The World of il Consulente n. 12 del 2011

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IL CONSULENTE THE WORLD OF

Periodico telematico in attesa di registrazione al Tribunale civile di Roma

IL CONSULENTE

Foto di cliff1066 by Flickr

N U M E RO 12 BERTUCCI

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Lotta all'abusivismo:la vera riforma

MASSARA Sciopero e lavoro sportivo in

materia

di

contenzioso

tributario

ADALBERTO

GIUSEPPE SIGILLO'

FIORIMANTI E MARCONI Novità 

ANTONIO

CARLO

SCACCO

Tirocini:opportunità o pasticcio?  ANDREA TOMMASINI Roma e le città della N U M E RO 12

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cultura Pubblicazione Quindicinale Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma


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Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

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In copertina: High october fragrance, foto di greenhem by Flickr

I n Fo c u s

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Adalberto Bertucci

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Giuseppe Sigillò Massara

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Lotta all'abusivismo: la vera riforma

Sciopero e lavoro sportivo

Giulio Renato Fiorimanti e Giorgetto Marconi Novità in materia di contenzioso tributario

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Antonio Carlo Scacco

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Luigi Pelliccia

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Riccardo Travers

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Andrea Tommasini

Tirocini formativi e di orientamento: opportunità o pasticcio ?

Quando l'azienda è contro il mobber

Prove di esproprio

Roma e le città della Cultura

Rubriche

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Light da naysheℓℓ64

I misteri di Roma Baci nell'ultima fila nel pidocchietto di Andrea Tommasini

Vita nell'Ordine ... Ordine nella vita

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Care amiche, cari amici

un fantasma si aggira per l’Italia: oltre ai venti della paDirettore responsabile ventata liberalizzazione delle professioni che soffiano sempre più Antonio Carlo Scacco impetuosi, accuratamente celati sotto le insegne altisonanti di maComitato scientifico novre per la “crescita” e lo “sviGabriella Di Michele - Aldo luppo”, un pericolo assai più Forte - Giuseppe Sigillò sottile, e infinitamente più subdoMassara - Pierluigi Matera lo, sembra insidiare il mondo proAntonio Napolitano - Mauro Parisi - Vincenzo Scotti fessionale in generale, quello dei Virginia Zambrano consulenti del lavoro in particolaProgetto grafico e digitalizzazione re.

T H E di W Oregistrazione RLD OF Periodico telematico in attesa al Tribunale civile di Roma. House Organ del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma Pubblicazione quindicinale

Antonio Carlo Scacco

Redazione Eleonora Marzani Massimiliano Pastore Daniele Donati Giuseppe Marini Andrea Tommasini Aldo Persi

Editore Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Roma 00145 Roma - via Cristoforo Colombo, 456 Tel. 06/89670177 r.a. - Fax 06/86763924 Segreteria: segreteria@cdlrm.it Ente di Diritto Pubblico - Legge 11-11979 N.12

Per contributi e suggerimenti TheWorldOfIlConsulente@cdlrm.it

Questo numero è stato chiuso in redazione il 29 settembre 2011

E ED D II TT O OR R II A A LL E E

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ADALBERTO BERTUCCI

LOTTA ALL'ABUSIVISMO: LA VERA RIFORMA

Il riferimento, scontato, è al fenomeno dell’abusivismo, cioè a quell’insieme di persone, o organizzazioni, che offrono sul mercato servizi e consulenza professionale senza avere, del professionista, i requisiti di competenza e garanzia della pubblica fede. Non si pensi che l’abusivo sia, oggi, il dopolavorista che, terminato il lavoro all’Inps, fa le paghette del calzolaio o del salumiere sotto casa. L’abusivo dei giorni nostri, novello Dafne, si è trasformato in un grande e nodoso albero i cui rami, come tentacoli dalle mille ventose, insidiano il lavoro quotidiano dei Colleghi. Esempi ? le grandi società del payroll (il termine è di moda), le “associazioni di categoria” , le grandi case software che, nel vendere il pro-

gramma al consulente a prezzi stratosferici, non mancano quasi mai di strutturare il loro “Ced” di servizi.

Costoro non devono pagarsi una formazione obbligatoria; non hanno tariffe minime ( alzi la mano chi non ha ricevuto almeno una volta una offerta di cedolini ad 1 euro!); non versano il contributo alla previdenza; non devono rispettare una deontologia; fanno pubblicità a tutto spiano senza limiti di sorta ; non sono soggetti alla vigilanza di un ministero. Ebbene, signori dell’Antitrust, chi è che viola le regole della concorrenza e della pubblica fede? chi le rispetta ogni giorno con fatica, con lo studio, con l’applicazione e chi le prende pubblicamente a calci ? Non chiediamo privilegi o favori ma soltanto che gli altri rispettino le stesse regole che le leggi ci impongono. Nonostante tutto restiamo fermamente convinti che liberalizzare non significa semplicisticamente eliminare le regole. O peggio ancora calpestarle.

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Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

SCIOPERO E LAVORO SPORTIVO

Giuseppe Sigillò Massara (*)

La legge attribuisce all’iniziativa sindacale la funzione di disciplina sostanziale del rapporto di lavoro sportivo

Il rapporto di lavoro intercorrente tra sportivi professionisti e società o associazioni sportive, è oggetto di specifica regolamentazione legislativa – legge n. 91 del 23 marzo 1981 – che, in particolare, attribuisce all’iniziativa sindacale la funzione di disciplina sostanziale del rapporto di lavoro sportivo, essendo infatti previsto all’art. 4, comma 1, che i contratti individuali debbano risultare coerenti con i “contratti tipo” che, a loro volta, si conformano agli accordi collettivi stipulati triennalmente

tra le Federazioni Sportive Nazionali e i rappresentanti delle categorie interessate. In verità, il tema oggetto di analisi sconta le criticità connesse al complesso rapporto tra l'ordinamento giuridico generale e l'ordinamento giuridico sportivo, atteso che l’applicazione dei principi propri del primo ordinamento non può che scontare le specialità proprie del secondo, connesse alla sussistenza di regole e principi ispiratori ad hoc. . Come noto, in virtù del significato attribuito dalla giurisprudenza allo sciopero, può ricavarsi che l'esercizio del diritto di cui all'art. 40 Cost., legittimi qualsiasi forma dì astensione collettiva indipendentemente dal danno subito dall'imprenditore; un limite all'esercizio del diritto di sciopero consiste nella illegittimità di quegli scioperi che ledano altri diritti garantiti dalla Costituzione (diritto alla vita, di-

(*) Professore Aggregato Università di Roma Tor Vergata N U M E RO 12 30 SETTEMBRE 2 0 1 1

ritto alla incolumità personale, ecc.) o che ledano gli impianti produttivi dell'imprenditore. Orbene, parte della dottrina ha ipotizzato l’illegittimità di scioperi “a sorpresa” con riferimento ad eventi sportivi in cui proprio l’assenza di preavviso possa determinare criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. In ogni caso, con riferimento a tali fattispecie è veramente arduo ipotizzare una forma di precettazione, atteso che, sicuramente le fattispecie in esame non integrano forme di servizio pubblico, né tanto meno di servizio pubblico essenziale. Tuttavia, la Corte Costituzionale (sentenza n. 4, 12 gennaio 1977), chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità dell'istituto della precettazione (ex art. 20 e 55 t.u. della legge comunale e provinciale del 1934) con l'art. 40 Cost., ha rilevato che « la tu-

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IL CONSULENTE tela della salute e della incolumità della persona non può non limitare il concreto esercizio del diritto di sciopero » in quanto « interessi siffatti sono tra quelli che devono considerarsi assolutamente preminenti rispetto agli altri collegati alla autotutela degli interessi di categoria ». L’intervento prefettizio di precettazione, quindi, pare ammissibile quale ultima ratio quando vi sia certezza (pressoché assoluta) che dal comportamento dei lavoratori sportivi possa essere pericolosamente turbato l'ordine pubblico con la conseguente rischiosità per l'incolumità delle persone. In ogni caso si ricorda che l'ordinamento sportivo punisce disciplinarmente lo sciopero degli atleti professionisti, tanto con sanzioni addebitabili alle società, ma anche con sanzioni sportive nei confronti degli scioperanti. È proprio in tale ambito che emergono in tutta evidenza le problematicità connesse alla generale compatibilità delle regole sportive con diritti che sono garantiti dalla Costituzione. Si ritiene infatti che, in ragione della soggezione dell’ordinamento sportivo a quello statuale, soprattutto per quanto concerne i principi su cui si fonda il nostro ordinamento giuridico e per quanto concerne i diritti che sono garantiti dalla Costituzione, le Federazioni Sportive Nazionali non possano legittimamente “punire”, in quanto tale, l’adesione ad uno sciopero da parte degli sportivi dalla stessa impiegati, poiché questi, con il loro comportamento esercitano un diritto che è stato riconosciuto e garantito, ex art. 40 Cost.

Ammissibile pare invece la sanzione da parte delle Federazioni Sportive qualora la forma di protesta, per le modalità di realizzazione, sia esclusivamente indirizzata ad alterare l'uguaglianza competitiva della gara. Ed infatti, gli statuti federali interiorizzano, con diversa espressione, un principio fondamentale dell'ordinamento sportivo, tanto nazionale quanto internazionale, e cioè quello della lealtà e della correttezza. Di talchè, a titolo esemplificativo, ove gli atleti per protesta non rispettassero le regole del gioco e della gara, o non si adoperassero con la loro usuale capacità e destrezza, sarebbero esposti alle eventuali, legittime, sanzioni irrogate dagli organismi di giustizia sportiva, che inciderebbero su forme di autotutela collettiva, quali «la non collaborazione» o «lo sciopero del rendimento» violative di quei principi di lealtà e di correttezza sportiva. Quanto ai profili sanzionatori, occorre sottolineare che le norme dell'ordinamento sportivo non prendono in considerazione le fattispecie di sciopero, mentre gli statuti federali degli sport di squadra prevedono, in generale, delle penalizzazioni per le società i cui atleti non sì presentino o si presentino in ritardo per la disputa della gara. Proprio con riferimento ai profili in questione, la dottrina lavoristica (Sandulli) tende a distinguere «l'ipotesi di sciopero limitato a singole squadre » e « l'ipotesi di sciopero di portata generale ». Nell’operare tale distinzione si rileva che nel caso di sciopero proclamato dai lavoratori sportivi di una singola società (sciopero

aziendale), non sussisterebbero particolari criticità sotto il profilo del regime di disciplina, in quanto le norme federali degli sport di squadra prevedono che le società siano oggettivamente responsabili dell'operato dei propri tesserati e prevedono che nel caso la società non disputi una gara ufficiale subirà la sconfitta della partita e la penalizzazione dì un punto in classifica. Con riferimento all’ipotesi in cui sciopero interessasse invece l'intera categoria, si identificano, invece, due possibili soluzioni. Per un verso, potrebbe essere disposta la ripetizione delle gare per evitare che venga alterato il regolare svolgimento dei campionati. Per altro verso, potrebbe prospettarsi uno svolgimento delle gare senza che le stesse siano ripetute, con un evidente vantaggio per le per le società favorite da una scarsa adesione dei relativi sportivi allo sciopero o che riescano ad attingere ad eventuali formazioni “giovanili” di livello. È stato rilevato (Chianchi) che “i pro ed i contro di queste due soluzioni si bilanciano perfettamente”, atteso che, per un verso, la ripetizione degli incontri potrebbe inficiare l'azione di protesta sindacale che in tal modo dovrebbe essere ripetuta in occasione di ogni rinvio delle gare fintanto non siano accolte le rivendicazioni, senza però un’effettiva incidenza sull’esito finale delle competizioni sportive; la seconda soluzione invece non inciderebbe sull’azione sindacale, ma il risultato delle competizioni sportive sarebbe sicuramente falsato. In ogni caso si ritiene, come già in precedenza anticipato, che N U M E RO 12

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Air Trafic Control Foto di Pensiero by Flick


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qualsiasi sanzione che l'ordinamento sportivo applichi agli sportivi allo scopo di punire lo sciopero o le altre forme di protesta collettive legittime, risulterebbero in contrasto con le garanzie alla libertà sindacale oggetto dello Statuito dei Lavoratori, che trovano de plano applicazione anche con riferimento alle fattispecie in esame. Non si ritiene, infatti che le sanzioni che l'ordinamento sportivo applica alle società o associazioni sportive a seguito del mancato o del ritardato inizio delle competizioni programmate possano costituire motivo di rivalsa sui lavoratori anche se dipendesse da costoro la mancata o ritardata partecipazione della società ai prima citati eventi. Ovviamente, in tali ipotesi, la società sportiva sarà legittimata a trattenere i compensi spettanti ai lavoratori scioperanti per non aver prestato la loro attività. Con specifico riferimento alle conseguenze economiche, sempre Sandulli rileva che «non v'è dubbio che la prestazione sportiva, qualunque sia, risulta dalla composita combinazione di una sequenza differenziata di attività di diverso valore e contenuto sportivo ed economico nel cui ambito oltretutto assume, e non casualmente, uno specifico valore anche il tempo del non lavoro». Ne deriva che la “reazione” allo sciopero consistente nella trattenuta retributiva proporzionale alla durata dello stesso non possa trovare applicazione de plano nelle fattispecie in esame in ragione dell’evidente differenziazione, in termini di rilevanza economica, tra giorni in cui la prestazione dello sportivo sia li-

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mitata all’allenamento ed alla preparazione e giornate in cui sono invece collocate le competizioni sportive. In merito, potrebbero rilevare in termini analogici le previsioni federali che disciplinano i limiti massimo di trattenibilità dei compensi annui spettanti al lavoratore sportivo nel caso di squalifica e per tutta la durata della stessa, che, in alcuni ordinamenti sportivi, prevedono la detraibilità dell’intero compenso settimanale in ipotesi di squalifica relativa all’evento sportivo collocato entro tale ambito temporale. Nel trarre alcune considerazioni di sintesi, non può infine non rilevarsi l’opportunità di un intervento legislativo che, incidendo sulla legge n. 91/1981, definisca forme di autoregolamentazione relativa alle modalità di esercizio del diritto di sciopero Ed infatti come rilevato da attenta dottrina, «a differenza di quanto accade nel comune lavoro subordinato, qui sussistono tutte le condizioni per concordare forme dì autoregolamentazione aventi efficacia generalizzata » (Bianchi D'Urso-Vidirì), giacché il meccanismo contrattuale stabilito dal legislatore al comma 1 dell'art. 4 della legge n. 91/1981, stabilisce che la disciplina individuale del rapporto di impiego sportivo debba essere conforme agli accordi collettivicontratti tipo stipulati dalle contrapposte organizzazioni sindacali, potendo trovare piena espressione, in tale ambito, gli effetti dell’art. 2077 c.c.. Ne deriva quindi che, su impulso legislativo, le disposizioni contrattual-collettive di setto-

re potrebbero, del tutto legittimamente, delineare un’autoregolamentazione del diritto di sciopero dotata di efficacia diretta sui singoli rapporti di impiego, legittimando, di converso, l’applicazione di sanzioni disciplinari in ipotesi di mancato rispetto delle regole fissate in sede negoziale.

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NOVITA' IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Giulio Renato Fiorimanti (*)

Sirenderànecessaria unamaggiore attenzionedapartedei professionistial rispettodialcune nuoveformalità

L’esame delle novità introdotte negli ultimi tempi in materia di contenzioso tributario deve prendere le mosse dall'esame degli effetti che potrà produrre, anche in questo giudizio, l’introduzione di un contributo unificato, graduato in ragione del valore della controversia. Si renderà necessaria una

(*) Dottore Commercialista (**) Giudice tributario N U M E RO 12 30 SETTEMBRE 2 0 1 1

maggiore attenzione da parte dei professionisti al rispetto di alcune nuove formalità che vanno dall’indicazione del valore della pratica, il cui mancato inserimento non produce la nullità dell’atto ma l’applicazione del contributo nella misura massima di €. 1.500, dal materiale versamento dello stesso contributo, l'allegazione della quietanza la redazione della nota di deposito contenente l'indicazione dell'indirizzo di posta certificata del professionista. Si può affermare che tutto ciò avrà

un indubbio riflesso sulle spese che il contribuente dovrà sostenere per poter accedere al giudice tributario. Proseguendo, in modo sommario e senza il necessario approfondimento, nell'elencazione delle novità si deve riconoscere che un particolare rilievo assume il

Giorgetto Marconi (**)


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IL CONSULENTE condono delle liti fiscali pendenti in essere presso le Commissioni Tributarie di valore inferiore a 20.000 euro di sole imposte, escluse cioè le sanzioni e gli interessi. Il valore si riferisce alle sanzioni solo quando queste rappresentano la materia del contendere. In effetti, analizzando la sua genesi, non dovrebbe presentare soverchi caratteri di novità e difficoltà di applicazione, poiché si tratta della riproduzione della stessa fattispecie statuita nell'art.16 della legge 289/2002, ma,

Ilricorrentevedeil propriogiudiziosospeso finoal30settembre 2011

purtroppo, non é così. Nessun rilievo è stato dato, al momento della stesura delle nuove norme, che dalla precedente versione erano trascorsi ben nove anni, un tempo enorme se solo si considera la proliferazione delle norme che attengono la materia tributaria. Tra le innovazione, la più rilevante riguarda senza dubbio la costituzione di Equitalia Gerit spa, che ha sostituito il Monte dei Paschi di Siena nella funzione di

concessionario per la riscossione. Inoltre, nel 2002 non era stato ancora regolamentato le attività del concessionario in merito ai fermi amministrativi. Fatta questa premessa, si rende necessario esaminare se il condono ora istituito sia possibile, come cita la legge, nei soli giudizi instaurati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate oppure lo stesso possa essere validamente proposto anche nei confronti dei giudizi promossi nei confronti degli atti emessi da Equitalia Gerit spa. Si ritiene di poter sostenere la tesi di coloro che, nell'ipotesi di ricorso promosso nei confronti di un atto emesso dal concessionario, con il quale il contribuente viene a conoscenza, per la prima volta, di un credito vantato nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate, riconoscono allo steso ricorrente la possibilità di contestare in quella sede oltre ai vizi propri dell'atto notificato anche il rapporto sottostante che aveva dato luogo all'iscrizione a ruolo. In tal modo si potrebbe supplire alle carenza del legislatore e dare una soluzione logica al problema relativo alla validità del condono proposto nei giudizi in cui non è parte l'Agenzia delle Entrate. Ben altro problema, invece, si presenta, sempre a causa della frettolosa riproposizione delle

norme del 2002, se devono essere esaminati gli effetti del condono sugli atti di esecuzione posti in essere dalla stessa Equitalia Gerit spa, quali fermi amministrativi ed iscrizioni ipotecarie. La norma prevede che tutti i giudizi in corso, che possono essere chiusi con l'adesione al condono, vengono sospesi fino al 30/09/2011, senza indicare alcuna sospensione per gli atti esecutivi, relativi alle stesse istanze condonabili, poste in essere da Equitalia Gerit spa. E' appena il caso di esaminare quanto potrebbe avvenire nel caso di ricorso tempestivamente proposto alla Commissione Tributaria contro un avviso di accertamento che non sia stato tempestivamente deciso e quindi abbia dato luogo ad una iscrizione provvisoria. Il ricorrente vede il proprio giudizio sospeso fino al 30 settembre 2011, quindi prima di tale data non potrà vedere sancita, nel caso di condono, la cessazione della materia del contendere, rimanendo nel frattempo sottoposto ed indifeso all'azione esecutiva che il Concessionario può intraprendere nei suoi confronti in forza dell'iscrizione parziale posta in essere. Appare evidente che il tema risulta meritevole di un maggior approfondimento per evitare che si possano creare N U M E RO 12

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Foto di Franco Tours by Flick


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per il ricorrente situazioni di indubbia difficoltà, in quanto nella fattispecie non può soccorrere , per la sua scarsa efficacia neanche l'istanza di sospensiva inoltrata alla stessa Commissione Tributaria. Quelle elencate, però, non sono le sole novità che sono state apportate al contenzioso tributario, poiché è noto a tutti che dal prossimo primo ottobre prenderanno corpo i cosiddetti “accertamenti esecutivi”, mentre dal 1 aprile 2012 troveranno applicazione gli istituti del reclamo e della mediazione.

L’Ufficiopuò,incasodi rigettodelreclamoe dellapropostadi mediazione del contribuente, formulare unapropriaproposta di mediazione

Per le sole controversie relative ad imposte di importo non superiore ad €.20.000,00, senza tenere conto degli interessi e delle sanzioni, dal 1 aprile 2012 il contribuente, che vuole opporsi ad un atto dell’Agenzia delle Entrate, deve presentare il reclamo alla Direzione Provinciale o alla Direzione Regionale che ha emanato l’atto. A prima vista si potrebbe vedere una analogia con quanto previsto a suo tempo per i ricorsi contro gli atti dei Centri di Servizio

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per i quali, prima di attivare il vero e proprio contenzioso, era previsto un riesame da parte dell’Ufficio. Anche nella nuova fattispecie il reclamo rappresenta il primo atto del ricorso ed in quanto tale deve contenere tutte le eccezioni rilievi chi si intendono sottoporre all’esame dei giudici, poiché in tale ultima sede sarebbero improponibili argomenti non eccepiti nel reclamo. Una caratteristica della nuova procedura risulta essere la facoltà di inserire nel reclamo stesso una proposta di mediazione. L’Ufficio di contro può, in caso di rigetto del reclamo e della proposta di mediazione formulata dal contribuente, formulare una propria proposta di mediazione sulla base di un esame preventivo della sostenibilità delle proprie pretese in sede contenziosa. A completamento di questa sommaria elencazione delle novità che riguardano il contenzioso tributario rimane da rilevare che il silenzio dell’Ufficio protrattosi per novanta giorni il reclamo produce gli effetti del ricorso attuale e pertanto il contribuente deve dare corso al contenzioso ed alla sua costituzione in giudizio. Da ultimo viene statuito un incremento delle spese di giudizio nei confronti della parte soccombente. Da rilevare, anche se la norma

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Burgos - pellegrino stanco sul Cammino di Santiago Foto di lancierebianco by Flick

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nulla dice in merito, anche il reclamo dovrà essere presentato da un professionista abilitato a sostenere il contenzioso di fonte ai giudici tributari.


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TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO: OPPORTUNITA' O PASTICCIO?

Antonio Carlo Scacco

L'articolo11della "Manovra"disciplinai livelliessenziali ditutela peritirocinidi formazionee orientamento

L’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011, n. 148 reca nel titolo “Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini”. In sintesi i punti qualificanti della norma sono i seguenti: a) I tirocini contemplati dalla norma sono i “tirocini formativi e di orientamento” b) tali tirocini possono “essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie N U M E RO 12 30 SETTEMBRE 2 0 1 1

all'espletamento delle iniziative medesime”. c) tali tirocini non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, a. da tale regola sono esclusi: i. I tirocini formativi e di orientamento per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione ii. I tirocini “curriculari” d) I tirocini possono essere promossi unicamente a favore di neodiplomati o neo-laureati e) entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Il comma 2 dell’articolo 11 aggiunge, inoltre, che, in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione. La norma trae origine dall'accordo per il rilancio del contratto di apprendistato siglato il 27 ottobre 2010 tra Governo, Regioni e parti sociali. In quella sede le parti “hanno convenuto in merito alla necessità di pervenire a un quadro più razionale ed efficiente di utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità dei giovani e prevenire gli abusi e un lo-


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IL CONSULENTE ro utilizzo distorto.”. [1] Tutto ciò ha trovato ulteriore conferma nel più recente accordo tra Governo e parti sociali dell'11 luglio 2011. Più in particolare la norma si propone di definire “livelli essenziali di tutela” e, quindi, ricondurre l’utilizzo dei tirocini alla loro “caratteristica principale, quale preziosa occasione di formazione e orientamento dei giovani a stretto contatto con il mondo del lavoro, fornendo altresì ai servizi ispettivi una strumentazione omogenea sull’intero territorio nazionale per contrastarne l’utilizzo abusivo e fraudolento.”[2]

sibile la tesi, contenuta nella circolare n. 4/2011 della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, secondo cui i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo si desumerebbero dall’articolo 2 lett. B) del d.lgs. 276/2003 (tale norma contiene delle semplici definizioni) [5].

La competenza esclusiva delle Regioni

LacircolareMinlav 24/2011haescluso dallaapplicabilità dell'articolo11itirocini diinserimentoee reinserimentolavorativo

La disposizione di cui all’articolo 11 del DL 138 parla, come premesso, esclusivamente di tirocini “formativi e di orientamento”. Anche l’articolo 18 della legge 196/1997 parla di “tirocini pratici e stages” attivabili al fine “di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”: il tirocinio o stage, pertanto, non è finalizzato al “reinserimento” o all’ “inserimento” del tirocinante nel mondo del lavoro[3]. Lo stesso decreto ministeriale 142/1998, attuativo dell’articolo 18 della citata legge 196/1997, all’articolo 7 lettera b) parla di “lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità” ma la legge di riferimento, cui ovviamente è subordinato il decreto ministeriale, non parla di “inoccupati o disoccupati”[4]. Non pare infine condivi-

Tanto premesso la circolare ministeriale n. 24 del 12 settembre, invero intervenuta a tempo di record rispetto ai tempi di conversione della legge, distingue nettamente i tirocini di “formazione e orientamento” dai tirocini di “reinserimento/inserimento”: ”Non rientrano invece nel campo di applicazione del de-

creto … i tirocini di cosiddetto reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore degli inoccupati la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni fermo restando, per quanto attiene alla durata massima, il disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b), del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.”. Escluso che la circolare n. 24 abbia voluto rendere i tirocini di inserimento “una categoria autonoma anche sul piano giuridico”[6] atteso che, come noto, la circolare

vincola solo l’amministrazione di appartenenza e non è idonea a incidere su una materia sulla quale persistono finanche fondati dubbi sulla competenza del legislatore ordinario, è opportuno rilevare che il “genus” dei tirocini di “reinserimento/inserimento” lavorativo è di costruzione esclusivamente amministrativa o regolamentare (prescindendo, ovviamente, dalla legislazione regionale). Tracce se ne trovano nella nota del 2 aprile 2010, n. 7 (richiamata espressamente dalla circolare 24) , concernente la possibilità di attivare percorsi di tirocinio "atipici", ai sensi dell'art 1322 c.c., in favore di categorie di persone a rischio di esclusione sociale ovvero promossi da soggetti diversi da quelli tassativamente indicati dall'art. 18, L. n. 196/1997 e dalla relativa disciplina regionale. Ulteriore cenno lo si rinviene nella nota Minlav del 14 febbraio 2007 - Prot. 13/SEGR/0004746, con riferimento all’obbligo di comunicazione al centro per l’impiego: “Di converso, rientrano negli obblighi di comunicazione i tirocini promossi dai centri per l'impiego e da altri soggetti operanti nel campo delle politiche del lavoro a favore di soggetti inoccupati o disoccupati, nonché di soggetti svantaggiati o di disabili, con la finalità di favorirne l'inserimento lavorativo.”. Poiché nella legislazione ex articolo 11 in commento ed ex lege 196/1997 è assente la tipologia del tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo ( vedi sopra), il riferimento operato dalla circolare 24 non può che attenere alle singole legislaN U M E RO 12

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zioni regionali. Ad esempio la “Carta dei tirocini e stage di qualità in regione Toscana[7]”, laddove il tirocinio viene definito una misura di accompagnamento al lavoro finalizzata a creare un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro ed un’azienda allo scopo sia di permettere al tirocinante di acquisire un’esperienza per arricchire il proprio curriculum sia di favorire una possibile costituzione di un rapporto di lavoro con l’azienda ospitante. ” Si noti che la Carta include espressamente “i tirocini soggetti all’obbligo di comunicazione obbligatoria ai Centri per l’impiego”, ossia i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, nonché i “tirocini formativi e di orientamento” mentre esclude “gli stage/tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale e i periodi di pratica professionale” . Incidentalmente si osserva che si profilano già delle discrepanze tra la normativa regionale e quella statale: ad esempio nella citata Carta si legge che “La durata del tirocinio deve essere diversificata a seconda delle mansioni svolte e del relativo progetto formativo e comunque non deve superare i sei mesi (non inferiore ad un mese per i profili più elementari) fatto salvo un periodo formativo fino a dodici mesi per i profili più elevati.”. L’ultimo periodo confligge manifestamente, nel caso trattasi di tirocinio formativo, con la chiara lettera dell’articolo 11 del decreto legge. Allo stesso modo non sembra condivisibile l’inciso, contenuto nella circolare 24, secondo cui “i N U M E RO 12 30 SETTEMBRE 2 0 1 1

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tirocini di cosiddetto reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore degli inoccupati la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni” sono comunque assoggettati, per quanto attiene alla durata massima, al disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b), del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 (termine non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità). Il regolamento ministeriale, come già rilevato, nel ricomprendere

LaCortecostituzionale siègiàpronunciatasulla incompetenzastatalea disciplinareitirocininon collegatiinalcunmodo adunrapportodilavoro

gli inoccupati e i disoccupati tra i soggetti destinatari dei tirocini (di inserimento e reinserimento) opera chiaramente una indebita forzatura nei confronti della legge (alla quale è ovviamente subordinato), in una materia, peraltro, di cui si dubita la stessa competenza del legislatore statale. Qualche osservazione Intanto appare singolare che le “norme essenziali di tutela” in materia di tirocini di cui all’articolo 11 siano destinate esclusiva-

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mente ai tirocini di formazione ed orientamento e non, come sarebbe stato possibile, anche ai tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo (per i quali invece, come si dirà, poteva essere fatto molto di più). Come si ricorderà la Corte costituzionale, con sentenza n. 50 del 2005, dichiarò la incostituzionalità della disciplina contenuta nell’articolo 60 del D.Lgs. 276/2003 ( Tirocini estivi di orientamento), motivando in modo piuttosto stringato e apodittico: “Infatti, la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni.”. A noi sembra, dall’esame dello scrutinio condotto dalla Corte costituzionale nella citata sentenza, possa – a contrario – ipotizzarsi la competenza dello Stato nella regolamentazione dei tirocini di inserimento/reinserimento (anche al di là dei meri livelli essenziali di tutela) purchè collegati (in via immediata o quantomeno diretta) ad una eventuale assunzione e/o ingresso nel mondo del lavoro del tirocinante (in questo caso si potrebbe ipotizzare la sussistenza di relazioni giuridiche private riconducibili alla materia costituzionale “ordinamento civile”, almeno nell’ambito di “concorrenza di competenze e non di competenza ripartita o concorrente” ). Ci sembra però che l’esigenza di non incidere sui rapporti di tirocinio direttamente e immediatamente collegati al mondo del


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IL CONSULENTE lavoro derivi da considerazioni strettamente politiche (in primis la necessità di non creare un “doppione” del rapporto di apprendistato). I livelli essenziali stabiliti dalla norma ( in sintesi: a) la durata massima (sei mesi); b) la circostanza che possono essere promossi unicamente a favore di neodiplomati o neo-laureati c) entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio) si prestano a delle critiche. Ad esempio si è detto, relativamente al periodo di durata massima del tirocinio, che “E' nostra convinzione che sei mesi siano più che sufficienti per valutare un giovane tanto e vero che è questo il limite legale del patto di prova come previsto dal Codice Civile del lontano 1942.”[8]: ma in un tirocinio di “formazione e orientamento” la durata dello stesso non può essere assimilata ad un periodo di prova (il quale, oltre ad essere accidentale, assolve alla diversa funzione di consentire alle parti di pervenire ad una migliore valutazione riguardo alla convenienza reciproca di un eventuale rapporto di lavoro definitivo). Anzi si dovrebbe presumere che in un tirocinio formativo la durata sia in qualche modo modulata sulla natura e sul livello di competenze da trasferire al tirocinante (ed oggettivamente il limite massimo di sei mesi appare in taluni casi insufficiente). Viceversa manca nella norma qualsiasi accenno all’obbligo di assicurazione antinfortunistica (certamente da considerare “livello essenziale” delle prestazioni con riferimento ai diritti sociali dei tirocinanti), se tale non vuol essere inteso il generico richiamo al regolamento mini-

steriale. Considerazioni possono essere fatte anche sul merito della norma. Non si capisce ad esempio la limitazione operata riguardo ai soggetti destinatari (unicamente neodiplomati e neolaureati), per di più entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio. Se si comprende la esclusione dei disoccupati e degli inoccupati (nel primo caso il tirocinio avrebbe assunto i connotati del tirocinio di inserimento, nel secondo del reinserimento), non si comprende la esclusione operata ai danni di altre categorie: ad

Numerosele incongruità,dimetodoe dimerito,chesi riscontranoneltesto dell'articolo11

esempio coloro che hanno terminato un master universitario. La norma sembra privilegiare i giovani (con l’inserimento del termine temporale dei dodici mesi dal conseguimento del titolo); già l'articolo 1 dell'articolo 18 della legge 196/1997, nel parlare di tirocini formativi e di orientamento, si riferiva esplicitamente a «momenti di alternanza tra studio e lavoro» e di esperienze tese ad «agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro». Ma il mondo del lavoro non è sempre lo stesso, ovvero non esiste un solo settore lavorativo . Il

giovane che si affaccia nel mondo del lavoro nel settore, ad esempio, sanitario potrebbe trovare utile riaffacciarvisi decine di anni dopo in un settore affatto diverso, ad esempio informatico. Perché negargli in questo caso l’opportunità di un tirocinio formativo? Appare sensata la tesi secondo cui, nell’impianto disegnato dall’intrecciarsi della norma legale con quella amministrativa, i tirocini formativi e di orientamento siano destinati ai giovani mentre quelli di inserimento/reinserimento lavorativo appaiono destinati ai meno giovani: questi ultimi “ rappresentano la ragionevole opportunità concessa a un lavoratore in mobilità o a un vero disoccupato, specie in aree svantaggiate, di reinserirsi nel mondo del lavoro con quello che c'è, per esempio un tirocinio promosso da un centro per l'impiego.” [9] Ma se tale esigenza era così sentita perché non regolamentarla, almeno nei livelli essenziali (considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza 50, ne aveva implicitamente ammesso – a contrario - la regolabilità con fonte statale a condizione che esistesse un collegamento immediato col mondo del lavoro) con una norma di legge? e quanto giusitificato appare il timore (di natura squisitamente politica) di fare del tirocinio di inserimento/reinserimento un “doppione” dell’apprendistato se il primo pare destinato, quasi esclusivamente, ai meno giovani? Pare indubbio che persistendo la latitanza della legge (statale), sotto il profilo della garanzia dei livelli essenziali ma N U M E RO 12

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anche sotto quello della regolamentazione vera e propria, l’unica fonte possibile del tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo potrà essere la fonte (legge) regionale che, come noto, è piuttosto carente sul punto. Il risultato, paradossale, è che una norma (l’articolo 11) concepita per eliminare gli abusi, con la successiva coda della circolare 24 fortemente critica verso il comportamento (omissivo) delle regioni, in realtà avvalora e alimenta (non tanto per quello che dice, quanto per ciò che non dice) il persistere di un sistema duale nel nostro ordinamento lavoristico, a tutto svantaggio dei soggetti (già) svantaggiati (inoccupati e disoccupati).

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le non rientra nell'ambito del lavoro subordinato, a differenza dell'apprendistato in quanto, pur essendo nell'uno come nell'altro presente una prestazione di attività fisica o intellettuale da parte dell'allievo o dell'apprendista, nel primo l'unico oggetto del contratto è l'insegnamento impartito (o fatto impartire) dall'imprenditore ai fini della formazione professionale dell'allievo e la prestazione di attività da parte di quest'ultimo, in quanto richiesta solo perché lo

Iltirociniodiformazione eorientamentononè certificabileconla proceduraexart.75ess d.lgs.276/2003

Una questione aperta: la certificabilità del tirocinio Una interessante questione concerne il possibile assoggettamento del tirocinio alla procedura di certificazione dei contratti di lavoro di cui agli artt. 75 e ss del D.Lgs. 276/2003. Recita l’articolo 75, nella attuale formulazione:” 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo”. E’ noto che il tirocinio o stage non costituisce un rapporto di lavoro (conferma l’articolo 18 co.1 lett. D della legge 196/1997); anche la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “l'addestramento professiona-

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stesso acquisisca le nozioni pratiche necessarie alla suddetta formazione, è estranea al sinallagma contrattuale e, perciò, non in rapporto di corrispettività con l'addestramento, né con l'eventuale indennità mensile o giornaliera”[10]. Pertanto l’unica possibilità di farlo rientrare nelle previsioni del citato articolo 75 si verifica nel caso in cui sia dedotta, all’interno dello stesso tirocinio, un indiretta prestazione di lavoro. Resta infatti esclusa dal rapporto di tirocinio la individuazione di una prestazione diretta lavorativa dal momento che l’attività del tirocinante svolta presso il soggetto ospitante non

si configura alla stregua di un vero e proprio rapporto di lavoro (l’attività è svolta nell’interesse dello stesso tirocinante e non del soggetto ospitante, manca una vera e propria retribuzione ec.). La stessa equiparazione dei tirocinanti ai lavoratori quanto all’applicabilità della tutela prevenzionistica in materia di igiene e sicurezza rileva “di fatto dalla relazione del tirocinante con l’ambiente di lavoro”[11] e dal punto di vista giuridico “rileva sul piano pubblicistico nell’ambito di una disciplina che, non a caso, è presidiata da sanzioni penali e amministrative”[12] Tanto premesso pare di poter concludere sulla non certificabilità del “tirocinio formativo o di orientamento” (ex articolo 11 DL 183/2011), ossia , per usare le parole della Corte costituzionale, dei tirocini “ senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinati in via immediata ad eventuali assunzioni”, mancando qualsiasi riferimento, indiretto e indiretto, ad un rapporto di lavoro ( come richiesto dall’articolo 75). Viceversa potrebbe essere ammissibile ( ma non vi sono certezze sul punto) una certificazione dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo, ossia di quei tirocini, di esclusiva competenza regionale stante l’attuale silenzio del legislatore statale, in qualche modo collegati o preordinati ad una eventuale e successiva assunzione del tirocinante. In tal caso potrebbe essere invocata la lettera della legge laddove richiede,

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IL CONSULENTE quale condizione per la certificabilità del contratto, una deduzione (almeno) indiretta del rapporto di lavoro (qui si tratterebbe di una deduzione futura ed eventuale), avendo cura di verificare, sulla base della legislazione regionale di competenza, i contenuti e la natura del tirocinio. ----------------------[1] Circolare Minlav n,. 24 del 12 settembre 2011. Conf. Senato della Repubblica, Relazione all'art. 11, DDL 2887 [2] Circolare Minlav n,. 24 cit. [3] Conferma M. Tiraboschi in http://www.repubblicadeglistagisti.it :” leggendo bene la legge 196/1997 e il decreto ministeriale 142/1998, si vedrà che l’oggetto della legislazione previgente erano unicamente i tirocini con valenza formativa o di primo contatto col mondo del lavoro.” [4] “Il decreto ministeriale è subordinato alla legge, e la legge non parlava di disoccupati: ricomprenderli è stata una chiara forzatura, facendolo si è aggiunta una categoria non contemplata dal campo di applicazione della legge 196. I lavoratori in mobilità o che hanno perso il posto non necessitano certo di un primo contatto nel mondo del lavoro. Quindi, ribadisco, non hanno bisogno di tirocini di orientamento, bensì di tirocini di inserimento e reinserimento.” M.Tiraboschi, cit.

vo di agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro (art. 18, legge 196/1997 e DM 142/1998); - per l’inserimento/reinserimento lavorativo (art. 2, lett. b) D.Lgs. 276/2003), svolti nei confronti di disoccupati, inoccupati o coloro che hanno perso momentaneamente il posto di lavoro; ….” [6] G.Falasca, “Tirocini per i disoccupati con disciplina autonoma”, Sole 24Ore 16 settembre 2011 [7] Delibera Giunta Regionale n. 339 del 09.05.2011 [8] M.Tiraboschi “Tirocini: il machismo (e l'impotenza) delle Regioni, l'ipocrisia delle imprese” in www.adapt.it [9] Conferma M.Tiraboschi, cit. [10] Tra le tante Cass n. 630/1998, Cass., n. 5731/1990; Cass., S.U., n. 4814/1986 [11] M.Persiani “I contratti di lavoro”, 2010

nuovi

[12] P.Pascucci “Stage e lavoro: la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento”, 2008

[5] Si legge nella circolare::” E’ possibile distinguere i tirocini: finalizzati alla formazione e orientamento che si pone l’obiettiN U M E RO 12

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QUANDO L'AZIENDA E' CONTRO IL MOBBER Luigi Pelliccia

Qualchevoltaèl'azienda adesserecontroil mobber,ossiacoluichesi èresoresponsabiledi azionidimobbing

Di norma, nella cause per mobbing è la vittima delle vessazioni che si rivolge al giudice, al fine di ottenere giustizia oltre al risarcimento del danno patito da parte dal datore di lavoro (e/o dal soggetto persecutore, il mobber, appunto). Soventemente, però, in un secondo momento, è l'azienda a promuovere un’azione nei confronti del mobber, finalizzata all’accertamento della violazione di norme e, quindi, del risarcimento di quanto abbia eventualmente dovuto corrispondere, a seguito di sentenza di condanna, alla vittima. Del resto, è oramai più che pacifico come, anche nel caso in cui l’attività di mobbing sia stata portata avanti da un soggetto inseriN U M E RO 12 30 SETTEMBRE 2 0 1 1

to nei ruoli aziendali, è l’azienda che, ex art. 2087 c.c., ha l’onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie a prevenire l'evento dannoso. Sul punto, interessante è il contenuto della sentenza n. 12445 del 25 maggio 2006 della a Corte di Cassazione con la quale, in relazione ad una fattispecie nella quale il mobber era il presidente di un'associazione, è stato ritenuto che incombesse su quest’ultima, contrattualmente tenuta a tutelare il dipendente sulla scorta del contenuto dell'art. 2087 cod. civ., l'onere di provare appunto avere adottato tutte le misure necessarie a prevenire l'evento dannoso. Tra l’altro, sempre secondo la Suprema Corte (v. sentenza n. 18262 del 29 agosto 2007), è da riconoscere la responsabilità per condotta mobbizzante del datore di lavoro, non solo quale soggetto agente direttamente, ma anche per non essersi lo stesso personalmente attivato per far cessare i comportamenti scorretti dei dipendenti. Nel caso in esame, ex adverso, l'associazione si era limitata a sostenere di avere deferito il presidente al collegio dei probiviri, attuando se-

condo i giudici di legittimità, un'iniziativa diretta alla repressione e non alla prevenzione dei fatti mobbizzanti e, conseguentemente, non idonea a costituire adempimento degli obblighi previsti dal richiamato art. 2087 cod. civ. LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA Ancorché abbia contenuti e riflessi pubblicistici, appare sul punto interessante la sentenza n. 2028/2011 del 23 maggio 2011 con la quale la sezione giurisdizionale per la regione siciliana della Corte dei Conti ha fornito una interessante lettura sul diritto del datore di lavoro (pubblico) ad ottenere il risarcimento da parte di un proprio dirigente-mobber. La decisione in esame è stata emessa in un giudizio di responsabilità amministrativa patrimoniale promosso dalla procura regionale nei confronti del sindaco, del segretario comunale e del comandante della locale polizia municipale di un comune che era stato condannato in un giudizio


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IL CONSULENTE instaurato da un proprio dipendente comunale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati dalla condotta riconosciuta come mobbizzante dal giudice del lavoro, che l’amministrazione comunale avrebbe tenuto, quale datrice di lavoro. Dall’istruttoria che il PM contabile aveva posto alla base della richiesta di condanna vi erano: - la mancata attribuzione delle funzioni indicate nella sentenza del giudice del lavoro a favore del lavoratore mobbizzato; - la collocazione di quest’ultimo in locali distaccati rispetto ai colleghi; - i diversi episodi di mortificazione posti in essere dei confronti dello stesso, descritti nella sentenza di condanna per mobbing; - la mancata inclusione del lavoratore interessato nei turni e nello svolgimento di mansioni che assicurino la percezione di diverse indennità. I fatti oggetto della fattispecie risalgono al 2000, quando il sindaco sollevava il lavoratore dal comando di un comparto della locale polizia municipale, trasferendolo ad altro incarico. L’interessato ricorreva allora al giudice del lavoro, denunciando di essere stato destituito dall’incarico di comandante reggente dei vigili urbani per essere destinato allo svolgimento di mansioni inferiori, chiedendo, pertanto, la reintegrazione nelle mansioni per le quali era stato assunto. L’adito tribunale accoglieva il ricorso, ordinando al comune di reintegrare il lavoratore nelle funzioni di vice comandante dei vigili urbani. A seguito di successive vicende riferite al proprio

incarico, il lavoratore di che trattasi ricorreva nuovamente al giudice del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni per condotta, a suo dire mobbizzante, tenuta nei suoi confronti dall’amministrazione comunale. Il ricorso (nel quale venivano descritti episodi di mortificazione, di emarginazione ed isolamento) veniva accolto e l’amministrazione comunale veniva condannata al risarcimento dei danni. Nel successivo giudizio d’appello l’adita corte territoriale, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, nel confermare l’impossibilità di rimuovere il vice comandante dei vigili urbani dalle sue funzioni, riconosceva come unico limite a tale divieto l’incompatibilità ambientale, riteneva legittimo il trasferimento del lavoratore di che trattasi. Il Comune decise di non impugnare la sentenza di condanna per mobbing, giungendo invece ad una transazione con il lavoratore, al mero fine di dilazionare il pagamento. Ed è da detto pagamento che ha originato il danno indiretto contestato dalla procura regionale della Corte dei Conti, il cui giudizio ha quindi preso le mosse da una ipotesi di danno indiretto causato ad un comune a seguito della condotta asseritamente mobbizzante tenuta nei confronti di un dipendente dello stesso, risarcito per danno da mobbing innanzi al giudice ordinario. Il danno indiretto, nella fattispecie, originava pertanto dalla condanna subita dal comune in sede civile per avere l’amministrazione tenuto nei confronti di un proprio dipendente una condotta riconosciuta come mobbizzante

dal giudice del lavoro. La sentenza in esame rileva preliminarmente che le conseguenze di una condotta negativa (recte, mobbizzante) non sono state, in Italia, positivizzate dal legislatore, ma la condotta diviene rilevante per l’ordinamento ove la stessa, anche sotto il profilo medico legale, assurga a condotta dannosa, e ciò sulla base dei principi generali di cui all’art. 2043 c.c. e di quelli più specifici di cui all’art. 2087 del codice civile secondo la quale "l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Nella specie, l’adito giudice del lavoro, anche con l’ausilio di competente consulenza tecnica, ha accertato che, nei confronti del lavoratore interessato l’amministrazione comunale aveva tenuto una condotta mobbizzante, tale da giustificare la condanna al risarcimento danni nei confronti della vittima. Il giudice civile giunge a condannare l'amministrazione a risarcire il privato qualora ravvisi l’elemento psicologico del dolo e della colpa ai sensi dell’articolo 2043 c.c.. Nell'azione susseguente di rivalsa per danno indiretto, invece, il giudice contabile, al fine di addivenire ad una sentenza di condanna nei confronti degli amministratori che hanno agito, è chiamato invece ad individuare la colpa grave dell'agente pubblico e, successivamente, al fine di assicurare una corretta quantificazione della condanna, dovrà valutare l’eventuale vantaggio comunque conseguito dall'amministrazione

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o dalla comunità di riferimento, con il comportamento, pur per altri versi dannoso, da lui tenuto, potendo, inoltre, ricorrere anche all'applicazione del potere riduttivo. Ad avviso dei giudici contabili siciliani, il danno da mobbing è il danno subito dal lavoratore per le continue manifestazioni di emarginazione ed isolamento posti in essere da parte di colleghi e/o superiori; ciò che caratterizza tale fattispecie di danno è il protrarsi nel tempo delle condotte lesive da parte degli autori, non potendo, infatti, il singolo episodio rilevare affinché possa parlarsi di mobbing, bensì il reiterarsi delle condotte discriminatorie nel tempo. Così come a suo tempo chiarito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 22858/2008), questa condotta lesiva, per essere rilevante ai fini dell’accoglimento della domanda per il risarcimento del danno, deve però protrarsi per un periodo di almeno sei mesi (secondo quelle che sono le indicazioni fornite dalla giurisprudenza più recente), anche in relazione alle indicazioni offerte dalla medicina legale. La giurisprudenza civile riconosce spesso, in capo al datore di lavoro, la responsabilità per condotta mobbizzante, non solo quale soggetto agente direttamente, ma anche per non essersi lo stesso personalmente attivato per far cessare i comportamenti scorretti dei dipendenti (Cass. sez lav. n. 18262/2007). Il trasferimento de plano di detti principi in sede contabile non è però condivisibile, dovendo sempre il giudice contabile parametrare la condotta analizzata, quantomeno alla colpa grave. Orbene, tale N U M E RO 12 30 SETTEMBRE 2 0 1 1

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stato psicologico, come noto, sussiste per “pacifico orientamento del giudice contabile (…) nei casi in cui il pubblico dipendente pone in essere una condotta che si discosta in maniera rilevante da quella che è lecito attendersi in relazione alle circostanze concrete ed alle specifiche disposizioni che regolano la materia che viene di volta in volta all’attenzione” (Corte Conti Puglia n. 340/2009). Nel caso in esame, come ampiamente descritto, la mancata assegnazione alle specifiche funzioni di vice comandante del lavoratore di che trattasi era, di fatto, impossibile per la scomparsa della figura medesima dalla pianta organica comunale. A ben vedere, la stessa giurisprudenza civile (in materia di licenziamenti dovuti alla soppressione di un settore, di un comparto o di un posto Cass. 7 gennaio 2002, n.88, Cass. 1° febbraio 2003, n. 1527), insegna che la soppressione di posti di funzione o di settori dovuti a riorganizzazione degli uffici, non possono di per sè considerarsi scelte illegittime, a meno che non risulti palesemente pretestuoso ed illogico il riassetto organizzativo operato. In sede di valutazione di condotta mobbizzante tenuta dal datore di lavoro, anche sotto il profilo meramente omissivo, per non avere lo stesso impedito e fatto cessare gli atteggiamenti discriminatori posti in essere dai sottoposti nei confronti di un dipendente, occorre tenere conto di quanto affermato dalla stessa giurisprudenza civile (Cass. sez. III 8 settembre 1999 n. 9539) la quale esclude la responsabilità datore lavoro quando questi dimostri

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che tra le mansioni dallo stesso assegnate al lavoratore e la condotta mobbizzante tenuta dai dipendenti non sussiste neppure un rapporto di mera occasionalità. Il datore di lavoro è quindi liberato qualora dimostri che abbia adottato tutte le soluzioni organizzative più idonee per evitare il realizzarsi dell’evento dannoso. Come insegna la giurisprudenza civile (Cass. Sez. un. 4 maggio 2004, n. 8438; Cass. 29 dicembre 2005, n. 19053), però, al fine di valutare una condotta come mobbizzante, non deve guardarsi ai singoli atti posti in essere, che potrebbero rivelarsi anche intrinsecamente legittimi, ma allo specifico intento di chi li ha posti in essere ed alla sua protrazione nel tempo, che distingue detta condotta mobbizzante, anche da singoli atti illegittimi. “Per la natura (anche legittima) dei singoli episodi e per la protrazione del comportamento nel tempo nonché per l’unitarietà dell’intento lesivo, è necessario che da un canto si dia rilievo ad ogni singolo elemento in cui il comportamento si manifesta (assumendo rilievo anche la soggettiva angolazione del comportamento, come costruito e destinato ad essere percepito dal lavoratore.) D’altro canto è necessario che i singoli elementi siano poi oggetto di una valutazione non limitata al piano atomistico, bensì elevata al fatto nella sua articolata complessità e nella sua strutturale unitarietà” (Cass. 22858/2008). Detti principi sono stati ritenuti utili ai fini della corretta valutazione dei fatti posti alla base della vicenda in esame.


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IL CONSULENTE A ben vedere, infatti, se non può essere censurata la scelta dell’amministrazione di sopprimere, dalla pianta organica del comune, la specifica figura del vice comandante, non può invece sfuggire ad un giudizio negativo il comportamento tenuto dall’allora comandante della polizia municipale nei confronti del lavoratore di che trattasi, comportamento da considerarsi eziologiamente collegato al danno da mobbing subito dal lavoratore medesimo. L’isolamento in cui quest’ultimo è stato progressivamente costretto a svolgere la propria attività lavorativa, lo svuotamento, di fatto, di tutte le mansioni allo stesso assegnate, le valutazioni sempre negative dei risultati dell’attività lavorativa svolta, le ritorsioni manifestate anche nei confronti di coloro che si dimostravano solidali con la vittima del mobbing, rivelano una condotta macroscopicamente lontana da quella utile per assicurare una sana gestione della cosa pubblica. Il complessivo comportamento tenuto dall’allora comandante denota quindi una condotta non orientata ad assicurare una sana gestione della cosa pubblica, bensì di una condotta sprezzante dei più elementari principi di correttezza e efficienza dell’azione amministrativa, palesemente finalisticamente orientata alla realizzazione di interessi personali anziché all’attuazione del pubblico interesse e, come tale, quindi, gravemente colposa. Da qui, pertanto, l’accoglimento della richiesta erariale formulata nei confronti del (solo) comandante, all’epoca dei fatti, della locale polizia municipale. Da qui, pertanto, la condanna di quest’ultimo al pagamento, a favore del comune di interessato, della somma

di 50.000 euro, oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla data della transazione sino al deposito della presente sentenza; tra l’altro, da tale data, sino all’effettivo soddisfo, sulle somme così determinate, andranno calcolati gli interessi legali. CONCLUSIONI Dalla appena annotata sentenza della Corte dei Conti appare chiaro che nel caso in cui il mobbing culmini in una dequalificazione lavorativa prolungata, il datore di lavoro non viene coinvolto dalla responsabilità dei singoli persecutori solamente se dimostra che tra le mansioni assegnate alla vittima e la condotta persecutoria non sussiste un rapporto neanche di mera occasionalità. Sotto un altro profilo, invece, in sede contabile, in materia la condotta datoriale rileva soltanto se integra un caso di colpa grave, in questa sede sussistente solamente in presenza di un rilevante allontanamento dal comportamento esigibile, in considerazione delle circostanze del caso e delle specifiche disposizioni sul tema. Di conseguenza, in caso di giudizio contabile, per essere esente da responsabilità il datore di lavoro deve dimostrare di aver adottato tutte le soluzioni organizzative più idonee a evitare la realizzazione dell'evento dannoso. Nella fattispecie oggetto della decisione contabile in esame, il sindaco è stato assolto, non solamente perché la struttura organizzativa del comune è stata considerata appropriata, ma anche perché le sue decisioni che avevano coinvolto il lavoratore mobbizzato non erano dolosamente preordinate a perseguirlo e discriminarlo, e tantomeno

potevano considerarsi «macroscopicamente lontane da una ordinaria condotta finalizzata alla sana gestione della cosa pubblica, al punto da incarnare una condotta gravemente corposa idonea a giustificare l'accoglimento delle pretese di parte attrice». All’unico convenuto condannato, la Corte dei Conti ha imputato l'elusione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria favorevoli al mobbizzato, mediante reiterate condotte inequivocabilmente dirette a emarginare il lavoratore medesimo, isolandolo fisicamente dal resto dell'ufficio e svuotando le funzioni formalmente assegnategli. Nello specifico, se dei singoli episodi persecutori l’allora comandante della locale polizia municipale aveva fornito una giustificazione, la sentenza mette in risalto che le componenti del mobbing non possono essere considerate singolarmente ma in considerazione della complessiva condotta intrapresa nei confronti della vittima. La stessa sentenza ha invece assolto, oltre al sindaco, un’altra dirigente che aveva intrattenuto per breve tempo un rapporto lavorativo con il perseguitato, per mancanza del requisito temporale necessario al perfezionamento del mobbing, ritenendo infatti che la condotta persecutoria per integrare il mobbing debba avere quantomeno durata semestrale, coerentemente con la sentenza della Corte di Cassazione n. 22858/2008.

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PROVE DI ESPROPRIO

Riccardo Travers

Si avvicina il momento in cui si porrà mano ad una riforma definitiva del nostro Ente di previdenza e bene ha fatto il Presidente Visparelli, sia ad istituire una Commissione in rappresentanza dell’intero territorio nazionale, sia a convocare una prima riunione a carattere conoscitivo, con la presenza di un attuario. Sono anni che si discute sul sistema, a ripartizione o a capitalizzazione, che è stato adottato nella costituzione della nostra Cassa e, come cercherò di evidenziare, non si tratta affatto di una discussione puramente accademica. Aleggiano poi oscuri presentimenti circa l’eventualità che lo Stato, pur di racimolar quattrini, metta le mani sui patrimoni delle Casse previdenziali, oppure, come qualche Ministro favoleggia, si tenti un accorpamento degli Enti previdenziali dei professionisti. Da ultimo, e certamente più pericoloso, il fantasma delle liberalizzazioni folli che provocherebbe un cataclisma con conseguente danno incalcolabile alle casse dello Stato che dovrebbe accollarsi in poco tempo tutte le pensioni dei liberi professionisti. N U M E RO 12 30 SETTEMBRE 2 0 1 1

Una nota storica: i “padri fondatori” della Categoria - gruppo di cui non ho fatto parte per motivi anagrafici, ma che, iscritto nel 1967, ho conosciuto dal 1969 in poi, per una serie di strane circostanze - dopo aver ottenuto la legge 1081 del 1964, che istituiva l’albo dei consulenti del lavoro “autorizzati”, lavoravano alacremente per ottenere l’abilitazione, con esame di Stato, che ci avrebbe inserito stabilmente ed a tutto titolo fra le Categorie professionali. In questo accidentato percorso ritennero che, se la Categoria avesse anche avuto una previdenza propria, sarebbe stato più difficile annientarla e più probabile ottenere l’obbiettivo principale. E’ evidente che in tale contesto l’importo della pensione passava in secondo piano e l’importante era pagare poco, anche in considerazione che il costituendo Ente –come tutti gli altri a quell’epoca – sarebbe entrato a far parte del novero degli Enti Pubblici. Naturalmente i “padri fondatori”, si avvalsero anche allora della collaborazione di un attuario, di cui credo ricordare anche il nome, ma gli equilibri riguardavano lo

Stato, non noi. Ricordo nitidamente il Collega, che all’epoca guidava il progetto, affermare che, se l’Ente fosse andato in rosso, sarebbe toccato alla fiscalità pubblica ripianare il disavanzo. L’ENPACL vide la luce nel novembre 1971, anticipando di ben otto anni la legge istitutiva della professione, di cui – come si sperava - fu anche un’efficace piattaforma di lancio. Pagare poco di contributi era stato certamente un obiettivo, ma nessuno, allora, aveva pensato di creare una previdenza con sistema a ripartizione: i “padri fondatori” avevano pensato ad una capitalizzazione individuale, sia pure povera, ma sorretta da un contributo fisso e da marche assicurative (le famose Russo Spena, dal nome di un parlamentare che – credo – fosse firmatario della legge 1081). Cosa si intende per capitalizzazione individuale? Un sistema tecnico finanziario in base al quale l’ammontare accumulato sul conto individuale di ciascun iscritto costituisce la base per il pagamento della prestazione pensionistica. La prestazione dipende infatti da quanto l'iscritto

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IL CONSULENTE ha accumulato presso la forma pensionistica e dai rendimenti ottenuti con la gestione finanziaria. Fino all’ultima guerra mondiale, quello a capitalizzazione era l’unico sistema su cui si basava la gestione degli enti previdenziali, INPS compreso. Volle il destino che, per effetto della smisurata svalutazione della lira, avvenuta proprio durante il conflitto, i fondi dell’Istituto, accumulati dagli assicurati con la capitalizzazione, fossero ridotti a spazzatura. Ciò non di meno, per motivi sociali, bisognava pagare le pensioni agli aventi diritto e si decise così di corrisponderle con i contributi freschi, pagati dai lavoratori in essere al momento. Si diede a questa operazione dignità di sistema e lo si chiamò “ripartizione”. Sembrò anche una grande scoperta in quanto, in teoria, un ente previdenziale poteva nascere da zero e pagare le pensioni senza nessun accumulo, quindi senza un soldo di patrimonio. Il nostro Ente (insisto: pubblico) non è affatto nato con questo sistema, se si considera che qualunque iscritto, prima di poter percepire la pensione, doveva aver pagato almeno 20 anni di contributi. Venne studiato un sistema di riscatto per i più anziani che, ogni anno ne pagavano quattro, per ottenere la pensione dopo cinque anni e la legge lo confermò. Forse non era attuarialmente equilibrato, ma era comunque lo Stato che avrebbe pagato e, infine, cari giovani leoni, vogliamo riconoscere un minimo di gratitudine a chi, battendosi, giorno dopo giorno, a proprie spese ha costruito Albo, Previdenza, Abilitazione, Tariffa professionale? Nell’anno 1994 avvenne una

svolta epocale: con la legge 509, lo Stato, in un colpo solo, si liberò della nostra e di tutte le Casse previdenziali delle libere professioni. Non fu un provvedimento facoltativo, l’unica facoltà che venne concessa fu quella di scegliere fra la struttura ad Associazione e quella a Fondazione. Bel colpo, no? Di una cosa sola, lo Stato non poté liberarsi, e fu dell’articolo 38 della Costituzione: per questo, pur privatizzando, mantenne dei Funzionari ministeriali nel compito di revisori dei conti ed ora vuol controllarci con la COVIP. Completata la nota storica, proviamo ad effettuare alcune riflessioni sui temi in esame. Quando un Ente, costituito a capitalizzazione individuale, scopre che il patrimonio accumulato è attuarialmente insufficiente, ha due strade: la prima è quella di cercare di ammortizzare, negli anni, il disavanzo attuariale accumulatosi (sperando che non sia troppo grande); la seconda è quella di cercare di recuperare l’equilibrio attuariale da una certa data in poi, lasciando che il disavanzo attuariale rimanga congelato. La seconda soluzione non è ancora un sistema a ripartizione, ma un ibrido fra i due sistemi, che lo Stato avalla in quanto non chiede affatto agli Enti di possedere sempre il patrimonio che sarebbe necessario per liquidare, a tempo debito, tutte le pensioni anche se non vi fossero più introiti contributivi. Già! Se non vi fossero più introiti contributivi. Il tragico è che questo non è affatto un mero caso di scuola, in quanto ciò potrebbe accadere se si realizzasse il pazzesco provvedimento di liberalizzazione.

Metti che non vi sia più l’Esame di Stato per i Dottori commercialisti, chi verrebbe ancora ad iscriversi da noi, visto che può comunque svolgere la professione? E allora, addio pensioni, se non ammortizzeremo il disavanzo attuariale accumulatosi. Resterà solo il già riportato articolo 38 della Costituzione, a cui appellarsi, e lo Stato (o meglio la fiscalità generale) dovrà metterci del suo. Ma se noi ammortizziamo il disavanzo e poi lo Stato famelico si riprende i nostri patrimoni oppure fonde le Casse, ripianando quelle in default con quelle più virtuose? Tutto può succedere, in questo mondo, ma qui bisognerebbe ricordare anche l’esistenza dell’articolo 42 della Costituzione: “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.” Ci hanno privatizzati, quindi si tratterebbe di un esproprio e, per bacco, spero saremo tutti disposti ad una class action per ottenere il dovuto indennizzo.

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Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

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OMA E LE CITTA' DELLA CULTURA

Il 22 ed il 23 settembre ultimi scorsi si è svolto a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica, la VI Conferenza Nazionale degli Assessori alla Cultura ed al Turismo dal titolo “Le Città della Cultura”. Uno dei piu’ importanti avvenimenti dell’anno in materia di lavoro ed economia nella Cultura e nel Turismo, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, promossa da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani, UPI (Unione Provincie d’Italia), Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, Legautonomie, Federculture e sostenuta da Roma Capitale, Provincia di Roma e Regione Lazio, con il contributo di Camera Commercio di Roma, JT International e Fondazione CAB.

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IL CONSULENTE Un appuntamento di studio e riflessione sui dati dell’occupazione e dell’economia nella Cultura e nel Turismo e relativi riflessi sull’economia nazionale, con l’obiettivo importante di aiutare il nostro Paese a crescere nella consapevolezza, in particolar modo dei nostri Amministratori pubblici, di quanto siano importanti per lo sviluppo economico e del mercato del lavoro questi due temi. Di contro, di quanto siano inopportuni i continui attacchi e tagli a questi due settori, sia per i riflessi Nazionali, sia per quelli sulla nostra immagine e credibilità Internazionale. La crisi che il nostro Paese sta vivendo ha chiamato e continua a chiamare tutti i protagonisti della vita politica, economica e sociale ad assumere la responsabilità di scelte decisive per superare le difficoltà del presente e progettare le strategie di crescita. Ancora una volta si è riconfermato che la cultura ed il turismo possono essere la chiave di volta nel processo di affermazione delle politiche economiche e sociali per lo sviluppo del Paese, che facciano perno sulla promozione della cultura, sulla valorizzazione e sulla tutela del nostro patrimonio storico-artistico ed ambientale così come sancito già nelle previsioni dall’articolo 9 della nostra Costituzione. Le Città e i territori, infatti, devono ritornare ad essere laboratori di un nuovo Rinascimento, recuperando la storia e la vocazione del Paese. Per questo è indispensabile raccogliere ed indirizzarne

tutte le energie disponibili (Amministrazioni, Imprese, Associazionismo, Non-Profit) verso un modello di competitività territoriale che coniughi identità e innovazione. Su questi temi la Conferenza Nazionale degli Assessori alla Cultura e al Turismo è da anni un appuntamento-chiave nel dibattito sul presente e sul futuro delle politiche di incremento della nostra offerta culturale e turistica. Sono stati due giorni di confronto fra amministratori locali, politici, operatori, manager pubblici e privati, non solo per riaffermare il ruolo strategico della cultura e del turismo, ma soprattutto per condividere soluzioni e proposte non più rinviabili, alla luce di dati oggettivi relativi a: “Il welfare della cultura: inclusione sociale, formazione lavoro”, “Il valore economico della cultura: come reinvestire l’indotto generato dalla produzione culturale”, “La produzione artistica e la valorizzazione del patrimonio culturale per il rilancio dei territori. L’Arte contemporanea, l’audiovisivo e i beni immateriali”, “Turismo di massa e qualità dell'offerta. Quale sviluppo compatibile per le città e i territori” e “Partnership Pubblico/Privato: Non solo risorse ma progetti comuni per l'offerta culturale e turistica”. Su questi cinque temi si sono svolte sessioni di lavoro parallele all’interno delle quali l’Ufficio Studi di Federculture ha provveduto a fornire dati relativi a: l'occupazione del settore, gli investimenti pubblici e privati, andamenti dei consumi

nel settore, effetti del Federalismo fiscale sulle competenze di Comuni Province e Regioni, Cultura come servizio pubblico e gli strumenti di gestione, creatività giovanile e inserimento nel mondo del lavoro nonché sulle esperienze positive di gestione. Quello che è stato riconfermato con forza è che l’Italia non può crescere se non affronta nodi cruciali quali il rapporto tra pubblico e privato, tra sviluppo turistico e qualità dell’offerta. Un Paese che guarda in avanti deve essere in grado di valorizzare e preservare l’immenso patrimonio immateriale delle sue tradizioni, di reinvestire l’indotto generato dalla produzione culturale e di dar voce alle nuove istanze che, recentemente e sempre più spesso, esigono nuovi modelli e regole nel campo dell’educazione, della formazione e del lavoro.

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BACI DELL'ULTIMA FILA NER PIDOCCHIETTO

Andrea Tommasini

Curiosità,culturae tenerezzaneicinema"da unalira",meglionoti a Romacome "pidocchietti"

In un momento in cui le polemiche fra l’industria del cinema e quella della fiction, continuano a montare negli ambienti colti di Roma e dell’Italia intera, il piacevole ricordo dei cosiddetti “cinema da una lira”, diversamente noti a Roma come “i pidocchietti”, per rievocare la bellezza romantica delle sale cinematografiche romane e dei baci “rubati” nelle ultime file. Bello guardare indietro e ricordare per tornare ad apprezzare quello che abbiamo e che sembra non bastare mai. Note lontane in un presente nel quale le sale cinematografiche si fanno concorrenza a colpi

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di sofisticate tecnologie in grado di porre lo spettatore in una condizione di percezione di suoni e realtà filmografica sempre piu’ intensi. Poco più di mezzo secolo fa vi erano, nella sempre ricca offerta culturale romana, molte sale cinematografiche in grado di allietare le giornate di tante famiglie a basso reddito e di molti studenti squattrinati, i quali, con pochi soldi, riuscivano comunque a trascorrere quattro o cinque ore di intrattenimento, potendo assistere alla proiezione anche di due o più film. Spesso uno dei due lavori filmografici che venivano proposti al pubblico dei pidocchietti romani, era quella che i romani definivano “una serciata” (una pietra od un mattone), intendendo con questo un lavoro pesante e di difficile fruizione dove, comunque, in compenso, venivano regalati al pubblico un Topolino a Colori od un Film Luce. Le pellicole cinematografiche di una volta


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evitavano di dirigere il fascio di luce sulle ultime file nel dirigere i clienti. Storpiare i nomi degli attori era un vezzo. Così Tyron Power diventava "Tiro in porta" Rita Haywort era "Rita rivortete". Al Trianon , l'enorme tetto, quando non pioveva, si apriva sul cielo durante l'intervallo. Dai racconti dell’epoca si legge che entrando in queste sale dalla frizzante e tersa aria dell’inverno, si sentiva come un “colpo allo stomaco” poiché ci si andava ad immergere in una compatta coltre di caldo e fumo di sigarette popolari. Chi aveva conoscenza e padronanza della letteratura usava sfoderare i versi di Dante di quando Virgilio, giungendo alle porte del fetentissimo settimo cerchio diceva “Lo nostro scender conviene esser tardo, - si che s’ausì un poco in prima il senso – al triste fiato; e poi no il fia riguardo” che a detta di chi all’epoca ha vissuto tutto questo, sembravano scritti apposta per il pidocchietto del Colonna, per esempio. Testi ed immagini talvolta ricomposti con pezzi mancanti che regalavano emozioni e ristoro all’anima, mentre il corpo respirava caldo e fumo e riposava su sedili scricchiolanti di legno usurato. Vecchi ed assordanti altoparlanti che emanavano un suono distorto ed incomprensibile. Lunghi baci scorrevano a fiumi nelle ultime file. Il "bruscolinaro" girava per la sala gridando: "bruscolini, mostaccioli, caramelle..." Qualche buontempone lo chiamava e gli chiedeva: "C'hai le caramelle sciolte?" "Si" rispondeva, "Allora daje 'na legata!!!!" Da i vecchi ricordi di quei luoghi così caratteristici delle parrocchie o delle periferie, si ripensa con piacere agli angoli sgangherati nei quali c’era spazio per i nostri sogni. Soffermiamoci ad apprezzare cio’ che abbiamo e non avremo neanche un piccolo istante per lamentarci di cio’ che ci manca. Nel Cinema come nella Vita.

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avevano una durata nettamente inferiore a quelle odierne e duravano sul circuito cinematografico da uno a due anni e quando arrivavano a queste sale cinematografiche, le relative pellicole erano ormai rigate, impecettate e ricomposte dopo innumerevoli rotture avvenute nelle precedenti proiezioni ed erano pertanto ancora piu’ corti di come erano partiti. Troppo spesso mancavano battute e scene fondamentali alla comprensione del film e per effetto dei tagli e delle giunte, le scene si accavallavano, anche fuori sequenza. Sentendo dire “Conte-rò-ita”, per esempio, si poteva pensare che si stesse narrando di qualcuno che contava con le dita, quando in realtà la battuta originale era “Contessa, vi amerò tutta la vita”. Chi entrava in questi cinemetti, era consapevole di quello che riceveva e non esprimeva grande pretenziosità in tal senso. Si accedeva per passare qualche ora al caldo e per non pensare ai guai propri, o semplicemente per trovare un luogo dove poter scambiare tenere effusioni. Normalmente agli studenti liceali dell’epoca bastavano le cosiddette “due lire”: una per il cinema e l’altra per le sigarette (cinque “Macedonia” o quattro “Stelle”) e con l’ultima sigaretta si faceva la cosiddetta “passatella”, a volte anche sostenendo il mozzicone con uno spillo od una forcina per capelli, affinchè, un tiro per tutti, nessuno potesse rimanere mai “olmo”. Si pensi che fra il 1930 ed il 1940 in Roma, su quarantesette sale cinematografiche che contava la Capitale, ben 19 offrivano la proiezione di due film al prezzo di “una lira”. Molte di queste sale cinematografiche romane sono ormai chiuse. Tra i pidocchietti piu’ caratteristici romani fa piacere ricordare “il Colonna” che era stato installato nella vecchia e gloriosa “Sala Giraud” di Via Poli. Nelle sale romane “da una lira” lunghi e dolcissimi i baci che scorrevano copiosi nelle ultime file riservate esclusivamente “al pomicio” degli innamorati. Le maschere, quando indicavano con le lampadine i posti dove potersi collocare, tanto e sacrale era il rispetto della candida intimità, che

Foto by Elibhet_ Flickr N U Mby E RO 12 30 SETTEMBRE 2 0 1 1


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