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Trenta giorni in più per bruciare le sterpaglie

La Regione Piemonte concede le deroghe per gli abbruciamenti agricoli, fondamentale il criterio del buonsenso

Una deroga di trenta giorni per gli abbruciamenti agricoli, a favore dei Comuni montani e di quindici per quelli di pianura: è quanto prevede il provvedimento approvato in sede legislativa dalle commissioni Terza (Agricoltura) e Quinta (Ambiente) del Consiglio regionale del Piemonte.

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COSA CAMBIA La norma vigente prevedeva il divieto di bruciare materiale vegetale nel periodo compreso tra il primo novembre e il 31 marzo dell’anno successivo. Qualora però, in tale periodo, per le condizioni climatiche, non sia possibile bruciare le sterpaglie, sono concesse le deroghe con ordinanza dei sindaci, ferma restando la sussistenza di condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali favorevoli, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (Pm10). Inoltre, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. REIMPIEGO MATERIALI Questo tipo di abbruciamento, costituisce una normale pratica agricola consentita per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. À>âˆiÊ>½i“i˜`>“i˜ÌœÊ«Àœ«œÃ̜Ê`>Ê Forza Italia, è stato possibile unificare ˆÊ`ˆÃi}˜œÊ`ˆÊi}}iÊ`i>ʈ՘Ì>Ê«iÀÊ modificare lo specifico articolo della legge regionale sul riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale, con la proposta sempre

di Forza Italia di modificare la legge quadro sugli incendi boschivi.

RESIDUI VEGETALI Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo, potrà essere derogato, limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i Comuni montani, e per un massimo di 15 giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Le deroghe sono decise dai sindaci con propria ordinanza, fermi restando i limiti posti dal decreto legislativo 152/2006, che all’art. 182 prevede che i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale abbiano in ogni momento la possibilità di sospendere, differire o vietare l’abbruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

CRITERIO DI BUONSENSO Ê«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`i>ʈ՘Ì>ÊÜÌ̜ˆ˜i>Ê come la Regione abbia voluto modificare la legge introdotta dall’amministrazione precedente adottando un criterio di buonsenso, per permettere alle migliaia di agricoltori piemontesi di poter svolgere serenamente il proprio lavoro. Il vicepresidente e assessore alle Foreste spiega come tale modifica norma

tiva sia nata soprattutto dall’esigenza di sostenere l’economia agricola nelle zone montane e collinari, favorendo la corretta gestione dei terreni, nell’ottica anche di una prevenzione dei rischi idrogeologici e di un mantenimento delle coltivazioni agrarie tradizionali con valenza economica, sociale e paesaggistica. In particolare, ciò che si vuole evitare è che si vengano a creare situazioni di pericolo idrogeologico a causa di accumuli incontrollati di residui vegetali in zone destinate al deflusso dell’acqua.

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