Pannelli ingombro

Page 1

DOSSIER

MACCHINE AGRICOLE. Le norme da rispettare quando il trasporto delle persone e delle merci si svolge sui normali percorsi stradali

Il codice prende le Tutto quello che bisogna sapere sulle sagome dei carichi e sui rimorchi ammessi alla circolazione – La validità della patente di guida e l’obbligo di copertura assicurativa A cura di Luigi Presicce A chiarimento di quanto non ben definito nel precedente codice della strada, il nuovo Codice della strada, all’art. 57, definisce le macchine agricole come «macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole o forestali» che sono sottoposte alle prescrizioni normative del codice in quanto, occasionalmente o abitualmente, possono circolare su strada, sia pure limitatamente al loro trasferimento o al trasporto per conto delle aziende di prodotti agricoli e sostanze d’uso agricolo destinate all’esecuzione di dette attività, attrezzature o persone coinvolte nella specifica mansione, inclusa la manutenzione di parchi e giardini da parte di enti e consorzi pubblici.

Macchine agricole e loro classificazioni [art. 57 C.d.S.] Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole si distinguono in: SEMOVENTI

■ trattrici agricole prevalentemente atte alla trazio-

ne, possono essere allestite con piano di carico, anche amovibile, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di carreggiata della strada che si percorre. Possono essere integrate da specifiche attrezzature di tipo portato o semiportato ■ macchine operatrici agricole munite o predisposte per l’applicazione di speciali apparecchiature per l’esecuzione di operazioni agricole (falciatrici, trebbiatrici ecc.) e sono ad 1, 2 o più assi. Quelle ad un asse non possono superare la massa complessiva di 0,7 t TRAINATE

■ macchine operatrici agricole sono munite o pre-

disposte per l’esecuzione di operazioni agricole (imballatrici seminatrici ecc.) ■ rimorchi agricoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole. (Se la massa complessiva dei rimorchi non supera a pieno carico 1,5 t sono novembre - 2001

pag. 22


TERZIARIO

VERDE

e misure al trattore

Trasporto di persone

trasporto di persone purché siano omologati e rispondano alle prescrizioni tecniche e di sicurezza previste. Durante il trasporto di persone sui rimorchi devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: ■ il numero delle persone trasportate non può superare quello indicato sulla carta di circolazione; ■ non può essere superata la massa complessiva del veicolo stesso ■ è vietato il trasporto promiscuo (persone e cose) ■ il percorso deve essere limitato tra azienda agricola o centro di raccolta e posto di lavoro e viceversa ■ le persone trasportate non possono appoggiarsi alle sponde di cui il rimorchio deve essere dotato ■ è vietato il trasporto di persone in piedi.

Anche se le macchine agricole sono normalmente destinate alle lavorazioni agricole o forestali, è eccezionalmente ammesso il trasporto di persone. Occorre distinguere, tuttavia, tra macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate, con espliciti riferimenti ai rimorchi agricoli. Le macchine agricole semoventi (eccetto le operatrici ad un asse) possono essere attrezzate per il trasporto degli addetti ai lavori, per non più di tre persone compreso il conducente. In ogni caso, il trasporto di persone è subordinato ad accertamento dell’idoneità da parte dell’ufficio provinciale della M.C.T.C., con annotazione sulla carta di circolazione indicante il numero di persone ammesso. In tutti i casi, è vietato il trasporto di persone in piedi. Anche i rimorchi agricoli possono essere adibiti al

Anche per i rimorchi agricoli, il trasporto di persone è subordinato ad accertamento dell’idoneità da parte dell’ufficio provinciale della D.T.T. con annotazione sulla carta di circolazione del numero di persone trasportabili e l’attrezzatura prescritta per tale tipo di trasporto. Inoltre, sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere indicate le targhe delle trattrici alle quali lo stesso può essere agganciato (è vietato il traino con trattrici diverse). Come già accennato in premessa, le macchine agricole sono veicoli destinati esclusivamente ad essere impiegati nelle attività agricole e forestali, nonché per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze d’uso agricolo. Il trasporto di

considerati parte integrante della trattrice e pertanto, non soggetti ad immatricolazione). Per il traino di macchine agricole, valgono le disposizioni previste dall’art. 105 del C.d.S. Ai fini della circolazione stradale le macchine agricole semoventi munite di ruote pneumatiche (su strada orizzontale) non devono superare i limiti di velocità di 40 km/h mentre i cingolati, sempre muniti di sovrapattini, non devono superare i limiti di velocità di 15 km/h. Nella parte posteriore del veicolo è prescritto l’apposito contrassegno con gli estremi d’omologazione (disco indicante i limiti massimi di velocità ammessi art. 142/4° 10° C.d.S.).

novembre - 2001

pag. 23


MACCHINE

AGRICOLE

Dossier

persone è limitato agli addetti ai lavori agricoli e accompagnatori d’animali.

Trasporto di macchine agricole su rimorchi agricoli Sui veicoli classificati rimorchi agricoli, regolarmente riconosciuti a tale specifico uso, possono essere trasportate anche macchine agricole o macchine operarici impiegate nelle attività agricole e forestali. Ciò a chiarimento dell’incertezza interpretativa sorta in relazione alla destinazione ed uso di detta categoria di veicoli. (Vedasi circolare chiarificatrice n. 300/A/31341/103/38 del 23 gennaio 2001 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della P.S.). Ipotesi sanzionabili ■ Uso e trasporto di merce diversa da quella prevista

art. 82/8° C.d.S. sanzione amministrativa di lire 127.020, euro 65,60, e sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi ■ Violare le prescrizioni contenute nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica (quando sulla carta di circolazione non c’è annotazione con riferimento al trasporto di persone), art. 110/7° C.d.S., sanzione amministrativa di lire 127.020, euro 65,60 ■ Trasportare persone in numero superiore a quello indicato sulla carta di circolazione sanzione amministrativa art. 169/10° C.d.S. di lire 127.020, euro 65,60.

Sagome e masse limite delle macchine agricole [art. 104 C.d.S.] Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada, si applicano, per la sagoma limite, le norme stabilite dall’art 61 C.d.S. rispettivamente per i veicoli in generale e per i rimorchi. Ogni veicolo compreso il suo carico non deve superare: metri 2,55 in larghezza novembre - 2001

pag. 24

metri 4,00 in altezza metri 12,00 in lunghezza metri 16,50 se complessi – macchina agricola semovente e trainata – art. 105, comma 1. Per quanto concerne le masse complessive a pieno carico sono le seguenti: MACCHINE AGRICOLE SU DUE RUOTE

■ ad un asse ■ a due assi ■ a tre o più assi

5t 8t 10t Dette masse possono essere superate fino ad un massimo rispettivamente di 6t, 14t, 20t, purché il veicolo (semovente o trainato) sia munito di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall’area d’impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm2 (8 kg./cm2) e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi la distanza fra due assi contigui (i due più vicini) non sia superiore a m.1,20. MACCHINE AGRICOLE CINGOLATE

massa complessiva 16t. LE TRATTRICI AGRICOLE PER CIRCOLARE SU STRADA CON ATTREZZATURE DI TIPO PORTATO O SEMIPORTATO DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

■ SBALZO ANTERIORE non deve essere superiore al

60% della lunghezza della trattrice non zavorrata; (fig. 1) ■ SBALZO POSTERIORE non deve essere superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata; (fig. 2) ■ la lunghezza complessiva dell’insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata; (fig. 3) Sbalzo è la sporgenza longitudinale misurata dall’asse più vicino, anteriore o posteriore. ■ La sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m. dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice e in ogni caso, nei limiti di sagoma previsti in m. 2,55; (fig. 4) ■ La massa complessiva dell’attrezzo o degli attrezzi portati non deve superare il 90% della trat-


Dossier

MACCHINE

AGRICOLE

trice isolata non zavorrata. Quali siano le condizioni di carico della trattrice, la massa trasmessa Sbalzo anteriore sulla strada dell’asse di guida, in Sa=2,25m condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% di quella della trattrice stessa in ordine di FIGURA 1 marcia; (fig. 5) Secondo l’esempio illustrato nel testo il ■ Il bloccaggio tridimensionale demassimo sbalzo anteriore ammissibile gli attacchi di supporto degli atB=0,8m p=2,25m A=0,7m sarà pari a 2,25 m. L=3,75m trezzi deve impedire, durante il 5,3m≤7,5m trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice. Le macchine agricole che per neSbalzo cessità funzionale hanno sagoma superiore e/o masse eccedenti quelle suindiSp=3,375m cate, sono considerate macchine agricole eccezionali e come tali, per circolare su strada devono essere munite di autorizzazione rilasciata dall’Ente proprietario della strada. L’espressione usata «per necessità p=2,25m B=0,8m A=0,7m L=3,75m funzionali» sta ad indicare che il FIGURA 2 superamento dei limiti di massa o Lo sbalzo massimo posteriore di una trattrice della lunghezza L= 3,75m. è pari a tale valore moltiplicato 0,9 e quindi a 3,375m. Il complesso trattrice attrezzo di sagoma sopraindicati deve essere risulterà quindi pari a 6,325m. connesso non al carico trasportato, ma alle attrezzature o alle caratteristiche costruttive della macchina agricola e cioè, si, nel rispetto della portata indicata sulla carta di legato al fatto che la macchina, per com’è allestita circolazione, ed essere caratterizzati da attrezzatue permanentemente attrezzata, supera i limiti prere adeguate (art. 268/7° Reg. C.d.S.). Nell’autorizvisti. zazione rilasciata dall’Ente proprietario della straDa tale precisazione, discende un’importante conda, valida per un anno e rinnovabile, sono indicate seguenza pratica: diversamente per quanto accade le prescrizioni alle quali il conducente del veicolo per gli autoveicoli (vd. Art. 10) non sono ammessi eccezionale deve attenersi. Nel caso in cui è previtrasporti eccezionali effettuati con macchine agrista la scorta tecnica, la stessa dovrà precedere il cole. Unica eccezione al divieto di trasporti ecceveicolo eccezionale ad una distanza non inferiore a zionali con macchine agricole, è rappresentata dal75 m e non superiore a 150 m (fig. 6). la possibilità di trasporti di macchine per lavoraPer la categoria di veicoli eccezionali di cui trattazioni agricole aventi dimensioni eccezionali che in si, non è applicabile la normativa prevista dal D.M. ogni caso, non possono muoversi autonomamente. del 18/7/97 relativa all’abilitazione della scorta tecDette macchine operatrici agricole possono essere nica e pertanto, l’effettuazione di tale servizio può trasportate su rimorchi agricoli, ad almeno due asnovembre - 2001

pag. 25


MACCHINE

AGRICOLE

Dossier max=2L

SL m.1,60

P L Sp≤0,9L

Sa≤0,6L

FIGURA 3 - 4 La lunghezza complessiva di una trattrice equipaggiata con macchine agricole portate non può superare il doppio di quella della sola trattrice isolata: egualmente gli sbalzi anteriori e posteriori del complesso non possono rispettivamente superare i 6/10 è i 9/10 della lunghezza di quest’ultima.

FIGURA 5 La massa complessiva della trattrice - o operatrice semovente - e degli attrezzi comunque portati non deve superare quella ammissibile riportata sul documento di circolazione: qualunque siano le condizioni di carico sull’asse di guida della motrice deve gravare non meno del 20% della massa della motrice in ordine di marcia.

essere svolto con mezzo proprio di cui dispone l’azienda agricola e con personale non abilitato.

Segnalazioni Le macchine agricole eccezionali e quelle equipaggiate con attrezzature portate o semiportate devono essere equipaggiate: ■ di pannelli di segnalazione a strisce bianche/rosse di dimensione 50 x 50 cm da collocare nella parte posteriore del veicolo; (fig. 1/bis), (art. 265 Reg. C.d.S.) novembre - 2001

pag. 26

■ di appositi pannelli che segnalano la presenza

d’attrezzi portati o semiportati; (vd. fig. 8/9 e 2/a b e 3/a b), (art. 265 Reg. C.d.S.) ■ di dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla o arancione posto nel punto più alto del mezzo e può essere amovibile. Detto dispositivo supplementare deve essere in funzione anche quando non è obbligatorio l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e d’illuminazione (art. 266 Reg. C.d.S). L’improprio uso è sanzionato dall’art. 153/11° C.d.S. lire 63.510, euro 32,80.


Dossier

MACCHINE

AGRICOLE

di marcia.

L 3, 2m

L 150+75m

FIGURA 6 Le macchine agricole eccedenti la larghezza di 3,2m. devono avvalersi di una scorta tecnica costituita da una persona munita di drappo rosso che precede il mezzo in marcia a distanza compresa tra i 150 è i 75m. Le macchine stesse devono inoltre essere segnalate posteriormente con pannello retroriflettente a strisce bianche è rosse e munite di lampeggiatore.

2,55m<L<3,2m

L

FIGURA 7 Le macchine agricole di larghezza compresa tra i 2,55 e i 3,2m., pur essendo soggette all’obbligo di autorizzazione al transito, possono circolare senza scorta tecnica, purchè munite di dispositivo lampeggiante a luce gialla è drappi rossi, delimitanti l’ingombro massimo, e di pannello posteriore retroriflettente a righe bianche è rosse.

Sanzioni 1. Circolazione su strada con macchina agricola eccezionale sprovvista della prescritta autorizzazione dell’Ente proprietario della strada – sanzione amministrativa di lire 635.090, euro 328. 2. Circolazione su strada con macchina agricola eccezionale in violazione alle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione – sanzione amministrativa di lire 254.030, euro 131,20.

3. Circolazione su strada con macchina agricola eccezionale senza avere al seguito l’autorizzazione sanzione amministrativa di lire 63.510, euro 32,80. Per le violazioni di cui ai punti 1 e 2 è prevista sanzione accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da 15 a 30 gg. e della carta di circolazione da 1 a 2 mesi. Nella circostanza, l’agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a che non si sia munito di autorizzazione, nel caso di cui al punto 1, novembre - 2001

pag. 27


MACCHINE

Dossier

AGRICOLE

ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele previste nell’autorizzazione, nel caso di cui al punto 2.

45

°

423

Fig. 1/bis

0 20

10

0

Pannello di segnalazione

Configurazione B

423 COLORE: bianche e rosse

282

Fig. 2B

282

Fig. 2A

564 Configurazione C Fig. 3A

564

564

564

Fig. 3B

282 282 Tolleranze: Larghezza strisce ±2,5mm Colori: Rosso fluorescente Inclinazione strisce ±5° Giallo retroriflettente Altre quote ±2,5 mm SEGNALAZIONE INGOMBRI A SBALZO (art. 3, comma 1) Visto, Il Ministro dei trasporti - Bernini

max 2,55m

FIGURA 8 Per gli attrezzzi portati gli ingombri laterali a sbalzo devono essere segnalati con pannelli posti in corrispondenza del limite esterno degli ingombri stessi e la trattrice deve essere munita di lampeggiatore.

I pannelli possono essere amovibili purché la loro installazione risulti stabile e sicura. Per la segnalazione anteriore e posteriore i pannelli vanno applicati su un piano verticale, perpendicolare all’asse della trattrice ed in corrispondenza del limite esterno dell’ingombro, mentre per le segnalazioni laterali debbono essere applicati parallelamente al piano longitudinale mediano del complesso ricordando di non superare mai l’altezza del bordo superiore del cartello al suolo di m 2,20. Per ingombri laterali a sbalzo che superano l’ingombro della trattrice lateralmente occorre utilizzare pannelli del tipo 2A, 2B, 3A e 3B. Se l’ingombro ha una larghezza inferiore a m 1,20 è sufficiente il pannello quadrato (Fig. 1 disegno A). La segnalazione dell’attrezzatura sporgente deve essere realizzata di norma mediante pannelli installati secondo le configurazioni B e C (disegno A) in modo da risultare per quanto possibile simmetrici. I pannelli di figura 2A e 3A vanno posti sul lato sinistro della macchina rispetto all’asse di simmetria della trattrice, mentre i panneli di figura 2B e 3B vanno sul lato destro. N.B. il sollevatore idraulico, di per sé, in riposo NON va segnalato da alcun cartello.

Traino di macchine agricole [art. 105 C.d.S.]

FIGURA 9 L’ingombro a sbalzo va segnalato con un solo pannello.

novembre - 2001

pag. 28

I convogli formati da macchina agricola semovente e macchina agricola trainata non possono superare la lunghezza di m 16,50. Nel limite di m 16,50 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla motrice. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente, è fatto divieto di traino di macchine


Dossier

MACCHINE

AGRICOLE

Sanzioni

agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente. Oltre al rispetto delle condizioni sopra indicate, per potersi effettuare il traino di macchine agricole in modo corretto, occorre che:

1. Circolare con un convoglio agricolo avente lunghezza superiore a quella prevista in m 16,50. (Ciò può dipendere sia dalle dimensioni delle macchine agganciate che dalla sporgenza del carico) 2. Traino di rimorchi agricoli con trattrici su cui sono montate anteriormente attrezzature portate 3. Superamento dei limiti numerici dei veicoli rimorchiabili. In tutti e tre i casi è prevista sanzione amministrativa di lire 254.030, euro 131,20.

■ la massa del veicolo trainato non superi la massa

rimorchiabile della trattrice agricola ■ sia rispettato il rapporto di rimorchiabilità ■ gli organi di traino (timone, gancio, occhioni) siano di tipo approvato e siano tra loro compatibili.

SAGOME E MASSE LIMITE DELLE MACCHINE AGRICOLE (Art. 265/268 Regolamento di eseguzione del C.d.S.) PANNELLI DI SEGNALAZIONE INGOMBRI A SBALZO - ART. 3, Comma 1 D.M. 391/92 Configurazione B

Configurazione C Fig. 3A

564

Fig. 1/bis

Fig. 2B

564

282

20 0

10 0

45 °

423

Fig. 3B

282

Fig. 2A

564

DISEGNO A

423

282

282

Tolleranze: Larghezza strisce ±2,5mm Inclinazione strisce ±5° Altre quote ±2,5 mm

564

Colori: Rosso fluorescente Giallo retroriflettente

SCHEMA PER L’INSTALLAZIONE DEI PANNELLI Configurazione B

DISEGNO B

Configurazione C

Fig. 3B Fig. 2B

Fig. 2A

Fig. 2A

Fig. 2B Fig. 3A

Configurazione Fig. 1

Fig. 3A

Fig. 3B

Fig. 1

novembre - 2001

pag. 29


MACCHINE

Dossier

AGRICOLE

g ruote o cingoli idonei per la marcia su strada h protezione di parti pericolose i aggancio per il traino (anche amovibile) j superfici trasparenti di sicurezza e tergivetro del parabrezza. La circolazione di macchine agricole con dispositivi alterati, danneggiati o mancanti, in altre parole non funzionanti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di lire 127.020, euro 65,60 e ritiro carta di circolazione (art. 112 C.d.S.).

Lunghezza massima m16,50

RIMORCHIO AGRICOLO APPENDICE MASSA COMPLESSIVA MAX 1,5t

max 4m

La violazione delle prescrizioni relative alla massa rimorchiabile riportate sulla carta di circolazione o nel certificato d’idoneità tecnica, non sono sanzionate dall’art. 105 ma dall’art. 110/7° del C.d.S.

Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole Le macchine agricole semoventi, devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale garantiscano sufficiente stabilità sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino e quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati. Le macchine agricole semoventi (salvo quelle ad un asse) devono essere munite dei seguenti dispositivi: a segnalazione visiva ed illuminazione (compreso la luce lampeggiante gialla o arancione) vd. art. 266 Reg. b frenatura c sterzo d silenziatore del rumore emesso dal motore e segnalazione acustica f retrovisore novembre - 2001

pag. 30

max 2m

Dispositivo di protezione per il conducente

[art. 106 C.d.S. e 271 reg.]

Fra tutti i dispositivi di equipaggiamento di cui le macchine agricole semoventi devono essere munite (vedi commi 2 e 3 art. 106), le trattrici agricole a ruote (attualmente sono escluse quelle a cingoli), devono essere equipaggiate del dispositivo di protezione che protegge il conducente dai rischi derivanti dal ribaltamento delle stesse. È un dispositivo imposto dalle norme sulla circolazione stradale (art. 271 Reg.) con caratteristiche d’omologazione previste dai decreti ministeriali di recepimento delle direttive Cee e dell’O.C.S.E. (organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). L’obbligo di detto dispositivo è regolato anche da disposizioni legislative del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, a salvaguardia dell’incolumità del conducente. Salvo eventuali violazioni di norme previste da leggi diverse, chi circola su strada con una macchina agricola priva del dispositivo di protezione sebbene indicato sul documento di circolazione, incorre nella sanzione amministrativa prevista dall’art. 112/4° di lire 127.020, euro 65,60 e sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione.


Dossier Dispositivo retrovisore Altro dispositivo importante per la sicurezza di guida del conducente di una trattrice agricola cabinata, è il retrovisore (art. 282 Reg. C.d.S.) destinato ad assicurare ampia visibilità posteriore. Detto dispositivo è posto sia all’interno sia all’esterno della cabina di guida. Negli Stati in cui la circolazione è a destra, come l’Italia, il retrovisore esterno può essere sufficiente solo a sinistra dal quale il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana, tangente all’estremità sinistra della larghezza fuori tutto il trattore o del complesso trattore e rimorchio. La circolazione con trattore agricolo sprovvisto del dispositivo retrovisore è sanzionata dall’art. 112/4 C.d.S. con sanzione amministrativa di lire 127.020, euro 65,60 e sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione.

Documenti di circolazione per le macchine agricole [art. 108 e 110 C.d.S.]

Le macchine agricole per essere immesse in circolazione devono essere munite della carta di circolazione o del certificato d’idoneità tecnica alla circolazione. Devono essere munite di CARTA DI CIRCOLAZIONE e sono soggette ad immatricolazione: ■ le trattrici agricole ■ le operatrici semoventi a due o più assi ■ i rimorchi agricoli di massa complessiva superiore a 1,5 t Devono avere, invece, IL CERTIFICATO D’IDONEITÀ TECNICA senza immatricolazione: ■ le operatrici semoventi ad un asse ■ le operatrici agricole trainate (esclusi aratri, erpici e seminatrici) ■ rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t Sono privi di documenti di circolazione i seguenti veicoli: ■ le attrezzature portate e semiportate (in quanto

MACCHINE

AGRICOLE

fanno parte integrante della trattrice sulla quale sono montate) ■ gli aratri, gli erpici e le seminatrici. Per le macchine agricole non soggette ad immatricolazione ma al solo certificato d’idoneità tecnica, e le macchine operatrici agricole a due o più assi (escluse le mietitrebbie) già in circolazione alla data del 6/5/97 sprovviste di documenti di circolazione, si applicano le norme previgenti per le quali non era previsto alcun documento di circolazione (D.M. 4/9/96 n. 568). La circolazione su strada di detti veicoli non soggetti a documenti di circolazione, deve essere accompagnata da una dichiarazione, datata e firmata dal proprietario del veicolo stesso, riportante la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio del mezzo, nella quale sia attestato che l’immissione in circolazione è avvenuta in vigenza del D.P.R. 393/59 (previgente codice della strada) ovvero, entro la data del 6/5/97 in quanto, conforme alle norme al riguardo prescritte (vedasi allegato facs-simile). Per le macchine agricole soggette ad immatricolazione il trasferimento di proprietà, o solo di residenza o di sede del titolare, va comunicato entro 30 giorni all’ufficio provinciale del D.T.T. per le relative variazioni sulla carta di circolazione. Sanzioni 1. Circolazione su strada con macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione – sanzione amministrativa dI lire 254.030, euro 131,20. 2. Circolazione su strada con macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica (art.110/7°) – sanzione amministrativa di lire 127.020, euro 65,60. 3. Omessa comunicazione al competente ufficio D.T.T. del trasferimento di proprietà, di sede o di residenza nel termine di 30 gg. – sanzione amministrativa di lire 63.510, euro 32,80 – novembre - 2001

pag. 31


MACCHINE

AGRICOLE

Dossier

Macchine agricole Certificato di idoneità alla circolazione

Macchine agricole Mod. MC 820 Carta di circolazione

Mod. MC 820 - Carta di circolazione per macchina agricola - p. 1 e 3 (versione a compilazione manuale in uso fino al 1978 circa)

Macchine agricole Mod. MC 820 Carta di circolazione

consegue il ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica.

Revisione delle macchine agricole [art. 111 C.d.S.] Il ministero dei trasporti, di concerto con il ministero dell’agricoltura e foreste, può disporre con novembre - 2001

pag. 32

decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, al fine di accertare la persistenza dei requisiti di idoneità per la sicurezza della circolazione nonché lo stato di efficienza. La revisione può essere imposta dall’ufficio D.T.T. anche su segnalazione di organi di polizia, quando sorgono dubbi


Dossier

MACCHINE

AGRICOLE

Macchine agricole Mod. MC 820 Carta di circolazione

Macchine agricole Mod. 804 MEC Carta di circolazione

Mod. 804 MEC (unificato) - Carta di circolazione per macchina agricola (versione a compilazione meccanizzata in uso dal 1978 circa)

novembre - 2001

pag. 33


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.