Incidente stradale - lesione personale – danni in materia civile e penale – liquidazione e valutazio

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Incidente stradale - lesione personale – danni in materia civile e penale – liquidazione e valutazione

Tribunale Milano Sez. X, Sent., 30-11-2020

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE Liquidazione e valutazione Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Decima sezione civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente SENTENZA x OGGETTO: lesione personale Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con atto di citazione notificato S.S. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano C.M.S., D.V.R., Soc. E.V. e U.C.I. scarl, rispettivamente in qualità di conducente, proprietario, compagnia assicuratrice all'estero e soggetto designato dagli artt. 125 e 126 del codice di assicurazioni private, dell'autoveicolo Volkswagen Polo, Tg. (...) (Romania), chiedendo la condanna dei medesimi, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento di tutti i danni occorsi alla parte attrice in conseguenza del sinistro, avvenuto in data 4.6.2015 alle ore 7,30 circa in Monte Porzio Catone (RM); deduce l'attore che quando alla guida del proprio motociclo Sanyang Joymax 250, tg. (...), "all'altezza dello svincolo del casello autostradale, veniva urtato" dal veicolo condotto da C.M.S. "che percorrendo via di F. C. nel senso di marcia opposto, effettuava una manovra di svolta a sinistra in direzione del casello autostradale senza concedergli la dovuta precedenza a destra e tagliandogli in tal modo la strada" (cfr. atto di citazione). Si è costituita in giudizio solo U.C.I. scarl, contestando in primo luogo l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione nei confronti di C.M.S., D.V.R. e Soc. E.V., avendo nei loro confronti l'attore formulato domanda di accertamento della responsabilità ex art. 2054 c.c., che impone che la notifica


sia eseguita ai sensi dell'art. 142 c.p.c. ai rispettivi convenuti, potendo in virtù dell'art. 126 cod. ass. private essere convenuto con notificazione presso U. scarl, ai fini della mera integrazione del contraddittorio necessario, il solo proprietario del veicolo; nel merito U.C.I. scarl ha contestato la pretesa attorea, sia nell'an sia nel quantum, rilevando come l'attore non abbia vinto la presunzione di paritaria responsabilità nella verificazione del sinistro e rilevando come S.S. abbia ricevuto dall'Inail ante causam la somma di Euro 3.746,38, che deve essere decurtata dall'importo eventualmente riconosciuto in sede di liquidazione del danno, comportando in caso contrario un'ingiusta locupletazione della parte attrice. La convenuta ha contestato anche il quantum domandato a titolo di danno non patrimoniale, rilevando come non sussistano i presupposti per la liquidazione del danno morale e che, stante la natura di lesioni micropermanenti, riconosciute anche dall'ente assistenziale, il danno debba essere in ogni caso liquidato tramite l'applicazione della tabella di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private. Il procedimento, all'esito della concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art.183, comma sesto, c.p.c., è stato istruito tramite consulenza medico-legale sulla persona dell'attore. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.7.2020, tenuta nelle forme della cd. trattazione scritta, in ragione della normativa in vigore in ragione dell'emergenza pandemica da Covid-19; con verbale depositato in pari data la scrivente Giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni tramite il deposito in telematico di note scritte, da parte delle parti, così come sopra riportate, e, all'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica, ha trattenuto la causa in decisione. La domanda attorea è fondata e merita di essere accolta solo nei limiti e per le ragioni di seguito indicate. Preliminarmente va dato atto che la rinuncia espressamente formulata dalla parte attrice alle domande svolte nei confronti di C.M.S., D.V.R., Soc. E.V. nella prima memoria di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e confermata in sede di precisazione delle conclusioni comporta che non occorra provvedere in questa sede a pronunciarsi sull'eccepita inesistenza della notifica e, per l'effetto, inammissibilità della domanda di accertamento e condanna formulata dall'attore nei confronti di C.M.S., D.V.R., Soc. E.V. sopra indicati. Deve pertanto ritenersi in specie convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 comma secondo e 144 comma terzo codice delle assicurazioni private, solo D.V.R. in qualità di proprietario del veicolo antagonista rispetto al sinistro descritto da S.S. e pertanto di litisconsorte necessario nel presente giudizio; la notifica dell'atto di citazione eseguita nei confronti di D.V.R. presso U.C.I. scarl, suo domiciliatario ex lege in applicazione dell'art. 126 codice delle assicurazioni private, deve ritenersi regolarmente eseguita, sì che va pertanto dichiarata la contumacia di D.V.R.. Tanto premesso si osserva che il fatto risulta provato, nella sua materialità, alla stregua della relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia locale del Comune di Colleferro (v. doc. 9 di parte attrice), dalla quale emerge che il sinistro è avvenuto per aver C.M.S. impegnato l'intersezione stradale senza avvedersi che dall'opposto senso di marcia stava sopraggiungendo il motociclo condotto da S.S.. Sulla base delle emergenze processuali la dinamica del sinistro va ricostruita nel seguente modo: C.M.S., alla guida della Volkswagen Polo sopra identificata, stava percorrendo assieme ad altri passeggeri via F. C., proveniente da F. con direzione R.; la conducente ha svoltato a sinistra per


immettersi nell'area di competenza autostradale senza concedere la precedenza a S.S., che in sella al proprio motociclo proveniva dall'opposto senso di marcia. Le parti hanno mosso reciproche contestazioni in ordine alla violazioni delle norme del codice della strada; da un lato e in particolare, U.C.I. scarl si duole del fatto che la parte attrice non abbia tenuto una velocità adeguata rispetto allo stato dei luoghi e, dall'altro lato, la parte attrice lamenta che C.M.S. non gli abbia concesso la dovuta precedenza, iniziando la manovra di svolta, tagliandogli la strada. Alla luce degli elementi che emergono dai documenti prodotti deve ritenersi che siano state poste in essere entrambe le violazioni appena indicate, tanto che in punto di responsabilità deve ritenersi che la stessa vada attribuita in via prevalente alla conducente C.M.S., che ha svoltato senza concedere la dovuta precedenza all'attore, che proveniva dall'opposto senso di marcia. Detta circostanza emerge chiaramente dai rilievi eseguiti in loco dagli operanti intervenuti nell'immediatezza del sinistro e riportati nel verbale di cui al doc. n. 9 di parte attrice e non è smentito dalle dichiarazioni della stessa C.M.S. rese in quel frangente, atteso che la stessa ha riferito di aver effettuato la manovra di immissione, senza avvedersi che dal senso opposto sopraggiungeva un motociclista (cfr. doc. n. 9). Alla luce di detta emergenza, deve ritenersi, infatti, che la condotta di guida di C.M.S. sia stata gravemente imprudente e negligente, tale da rendere il sinistro ascrivibile in via prevalente a lei, giacchè non vi è dubbio che, se si fosse fermata per concedere la dovuta precedenza al motociclo condotto da S.S., avrebbe potuto evitare la collisione con quest'ultimo. La prova della violazione dell'art. 145 del codice della strada da parte di C.M.S. non esime, tuttavia, in specie dal verificare se S.S. si sia attenuto a tutte le prescrizioni in materia di circolazione stradale. Sul punto, giova rammentare che la Cassazione ha più volte espresso il principio secondo cui "in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro" (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 9353/2019) e sempre in tali ipotesi "ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta" (cfr. Cass. sentenza n. 7479/2020). Ne consegue che, nel caso di scontro tra veicoli, ove emerga una responsabilità senz'altro prevalente di uno dei due conducenti, il giudice deve in ogni caso anche verificare la sussistenza di elementi concreti in ordine alla corresponsabilità dell'altro conducente, sì da applicare il criterio presuntivo di paritetica responsabilità solo in ultima istanza. Nel caso di specie è evidente che C.M.S. ha effettuato la manovra di svolta, senza concedere la dovuta precedenza all'attore e non ispezionando adeguatamente il campo stradale. Specularmente, pur non essendo emersi elementi concreti dall'istruttoria, tali da far ritenere che S.S. abbia tenuto una velocità superiore al limite consentito in loco, si reputa che l'assenza di tracce di frenata o scarrocciamento indichino un impatto repentino tre i due veicoli, tale da far presumere che il


conducente della moto non tenesse una velocità commisurata allo stato dei luoghi e, in particolare, all'intersezione a cui si stava approssimando. L'art. 141 del codice della strada prevede, infatti, l'"obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione"; "il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile". Il terzo comma dell'art. 143 citato dispone che il conducente regoli "la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici". Tenuto pertanto conto della completa assenza di elementi fattuali per ritenere superato il formale limite di velocità vigente nel tratto di strada percorso da S.S. non è stata disposta la ctu cinematica richiesta e sollecitata anche in sede decisoria dall'U.C.I.; detta valutazione, in assenza di concreti elementi per ipotizzare detta violazione da parte dell'attore e della minima allegazione tecnica anche attraverso una consulenza di parte, deve essere confermata, atteso che la consulenza per la ricostruzione della velocità si sarebbe rivelata del tutto esplorativa. In ogni caso però l'adeguata e prudente velocità commisurata all'approssimarsi ad una intersezione complessa, come quella raffigurata nella planimetria allegata al rapporto di incidente stradale, tenuto conto non solo della prossimità all'ingresso dell'autostrada e anche della pendenza del tratto precedente, descritta nel rapporto di incidente stradale di cui al doc. n. 9, non può ritenersi quella "moderata"; al contrario l'adeguata velocità deve essere ritenuta quella di chi abbia progressivamente e gradualmente provveduto a rallentare per consentire l'ispezione del campo stradale e la possibilità di porre in essere una manovra di emergenza in caso di ostacoli. Come sopra rammentato, l'art. 141 impone di tenere una velocità non solo adeguata allo stato dei luoghi (cfr. terzo comma), ma anche prudente e tale da consentire al conducente di mantenere il controllo del veicolo ed arrestare la marcia in caso di ostacolo sulla carreggiata (cfr. secondo comma). Nel caso di specie, si reputa che S.S. non abbia rispettato le prescrizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 141 del codice della strada citato. Ne consegue che per dette ragioni anche a carico dell'attore debba ravvisarsi un concorso di colpa nel determinismo del sinistro. Tenuto conto che l'attore ha violato una prescrizione di colpa generica, deve ritenersi che abbia solo, in parte, contribuito alla verificazione del sinistro, tanto che a C.M.S. deve essere addebitata in via prevalente, in termini del 75%, la responsabilità del sinistro, mentre all'attore deve essere imputato un concorso di colpa pari al 25%. Occorre quindi procedere alla liquidazione dei danni lamentati da S.S.. A tal proposito occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medicolegale che vanno integralmente condivise per congruità e logicità delle stesse e che hanno accertato:


- che l'attore S.S. in conseguenza del sinistro ha riportato le lesioni meglio descritte nella relazione qui integralmente richiamata, in piena compatibilità dinamico-lesiva e in rapporto di causalità con il sinistro; - che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, seguito da un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni, al 50% di 30 giorni e al 25% di ulteriori 30 giorni; - che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 9%; - che le spese mediche ritenute congrue ammontano a complessivi Euro 1.219,38, senza necessità di spese mediche future. Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate neppure da critiche di parte, i cui consulenti non hanno formulato osservazioni al riguardo, pertanto devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno biologico in capo all'odierno attore. Ritenuta pertanto corretta la valutazione operata dal consulente dell'Ufficio, va effettuata la liquidazione del danno sulla base delle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass. integrate dal D.M. 19 luglio 2016 sulle lesioni micropermanenti. Sulla base di tali parametri, considerata la durata dell'invalidità temporanea e l'entità dei postumi permanenti, il cd. danno biologico in senso stretto subìto dall'attore (anni 53 al momento del fatto) va liquidato in Euro 13.231,48 per il danno permanente e in Euro 3.561,76 per il danno temporaneo per un totale pari ad Euro 16.793,24 in valori monetari attuali. La modesta rilevanza delle menomazioni attribuibili all'evento ed il difetto assoluto di prova in ordine a condizioni soggettive meramente allegate (alcuna articolazione di capitoli di prova è stata all'uopo dedotta in atti dall'attore) - nella consapevolezza dell'unitarietà del danno non patrimoniale e della sua natura di danno-conseguenza - non consentono di applicare al caso di specie il disposto normativo di cui all'art. 139, comma III, cod. ass., che prevede il possibile aumento dell'importo del danno liquidato ex art. 139 cod. ass. a titolo di solo danno anatomo-funzionale al fine di compensare l'aspetto prettamente soggettivo del danno non patrimoniale subìto e che non viene considerato dalle tabelle legislative (espressamente riferite per l'appunto al solo danno biologico).Il danno non patrimoniale va pertanto liquidato all'attualità, tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, nella misura di Euro 16.793,24. L'importo di Euro 16.793,24 deve peraltro essere ridotto del 25% (Euro 12.594,93), atteso il riconosciuto concorso di colpa del danneggiato. Dall'importo di Euro 12.594,93 devono essere decurtate le somme ricevute dall'attore ante causam. Sul punto occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso; invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il


danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario dall'ente assistenziale le Sezioni Unite con la sentenza n.12566/2018 hanno stabilito che: "l'importo della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall'INAIL per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato". Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie alle somme già percepite ante causam si applica il principio della compensatio lucri cum damno e, pertanto, le stesse devono essere sottratte in sede di liquidazione del danno nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danneggiato. Ne consegue che alla somma di Euro 12.594,93 deve essere decurtata la somma di Euro 3.746,38 (rivalutata alla data della presente pronuncia per consentire la sottrazione di importi omogenei in Euro 3.821,31), versata ante causam da Inail a titolo di danno non patrimoniale. Il danno non patrimoniale va pertanto liquidato nella misura di Euro 8.773,62. Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Ciò posto, anche considerate le somme ricevute dall'assicurazione convenuta, gli interessi compensativi, nel caso di specie, vanno calcolati: sulla somma di Euro 12.372,23 (pari alla somma di Euro 12.594,93, devalutata alla data del sinistro) dal 4.6.2015 al mese di settembre 2016 (data in cui l'attore ha ricevuto da Inail il versamento della somma di Euro 3.746,38); sulla residua somma di Euro 8.601,11 (pari alla sottrazione tra Euro 12.347,49 - ovvero Euro 12.372,23 rivalutata al mese di settembre 2016 - e l'importo di Euro 3.746,38) dal mese di settembre 2016 alla presente pronuncia. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato. A titolo di danno patrimoniale può essere riconosciuto il solo importo di Euro 914,55, pari al 75% delle spese mediche sostenute dall'attore, documentate (cfr. doc. n. 39) e ritenute congrue dal ctu nominato per la somma di Euro 1.219,38. Dalle singole fatture inerenti le spese riconosciute vanno riconosciuti gli interessi compensativi secondo i criteri sanciti da Cass. n. 1712 del 1995 citata dalle singole fatture alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo. Non può invece essere riconosciuta alcuna ulteriore somma a titolo di danno patrimoniale.


Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., per cui la convenuta U.C.I. scarl va condannata a rifondere quelle sostenute da parte attrice, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore dell'accolto (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della natura delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento. Quanto alle spese di c.t.u. medico legale, come liquidate in corso di causa, le stesse seguono il medesimo criterio di soccombenza, sì che le stesse devono essere definitivamente poste a carico della convenuta U.C.I. scarl. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa o assorbita: 1) dichiara la responsabilità prevalente nella misura del 75% di C.M.S. con la concorrente responsabilità pari al 25% a carico dell'attore S.S. nella determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 4.6.2015; 2) condanna il convenuto U.C.I. scarl al risarcimento del 75% dei danni subiti dall'attore S.S., che, decurtate le somme già corrisposte ante causam dall'Inail, si liquidano in Euro 8.773,62, a titolo di danno non patrimoniale, e di Euro 914,55, a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva; 3) rigetta le restanti domande proposte da parte attrice nel presente giudizio; 4) condanna U.C.I. scarl a rifondere in favore di S.S. le spese di lite, che si liquidano in Euro 575,58 per le spese ed in Euro 4.835,00 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. - se dovuta - e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; 5) pone definitivamente a carico di U.C.I. scarl le spese della c.t.u. medico legale, come già liquidate in corso di causa. Così deciso in Milano, il 27 novembre 2020. Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2020. --

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