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Super ammortamento e rimedi della burocrazia

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni attesi chiarimenti volti a dirimere i dubbi in materia di oneri documentali del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. La nuova disciplina introdotta dall’articolo 1, commi 184197, della legge di Bilancio 2020 – che sostituisce le normative previgenti in tema di super e iper ammortamento, permettendo così anche alle società agricole che non determinano il reddito a bilancio di beneficiarne – dispone infatti che i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo

sostenimento dei costi agevolabili e la loro cor-

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retta determinazione.

DOCUMENTAZIONE IDONEA

La documentazione idonea consiste nelle fatture e negli “altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati”, recanti l’espresso riferimento alla norma agevolativa, ovvero una dicitura simile alla seguente: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 27.12.2019”. L’importante chiarimento fornito dall’Agenzia riguarda proprio il caso in cui, nella fattura di acquisto, non sia stata inserita la dicitura soprariportata: è infatti possibile fruire comunque del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali regolarizzando in un secondo momento i documenti di spesa già emessi.

NUOVA SABATINI

L’Amministrazione Finanzia-

ria giunge a tale precisazione poiché ritenuta in linea con l’interpretazione fornita per altre agevolazioni legate agli investimenti in beni strumentali, con particolare riferimento alla ai chiarimenti intervenuti nel tempo sull’argomento. L’Agenzia suggerisce pertanto alcune soluzioni per porre rimedio all’eventuale inosservanza delle disposizioni che impongono di indicare esplicitamente, all’interno della fattura, il riferimento normativo.

INDICAZIONI FORMALI

menti emessi in formato cartaceo, il cessionario che riscontri l’assenza dell’indicazione della norma anzidetta, potrà riportare autonomamente la dicitura su ciascuna fattura, con “scrittura indelebile” o mediante “utilizzo di apposito timbro”. Qualora, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l’acquirente avrà due soluzioni alternative:

È possibile fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali regolarizzando in un secondo momento i documenti di spesa già emessi

- stampare il documento, annotando sulla copia cartacea, con “scritta indelebile”, il riferimento normativo, e conservarlo ai sensi dell’art. 39 del - realizzare una “integrazione elettronica” da unire all’originale e sostanza, senza procedere alla materializzazione della fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, “da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa”, che dovrebbe successivamente essere tra stanza, della modalità di integrazione “elettronica” delle fatture emesse in reverse charge, che l’Agenzia suggeriva antecedentemente all’introduzione delle nuove specifiche tecniche).

NOTA DI CREDITO

Dovrebbe inoltre ritenersi ancora valida la terza soluzione proposta non richiamata dall’Amministrazione Economico, suggeriva, infatti, che nel caso di fattura elettronica priva dell’indicazione richiesta, la regolarizzazione potesse avvenire mediante l’emissione, da parte del cedente, di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e della successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto.

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