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SPE C I A L E

CONTROLLI E MONITORAGGI Nel corso di ogni fase di bonifica, occorre eseguire: • il controllo periodico dell'esposizione alla polvere di amianto degli operatori, così come previsto nel Testo Unico Sicurezza; • il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica, secondo quanto prescritto dal D.M.06/09/94; • la certificazione della restituibilità del sito industriale bonificato, come previsto dal D.M. 6/09/94, tenendo eventualmente conto della particolarità della situazione. In particolare, la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati dall'amianto va eseguita da funzionari della ASL competente a spese del committente. Le procedure da seguire per la certificazione sono: • ispezione visiva al fine di accertare l'assenza di residui di M.C.A. nell'area bonificata; • campionamento aggressivo dell'aria al fine di accertare l'assenza di fibre di amianto. In linea generale, visti i bassi livelli di concentrazione di fibre riscontrati durante tali attività di certificazione, le protezioni richieste per il personale addetto possono essere ragionevolmente ridotte. L'ispezione va eseguita appena le superfici, all'interno dell'area bonificata, sono asciutte, una volta ultimata la rimozione dei teli, ma non delle barriere, dell'unità di decontaminazione e in seguito alla sigillatura di porte, finestre e impianto di ventilazione. I sigillanti devono essere usati solo dopo l'ispezione visiva e prima del campionamento aggressivo finale. Tale campionamento viene eseguito impiegando mezzi meccanici, come i ventilatori, al fine di diffondere le eventuali fibre di amianto presenti. Generalmente, il numero di campionamenti dipende dall’estensione della superficie e dalla dislocazione dei locali. I locali saranno riconsegnati se la concentrazione di fibre di amianto aerodisperse accertata mediante l'uso della microscopia elettronica in scansione (SEM) non supera le 2 ff/l.

In quest’ultimo caso, dovrà comunque essere data comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale, la quale vincolerà il riutilizzo del sito, per utilizzazioni diverse da quella che prevede il rilascio in caso di rifiuti d’amianto interrati. Per la bonifica del suolo occorre installare due sale tecniche spostabili, realizzate con strutture in carpenteria metallica e rivestite con fogli di polietilene di adeguato spessore. Le sale dovranno essere mantenute in depressione, attraverso gruppi di aspirazione a filtrazione assoluta. La dimensione della prima sala dovrà essere 20 m per 10 e sarà adibita alla decontaminazione e al condizionamento dei cassoni di trasporto. Le dimensioni della seconda sala, invece, saranno stabilite in funzione dei cassoni di trasporto, al fine di consentirne una corretta gestione. Gli operatori preposti alla bonifica dei terreni dovranno indossare indumenti a perdere (tute col cappuccio, guanti e calzari) e dovranno essere dotati di maschere a filtro assoluto P3, per la protezione delle vie respiratorie. Anche in questo caso, infine, gli operatori dovranno uscire dalla zona di lavoro attraverso un’area di decontaminazione.

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Anno 5 - Numero 19

LO SMALTIMENTO DELL’AMIANTO E IL CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA

I rifiuti di amianto, o contenenti amianto, sono definiti dal 1° comma, lettera c, dell’art. 2, Legge 27 marzo 1992, n. 257, Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto: "materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione, nonché qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3". Tali rifiuti, fino al 31/12/2001, erano distinti in pericolosi e non pericolosi, in funzione dello stato fisico e della minore o maggiore capacità di disperdere fibre di amianto nell’ambiente. I relativi codici C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti) erano riportati negli elenchi di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il cosiddetto Decreto Ronchi, Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti

di imballaggio. imballaggio In particolare, i rifiuti con codice C.E.R. 170105, Materiali da costruzione a base di amianto, amianto erano considerati rifiuti speciali non pericolosi ed erano rappresentati dai materiali matricontenenti amianto legati in matri ce stabile o resa tale, avente densidensi tà maggiore di un 1 kg/dmc, derivanti da manufatti diversi di spessore superiore a 3 mm. Successivamente, la Decisione 2001/118/ CE della Commissione Europea ha modificato l’elenco dei rifiuti istituito dalla precedente Decisione 2000/532/CE, relativa al Catalogo Europeo dei Rifiuti. Tale catalogo è stato ulteriormente modificato con la Decisione 2001/119/CE della Commissione e con la Decisione 2001/573/CE del Consiglio. Quest‘ultima in particolare ha cambiato la classificazione dei rifiuti derivanti da materiali da costruzione contenenti amianto, identificandoli pericolosi, al pari dei rifiuti derivanti da materiali isolanti contenenti amianto. Gli Stati Membri, destinatari della decisione, erano quindi obbligati ad adeguare la normativa vigente e a disporre l’applicazione del nuovo elenco dei rifiuti a partire dal 1° gennaio 2002. In Italia, questo nuovo elenco è stato riportato nella Direttiva interministeriale 09/04/2002, Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U. del 10/05/2002. Con il D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 59 del 12 marzo 2003) e con il D.M. del 13 marzo 2003, Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica (pubblicato nella G.U. n. 67 del 21 marzo 2003) sono state introdotte nuove norme relative al conferimento in discarica di rifiuti d’amianto o contenenti amianto. Tuttavia, quest’ultimo D.L. è stato sostituito con il D.M. del 3 agosto 2005, recante la Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica (pubblicato nella G.U. n. 201 del 30 agosto 2005).


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