Mozione 26 regolamentazione dell’attivita’ di campeggio sul territorio di mestrino e frazioni

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Mestrino 25 febbraio 2016

Egr. sig.

Presidente del Consiglio Comunale di Mestrino

Egr. sig.

Sindaco di Mestrino

MOZIONE 26 REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI CAMPEGGIO SUL TERRITORIO DI MESTRINO E FRAZIONI

PREMESSO CHE: - Il M5S ascolta i cittadini; - Vi sono situazioni collegate alla permanenza di mezzi adibiti a soggiorno delle persone, addirittura in cantieri edili aperti, non gradite alla cittadinanza; - Ci risulta che la giunta ne sia stata più volte informata dai cittadini; - Il M5S di Mestrino ha redatto una proposta con il fine ultimo di regolamentare la presenza di mezzi adibiti a soggiorno delle persone su suolo pubblico e/o privato sul territorio di Mestrino e frazioni. Ad oggi infatti, l'unico strumento che è concesso ad una amministrazione locale di esercitare il diritto di tutelare gli interessi dei cittadini in materia, è quello di emettere una ordinanza a firma del sindaco, al fine di permettere alle forze dell'ordine di esercitare un agevole controllo del rispetto delle regole da parte di chi intende essere ospitato dalla cittadinanza ed il suo territorio; - La proposta riprende ordinanze emesse da amministrazioni della “cosiddetta” sinistra italiana (Partito Democratico) e da amministrazioni governate dalla Lega Nord. Lo scrivente gruppo è quindi certo che entrambi gli schieramenti consiliari del comune di Mestrino, che fanno più o meno esplicitamente riferimento ai suddetti partiti, prenderanno in considerazione la proposta con analisi oggettiva, non di parte e come sempre nell'esclusivo interesse delle istituzioni e dei cittadini di Mestrino e frazioni; - La giurisprudenza ha avuto modo di fornire una puntuale definizione del concetto di «campeggio», il quale consiste - secondo quanto la Suprema Corte di Cassazione ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718, in motivazione): “nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente”. Questa Sentenza, indipendentemente dalla circostanza esaminata nel merito, fornisce l'esatta definizione dell'azione di campeggio che è un concetto che riguarda la persona fisica. Vale tanto sulla proprietà privata e che su suolo pubblico. - Occorre precisare che in materia il Codice della strada all’art. 185 non definisce cosa sia campeggio o meno ma si limita soltanto a individuare le condizioni alle quali la sosta dell'autocaravan è consentita. L’art 185 del CDS prevede: “2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. “

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- Quindi l'art. 185 indica semplicemente fino a quale condizione il veicolo resta veicolo in sosta, sempre nell'ambito della sede stradale, ma non si può né si occupa del comportamento tenuto a bordo dagli occupanti; l'art. 185 CDS si riferisce solo alla condizione del mezzo in sosta ma non consente l'utilizzo abitativo di tali veicoli; - E proprio l'uso abitativo di tali veicoli che li rende, indistintamente e soltanto per ciò, idonei a produrre rifiuti di ogni genere, e non esclusivamente quelli organici (v. anche Cass. 21173/06). - Il Codice della Strada muove da esigenze di sicurezza della circolazione e sosta dei veicoli, mentre il divieto di campeggio nell'ambito del territorio comunale al di fuori delle aree attrezzate e/o autorizzate muove dall'esigenza di evitare un potenziale pericolo per la salute pubblica derivante dalla presenza di precarie condizioni igienico sanitarie. - La precarietà delle condizioni igienico – sanitarie non muta a seconda della proprietà pubblica o privata di un'area; - E' di esclusiva ed insindacabile competenza dell'Amministrazione Comunale la valutazione quindi dell'esistenza di una ragione di pubblico interesse, e nel caso di specie la tutela delle condizioni igienico-sanitarie nel territorio comunale, che possa legittimare il divieto di campeggio non solo sulle aree pubbliche ma anche sulle aree private; - Verifichiamo, ad oggi, nel territorio comunale, la mancanza di aree attrezzate in grado di assicurare sufficienti condizioni igienico sanitarie; - Diverse amministrazioni comunali, attesa appunto l'assenza di aree attrezzate in grado di assicurare le suddette condizioni igienico sanitarie, hanno adottato ordinanze di divieto di campeggio/soggiorno all’interno del territorio comunale ritenendo proprio che tale campeggio/soggiorno costituisca potenziale pericolo per la salute dei propri cittadini; - Infatti, la mancanza di aree attrezzate per il campeggio o il pernottamento costituisce, ulteriore, pregiudizio al permanere delle condizioni igienico sanitarie di legge per l’impossibilità di disporre di servizi essenziali quali l’acqua, per l’impossibilità di conferire i rifiuti urbani al servizio pubblico, per l’impossibilità ancora di smaltire i residui delle evacuazioni fisiologiche, per l’impossibilità di allontanare i reflui fognari, per la presenza di insetti o animali portatori di malattie, ecc., con conseguenze e pericoli igienico sanitari, non solo per chi sosta impropriamente, ma anche per i cittadini che risiedono o transitano nelle vicinanze; TUTTO CIO’ PREMESSO

CHIEDIAMO: - al Sindaco di emettere, in stretta ottemperanza alla sentenza della cassazione succitata, una ordinanza la cui sostanza dovrebbe includere quanto sotto riportato: 1. Istituire su tutto il territorio comunale, sia su aree pubbliche sia private, un divieto di campeggio; vietare quindi qualsiasi forma di sosta finalizzata al campeggio, anche temporanea, al di fuori dei luoghi e tempistiche sotto indicate; vietare qualsiasi forma di sosta finalizzata al pernottamento e/o soggiorno, effettuata con caravan, autocaravan, camper, roulottes, veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il pernottamento e/o a fini abitativi. 2. Consentire esplicitamente la sosta notturna dei conducenti di mezzi pesanti per il riposo tecnico secondo regolamento comunitario 561/2006/CE, su tutto il

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territorio negli spazi conformi alle dimensioni del mezzo, in deroga ai punti contenuti nella presente ordinanza. Consentire la sosta notturna con persone che svolgono attività di residenza interna al veicolo per mezzi adibiti al soggiorno, quindi Camper e Roulotte (quest’ultime esclusivamente se agganciate al veicolo di trazione), nel rispetto comunque dell'art 185 del CDS, limitatamente al parcheggio limitrofo alla caserma dei carabinieri lato via De Gasperi, illustrato nella piantina allegata, come già attualmente in uso da parte di molti conducenti di camper. La sosta non potrà superare le 36 h consecutive. Prevedere l'obbligo di rimozione delle attrezzature (tavoli sedie tendalini etc) eventualmente usate e la comminazione di una sanzione individuale alle persone fisiche, una per ciascuna persona, inclusi i minori, che effettua l'azione di campeggiare o soggiornare secondo la definizione di campeggio data dalla sentenza di Cassazione nr. nr. 6574 del 1996. I verbalizzanti devono rilevare le persone fisiche intente all'azione di cui sopra, identificarle con i documenti personali, e comminare loro le sanzioni in base all'ordinanza fissati in 500 euro intimando la rimozione coatta degli strumenti utilizzati. In assenza di immediata oblazione della sanzione, il veicolo oggetto di soggiorno con il suo contenuto sarà rimosso e depositato in apposito luogo con spese a carico del proprietari o fissate in € 500 per la rimozione e 50 €/ giorno di permanenza in deposito. Apporre opportuni cartelli di segnalazione informativi in prossimità delle vie di accesso al paese ed alle frazioni relative alla ordinanza. Con riferimento all'area destinata alla sosta notturna di cui al punto 2, verrà posto apposito cartello segnalatore con indicazione del limite orario consentito per la sosta pari a 36 ore al costo di € 15 mediante cassa automatica, verrà potenziata l'illuminazione pubblica e realizzato circuito di videosorveglianza con registrazione a ciclo continuo. Nell'area verranno predisposti appositi cartelli di divieto di scarico, verranno installati dei bidoni per la raccolta differenziata con serratura attivabile mediante pagamento automatico.

Il Movimento Cinque Stelle si rende disponibile per partecipare ad una eventuale commissione consigliare, qualora questa Amministrazione decidesse di istituirla, al fine di riformulare l’ordinanza di cui all’oggetto.

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Si chiede infine che la mozione in oggetto venga discussa e messa ai voti durante il prossimo Consiglio Comunale. MOVIMENTO CINQUE STELLE - MESTRINO Il Portavoce E Consigliere Comunale

Flavio Pinton

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