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3.3
Imposte di Registro e ipocatastali
3.3.1 Cessione di impianti fotovoltaici qualificati come beni mobili In base al principio di alternatività IVA registro, di cui all’articolo 40 del
Testo Unico dell’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n.131, (TUR), “per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa”. In linea generale, pertanto, la cessione dell’impianto fotovoltaico soggetta ad IVA sconta l’imposta di registro in misura fissa. In particolare, nel caso di cessione a titolo oneroso di impianti fotovoltaici, soggetti ad IVA, qualificati come beni mobili: - la registrazione deve essere effettuata solo in caso d’uso se la cessione del bene mobile viene effettuata tramite contratto verbale o per scrittura privata non autenticata; - la registrazione deve essere, invece, effettuata in termine fisso se il contratto viene concluso per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Nel caso in cui non trovi applicazione l’imposta sul valore aggiunto (ad es. laddove il cedente sia un soggetto che non eserciti attività d’impresa, ed in capo al quale, pertanto, non viene integrato il presupposto soggettivo per l’applicazione del tributo) il contratto di cessione deve comunque essere assoggettato a registrazione in termine fisso, a prescindere dalla forma utilizzata per la conclusione del contratto, con applicazione dell’imposta di registro in misura pari al 3 per cento, prevista, per i trasferimenti di
beni mobili,
dall’articolo 2 dalla Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
3.3.2
Cessione di impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili Nel caso di cessione a titolo oneroso di impianti fotovoltaici qualificati
come beni immobili la disciplina fiscale applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale risulta diversificata in ragione del trattamento applicabile, ai fini dell’IVA, alle disposizioni contenute nell’atto.