Tribunale - opposizione proposta dagli odierni appellati contro diversi verbali di contestazione del

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Tribunale - opposizione proposta dagli odierni appellati contro diversi verbali di contestazione della violazione di cui all'art. 142 co. 8, del Codice della Strada Tribunale Sassari Sez. II, Sent., 07-04-2021

SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE Accertamento, opposizione e contestazione Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI II sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2914/2019 promossa da: COMUNE DI MONSERRATO (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. DAVIDE TOMBA presso cui è elettivamente domiciliato APPELLANTE contro P.S., B.G., S.G., S.R., M.D. E B.S., tutti col patrocinio dell'avv. PIETRO MARIA SINI, presso cui sono elettivamente domiciliati APPELLATI Oggetto: appello contro sentenza del g.d.p. di Pattada, n. 33/2019 Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con ricorso depositato il 20 settembre 2019 il Comune di Monserrato proponeva tempestivo appello contro la sentenza del Giudice di pace di Pattada n. 33/2019, depositata il 28 febbraio 2019, con cui era stata accolta l'opposizione proposta dagli odierni appellati contro diversi verbali di contestazione della violazione di cui all'art. 142 co. 8, del Codice della Strada (nn. (...), (...), (...), (...), (...), (...) e (...)), contestazione effettuata dal Comando della P.M. di Monserrato nei confronti del P.S. quale proprietario del mezzo e degli altri quali conducenti. Chiedeva l'ente appellante la riforma della sentenza impugnata, censurando, col primo motivo, l'omessa dichiarazione dell'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo stata commessa la supposta violazione in territorio del comune di Monserrato, dove era stata accertata ad opera della polizia municipale del medesimo comune, con conseguente incompetenza territoriale del giudice di pace adito, essendo competente quello di Cagliari. Nel merito, osservava come la sentenza, in violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112, c.p.c., avesse argomentato l'accoglimento dell'opposizione per motivi affatto estranei a quelli oggetto del ricorso introduttivo proposto dai trasgressori. Con l'atto di opposizione, infatti, il proprietario ed i conducenti avevano contestato solamente l'omessa dimostrazione delle necessarie verifiche di taratura dei dispositivi con cui era stata accertata la violazione dei limiti di velocità, l'omessa verifica


periodica dei dispositivi medesimi ed il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dai D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 per gli apparecchi fissi Autovelox PASCV, utilizzati nella specie per i rilevamenti delle trasgressioni. In particolare, avevano lamentato come l'autorità opposta, benché avesse effettuato le verifiche nel 2018, non le avesse eseguite secondo le prescrizioni del richiamato decreto ministeriale, non risultando che il prototipo utilizzato fosse stato sottoposto ai controlli ivi prescritti, sia iniziali che successivi. In particolare, la verifica era stata eseguita su strada aperta al traffico anziché su strada chiusa al traffico, come prescritto. Censurava, inoltre, l'appellante, il riferimento contenuto nella decisione impugnata alla cartellonistica segnalante la rilevazione elettronica della velocità, essendosi il giudice pronunciato su un rilievo anch'esso estraneo ai motivi dell'opposizione. Sulla base di teli ragioni, chiedeva la totale riforma della sentenza e la conseguente conferma dei verbali di acertamento. Si costituivano gli appellati e contestavano i motivi di gravame, chiedendo la conferma della decisione appellata ed insistendo, comunque, per l'annullamento dei verbali di accertamento contestati. La causa, istruita mediante produzioni documentali, era decisa all'udienza dell'8 marzo 2021 mediante pronuncia del dispositivo in udienza. Il primo motivo di gravame non è fondato, dato che nel giudizio davanti al giudice di pace, la cui prima udienza era stata fissata al 31 ottobre 2018, l'amministrazione opposta si era costituita il 22 ottobre 2018, quindi tardivamente, non essendo stato rispettato il termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza previsto a pena di decadenza dal rito del lavoro. L'eccezione d'incompetenza territoriale, fondata nel merito, era dunque inammissibile perché tardivamente proposta. Premesso, infatti che, il luogo della commissione dell'infrazione coincide con quello in cui la stessa è stata accertata, il termine perentorio per sollevare l'eccezione di incompetenza per territorio ad opera della amministrazione resistente coincide col deposito in cancelleria, nei dieci giorni antecedenti l'udienza fissata nel decreto di comparizione parti pedissequo al ricorso introduttivo, della memoria di costituzione contenente detta eccezione. Quindi, sebbene si tratti di competenza funzionale ed inderogabile, la relativa eccezione dev'essere sollevata tempestivamente e ritualmente dall'amministrazione opposta, all'atto della sua tempestiva costituzione in giudizio. Oppure va rilevata dal g.d.p. adito, non oltre la prima udienza. L'art. 7 comma 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, disciplina infatti all'art. 7 l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, estendendo il rito del lavoro alle controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Il comma 7 prevede, in particolare, che "(...) il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione" e il richiamo effettuato al rito del lavoro determina dunque l'applicabilità dell'art. 416, c.p.c., secondo cui la costituzione dell'Amministrazione convenuta deve avvenire con deposito di memoria "almeno 10 giorni prima dell'udienza" (comma 1), memoria nella quale "devono essere proposte a pena di decadenza le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio" (comma 2).


Tanto premesso, gli altri motivi d'appello sono, invece, ampiamente fondati, dato che la sentenza impugnata ha basato l'accoglimento dell'opposizione su una serie di motivazioni affatto estranee all'oggetto del giudizio, quale delineato dall'atto di opposizione, basato esclusivamente sull'assenza di prova adeguata circa la perfetta funzionalità dell'apparecchiatura di rilevamento dell'infrazione. Il g.d.p., con motivazione palesemente avulsa dall'oggetto delle contestazioni sollevate dagli opponenti, ha argomentato infatti sull'inidoneità dell'apparecchio "telelaser" all'accertamento dell'eccesso di velocità del mezzo, ma tale apparecchio non risulta utilizzato dalla Polizia Municipale di Monserrato per l'accertamento delle infrazioni in parola. Altrettanto estranee alla materia del contendere sono le altre motivazioni della decisione, concernenti la carenza lungo la strada di un'appropriata segnalazione dell'uso delle apparecchiature di controllo della velocità, motivo anch'esso non contenuto nell'opposizione e non addotto a sostegno del sollecitato annullamento dei verbali impugnati. Il g.d.p., introducendo temi d'indagine del tutto avulsi dalle ragioni dell'opposizione e ponendo a base della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, oltre che non rilevabili d'ufficio, ha dunque violato l'art. 112, c.p.c. Tanto premesso, dovendo comunque in questa sede esaminarsi il fondamento dei motivi d'opposizione per il cui accoglimento parte appellata insiste, essi sono palesemente infondati. I dispositivi utilizzati per l'accertamento delle violazioni in questione risultano, infatti, correttamente omologati, sottoposti a recentissima taratura (di circa un mese precedente la data di accertamento delle violazioni), come da relativa certificazione (v. allegato 4, prod. parte opposta) e sottoposti a certificazione di funzionalità pure recentissima, essendo il relativo verbale datato 19 aprile 2018, come anche attestato dalla documentazione allegata (doc.5) dall'amministrazione opposta sin dalla sua costituzione in giudizio, sicché, in difetto di alcuna puntuale contestazione al riguardo, l'opposizione non può che essere disattesa nel merito perché manifestamente infondata. In accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta dagli odierni appellati contro i verbali di cui in epigrafe va disattesa, con condanna degli opponenti alle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie l'appello proposto dal Comune di Monserrato e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da P.S., B.G., S.G., S.R., M.D. E B.S. e li condanna al rimborso in favore dell'ente appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi Euro 820,00, oltre rimborso forfetario spese generali ed oneri di legge per quello di primo grado ed in ulteriori Euro 980,00, oltre rimborso forfetario spese generali ed oneri di legge per il presente grado d'appello. Così deciso in Sassari, il 8 marzo 2021. Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2021.



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