m), collegata alla galleria stradale, a singolo fornice, mediante by-pass pedonali posti lungo l'asse ad un'interdistanza di 150 m. La galleria stradale ha un diametro di 13,9 m, mentre la galleria di emergenza ha un diametro di 3,90 m. Il tracciato della galleria "Murtineddu"che ha uno sviluppo dapprima rettilineo e in seguito curvilineo ad ampio raggio, ha inizio nel vallone del Rio De Stellas, estendendosi per 2590 m, sino allo sbocco in corrispondenza del vallone del Rio Cadelano, subito a Sud Ovest dei ruderi del Nuraghe Riu Cadelanu. La galleria suddetta sottopassa, in direzione circa SE-NW, il versante Ovest del Monte Acutzu, che in asse al tracciato raggiunge una quota di circa 290 m s.l.m. Per ragioni logistiche, di sicurezza e celerità dei lavori di scavo di tale galleria si è deciso, in fase progettuale, di intraprendere la realizzazione della galleria stradale con il metodo tradizionale (esplosivo) dall'imbocco Sud, mentre la galleria di emergenza dall'imbocco Nord con il metodo meccanizzato.Il lavoro svolto in questa tesi è consistito inizialmente in un rilevamento geologico di superficie compiuto in maniera autonoma in scala 1:5000 della zona in esame, che mi ha permesso di acquisire le informazioni necessarie per poter realizzare una carta geologica.

La galleria "Murtineddu" si sviluppa interamente all'interno delle granitoidi appartenenti al cosiddetto Batolite riferibile al ciclo Magmatico Tardo-Ercinico Sardo, derivante dal consolidamento di imponenti intrusioni magmatiche. Il complesso intrusivo orogenetico è composto da un'associazione plutonica calcalcalina, nella quale si evidenzia una forte eterogeneità di composizione, in cui sono presenti granodioriti, monzograniti, gabbri, dioriti e tonaliti. I termini più rappresentati nell'area del progetto sono quelli granodioritici, con subordinate granodioriti tonalitiche e più rari graniti grigi appartenenti alla Facies Is Mortorius della Formazione di Geremeas (GEAc) (Carbonifero Sup. Permiano). Inoltre si possono differenziare diversi litotipi in funzione dei rapporti con le rocce incassanti nonché per la geometria ed i processi genetici intrinseci degli ammassi rocciosi stessi; sono infatti presenti, ad esempio, rocce filoniane quali prodotto delle attività tardo e post magmatica che portarono alla fessurazione e alla successiva iniezione di magmi residuali all'interno del Batolite stesso. Nell'area in oggetto i filoni (melanocrati e leucocrati) sono subparalleli tra loro e orientati in sistemi disposti circa Nord - Sud e, subordinatamente con direzione Nord 160° Est.


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Imbocco Nord della galleria stradale e di emergenza "Murtineddu

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Panoramica dell'ar ea inter essata dalle oper e (imbocco sud della galleria "Is Stellas") interessata

Affioramento posto lungo un taglio stradale, si noti il contatto tra la F or mazione di Ger emeas-F acies emeas-Facies Is Mortorius (GEAc) e un filone melanocrate (fi).

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Filone basico alla progressiva 14040

Le rocce filoniane affioranti sono prevalentemente caratterizzate da struttura granofirica e porfiriticogranitica e subordinatamente aplitica e, più raramente, pegmatitica.

eseguito tramite una fresa (modello WIRTH 390 E) di tipo aperto a doppio sistema di ancoraggio detta Kelly Style TBM's. Tale fresa, lunga 15 m, è dotata di una testa fresante, di un supporto della testa, di un sistema di ancoraggio, di un corpo e un albero principale, di cilindri di spinta e al seguito il suo back-up lungo 140 m, dotato anch'esso di centraline idrauliche, cabine elettriche e trasformatori, un sistema di nastri trasportatori per il materiale di risulta dello scavo, sistema per la movimentazione del treno di smarino, un impianto di ventilazione, un impianto per l'abbattimento delle polveri, un impianto per la distribuzione dell'acqua industriale, un sistema televisivo a circuito chiuso, un sistema automatico di soppressione degli incendi e infine un sistema di monitoraggio dei gas tossici. Lungo il tracciato previsto per la galleria "Murtineddu"sono state realizzate diverse indagini geognostiche e di laboratorio pregresse al progetto esecutivo (2009), inoltre per l'elaborazione di quest'ultimo e per migliorare il livello conoscitivo dell'assetto geostrutturale sono state eseguite ulteriori indagini.

Back-Up della fresa (Wirth TB 390 E), utilizzata per lo scavo della galleria di emergenza "Murtineddu".

Inoltre sono presenti, all'intorno dell'area interessata dal tracciato della galleria, le Arenarie di Serralonga (NLL2) (appartenenti alle successioni vulcanosedimentarie Terziarie) e per quanto concerne i depositi pleistocenici è presente il Subsintema di Portoscuso (PVM2a). Ai piedi dei versanti e a riempimento delle incisioni vallive sono presenti depositi olocenici tra cui i depositi alluvionali terrazzati (bn), coltri eluvio-colluviali (b2) e i depositi alluvionali (b). Come precedentemente accennato lo scavo a piena sezione della galleria di emergenza "Murtineddu"viene

La tipologia delle indagini e la loro ubicazione è stata fortemente condizionata dalla morfologia in cui si inserisce il progetto. Le campagne geognostiche eseguite in più fasi lungo l'intero tracciato della nuova viabilità in progetto hanno portato all'effettuazione di: sondaggi a carotaggio continuo per intercettare l'asse della galleria e disposti lungo il tracciato della stessa, pozzetti esplorativi di profondità variabile, prospezioni geofisiche mediante tomografia, prove di laboratorio sui campioni in roccia per la determinazione dei pesi dell'unità di volume, contenuto d'acqua naturale, distribuzione granulometrica, prove di re-


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Tratto di galleria centinato

sistenza al taglio diretto, la resistenza a compressione monoassiale e point load test. Nel progetto esecutivo (2009) sulla base del modello geologico di riferimento, sono state individuate, mediante i risultati delle indagini geognostiche preliminari, 3 unità geomeccaniche (UG1-Complesso granitoide, UG2-Filoni, UG3.Complesso granitoide e filoni molto fratturati ed alterati) e 2 unità geotecniche (UG4-Graniti arenizzati, UG5-Copertura eluvio-colluviale). Alle diverse unità geomeccaniche, interessate dallo scavo della galleria è stata eseguita una caratterizzazione geomeccanica tramite la Classificazione di Bieniawski (1989) che ha permesso successivamente l'elaborazione di un profilo geomeccanico di previsione. Durante lo scavo meccanizzato della galleria di emergenza "Murtineddu" ho potuto realizzare un rilevamento geologico, all'interno della stessa, per il riconoscimento dei litotipi nel paramento DX e nel paramento SX (spessori, contatti stratigrafici, orientazione), diversi rilievi geomeccanici alle diverse tratte

(n°10 rilievi nel paramento DX e n°11 rilievi nel paramento SX) ed infine l'elaborazione grafica del profilo geomeccanico. I litotipi che caratterizzano i 357 m rilevati, sia nel paramento DX che nel paramento SX sono rappresentati dalle granodioriti appartenenti alla Formazione di Geremeas (Facies Is Mortorius -Carbonifero Sup. Permiano) e filoni basici e filoni acidi riferibili al corteo filoniano (Carbonifero Sup. Permiano). Le diverse classi di ammasso roccioso, individuate durante i rilievi, seguono la Classificazione di Bieniawski (1989) o RMR la quale mi ha permesso di valutare in maniera soddisfacente il comportamento allo scavo della massa rocciosa attraverso un "indice di qualità"della roccia o RMR (Rock Mass Rating). Durante lo scavo della galleria, a diverse tratte della stessa, si sono verificati diversi imprevisti geologici rappresentati perlopiù da zone di alterazione, non previste dalle indagini preliminari, che hanno arrecato notevoli rallentamenti della fresa in avanzamento e ingenti costi aggiuntivi.


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Filone basico alla progressiva 14040

Tr eno per il trasporto dello smarino della fr esa (W irth TB 390 E), utilizzata per lo scavo della fresa (Wirth galleria di emergenza “Murtineddu”.

Successivamente ai rilievi geomeccanici ho voluto confrontare le caratteristiche dell'ammasso roccioso riscontrato in fase di scavo e il comportamento della fresa in avanzamento. Premettendo che le macchine fresatrici durante la loro azione di scavo raccolgono sistematicamente dati inerenti l'avanzamento, quali: la velocità di avanzamento istantanea (m/h), la spinta totale alla testa fresante (bar), la potenza assorbita dai motori (kW), la velocità di rotazione della testa fresante (giri/min), la penetrazione della testa fresante (mm/giro), ho ritenuto opportuno mettere a confronto i vari indici RMR acquisiti in fase di rilevamento e la spinta totale alla testa della fresa. Mettendo a confronto i due parametri considerati ho potuto mettere in evidenza il fatto che proprio in prossimità di ammassi rocciosi di scarsa qualità la fresa ha registrato un notevole abbassamento della spinta. Lo studio di una possibile relazione tra i parametri di funzionamento e di avanzamento della fresa ed i valori di RMR non ha esplicitato nessun legame funzionale ma, se non altro, ha permesso di individuare i parametri che maggiormente influenzano le prestazioni di una fresa in un dato contesto geologico-tecnico.

Inoltre ho voluto comparare i risultati delle indagini geologiche preliminari, e quindi il relativo profilo geomeccanico di previsione, con il profilo geomeccanico elaborato successivamente ai rilievi eseguiti durante lo scavo. Tale confronto ha evidenziato una sostanziale differenza tra due profili geomeccanici, sia per la notevole presenza di diverse zone di alterazione lungo il tratto analizzato sia per la differente alternanza dei litotipi incontrati dalla fresa in fase di scavo. In conclusione, alla luce della mia prima esperienza di ricerca nello scavo e nella costruzione di gallerie ho preso consapevolezza dell'importanza di affrontare con metodi scientifico-ingegneristici sempre più accurati e di dare maggior rilevanza alla figura della professione del geologo nella fase di progettazione delle opere in sotterraneo, con lo scopo di minimizzare i rischi connessi alla realizzazione, garantendo che costi e tempi di costruzione siano mantenuti nelle previsioni. Maura Cuccus


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La Protezione Civile e la difesa del suolo Definizione La Protezione Civile è quell’Organo che in Italia si occupa della previsione, prevenzione e gestione degli eventi straordinari: “Sono attività di protezione civile quelle volte a previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo e calamità naturali” (articolo 3 Legge 225/92). Normativa vigente La legge quadro istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile è la Legge 225 del 24/02/1992. Le altre norme si occupano dei diversi settori della Protezione Civile (Coordinamento dei Soccorsi, Incendi Boschivi, Rischio Idrogeologico). Di seguito è riportato l’elenco delle leggi (nazionali e regionali) vigenti in materia di Rischio Idrogeologico. – D.P.C.M 3 marzo 2009 (G.U. 114 del 19 maggio 2009) Approvazione del piano di bacino del fiume Tevere - V stralcio funzionale, per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce - P.S.5. (09A05677) – D.L. del 30 dicembre 2008, n. 208 (G.U. n. 304 del 31.12.2008) conv. con legge 27 febbraio 2009, n. 13 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009) “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” – Dir .C.M. del 27 ottobr e 2008 (G.U. n. Dir.. P P.C.M. 268 del 15 novembre 2008) “Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici”. – Dir. P.C.M. del 5 ottobre 2007 “Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici” – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale – Dir. P.C.M. 25 febbraio 2005 Ulteriori indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, recanti modifiche ed integrazioni alla Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004 – L. 15 dicembre 2004, n. 308 Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione. – Dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del si-

stema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile. – Legge 11 dicembre 2000, n. 365 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000. – D. L. 12 ottobre 2000, n. 279 Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonchè a favore delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000. – D.M. 3 dicembre 1999 Progetto di sviluppo Alto Adriatico – D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/ 676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. – D.P.C.M. 15 dicembre 1998 Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico. – D.P.C.M. 29 settembre 1998 Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180. – L. 3 agosto 1998, n. 267 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania. – D.L. 11 giugno 1998, n. 180 Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania. – D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 Titolo III - Territorio ambiente e infrastrutture. – D.P.C.M. 4 marzo 1996 Disposizioni in materia di risorse idriche. – D.P.R. 18 luglio 1995 Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino.


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– D.P.R. 14 aprile 1994 Atto di indirizzo e coordinamento in ordine alle procedure ed ai criteri per la delimitazione dei bacini idrografici a rilievo nazionale e interregionale. – L. 31 gennaio 1994, n. 97 Nuove disposizioni per le zone montane. – L. 5 gennaio 1994, n. 37 Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche. – L. 5 gennaio 1994, n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche . – D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 Riordino in materia di risorse idriche . – D.P.R. 14 aprile 1993 Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale. – D.P.R. 7 gennaio 1992 Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle Regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Essendo la Sardegna una Regione a statuto speciale, tutti gli aspetti relativi alla Protezione Civile trovano il loro fondamento nella Legge Regionale numero 3/1989 e ss mm.ii. A questa sono seguite una serie di Circolari, tra le quali spicca quella del 7 Agosto 2003 che pone al centro dell’attenzione l’impor-

17 tanza del rispetto dei corsi d’acqua, della loro corretta regimazione e l’importanza dell’uso del suolo. LA DIFESA DEL SUOLO NELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE Con il D.Lgs 112/98 (noto come Bassanini) si è voluto procedere al decentramento delle funzioni di Protezione Civile ed in particolare, questo D.Lgs attribuisce ai comuni una serie di compiti: a) attuazione di attività di previsione e prevenzione eventi; b) adozione di provvedimenti atti ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi; c) predisposizione dei piani di emergenza. Il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile, al verificarsi delle emergenze egli assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione mantenendo sempre attivo il canale di comunicazione con Prefetto e Presidenza Regionale. Per poter eseguire al meglio questi compiti, i Comuni dovrebbero dotarsi di Piani di emergenza. PIANI DI EMERGENZA Il piano di emergenza è il supporto operativo al quale il Sindaco fa riferimento per gestire gli eventi. Esso trae origine dallo studio analitico di un eventuale situazione che potrebbe verificarsi. Il suo sviluppo e la sua stesura finale avviene per gradi e consente di gestire al meglio le strutture locali nelle varie fasi:


18 Studio Generale del territorio - Il primo passo verso la creazione dei Piani di Emergenza è rappresentato dalla raccolta di tutti quei dati necessari all’inquadramento delle aree, essi sono facilmente reperibili presso l’autorità di Bacino, il comune, la Pro vincia o la Regione competente. Il P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico) ricopre un ruolo importante nello studio dell’assetto generale del territorio comunale e nella zonizzazione delle aree a rischio idrogeologico. Partendo da esso si arriva a circoscrivere lo scenario del rischio esprimendo anche la dinamica dell’evento. Lo scenario che viene individuato nell’ambito degli studi effettuati nel PAI, è però di tipo statico, ossia si ha sempre una coincidenza tra zone a rischio idro geologico e aree di effettivo dissesto. Raramente viene considerato l’evento in modo dinamico cioè individuando, all’interno delle aree del rischio, anche le aree di possibile propagazione del fenomeno. Ma come nasce quindi uno scenario del rischio? Partendo dallo scenario statico proposto nel P.A.I., si procede alla perimetrazione delle aree coinvolte, descrivendo la dinamica dell’evento fino all’individuazione dei possibili danni. In questo stadio è ben nota l’importanza del geologo all’interno dello staff che si occupa della stesura del piano, la cartografia che deve essere prodotta in questa fase, è di pertinenza del geologo, essa deve avere una scala minima 1:10.000 e deve contenere diversi layer quali: perimetrazione delle aree ad elevata pericolosità idraulica ed aree ad alto rischio; individuazione dei punti critici; perimetrazione delle aree di esondazione. A questa cartografia va corredata una descrizione degli eventi dal punto di vista dinamico con una descrizione della possibile evoluzione dello stesso. Sulla base della perimetrazione delle aree vengono poi individuati (da parte del Comune) gli elementi esposti ovvero persone e beni attività produttive e mezzi di comunicazione che ricadono all’interno delle aree a rischio, occorre quindi avere ben chiari i dati demografici del territorio in studio. LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE I lineamenti della pianificazione sono quegli obiettivi che il sindaco deve conseguire garantendo una prima ed immediata risposta all’evento atteso. Per conseguire questi obiettivi il Sindaco si avvale di una struttura comunale di protezione civile solitamente composta da: - COMIT ATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COMITA - CENTRO OPER ATIV O COMUNALE OPERA TIVO Del primo fanno parte un referente comunale, il Segretario Comunale, il responsabile del settore tecnico, un rappresentante per ogni associazione di volontariato presente nel territorio comunale. Il comitato sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile, nell’ambito delle competenze assegnate al comune dalla normativa vigente.

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Del Centro Operativo Comunale fanno parte: un coordinatore, il responsabile del Comitato Comunale, il responsabile della segreteria di emergenza e raccolta dati. Il C.O.C. ha il compito di assistere alla popolazione, e di garantire assistenza veterinaria; deve coordinare volontari, materiali e mezzi; deve garantire le telecomunicazioni.

FA SI DI ALLER TAMENTO ALLERT Nel sistema di allertamento per il rischio idrogeologico vi sono tre distinti livelli di criticità individuati attraverso lo studio di diversi tempi di ritorno: – Criticità Or dinaria: T empo di ritor no Tempo compreso tra 2 e 5 anni. – Criticità Moderata: tempo di ritorno compreso tra 5 e 20 anni; – Criticità Elevata: tempo di ritorno maggiore di 20 anni. Una volta completato il quadro relativo agli scenari ed agli esposti, vanno definite le soglie di dettaglio. Al superamento di queste soglie prefissate corrisponde un livello di allerta ben preciso. I bollettini e gli avvisi vengono ricevuti dal Comune. Visto il carattere dinamico degli eventi, ricopre in questo caso rilevante importanza il Presidio Territoriale, mirante al monitoraggio del punti critici. Detto Presidio potrà essere composto da personale tecnico del Comune o da Volontari (se presenti in associazione nell’area in esame). Nel nostro settore, il Presidio si distingue in: – Pr esidio T er ritoriale Idraulico (che si occupa Presidio Ter del rilevamento dei corsi d’acqua a scadenze prestabilite, osservazione delle arginature, monitoraggio delle aree inondabili; ai sensi del R.D. 523/1904 e della più recente L. 225/1992, si procede alla rimozione di eventuali pericoli ed al ripristino degli eventuali argini danneggiati);


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– Pr esidio T er ritoriale Idrogeologico (individuaPresidio Ter zione di piccoli movimenti franosi; evoluzione dei movimenti del suolo; lettura della strumentazione di monitoraggio. Anche questo Presidio avvia le attività di ricognizione delle aree esposte al rischio). Se durante le fasi di studio dell’evoluzione del Rischio, la Criticità aumenta, le attività del Presidio territoriale andranno intensificate. FASI OPERATIVE eallerta si attiva al ricevimento del La Fase di Pr Preallerta Bollettino con previsione di criticità ordinaria emesso dal Centro Funzionale Regionale. Il Sindaco avvia le comunicazioni con le strutture operative sul territorio. ttenzione viene attivata dal Sindaco La Fase di A Attenzione al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato da 2 fattori: - ricevimento dell’avviso di criticità moderata emesso dal centro Funzionale Regionale; - verificarsi di un evento di Criticità Ordinario; superamento delle soglie riferite all’allertamento locale. In questa fase la struttura comunale attiva il Presidio Operativo. eallar me viene attivata dal Sindaco La Fase di Pr Preallar eallarme al raggiungimento del relativo livello di allerta: - ricevimento di un avviso di criticità elevata; - verificarsi di un evento di criticità moderata; - superamento della soglia riferita al sistema di allertamento locale. Il Sindaco attiva il Centro Operativo Comunale (COC) e dispone tutte le risorse disponibili alle eventuali attività di soccorso, evacuazione e assistenza alla popolazione. me è anch’essa segnalata dal SinLa Fase di Allar Allarme daco al raggiungimento del relativo livello di allerta: al verificarsi di un evento con criticità elevata; al superamento della soglia riferita al sistema di allertamento locale.

In questa fase vengono eseguite tutte quelle attività miranti al soccorso, evacuazione e assistenza alla popolazione interessata. CONCLUSIONI Alla luce di quanto esposto è evidente come il geologo, con un approccio multidisciplinare, svolge un ruolo cardine nella predisposizione di un piano di Protezione Civile. Nell’ambito della difesa del suolo è inoltre opportuno evidenziare che il dissesto idrogeologico rappresenta anche per la Sardegna un problema di sempre più rilevante importanza, vista la perdita di vite umane e gli ingenti danni alle infrastrutture e al territorio. Oggi trecento comuni sardi (80% circa) evidenziano almeno una porzione del loro territorio ad elevata pericolosità idraulica o da frana, in questi contesti il geologo, analizzando il materiale a disposizione ed osservando lo stato di fatto, deve modellare gli scenari statici e trasformarli in scenari dinamici. Nell’ambito regionale sono ancora troppo pochi i Comuni dotati di un piano di Protezione Civile per il Dissesto Idrogeologico, una carenza spesso associata ad una mancanza strutturale di fondi, per un settore, quello della difesa del suolo, che se opportunamente programmato potrebbe divenire anche un importante volano di sviluppo. A concludere una analisi del contesto Ogliastrino, dove stando ai dati in nostro possesso, nessun Comune risulta dotato di Piano di Protezione Civile per il rischio idrogeologico, una considerazione che purtroppo stride fortemente con il pesante dazio pagato nel dicembre 2004 da questa Provincia. Dott. Geo. P atrizia FFara ara Patrizia


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NORMATIVA

Obbligatorietà della Relazione Geologica. Ininfluenza di precedente elaborato Sentenza del Consiglio di Stato n. 5666/2009 La recente sentenza n° 5666 del 23/09/ 2009 ha accolto il ricorso in appello proposto da Consiglio Nazionale dei Geologi e dall’Ordine regionale dei geologi della Calabria (rappresentati e difesi dagli avv.ti Anna Lagonegro e Claudio Romano) contro l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro avente ad oggetto la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il completamento del corpo preclinico e della realizzazione dei corpi aula della nuova sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia. La sentenza ha stabilito, concordando con i motivi del ricorso e contro la sentenza del T.A.R. Calabria: – l’obbligo di acquisire specifica ed attuale relazione geologica alla relazione preliminare, definitiva ed esecutiva nell’ambito delle opere pubbliche non rilevando la sussistenza di precedenti relazioni in possesso della stazione appaltante ((infatti, ai sensi della legge c.d. Merloni ter n.109/ 1994 (in particolare, dell’art.16) e successive modificazioni e del Regolamento sui LL.PP di attuazione, di cui al D.P.R. n.554/ 1999, (in particolare degli artt.25, 26, 27 e 37), D.Lgs 163/2006, è specificamente prevista l’acquisizione obbligatoria agli atti progettuali della relazione geologica);; l’Amministrazione appaltante che in sede di redazione del documento preliminare della gara in oggetto aveva espressamen-

te previsto, tra l’altro, a proposito delle regole e norme tecniche da osservare nella gara, che, essendo stata l’area interessata dall’intervento in passato oggetto di studi ed indagini logiche ed idrogeologiche, non si riteneva necessario “procedere ad ulteriori indagini in tal senso”; – l’obbligo di acquisire specifica ed attuale relazione geologica nelle zone dichiarate sismiche e/o sottoposte a vincolo idrogeologico in quanto, anche a voler prescindere dalla normativa sui lavori pubblici, risulta espressamente previsto da specifica normativa (legge n.64 del 2.2.1974 e D.M. 11.3.1988 e D.M. 14.01.2008) essendo lo stesso comune oltretto in “zona sismica” e inserita nel Piano di Assettio Idrogeologico. – come l’obbligo di acquisire specifica ed attuale relazione geologica t rrovi ovi una sua pr ecisa fonte vinco precisa lante nella normativa ora richiamata anche per la natura particolare dei luoghi considerati considerati; Dott. Geol. Giambattista Cadau


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La geotermia in Sardegna una risorsa ancora da sfruttare Per energia geotermica si intende l'energia contenuta sotto forma di calore all'interno della Terra; è noto infatti come l'interno del pianeta sia costituito da enormi masse di roccia fusa che costituiscono il cosiddetto "mantello", dal quale partono dei pennacchi di lava che talvolta raggiungono la superficie terrestre formano i vulcani. Si tratta di una enorme energia termica che in tutto il mondo si cerca di sfruttare in maniera sempre più efficiente grazie al continuo progredire delle tecnologie. La geotermia sfrutta il calore interno della terra, infatti la temperatura delle rocce aumenta progressivamente con la profondità di 3°C ogni 100 metri, questo aumento di temperatura è chiamato gradiente geotermico. Esistono tuttavia delle zone della Terra privilegiate dove il gradiente è decisamente superiore alla media, ciò può essere dovuto alla presenza di masse magmatiche fluide o solidificate ma ancora in via di raffreddamento, oppure a particolari condizioni idrogeologiche della crosta terrestre dove le acque piovane penetrando nel sottosuolo, laddove sussistono le adatte condizioni geologiche, si infiltrano in profondità raggiungendo le rocce calde e permeabili formando degli acquiferi caldi, questi possono raggiungere delle temperature molto elevate (oltre i 300°C), che prende il nome di serbatoio geotermico. I principali serbatoi geotermici italiani hanno una sorgente di calore costituita da corpi magmatici, geologicamente recenti o attuali, dove l'acqua raggiunge facilmente i 150-350°C, sepolti a 3000-4000 m di profondità, che sarebbe la profondità limite affinché il serbatoio geotermico sia economicamente vantaggioso per il suo sfruttamento. I vapori che si creano in queste condizioni possono essere catturati e sfruttati da delle turbine per la produzione di energia elettrica, come succede fin dal 1913 nella zona di Lardarello in Toscana, che costituisce la regione storica in Italia, ma anche nel mondo, per lo sfruttamento della risorsa geotermica. Le fonti di calore geotermiche in Sardegna derivano generalmente dall'infiltrazione delle acque piovane che infiltrandosi attraverso delle fratture nella roccia vengono riscaldate in profondità, poi risalendo verso l'alto lungo altre fratture nelle rocce, danno luogo a sorgenti termali di superficie, creando delle circolazioni di acque termali riscaldate da corpi magmatici nella fase finale del loro raffreddamento e nelle contigue rocce prevalentemente sedimentarie. Dagli studi fin'ora eseguiti sia hanno due zone di grande interesse: la zona di Sardara e quella di Capo Marargiu. Potenzialità notevoli furono a suo tempo riscontrate anche nell'area di Casteldoria, nel Nord Sardegna, dove furono rinvenute acque calde a temperatura di oltre 90 °C . Mentre una zona del tutto inesplorata è quella di Benetutti-Dorgali dove le sorgenti raggiungono temperature superiori a 30 °C e dove

presumibilmente in profondità dovrebbero esistere condizioni ancora migliori. In definitiva il quadro geotermico sardo è assai promettente. Nel periodo 1958 - 62 vennero perforati alcuni pozzi, dall'Ente Sardo Elettricità, nella zona Nord (Casteldoria, Coghinas) per verificare la presenza di sistemi idrotermali industrialmente sfruttabili. Le temperature misurate sono dell'ordine di 80 ÷ 100°C fino a 1500 m e pertanto ritenute non idonee per lo sviluppo di un progetto per la produzione elettrica. Infatti le sorgenti geotermiche utilizzate negli impianti geotermoelettrici hanno temperature superiori. Misure di gradiente di temperatura effettuate nell'area del Campidano (Decimoputzu) alla fine degli anni '90, indicano valori similari a quelli dell'area Nord. A partire dal 1988 è stata fatta una classificazione geotermica del territorio italiano da cui risultava già da allora che la Sardegna, pur non avendo dei serbatoi geotermici ricchi come quelli Toscani. Abbia ben il 60% circa del territorio interessato dalla presenza di aree geotermiche, un estensione confrontabile proprio alle regioni più ricche dal punto di vista geotermico: Toscana e al Lazio. Le altre regioni italiane interessate dalla presenza di vaste aree geotermiche, sono il Veneto e l'Emilia-Romagna con il 45% del territorio, Lombardia, Umbria, Sicilia, Basilicata, Campania e Friuli-Venezia Giulia con il 30%, mentre in tutte le altre regioni non si supera il 15%. Il notevole vantaggio che l'energia geotermica offre, rispetto ad altre fonti energetiche, è una notevole attrattiva ecologica. Essa è infatti relativamente pulita e innocua per l'ambiente, sia perché non inquina l'atmosfera con prodotti di combustione o radiazioni sia perché, come nel caso dei sistemi idroelettrici, non sottrae all'uso i terreni più fertili. Anche se le condizioni geologiche della Sardegna fanno si che esistano estesi giacimenti geotermici caratterizzati da temperature non particolarmente elevate, le possibilità di sfruttamento sono notevoli. Pur avendo a disposizione prevalentemente fluidi geotermici a bassa entalpia, che pur non potendo essere sfruttati per la produzione diretta di energia elettrica possono comunque avere una grande importanza, con applicazione oltre che nei tradizionali usi termali balneo-turistici, anche in agricoltura, zootecnia, attività di serra, nel riscaldamento degli edifici e in tutti quei processi industriali che necessitano di notevoli quantità di calore a modeste temperature. Infatti se la temperatura del fluido geotermico è maggiore di 40°C questo può essere usato direttamente per il riscaldamento delle serre e delle abitazioni, così come avviene già da tempo in diverse città del nord Italia, se la temperatura è inferiore a 40°C fino a 18÷20°C il corpo geotermico può essere utilizzato come sorgente per un sistema a pompa di calore per condizionamento


22 invernale ed estivo di ambienti e per produrre acqua calda a 55°C, assicurando efficienze energetiche molto alte, circa il doppio rispetto alle pompe di calore tradizionali. In questo caso si parla di pompe di calore geotermiche le quali, per esempio, se fossero massicciamente adottate nelle colture in serra del Campidano potrebbero sostituire quasi completamente l'uso del gasolio per il riscaldamento. Oggi abbiamo a disposizione le tecnologie che permetterebbero di sfruttare immediatamente le fortunate condizioni geotermiche del sottosuolo sardo. Fin'ora invece in Sardegna solo la balneologia termale ha avuto un certo sviluppo. Il riscaldamento degli edifici mediante impianti geotermici è un mercato ancora troppo trascurato, vaste aree della Sardegna hanno inverni tutt'altro che miti, e comunque anche nelle aree costiere e di pianura le spese per la climatizzazione degli edifici, diventano sempre più onerose. Negli anni passati si è trascurata una adeguata progettazione dal punto di vista efficienza termica degli edifici, attualmente si assiste giustamente ad una inversione di tendenza, tanto che le normative nazionali e regionali sono decisamente orientate a stimolare lo sviluppo di una nuove generazione di edifici molto più efficaci dal punto di vista del risparmio energetico. Non è ben noto purtroppo che le tecnologie attuali permettono di sfruttare la capacità termica del sottosuolo non solo per il riscaldamento, ma anche per raffrescamento degli edifici sfruttando la capacità termica del terreno, che già a pochi metri di profondità mantiene una temperatura quasi costante durante tutto l'anno, circa 15-20°C entro qualche decina di metri di profondità. Questo permette a particolari pompe di calore di estrarre calore dal sottosuolo d'inverno per riscaldare e di cedere calore sempre nel sottosuolo durante l'estate per raffrescare. Tutto questo senza incorrere nelle difficoltà che hanno le tradizionali pompe di calore aria-aria, cioè che utilizzano come elemento di scambio l'aria dell'ambiente esterno. È noto infatti come la loro efficienza energetica decresca quando debbano lavorare in condizioni di temperature estreme, cioè quando all'esterno si hanno circa 0°C oppure oltre i 35°C. Invece queste particolari pompe di calore dette appunto "geotermiche", utilizzando la naturale riserva di calore costantemente presente nel sottosuolo, sono virtualmente esenti da tale limite. In pratica lo scambio termico avviene attraverso una rete di serpentine, interrate all'esterno dell'edificio con una sonda geotermica verticale oppure, avendo abbastanza spazio a disposizione in giardino o nel terreno circostante l'edificio, con una sonda interrata a circa 60 cm di profondità che si sviluppa per una superficie almeno pari a quella dell'ambiente che si vuole riscaldare, in alcuni casi le serpentine possono essere integrate nel sistema di fondazione degli edifici di nuova costruzione. Le pompe di calore geotermiche sono molto diffuse in Europa, e Stati Uniti, si stano diffondendo sempre più rapidamente nel nord Italia, purtroppo non altrettanto rapidamente in Sardegna. Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica direttamente da fonti geotermiche, sulla base delle

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conoscenze attuali non vi sono i presupposti per un suo sfruttamento, anche se sarebbe auspicabile reperire le risorse economiche per finanziare il proseguo della ricerca geologica finalizzata alla definizione delle anomalie geotermiche sarde, in realtà c'è ancora molto da studiare da questo punto di vista. Occorrerebbe effettuare una adeguata ricerca sfruttando le più avanzate tecnologie, oggi disponibili a costi relativamente contenuti, eseguire un adeguato numero di sondaggi profondi ed avere laboratori attrezzati allo scopo, così come si auspicava già nel 2002 nel Piano Energetico Regionale. Senza queste conoscenze di base non è possibile verificare la possibilità di poter applicare le nuove tecnologie attualmente in sperimentazione, sono infatti in studio dei nuovi sistemi geotermici avanzati (EGS, Enhanced Geothermal Systems), per mezzo dei quali potrebbe essere generata energia elettrica in aree prive di importanti serbatoi geotermici, soprattutto in regioni adatte al teleriscaldamento urbano, rendendo così attuabili impianti di cogenerazione (energia elettrica più calore) esenti da emissioni di CO2 ed economicamente sostenibili. Questa tecnologia è ancora in fase di sperimentazione, ma i risultati di un progetto europeo in corso sono promettenti. Ma al di la della produzione di energia elettrica, già solo considerando le svariate possibilità di sfruttamento della risorsa geotermica renderebbe auspicabile una adeguata campagna di ricerca, sopratutto se si considera che l'attuale livello dei prezzi del petrolio e del gas, che gli osservatori qualificati ritengono non più recuperabili, incidono sempre più pesantemente nella nostra economia. Dobbiamo assolutamente attuare ogni iniziativa che ci permetta di spostare i consumi verso le fonti rinnovabili, ormai sempre più vantaggiose dal punto di vista economico. A livello nazionale il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, Claudio Scajola, e del Ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, ha approvato un decreto legislativo che semplifica le regole per lo sfruttamento della geotermia per fini energetici. Il decreto, intitolato "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche" cerca di valorizzare questa risorsa ed una fonte pulita di approvvigionamento energetico, vista la sua diffusione nel territorio nazionale. Esiste quindi consapevolezza dell'esistenza di un notevole mercato potenziale per l'utilizzo su vasta scala dei fluidi geotermici, specie per quanto riguarda la climatizzazione di abitazioni e per il settore agrozootecnico e tale mercato, come è facile prevedere, si espanderà ancor più nei prossimi anni. È pertanto importante verificare anche per la Sardegna la potenzialità energetica della fonte geotermica, sulla scia di quanto altre Regioni stanno già facendo, soprattutto del Nord che con incentivi vari cercano di dare un forte impulso allo sviluppo della geotermia a bassa e media entalpia, giocando così un ruolo significativo nel risparmio di energia prodotta da fonti non rinnovabili. Giancarlo Carboni


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IN RICORDO DI CARLO PREMOSELLI Una scomparsa annunciata per tempo dal decorso incontrollabile del destino è quella che ha visto venir meno un caro e illustre collega che per troppi e lunghissimi anni ha combattuto con un susseguirsi di malattie, finendo per soccombergli, nonostante la forza e la volontà, non disgiunta da una serena accettazionema certo non rassegnazione, con cui avevacercatocaparbiamente,ma purtroppoinutilmentediopporsi. Carlo Premoselli è andato via così, dopo una vita di soli 66 anni, che gli ha impedito di continuare ad adoperarsi con passione nella professione da geologo, portata avanti con disinvolta volontà fino a qualche giorno prima di essere ricoverato per l'ultima volta in quell'ospedale che ben conosceva, quasi a dimostrare che quel fatidico momento era solo un appuntamento certo, però rimandabile di volta in volta. Non può che essere così, se si pensa che l'ultimo terzo, quasi, dei suoi anni, li ha passati sfortunatamente a misurarsi con malattie le quali, anche se non totalmente invalidanti, hanno comunque finito per condizionargli la vita, costringendolo dapprima a irrimandabili sedute terapeutiche alternate giornalmente, poi a interventi chirurgici talvolta con conseguenze e strascichi indelebili fino a minare seriamente la sua fibra di ferro, esuberante anche grazie a una statura non comune in noi sardi. Era infatti nato a Genova e si era trasferito a Sassari subito dopo la laurea in geologia seguendo la famiglia di origine. Quasi da subito aveva iniziato la carriera di insegnante di matematica negli Istituti tecnici, divenendo un valente professore stimato dai colleghi e ben voluto dagli allievi - caratteristica che non lo abbandonerà fino alla pensione-; in città si era sposato e dal matrimonio ha avuto due figli. A Sassari si è cimentato subito, da giovanissimo geologo, con una professione quasi strana, allora, non certo di successo e pressoché impraticata tranne che per l'impegno di qualche pioneristico appassionato. Si può ben dire che il Dott. Premoselli sia stato uno dei primi geologi a espletare, nello studio

23 coraggiosamente aperto dal vero antesignano dei geologi sassaresi, il prof. Pasquale Brandis, una professione conosciuta solo grazie all'influenza che si riusciva a esercitare, allora, presso gli uomini politici, ottenendo assensi talvolta per niente convinti. Di rado, per no dire solamente, si poteva lavorare perché si eseguivano progetti per conto della Cassa per il Mezzogiorno e quindi, in qualche modo, la "relazione geologica" era uno deidocumentigeneralmente,manonindispensabilmente, richiesti, spesso grazie alla disponibilità del progettista ad accettarla piuttosto che per l'esigenza dello specialista a motivarne la redazione. Si era negli anni Settanta e nonostante fossero già stati emanati il regolamento per la tutela del titolo e della professione del geologo e il decreto ministeriale recante il tariffario per le nostre prestazioni, non si prospettavano di certo grandi opzioni o possibilità di successo nell'attività e né, altrettanto, si intravedevano per queste figure rosei orizzonti presso gli enti pubblici la cui presenza era veramente da contare con le dita di una mano. Un inizio duro che Carlo ha conosciuto interamente ma che ha saputo affrontare in maniera assolutamente sportiva, evitando sempre di perseguire spasmodicamente un incarico presso gli enti locali (allora gli unici che accettassero, dopo estenuanti presentazioni e raccomandazioni, il supporto del geologo nella progettazione delle opere pubbliche), vivendo con simpatico disincanto un'attività difficile ma interessante e divertente, quasi da poter essere scambiata con un hobby qualsiasi: una passione, quella del geologo, che egli ha costantemente perseguito facendola mai venir meno. Con Carlo, e con il fondatore di quello studio, ho diviso lunghi anni di collaborazione ravvivata da discussioni su "interpretazioni e dinamiche fisiche" non sempre coincidenti, fino a quando mi sono occupato della sola attività di geologo. La separazione, professionale ma non certo personale, il cui legame si è anzi rinsaldato, è avvenuta quando il sottoscritto, preso da nuove esperienze universitarie, ha provveduto ad adottare un diverso modello organizzativo; di certo non è venuta meno l'anima geologica, grazie alla quale sono maturati diversi motivi di incontro con Carlo su una passione comune, in particolare quando i segni della malattia sono divenuti importanti e fortemente invasivi. Al rimpianto per la perdita di uno stimatissimo collega e amico, quella di Carlo Premoselli, si unisce la stima e l'ammirazione per la sua paziente accettazione dell'accanimento da parte di tante disgrazie di salute. Un rimpianto e un sentimento che va oltre il solo mondo, pure importante, della geologia e della professione. Giuseppe Scanu

IN RICORDO DI CESARE MEDICI Cesare Medici, emiliano di nascita ( Reggio Emilia 1939), si è sempre considerato un geologo sardo, in quanto ha vissuto nell'isola per più di 45 anni. Dopo la Laurea presso l'università bolognese viene assunto dalla Sanac (Società del gruppo Fiat) per seguire le miniere di argille refrattarie di Nurallao e di caolino di Serrenti Furtei. Ha Lavorato come dipendente per più di venti anni, fino agli anni ottanta, quando la società decise di interrompere l'attività estrattiva. La Sanac gli propose di lavorare nella sede di Genova ( come funzionario), ma egli per amore della sua professione e della Sardegna decise di restare e, col subentro nella concessione mineraria, intraprese una nuova vita imprenditoriale e professionale. Con tenacia e sulla base di rigorose ricerche tecnologiche, dimostrò che le stesse argille (con la coltivazione selettiva dei livelli più idonei) potevano essere impiegate nel settore ceramico e riattivò la miniera di Nurallao. Alla fine degli anni novanta ( dopo aver ceduto la concessione alla Colino Panciera) dirottò la sua attività professionale dalla geologia mineraria ( si interesso tra l'altro di feldspato e di rocce ornamentali) ai vari settori della geologia applicata: indagini geologico-tecniche e studi di stabilità, pianificazione geologico- ambientale e mitigazione del rischio idrogeologico e altri. Prossimo ai 70 anni si mise in pensione e mentre programmava una vita serena con l'amata moglie Graziella con tanti progetti (soprattutto di viaggi), il male del secolo lo ha colto alcuni mesi fa. Ha combattuto con forza la sua malattia e se ne andato in silenzio (ha impedito alla moglie di diffondere la notizia; anch'io ho purtroppo saputo della sua malattia solo negli ultimi giorni) e con dignità assistito amorevolmente dalla sua Graziella. Ho conosciuto Cesare nel 1975, io fresco laureato, mentre studiava nella piccola biblioteca dell'allora Istituto di Geologia e fui colpito dalla passione e profondità con cui affrontava le problematiche geologiche, sempre però " in modo concreto", come amava ripetere. Con lui ho vissuto una vita parallela ( di amicizia e di interessi professionali) in cui, per i reciproci impegni di lavoro e di famiglia, ci si vedeva non

spesso. In certi periodi ci si frequentava con assiduità, per preparare pubblicazioni insieme ( è sempre stato un appassionato ricercatore e un autentico divoratore di libri), per organizzare i due Congressi Minerari tenutisi a Cagliari nel 1997 e nel 2002 che lo videro protagonista; e, durante l'attività di Presidente dell'ORG in cui lui fu un prolifico e costruttivo "consigliere" nascosto, anche nei tre Congressi organizzati dal nostro ordine Regionale: del 1997 sulla Mappatura della pericolosità e del rischio geologico per la predisposizione dei piani comunalidiprevenzione;del1999sulla Pianificazione urbanistica, la bonifica idraulica e il dissesto idrogeologico in Sardegna; e del 2005 sul governo del territorio: il contributo della Geologia nelle nuove forme di pianificazione (dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai nuovi strumenti di pianificazione in Sardegna). In questi ultimi anni, purtroppo le nostre frequentazioni si sono diradate, ma le poche volte che ci si sentiva o si vedeva, quante belle chiacchierate e discussioni soprattutto di economia e pianificazione territoriale ( gli argomenti da lui prediletti negli ultimi anni). È così che lo ricordo, non come un collega ma come un amico fraterno. Penso che così lo ricordino i geologi della Gallura, quelli che lo hanno frequentato di più, oltre che per sua professionalità per le sue doti umane. Carlo Marini


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Numero Unico - 2011


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