Oltraggio - del delitto p. e p. dall'art. 341 bis c.p., perché, in luogo aperto al pubblico ed in pr

Page 1

Oltraggio - del delitto p. e p. dall'art. 341 bis c.p., perché, in luogo aperto al pubblico ed in presenza di più persone, mentre il pubblico ufficiale L.R. esercitava la funzione di controllo dei titoli di viaggio sul treno 12129

Tribunale Pescara, Sent., 03-11-2020

Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA - RITO MONOCRATICO IL GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA dott.ssa Rossana Villani alla pubblica udienza del giorno 15/10/2020 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA Nei confronti di D.A., nato ad A. il (...), ivi residente in Via D. R. n.6, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia; presente- si revoca l'assenza Difeso di fiducia dall'Avv. xdel foro di Teramo IMPUTATO a) del delitto p. e p. dall'art. 341 bis c.p., perché, in luogo aperto al pubblico ed in presenza di più persone, mentre il pubblico ufficiale L.R. esercitava la funzione di controllo dei titoli di viaggio sul treno 12129 (Teranto-Avezzano), ne offendeva l'onore ed il prestigio con le seguenti espressioni ingiuriose: "cretina... stupida... vai a fare in culo..."; In Pescara, il 13.11.2012; b) della contravvenzione di cui all'art. 651 c.p., perché, richiesto dal pubblico ufficiale L.R., si rifiutava di dare indicazioni sulla propria identità personale; In Pescara, il 13.11.2012. Con l'intervento di: P. M. in persona della Dott.ssa M.T. De Meo; Avv. Vecchioni. Svolgimento del processo - Motivi della decisione


L'odierno imputato veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all' art. 341 bis c.p., nonché di quello di cui all'art. 651 c.p., come meglio esplicati nei capi A) e B) dell'imputazione. Contrariamente a quanto sostenuto ed argomentato dalla difesa in sede di discussione, l'imputato è risultato responsabile oltre ogni ragionevole dubbio in ordine al reato di cui al capo a). Si rammenta che il reato di cui all'art. 341 bis c.p. punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, sempre nella sussistenza della percezione da parte di più persone delle frasi pronunciate dall'odierno imputato. Più nel dettaglio è emerso, stando alle dichiarazioni del Sovraintendente della Polizia di Stato Di Cosmo, che la Polizia Ferroviaria, il segnalato giorno di novembre 2012, provvedeva a richiedere l'intervento della Polizia di Stato per il comportamento lamentato dal personale delle ferrovie, attribuito all'attuale imputato che veniva identificato dal suddetto sovraintendente. La teste D.C.L. (Assistente Capo di Polizia Ferroviaria) ha riferito di aver ricevuto la richiesta telefonica del Capotreno R.L., segnalante una persona che, oltre ad essere sprovvista di titolo di viaggio, non voleva mostrare i propri documenti e si era resa autrice di offese nei confronti della stessa Capotreno. Precisa la teste che, anche quando interveniva la Polizia Ferroviaria, l'uomo in questione continuava a rivolgere epiteti offensivi verso la Capotreno chiamandola prostituta ed altro. Aggiunge inoltre che i fatti verificatisi dinanzi a lei avvenivano sulla banchina e che l'uomo, che non aveva documenti, veniva identificato tramite foto-segnalamento. La diretta interessata parte offesa R.L. ha chiarito che la condotta di aggressione verbale posta in essere nei suoi confronti dall'odierno imputato si verificava sul treno. Infatti il viaggiatore era salito senza biglietto ed, invitato dalla Capotreno a fare il biglietto, non solo assumeva di non volerlo fare, ma avrebbe preso a rivolgerle parole di tutti i tipi quali puttana e stronzo e che non si sarebbe dovuta permettere di chiedergli di fare il biglietto; il tutto in presenza dei viaggiatori. A domanda della difesa la teste ha precisato che il fatto avveniva su un treno di tipo moderno privo di scomparti alla presenza dei viaggiatori. Una volta giunti alla stazione di Pescara, la Capotreno si vedeva costretta a far intervenire la Polizia Ferroviaria, atteso che l'uomo continuava ad inveire contro di lei e ad offenderla in tutti i modi. A più specifiche domande la R. ha precisato che il viaggiatore aveva un biglietto valido per la tratta precedente. Ha anche aggiunto che, temendo per la propria incolumità, aspettava l'intervento della P. per la identificazione. Vi è da dire che il D. ha cercato di esimersi dalle conseguenze della sua condotta, assumendo di aver sbagliato a fare il biglietto e di essersi in un primo momento limitato a far presente questa circostanza alla Capotreno, quando la stessa effettuava il controllo di routine. L'uomo si sarebbe anche reso disponibile a pagare il biglietto per la tratta di riferimento, ma la Capotreno gli diceva che ciò non era possibile perché doveva pagare una sovrattassa. L'interlocuzione durava una decina di minuti fino a quando, arrivati a Pescara con il treno in frenata, la Capotreno gli diceva "va bene fai il biglietto". A quel punto l'uomo perdeva il controllo e la chiamava cretina. Ebbene, appare allora chiaro che si sono concretizzati gli estremi del reato di cui al capo a). E' lo stesso D. ad ammettere di aver rivolto quanto meno l'epiteto offensivo di cui sopra alla Capotreno, cercando di propinare una versione poco credibile e che comunque non vale a scagionarlo dalla condotta lesiva del prestigio della Capotreno nell'esercizio di pubbliche funzioni. Del resto la R. è stata molto chiara nel rimarcare che le offese sono state plurime e reiterate. Risulta anche chiarito che la condotta dell'imputato avveniva in un treno quindi in luogo aperto al pubblico con modalità


che hanno leso il prestigio della Pubblica Amministrazione, in persona della R., a causa e mentre questa esercitava le funzioni di controllo che le competevano.Neppure è ipotizzabile, pur tenuto conto di quanto argomentato dal D. che la capotreno sia andata oltre i confini dei poteri a lei attribuiti. È emerso inoltre dalla deposizione della teste D.C. che la condotta di carattere oltraggioso veniva perpetrata ulteriormente sulla banchina. Non interessa approfondire se quest'ultima parte della condotta avvenisse o meno alla presenza di viaggiatori, essendo stato chiarita dalla parte offesa la presenza di viaggiatori all'interno del treno, ove la medesima era stata ripetutamente apostrofata dal D. nella prima fase dell'episodio. Appare chiaro, peraltro, che -anche per le caratteristiche del trenoi viaggiatori presenti abbiano effettivamente percepito le espressioni oltraggiose. Pertanto l'imputato va dichiarato colpevole del reato di oltraggio. Diversamente non sono emersi elementi univoci in ordine alla sussistenza di responsabilità dell'imputato per il rifiuto di indicazione sulla propria identità personale. Quanto alla determinazione della pena da infliggere al D., valutate le concrete modalità della condotta nonché i numerosi precedenti penali, ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto che il reato è punito con la pena della reclusione fino a tre anni, appare proporzionata la pena di mesi sei di reclusione. Segue, infine, la condanna al pagamento delle spese di giudizio. P.Q.M. Letto l'art. 530 2 comma c.p.p., Assolve L'imputato dal reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste. Letti gli artt. 533-535 c.p.p., Dichiara L'imputato colpevole dell'ulteriore reato ascritto, condannandolo alla pena di mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese. Motivazione in 90 giorni. Così deciso in Pescara, il 15 ottobre 2020. Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2020.

--

Per sapere come ottenere le credenziali clicchi sul seguente link


http://www.laboratoriopoliziademocratica.it/index.php? option=com_content&view=article&id=11:abbonamento&catid=2:non-categorizzato

Con soli 2,08 € al mese per un totale di 25,00 € annui potrà consultare per un intero anno tutti i documenti in area riservata Se invece vuole collaborare con il portale clicchi sul seguente link per conoscere le modalità https://drive.google.com/file/d/0B6GJEPEeYUaha0VnWFBkVGlhcEU/view


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.