Tribunale 2020-circolazione stradale-sanzioni amminstrative-depenalizzazione-Accertamento, opposizio

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Tribunale 2020-circolazione stradale-sanzioni amminstrative-depenalizzazioneAccertamento, opposizione e contestazione Tribunale Palmi, Sent., 05-11-2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 930 dell'anno 2019 del Ruolo Generale vertente tra F.C. (c.f. (...), nato a R. C. il (...)) e F.A. (c.f. (...), nata a R. C. il (...)), rappresentato e difeso dall'avv. x - appellanti e Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria (c.f. (...)), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria - appellato Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palmi n. 3367 depositata in data 7/12/2018. Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 14/07/2017 (Giudice di Pace di Palmi, R.G. n. 1643/2017) F.C. e F.A. hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S. nei confronti della Prefettura di Reggio Calabria avverso il verbale di contestazione n. (...), notificato il 23/06/2017, elevato dalla Polizia di Stato di Vibo Valentia per la violazione dell'art. 142 comma 9 bis C.d.S. commessa in data 22/05/2017 sull'autostrada SA-RC carreggiata sud località C. km 373.7 da F.A. alla guida del veicolo targato (...) di proprietà di F.C.. Gli opponenti in quella sede, premesso che l'infrazione al limite di velocità era stata rilevata a mezzo autovelox "marca SODI SCIENTIFICA modello 105 SE IT matricola (...)", hanno dedotto unicamente l'illegittimità della contravvenzione poiché non vi era indicazione dell'avvenuta taratura periodica e della verifica di funzionalità dell'apparecchio così come imposto dall'art. 45 comma 6 C.d.S. nella lettura conseguente alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 113/2015. La Prefettura di Reggio Calabria si è costituita segnalando che l'apparecchiatura di rilevamento della velocità era stata ritualmente omologata e che gli agenti di polizia ne avevamo preventivamente verificato la funzionalità mediante un autotest ("... simula un passaggio di un veicolo a velocità nota, se tale velocità è confermata dal misuratore significa che lo strumento è perfettamente funzionante") e che comunque trattandosi di apparecchi digitale la taratura non era prevista; allegava la dichiarazione di conformità periodica n. 14/2017. Nelle note al verbale del 5/03/2018 gli opponenti hanno contestato la conformità all'originale della predetta dichiarazione di conformità e nelle note al verbale di udienza dell'8/10/2018 hanno contestato l'omessa indicazione nel verbale delle ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Con sentenza n. 3367/2018 il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione ritenendo, per un verso, non necessaria la contestazione immediata poiché la violazione del limite di velocità è avvenuta in autostrada e, per altro verso, dimostrata la funzionalità dell'autovelox in ragione della sua omologazione e


dell'autotest concretamente eseguito dagli agenti di polizia in fase di installazione. Con atto di citazione ritualmente notificato F.C. e F.A. hanno proposto appello avverso l'indicata statuizione lamentando: l'insufficiente ed errata motivazione; la violazione dell'art. 38 c.p.c. perché nel verbale è stato indicato il Giudice di Pace di Laureana di Borrello quale autorità cui presentare ricorso giurisdizionale; l'incompetenza territoriale della Polizia di Vibo Valentia atteso che la violazione è stata commessa nel territorio di Candidoni; la violazione dell'art. 201 C.d.S. per la mancata indicazione nel verbale delle ragioni che non hanno consentito la contestazione immediata dell'infrazione; la violazione dell'art. 142, comma 9-bis in combinato con l'art. 45, comma 6 C.d.S. per la mancata indicazione nel verbale dell'avvenuta taratura o verifica periodica dell'apparecchio autovelox "marca SODI SCIENTIFICA modello 105 SE IT matricola (...)". La Prefettura di Reggio Calabria si è costituita segnalando l'infondatezza del gravame. Ha dedotto l'inconferenza del richiamo all'art. 38 c.p.c. anche in ragione della circostanza che il giudizio di prime cure si è svolto innanzi al Giudice di Pace di Palmi oggettivamente competente per territorio; ha, poi, chiarito che ai sensi dell'art. 201 comma 1bis lett f C.d.S. l'accertamento effettuato (come nella specie) "con i dispositivi di cui all'articolo 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni" non necessitano di contestazione immediata; ha, infine, osservato che in atti è presente l'omologazione e la verifica periodica dell'autovelox e che in ragione della sua tecnologia digitale il funzionamento è stato confermato dall'autotest eseguito dall'agente di polizia per come indicato nel verbale. All'udienza dell'8/07/2020 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assegnata in decisione con termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e di replica. Il Tribunale ritiene che l'appello sia infondato e che la sentenza di prime cure seppur con parziale diversa motivazione - debba essere nella sostanza confermata. A) In via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità dei motivi di gravame relativi alla violazione dell'art. 38 c.p.c. ed all'incompetenza territoriale della Polizia di Stato di Vibo Valentia rispetto al luogo di accertamento dell'infrazione. Entrambi i profili non sono stati in alcun modo dedotti nel giudizio di prime cure sicché la loro prospettazione per la prima volta in sede di appello integra una domanda nuova e come tale vìola il limite di cui all'art. 345 c.p.c.. E' noto, infatti, che ai sensi dell'art. 345 c.p.c. "Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio ...." (comma 1) e "Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio" (comma 2). Al riguardo la Suprema Corte ha sancito che "Costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio" (Cass. n. 23415 del 27/09/2018). L'inammissibilità de qua è di tale evidenza da esimere il Tribunale dall'argomentare sul merito delle doglianze. B) Pure inammissibile, per la violazione della medesima norma processuale, si presenta il motivo di appello relativo all'omessa indicazione nel verbale delle ragioni che hanno impedito la contestazione immediata. Va osservato, al riguardo, che il limite alla proposizione di domande nuove di cui all'art. 345 c.p.c. deve essere riferito non soltanto alle questioni di fatto e diritto che la parte non abbia in alcun modo fatto valere in prime cure ma anche


a quelle che abbia in quella sede tardivamente introdotto nel contraddittorio delle parti. E ciò perché la preclusione all'introduzione anche nel giudizio di prime cure di motivi nuovi oltre lo sbarramento processuale previsto dal rito è un principio che non rientra nella disponibilità delle parti. Ne consegue che se una domanda è stata tardivamente introdotta in giudizio la sua inammissibilità resta insensibile all'eventuale accettazione del contraddittorio eventualmente operata dalle altre parti, sicché la sua riproposizione in sede di gravame costituisce pur sempre articolazione di domanda nuova. La ricostruzione giuridica trova conforto nella più recente elaborazione della Suprema Corte sul punto: "Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla L. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l' art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello" (Cass. n. 24040 del 26/09/2019). Nel caso di specie gli opponenti in prime cure hanno posto a sostegno dell'opposizione alla contravvenzione esclusivamente la mancanza di taratura o verifica periodica dell'autovelox. Solo questo è stato ilo motivo di opposizione originario. Il profilo relativo alla omessa contestazione immediata è stato introdotto successivamente (nelle note al verbale di udienza dell'8/10/2018) e dunque tardivamente. Per completezza di argomentazione - e per l'ipotesi che la superiore conclusione processuale non sia condivisa nell'eventuale giudizio di legittimità - va comunque osservato che la censura sulla violazione dell'art. 201 C.d.S. in punto di contestazione immediata risulta anche nel merito infondata. E' circostanza oggettiva - dedotta nel verbale di contravvenzione e riferita dagli stessi opponenti/appellanti - che la violazione del limite di velocità ai sensi dell'art. 142 comma 9 C.d.S. è stata accettata su un tratto autostradale per mezzo di apparecchiatura autovelox. Orbene, ai sensi dell'art. 201 comma 1bis l'obbligo della contestazione immediata non è operativo, tra l'altro, qualora "f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni" (come nel caso di specie). Dunque, nessun obbligo di contestazione immediata incombeva nel caso di specie sui verbalizzanti sicché l'omessa indicazione nel verbale delle ragioni della mancata immediata contestazione è profilo del tutto irrilevante. C) Infondato risulta, infine, il motivo di gravame concernente la violazione dell'obbligo di cui all'art. 45, comma 6 C.d.S. di sottoporre a taratura o verifica periodica dell'apparecchio autovelox "marca SODI SCIENTIFICA modello 105 SE IT matricola (...)". Il Giudice di Pace, premessa l'esistenza in atti dell'originaria omologazione ministeriale dell'apparecchio, ha ritenuto non necessaria la taratura o verifica periodica essendo sufficiente per gli autovelox digitali l'autotest eseguito dagli agenti di polizia all'atto dell'installazione. Il Tribunale ritiene che, in realtà, quella della taratura o della verifica periodica sia un'esigenza estesa a qualsiasi apparecchiatura elettronica utilizzata per il rilevamento della velocità. Tale conclusione è imposta dal tenore dell'art. 45 comma 6 C.d.S. in esito alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 113/2015 Corte Cost. (illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui non prevede che tutte le


apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura). Nell'elaborazione della Suprema Corte successiva all'intervento della Corte Costituzionale l'obbligo della taratura o della verifica periodica è stato esteso a qualsiasi apparecchiatura di rilevamento, senza perimetrazioni escludenti correlate alla diversa tecnologia dell'apparecchio (Cass. n. 11776 del 18/06/2020: "Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità dell' art. 45 comma 6 C.d.S., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate"). Del resto, che anche l'apparecchio autovelox di interesse nel presente giudizio dovesse essere sottoposto ad una verifica periodica è profilo che trova conferma nello stesso contenuto del decreto di originaria omologazione allegato agli atti (art. 4 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 16/05/2005). Ciò posto, va però osservato che la Prefettura di Reggio Calabria nel giudizio di prime cure ha depositato copia fotostatica della dichiarazione di verifica periodica n. 4/2017 riferita proprio all'apparecchio "marca SODI SCIENTIFICA modello 105 SE IT matricola (...)". Tale documento in prime cure è stato oggetto di eccezione di non conformità all'originale ma il profilo non è stato riproposto in grado di appello. Inoltre è principio condiviso nell'elaborazione giurisprudenziale che l'eventuale difformità della copia fotostatica all'originale è profilo che non solo deve essere eccepito tempestivamente dalla parte interessata immediatamente dopo la sua produzione (Cass. n. 3540 del 6/02/2019) ma anche che la contestazione di difformità per essere valida deve essere specifica e non costituire una mera clausola di stile (Cass. n. 27633 del 30/10/2018: "La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della conformità della fotocopia prodotta all'originale)"). Dunque, tanto per la mancata riproposizione in appello dell'eccezione di difformità della fotocopia all'originale quanto per la genericità dell'eccezione, il documento attestante l'avvenuta verifica periodica dell'autovelox deve ritenersi utilizzabile ai fini del decidere. Gli appellanti hanno ritenuto che l'indicazione della verifica periodica oltre ad essere esistente deve anche essere inserita nel verbale a pena di nullità, cioè come nullità formale che vizia di per sé la contravvenzione. La conclusione non può essere condivisa. La verifica periodica di funzionalità risponde all'esigenza di assicurare che l'accertamento strumentale sia affidabile. Qualora nel verbale sia espressamente indicata l'avvenuta verifica incombe sul contravventore sanzionato l'onere di dedurre e dimostrare che nella realtà l'apparecchiatura al momento del rilevamento era difettosa ovvero che l'attestazione di verifica non è regolare. Ma nell'ipotesi in cui il documento di verifica periodica non sia stato espressamente richiamato nel verbale la conseguenza non è quella di rendere la contravvenzione irrimediabilmente viziata bensì quella di attribuire


all'amministrazione l'onere probatorio relativo, appunto, all'esistenza della preventiva periodica verifica. E quando si coglie anche dalla motivazione della stessa recente sentenza della Suprema Corte n. 11776 del 18/06/2020 ("Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità dell' art. 45 comma 6 C.d.S., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate") nella parte in cui attribuisce al Giudice la possibilità di verificare se sia stata o meno eseguita la preventiva sottoposizione a controllo periodico dell'autovelox qualora il suo funzionamento sia stato contestato. Del resto, l'art. 45 comma 6 C.d.S. dispone la necessità delle verifiche periodiche ma non anche l'obbligo che tali verifiche siano espressamente inserite, a pena di nullità formale, nel verbale di accertamento. Per le ragioni su espresse - cioè con le diverse motivazioni argomentate - la pronuncia di rigetto già contenuta nella sentenza di prime cure deve essere nella sostanza confermata. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo in ragione del valore della causa e dell'attività defensoriale svolta, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (fase di studio e fase introduttiva al parametro base, fase decisoria al minimo non essendo state depositate memorie conclusionali). P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da F.C. e F.A. nei confronti della Prefettura di Reggio Calabria avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palmi n. 3367/2018, così provvede: - Rigetta l'appello. - Condanna F.C. e F.A., in solido, a rifondere alla Prefettura di Reggio Calabria le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi Euro 340,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge. - Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Palmi, il 4 novembre 2020. Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2020.

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