Nuovo Piano Sociale regionale

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3.4.3 Il Piano sociale di Zona Il Piano sociale di Zona è lo strumento di governo dei servizi e delle attività sociali mediante il quale la Zona sociale definisce gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità per la programmazione nonché per la gestione degli interventi sociali e i criteri per la relativa attuazione. La Regione intende sostenere l’attività di programmazione territoriale con i seguenti strumenti:  la definizione di linee guida per l’elaborazione dei Piani di Zona al fine di fornire indicazioni sulle strutture organizzative, i processi e gli strumenti operativi di lavoro che sostengono la programmazione;  il supporto e l’orientamento, per uniformare i Piani territoriali agli indirizzi della programmazione regionale e per realizzare i processi di monitoraggio e valutazione, attraverso la costituzione di un gruppo tecnico regionale - evolvendo l’esperienza, ormai giunta a compimento, della figura del Promotore Sociale anche al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’offerta della rete sociale territoriale, di potenziare e sviluppare i processi di integrazione, di gestione associata dei servizi su scala sovra comunale, di sostenere i percorsi di concertazione e progettazione partecipata con il settore sanitario, le scuole e il privato sociale. In particolare, tale gruppo tecnico regionale sarà composto da un team di tre program manager, di cui uno esperto in programmazione europea, uno in gestione amministrativa e uno in materie sociali, i quali, operando insieme, dovranno promuovere: 1) la logica programmatoria e la governance zonale, con particolare riferimento al welfare comunitario e alla centralità della persona; 2) lo sviluppo delle competenze che riguardano i processi di budgetizzazione e di rendicontazione, con particolare riferimento ai Fondi strutturali europei e alla capacità di progettazione dei fondi europei di settore; 3) percorsi di capacitazione e formazione volti al rafforzamento continuo delle reti zonali e dei beni collettivi;  l’introduzione di un sistema di premialità, a partire dal 2018 (sulla base dei risultati riguardanti il 2017), relativo al trasferimento delle risorse alle Zone Sociali che raggiungono gli obiettivi fissati nel Piano sociale di Zona e i target fissati dalla Regione.125 Tali target, oltre alla adozione e all’attuazione del Piano sociale di Zona, nonché all’attivazione dei livelli di governo e di governance previsti (Ufficio di Piano, Tavolo zonale di concertazione, coprogettazione, laboratori di comunità…), terranno conto dell’aumento del livello di risorse erogate dai comuni della Zona sociale; del pieno ed efficace utilizzo del SISo; della realizzazione della gestione associata anche nella erogazione dei servizi e negli interventi sociali e non solo nella governance;  l’avvio di un percorso di capacitazione (formazione in affiancamento) delle competenze specifiche dei profili professionali presenti nell’Ufficio di piano e nell’Ufficio di cittadinanza, finalizzato all’aggiornamento della conoscenza degli strumenti amministrativi e operativi in una logica interistituzionale e interprofessionale. Procedure per l’adozione e successiva attuazione del Piano sociale di Zona 1. Costituzione del Tavolo zonale di concertazione.126 2. Rilevazione dei bisogni della Zona sociale, a cura dell’Ufficio di Piano, mediante la raccolta e l’elaborazione dei dati necessari alla lettura del territorio, in termini di rischi e fragilità, ma anche di risorse e opportunità presenti al fine di stimare la domanda potenziale e mappare i servizi attivi sui territori di riferimento. In particolare, elaborazione del profilo di comunità, quale strumento indispensabile per un’analisi partecipata dei bisogni, delle problematiche e delle risorse di un territorio al fine di consentire la definizione, sia sul piano quantitativo che qualitativo, di indicatori e descrittori della Zona sociale utili alla individuazione degli assi portanti del PdZ e delle sue aree prioritarie di intervento.

Si vedano l’art. 8, c. 3, lett. a) della L. 328/2000: “…le regioni prevedono incentivi a favore dell’esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i Distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;” e l’art. 357, c. 1, lett. a) del TU 11/2015: “…il Fondo sociale regionale viene trasferito […] in proporzione della popolazione residente e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale.”. 126 Si veda il paragrafo 3.4.2 125

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