Strisciata

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La disposizione di legge che ha temperato la discrezionalità del potere disciplinare è l’art. 7 L.300/70 (lo statuto dei lavoratori) applicabile –seppure solo in parteal rapporto di pubblico impiego in forza dell’espresso rinvio operato dall’art.55 d.lgs. 165/01. Analizziamo questi limiti. Le norme disciplinari relative alle sanzioni e alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Queste sono le parole dell’art. 7 che al comma 1 introduce il principio della pubblicità del codi ce disciplinare. Insomma, per non ridurre una potestà giuridica a mero arbitrio, il Legislatore impone al datore di lavoro l’affissione del codice disciplinare che deve contenere l’indicazione anche sommaria o per categorie di fatti che sono considerati illecito, i tipi di sanzione e i criteri di collegamento tra illecito e sanzione. La legge prevede che il codice disciplinare sia predisposto con un regolamento d’azienda e cioè con un atto unilaterale del datore di lavoro. Generalmente però questo è concordato con le organizzazioni sindacali e si trova all’interno dei contratti collettivi. L’art. 7, come abbiamo visto, prevede che il codice disciplinare sia “affisso” e la giurisprudenza ha interpretato la norma in senso piuttosto rigido nel senso di non ammettere forme diverse di pubblicità (quali, ad es., la consegna a mani del lavoratore del contratto collettivo contenente il codice). Pertanto se il codice disciplinare non è affisso in luogo accessibile a tutti, la sanzione irrogata è nulla. Questa regola subisce un temperamento solo per il licenziamento disciplinare, ossia licenziamento irrogato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Il licenziamento è la più estrema delle sanzioni disciplinari e si applica solo nei casi più gravi di inadempimento del lavoratore. Il motivo per cui la mancata affissione del codice disciplinare non inficia la validità del licenziamento, è che esso trova il suo fondamento e quindi la sua motivazione direttamente nella legge. La giusta causa è una causa (l’ inadempi-

mento) tanto grave che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto (art.2119 cod. civ.). Si parla più comunemente di “licenziamento senza preavviso”. Il giustificato motivo soggettivo consiste in un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore (art.3 L. 604/66). Prima di tutto occorre soffermarci sulle garanzie procedimentali, disciplinate dall’art. 7 L.300/70 e dall’art. 41 CCNL sanità privata del 2003 (per il settore della sanità privata); per il settore pubblico le garanzie sono contenute nell’art. 55 d.lgs. 165/01 e nell’art. 12 CCNL sanità pubblica del 2002. Innanzitutto, la Legge codifica le sanzioni disciplinari che sono: il richiamo verbale, il rimprovero scritto, la multa fino a 5 ore di retribuzione, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni. A queste, che sono definite sanzioni conservative, si aggiunge il licenziamento che è la sanzione espulsiva. L’art. 7 prevede in linea di principio che, a parte il richiamo verbale, tutte le altre sanzioni devono essere precedute dal “contraddittorio” tra gli interessati, che si svolge in questo modo: l’azienda deve necessariamente contestare per iscritto al lavoratore, a pena di inefficacia della sanzione, i fatti che gli vengo addebitati quali illecito disciplinare. Sempre secondo l’art. 7, il lavoratore ha cinque giorni di tempo per presentare le sue giustificazioni scritte e per chiedere (se lo ritenga opportuno) di essere ascoltato di persona a sua discolpa anche assistito da un rappresentate sindacale. Soltanto quando sia esaurito il termine per le giustificazioni allora il datore può applicare la sanzione disciplinare. L’art. 41 dell CCNL sanità privata recepisce l’art. 7 CCNL senza apportare modifiche (che, peraltro, potrebbero essere solo migliorative per il lavoratore e, quindi, più garantiste). Nel settore privato, quindi, il procedimento per applicare una sanzione disciplinare è quello appena descritto ossia è quello generale previsto dalla legge. Invece, la contrattazione del settore pubblico apporta delle deroghe a beneficio del dipendente che, in questo modo, si vede maggiormente garantito. Anche in questo caso la contestazione

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