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Reti televisive

Nel mese di novembre 2001, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emanato il Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, con delibera n. 435/1/CONS del 15 novembre 2001, con il quale, con riferimento alla legge 66/2001, ha indicato i requisiti, le modalità e le procedure per ottenere l’autorizzazione o la licenza per le trasmissioni in tecnica digitale, disciplinando anche il periodo di transizione che prevede due fasi di sviluppo. La prima fase, sperimentale, terminerà nel 2004; la seconda sarà quella applicativa e dovrà concludersi nel 2006 con la cessazione delle trasmissioni analogiche. La televisione digitale terrestre ha comportato una rivoluzione nella figura del concessionario. In precedenza, infatti, il concessionario era il soggetto responsabile della preparazione e del contenuto del programma ed era altresì il soggetto che poteva installare ed esercire impianti di radiodiffusione. Con la radiodiffusione in tecnica digitale sono introdotte tre nuove figure: - fornitore di contenuti: è il soggetto che avrà la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla diffusione; - fornitore di servizi: è il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico ad accesso condizionato, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi; - operatore di rete: è il soggetto titolare del diritto d’installazione ed esercizio degli impianti di trasmissione e che provvederà alla diffusione dei programmi prodotti dal fornitore di contenuti e fornitore di servizi. Ai fornitori di contenuti e fornitori di servizi sarà rilasciata un’autorizzazione, mentre all’operatore di rete sarà rilasciata una licenza. Il citato regolamento dell’Autorità prevede che uno stesso soggetto possa essere contemporaneamente fornitore di contenuti ed operatore di rete, ma un operatore che ottiene la licenza in ambito nazionale non può ottenere la licenza in ambito locale. Una delle conseguenze della suddetta separazione dei ruoli è che, in molti punti, la normativa concernente gli operatori di rete ricalca i principi di quella degli operatori di telecomunicazioni. Per quanto riguarda le norme per la fase di avvio dei mercati e per la transizione al definitivo regime “tutto digitale”, il regolamento identifica nell’abilitazione lo strumento giuridico per consentire ai soggetti interessati la sperimentazione in tecnica digitale su frequenze terrestri. Le abilitazioni valgono per i soli operatori di rete (i nuovi fornitori di contenuto ottengono l’autorizzazione direttamente, senza passaggi intermedi), possono essere richieste fino al 30 marzo 2004 e hanno validità fino al 25 luglio 2005 (scadenza delle concessioni analogiche). Durante questa fase transitoria il Ministero provvede al rilascio dell’abilitazione alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in tecnica digitale, ai soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione sonora e televisiva nonché ai consorzi costituiti ai sensi dell’art. 2602 del c.c.

Fondazione Ugo Bordoni - Le reti di telecomunicazione in Italia

Il satellite Olympus dell’ESA lanciato nel 1989. All’epoca il più grande satellite per telecomunicazioni al mondo.

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