Le reti di telecomunizione in Italia

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Lo stato delle reti in Italia

viste dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Le emittenti estere legittimamente stabilite in uno Stato appartenente all’Unione Europea o in uno Stato parte della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera non sono tenute in Italia a richiedere l’autorizzazione, sulla base dei principi di carattere generale stabiliti dalla direttiva comunitaria “TV Senza Frontiere”. Le autorizzazioni sono rilasciate per un periodo di sei anni e possono essere rinnovate.

VERSO LA RETE DIGITALE TERRESTRE

Quella presentata finora è la fotografia della situazione delle reti di diffusione radiofoniche e televisive alla vigilia dell’introduzione del digitale terrestre. In questa sezione si presenta lo stato della normativa per l’introduzione del sistema digitale terrestre in Italia e si discutono problemi evolutivi specifici della situazione italiana, relativi alla saturazione dello spettro già raggiunta con l’attuale assetto televisivo. Prime regole del sistema digitale terrestre

La legge n. 66 del 2001, già precedentemente citata, oltre a trattare delle concessioni televisive in tecnica analogica, detta le prime regole per una relativamente rapida trasformazione delle trasmissioni televisive da analogiche in digitali. Riprendendo molte indicazioni date nel Libro Bianco del Comitato per il Digitale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la legge 66/2001 indica i punti salienti che rendono le modalità di superamento del sistema analogico differenti da quelli disegnati dagli altri paesi europei: - la scelta della data del 2006 per la cessazione delle trasmissioni analogiche. L’Italia, così, è il primo Paese al mondo ad aver fissato la scadenza del 2006 per la definitiva migrazione delle trasmissioni da analogico a digitale; - l’introduzione dell’obbligo, nella fase della sperimentazione, a carico dei soggetti titolari di più di una concessione analogica, di riservare almeno il 40 % della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi per la sperimentazione da parte di altri soggetti; - la distinzione tra soggetti fornitori di contenuti e soggetti che diffondono i programmi, espressa in termini di differenti responsabilità e differenti titoli abilitativi (autorizzazione e licenza); - durante il periodo di prosecuzione transitoria delle trasmissioni analogiche, la razionalizzazione delle attuali reti di diffusione e il reperimento delle frequenze da dedicare alla sperimentazione digitale sono stati affidati al trading delle frequenze.

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Fondazione Ugo Bordoni - Le reti di telecomunicazione in Italia


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