Autovelox - appello sentenza del Giudice di pace in materia di opposizione a verbale per violazione

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Autovelox - appello sentenza del Giudice di pace in materia di opposizione a verbale per violazione del Codice della Strada - Accertamento, opposizione e contestazione SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE Tribunale Torino Sez. III, Sent., 02-04-2021 SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE Accertamento, opposizione e contestazione Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Terza Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25311/2019 promossa da: U.O. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. OMISSIS OMISSIS APPELLANTE contro COMUNE DI TORINO (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. TUCCARI SUSANNA APPELLATO OGGETTO: appello sentenza del Giudice di pace in materia di opposizione a verbale per violazione del Codice della Strada Svolgimento del processo - Motivi della decisione I motivi di appello sono i seguenti (suddivisi per gruppi in base all'oggetto): A) - si censura l'affermazione del giudice di primo grado, secondo cui, poichè gli artt. 200 e 201 CDS non includono alcun cenno al posizionamento della segnaletica, alcuna menzione di natura e distanza della stessa va riportata nel verbale; sostiene l'appellante che sono invece necessarie tali


indicazioni in modo da porre l'asserito contravventore nella condizione di potere valutare la legittimità o meno dell'accertamento; - si censura altresì il punto della motivazione di primo grado che riguarda il verbale delle operazioni di verifica del corretto posizionamento della segnaletica ove risulta che è stata collocata una segnaletica mobile a 500 mt circa in avvicinamento alla postazione di controllo ed il valore probatorio di tale verbale fino a querela di falso; sostiene l'appellante l'irrilevanza della predetta indicazione posto che la stessa andava riportata nel verbale di contestazione portato a conoscenza del trasgressore e che comunque la menzione della doppia segnaletica fissa e mobile non risultava da nessuna parte; B) - si censura il passo della sentenza secondo cui ogni rilievo in merito alla visibilità non sarebbe esaminabile in quanto il ricorrente non avrebbe dichiarato di essere alla guida e quello dove contraddittoriamente si osserva che, adoperando l'ordinaria diligenza, il ricorrente avrebbe dovuto avvistare il segnale mobile già circa 200 mt prima del punto in cui era stata rilevata la velocità, collocato a 275,9 metri dalla postazione, con possibilità di moderare la velocità illecitamente tenuta molto al di sopra del limite massimo consentito; afferma l'appellante l'irrilevanza del fatto che il ricorrente fosse conducente o passeggero, deducendo che in ragione delle condizioni concrete, ora notturna e tratto di strada posto in salita, l'apparecchio non risultava visibile e non era correttamente posizionato e che tale circostanza era rimasta incontestata, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., avendo l'amministrazione preso posizione sul punto soltanto in astratto; C) - si censura la motivazione della sentenza nella parte in cui dalla stampa dei fotogrammi con i dati rilevati, unitamente al verbale di verifica di corretto funzionamento dello strumento utilizzato per la misurazione della velocità, nella specie Telelaser TruCam munito di certificato di taratura n. (...) del 20 settembre 2016, risulta adeguatamente provata la sussistenza della violazione; afferma l'appellante che, oltre ai certificati di omologazione e taratura è necessario anche il verbale periodico di verifica della perfetta funzionalità dell'autovelox da effettuare prima dell'inizio delle operazioni di controllo, che i test devono essere riportati in un verbale e ripetuti almeno una volta ogni 20 controlli per i dispositivi che operano in modalità istantanea e 100 per quelli in modalità media e che di questa attività è necessario dar conto anche nel verbale di infrazione notificato. Passando all'esame dei motivi di appello si osserva quanto di seguito esposto. A) -Secondo i condivisibili principi affermati anche recentemente dalla Cassazione (cfr. decisione . n. 11792 del 2020), la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante "autovelox" non sia indicato se la presenza dell'apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica venga comunque accertata l'esistenza (Cass. 680/2011; Cass. 1661/2019). Pertanto è irrilevante l'assenza di menzione inerente la segnaletica nel verbale notificato. - In merito al rilievo della necessità sia di segnaletica fissa che di segnaletica mobile, si richiama quanto ritenuto dalla Cassazione (ordinanza 30207/2019) secondo cui la funzione di avviso dell'utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada è adeguatamente da qualsiasi cartello


di avviso, indipendentemente dalla sua natura fissa o mobile, e senza che rilevi in alcun modo il tipo di postazione di controllo, permanente o temporanea. -Quanto, infine, al rilievo dell'assenza di qualsiasi indicazione della "doppia segnaletica fissa e mobile" una a destra e una a sinistra della carreggiata , essendo Via P. C., luogo della pretesa infrazione, carreggiata a più corsie, è assorbente rilevare che trattasi di motivo di appello inammissibile perché concernente un motivo di opposizione trattato nelle note autorizzate in primo grado ma non contenuto nel ricorso introduttivo. Invero, come affermato dalla Cassazione (cfr. fra le altre, recentemente, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18158 del 01/09/2020) "Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della L. n. 689 del 1981, è inammissibile la memoria suppletiva - o altro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata L. n. 689 del 1981 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativ o, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto ("causae petendi") siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti." B) Va premesso che, come affermato dalla Cassazione n. 11792/2020 già citata, in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare la concreta inidoneità della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità (Cass. 6242/1999; Cass. 23566/2017). Parte ricorrente ha dedotto nel ricorso che, considerata l'ora notturna ed il tratto di strada in salita, l'apparecchio non risultava visibile e pertanto non era correttamente posizionato e afferma che, non essendo stato specificamente contestato dall'amministrazione quanto esposto, ciò avrebbe dovuto essere considerato accertato dal giudice di primo grado in applicazione dell'art. 115 I comma II parte c.p.c. Certamente l'ora notturna costituisce fatto pacifico, oltre che documentale, ed è altresì incontestato il fatto che il tratto di strada fosse in salita ma tale connotazione, in mancanza di precisa indicazione della pendenza, è generica perché non consente di dedurre da ciò l'impossibilità di vedere il segnale. Invece, la frase "l'apparecchio non risultava visibile" è una valutazione (ed in concreto dipende da svariati fattori tra cui la velocità) non una circostanza oggettiva che, pertanto, non può ritenersi accertata ex art. 115 c.p.c.; diverso sarebbe stato se si fossero indicati dei dati oggettivi (inclinazione, percentuale di pendenza, ostacoli etc.) sui quali potere fare valere la mancanza di specifica contestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. Il video prodotto non può essere utilizzato ai fini della decisione in ragione del divieto di cui all'art. 345 III co. c.p.c. Conseguentemente, in base all'onere della prova già menzionato, l'opponente non ha fornito la dimostrazione della concreta inidoneità della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità.


Per completezza si osserva che, sin dal primo grado, l'amministrazione aveva dedotto che "gli agenti rilevatori segnalano la postazione mobile di controllo della velocità con segnaletica posizionata come prescritto dall'art. 142 co. 6 CDS e dal D.M. 15 agosto 2007 in relazione al tipo di strada (nel caso in esame : strada urbana di scorrimento-elenco prefettizio- limite 50km /h); dell'operazione redigono apposito verbale ( allegato)" , che "come si può evincere da verbale delle operazioni di verifica del corretto posizionamento della segnaletica: nella direzione di marcia tenuta dal conducente del veicolo del ricorrente tale indicazione era posizionata rispettando la normativa in materia che qui di seguito si precisa..." dando atto che il decreto ministeriale non fissa la distanza minima ma che essa possa essere quella indicata, per ciascun tipo di strada, dall'art. 79 comma 3 reg, att. CDS per la collocazione dei segnali di prescrizione - quindi, nella specie mt 150 - che consente di garantire il corretto avvistamento del segnale e che, nel caso concreto, la segnalazione mobile preventiva era posizionata correttamente, a tal fine richiamando e producendo il verbale delle operazioni di verifica del corretto posizionamento della segnaletica dal quale si evince che la stessa si trovava a mt 500 in avvicinamento dalle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità in strada urbana di scorrimento a carreggiate separate, in mancanza di segnaletica fissa, di intersezioni (cfr. segni di spunta), in giornata con visibilità buona. E' pertanto evidente la deduzione, anche per relationem, di tutti gli elementi necessari nel caso concreto per ritenere sussistente la controversa visibilità. C) Quanto all'ultima doglianza, va rilevato, innanzitutto, che la verifica della perfetta funzionalità dell'autovelox risulta regolarmente effettuata. Invero, dal verbale di verifica prodotto dall'amministrazione (dotato di efficacia probatoria privilegiata, come correttamente osservato dal giudice di primo grado) risulta che lo strumento telelaser Trucam (avente certificato di taratura del 2017 accr. Il 20.9.2017, con verifiche di funzionalità già effettuate l'8.9.2017 e il 4.10.2017) è stato sottoposto a ulteriore verifica in data 14.12.2017 (quindi nella stessa giornata in cui è stata accertata la violazione) e, precisamente, risulta essere stato fatto: il test del display, il test a velocità zero e distanza prefissata alle ore 18,38 e 19,38, il test di allineamento mirino, il test di allineamento telecamera. La circostanza che tali specifiche indicazioni non siano riportate nel verbale di accertamento notificato è irrilevante non essendovi per ciò alcun motivo di illegittimità che non si trae né dalla normativa né dai principi ad essa sottesi. Infine, il rilievo secondo cui i test debbano essere ripetuti almeno una volta ogni 20 controlli per i dispositivi che operano in modalità istantanea e 100 per quelli in modalità media è generico non essendovi alcuna deduzione o riscontro concreto che siano stati effettuati più di 20 controlli al momento dell'accertamento della violazione mentre invece, in base al contenuto del verbale di accertamento delle violazioni ex art. 142 CDS prodotto dall'amministrazione, risultano effettuati undici controlli prima di quello relativo all'autovettura targata (...). Infine, in merito all'argomento secondo cui "Per gli apparati mobili, come quello in esame, occorre tenere conto del campo di velocità all'interno del quale vanno eseguiti i test di taratura periodica (cioè quelli successivi alla prima, che si effettua quando un apparecchio entra in servizio) per gli apparecchi normalmente utilizzati dalle pattuglie a bordo strada (cioè quelli che vengono spostati di volta in volta): i veicoli utilizzati per le misurazioni di prova devono eseguire da 50 a 100 passaggi ad andature comprese fra i 30 e i 230 km/h", premesso che alla terza pagina del certificato di


taratura si dà atto dei test eseguiti proprio nel rispetto di tali modalità, va osservato che tale certificato è del 20.9.2017 e la violazione è stata commessa nel dicembre 2017 sicchè non si comprende quale altro test avrebbe dovuto essere eseguito in un lasso di tempo inferiore a due mesi. Per tutto quanto esposto la sentenza del giudice di primo grado va confermata e l'appello respinto Sulle spese processuali. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità ai parametri medi dello scaglione di valore sino a Euro 1100 (studio Euro 125 + introduttiva Euro 125 + decisionale 190, tot. Euro 440). Gli oneri riflessi richiesti dall'amministrazione non sono dovuti. Si tratta di questione insorta a seguito dell'introduzione dell'art. 1 comma 208 della L. n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) che è rubricato "Contenimento oneri personale avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche" e prevede: "Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro". La Corte costituzionale con sentenza n. 33/2009 ha in proposito escluso la illegittimità costituzionale di tale norma affermando che: - "l'accollo contributivo posto ad integrale carico del lavoratore riguarda soltanto la parte relativa ai compensi professionali e non l'intera retribuzione complessiva"; - "con riferimento alla parità di trattamento, il personale dell'avvocatura interna delle pubbliche amministrazioni è il solo che percepisce i suddetti compensi, sicché manca un tertium comparationis su cui operare il raffronto con il trattamento economico riservato agli altri dipendenti dell'amministrazione"; - "né sussiste la manifesta irragionevolezza che si assume desunta dalla sottoposizione alla medesima imposizione di compensi di diversa natura e funzione, perché - nell'ottica della traslazione degli oneri previdenziali - è del tutto irrilevante la derivazione di quei compensi dalla condanna di controparte alle spese del giudizio, piuttosto che dalla loro compensazione tra le parti"; - "Quanto alla dedotta violazione dell'art. 39 Cost., si rileva che la norma censurata non mira ad una riduzione del trattamento retributivo complessivo dell'avvocato dipendente previsto dalla contrattazione collettiva, ma disciplina piuttosto la distribuzione del carico contributivo tra ente pubblico-datore di lavoro e dipendente. E tale materia è estranea all'ambito dell'autonomia negoziale collettiva". Alla luce della sentenza n. 33/2009 della Corte Costituzionale, la norma va interpretata nel senso secondo cui il legislatore ha inteso esentare gli enti pubblici datori di lavoro dagli oneri riflessi per i compensi professionali dei loro avvocati, ponendo l'accollo contributivo integralmente a carico del dipendente (comunque, per la sola parte relativa ai compensi professionali e non già per l'intera retribuzione complessiva). La giurisprudenza della Cassazione, in svariate decisioni, ha affermato che, in tema di compensi professionali da liquidare agli avvocati degli enti pubblici (nella specie appartenenti al ruolo professionale degli enti "parastatali"), la misura delle somme da corrispondere per onorari e diritti giudizialmente liquidati deve essere comprensiva di tutti gli oneri contributivi al lordo, anche di


quelli cd. riflessi di competenza del datore di lavoro ( cfr. Cass. n. 31989/2018 e n. 16579, n.16838 e n. 17356 del 2017). In sostanza, quindi, gli oneri riflessi non sono un costo per l'ente, il quale corrisponde all'avvocato dipendente pubblico solo la quota di retribuzione pari ai compensi al lordo degli oneri contributivi assistenziali; conseguentemente , essi non possono essere rimborsati dalla parte soccombente al Comune non rappresentando per esso un costo. In ragione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, così come specificato in dispositivo P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RESPINGE l'appello avverso la sentenza n. 849/2019 del Giudice di Pace di Torino che, per l'effetto, conferma; Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in Euro 440 per compensi, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)" ai fini del raddoppio del contributo unificato. Così deciso in Torino, il 31 marzo 2021. Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2021.


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