l'art. 21/14 D.Lgs. n. 504 del 1995 stabilisce che l'accisa sul carburante va calcolata alla tempera

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l'art. 21/14 D.Lgs. n. 504 del 1995 stabilisce che l'accisa sul carburante va calcolata alla temperatura convenzionale di 15°C Tribunale Milano Sez. V, Sent., 16/08/2021

Fatto Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE QUINTA CIVILE nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 31599 / 2019 RG, promossa da: .... col procuratore domiciliatario avv. …... contro: ………. col procuratore domiciliatario avv. .……….. PARTE CONVENUTA Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato il 3/6/2019, la società attrice esponeva che: - fra le parti era intercorso "un lungo rapporto commerciale", in forza del quale la C. aveva acquistato dalla .. "consistenti quantitativi di prodotti petroliferi", rifornendosi presso la raffineria ...; - fra ottobre 2004 e giugno 2013 l'attrice, a causa di "reiterati cali di carburante", aveva pagato "somme superiori a quelle effettivamente dovute, in relazione al prodotto di volta in volta acquistato"; - difatti, il volume del carburante varia a seconda della temperatura, esattamente dello 0,1% per ogni 1°C; - è per tale ragione, peraltro, che l'art. 21/14 D.Lgs. n. 504 del 1995 stabilisce che l'accisa sul carburante va calcolata alla temperatura convenzionale di 15°C; - poiché, tuttavia, nella prassi il carburante viene venduto a temperatura ambiente, è possibile che il volume dello stesso si


riduca durante il trasporto e che dunque l'acquirente paghi "quantitativi di carburante inesistenti"; - il protocollo d'intesa stipulato fra E. e A. e vigente dal 1/1/2011, pertanto, stabilisce una temperatura massima a cui vendere il carburante - che varia a seconda del mese e dell'area geografica oltre la quale si applica uno sconto sul prezzo (doc. 1-2); - secondo una recente pronuncia di legittimità, l'acquirente ha diritto all'adozione di simili meccanismi di adeguamento anche se non è iscritto agli enti firmatari dell'accordo; - applicando il correttivo previsto dal protocollo, era emerso che la C. aveva pagato alla convenuta un'eccedenza di Euro 283.780,59, meglio descritta nei prospetti sub doc. 3; - l'attrice aveva pertanto diritto alla ripetizione dell'indebito, con interessi dalla data dei singoli pagamenti essendo il fenomeno dei cali di carburante noto alla ... L'attrice pertanto concludeva chiedendo di condannare la convenuta a restituirle l'indebito oggettivo di Euro 283.780,59, oltre interessi commerciali e rivalutazione monetaria. La convenuta si costituiva con comparsa depositata il 7/11/2019, con cui, senza contestare il rapporto di fornitura (ma precisando che esso non era mai stato "formalizzato"), osservava che: - con la transazione del 2014, la C. aveva riconosciuto di dover ancora pagare alcune forniture per Euro 679.007,05 e si era riservata la sola possibilità di contestare eventuali "inadempimenti" (doc. 1); - l'attrice era decaduta dalla garanzia ex art. 1495 c.c. pei vizi del carburante; - anche l'azione di ripetizione dell'indebito era in gran parte prescritta, poiché la diffida del 2014 non aveva efficacia interruttiva (doc. 2); - i cali di carburante erano irrilevanti a norma dell'art. 1477 c.c., giacché si erano verificati soltanto dopo la consegna del prodotto all'attrice; - agli effetti di cui all'a. 1374 c.c. l'attrice, peraltro, aveva ammesso che era prassi vendere il carburante a temperatura ambiente e d'altra parte la temperatura convenzionale, stabilita dalla normativa sull'accisa, non incideva sulla libertà delle parti nel determinare il prezzo; - la sentenza di legittimità invocata dall'attrice C. non aveva neppure sancito l'efficacia erga omnes dei protocolli d'intesa e dunque, non essendo la convenuta iscritta alla A. e non essendovi


l'accordo delle parti, il correttivo previsto dal protocollo non si applicava alle forniture in discorso; - la sentenza invocata dall'attrice, peraltro, riguardava il diverso caso della vendita "franco destino", mentre la fornitura di specie era "franco base", poiché l'attrice si era rifornita direttamente presso la raffineria, occupandosi essa stessa del trasporto del carburante. La convenuta quindi concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree. All'udienza di prima comparizione, tenuta il 28.11.2019, venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 c.p.c. e veniva respinta l'istanza ex a. 648 svolta dal convenuto. All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 29.7.2020 veniva disposto rinvio per precisare le conclusioni. All'udienza del 10/5/2021 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 30.6.2021 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza. Motivi della decisione La società attrice chiede la restituzione della somma di Euro 283.780,59, che essa ritiene di aver pagato in eccesso rispetto al corrispettivo delle forniture effettuate dalla convenuta fra ottobre 2004 e giugno 2013. Al riguardo, l'attrice ritiene infatti che tale cifra non fosse dovuta, a causa del calo naturale di volume del carburante acquistato. La domanda deve essere dunque qualificata come azione di ripetizione dell'indebito ex a. 2033 c.c., cui non si applicano i termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c., norma che riguarda invece l'azione di garanzia pei vizi della cosa venduta. La relativa eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta è perciò infondata. La convenuta eccepisce poi la prescrizione ordinaria decennale del diritto azionato dall'attrice. La convenuta, in proposito, asserisce che la diffida del 13/10/2014 -doc. 2 convenuta- non aveva efficacia interruttiva ex a. 2943 c.c. ultimo comma, poiché in essa il credito era stato quantificato nella maggior somma di Euro 346.672,04 e il calo di carburante era stato calcolato con riferimento alla temperatura di 15°C. Anche questa eccezione è infondata, posto che l'atto di costituzione in mora, idoneo a interrompere il decorso della prescrizione, non richiede l'impiego di formule sacramentali e dunque neppure è richiesto che l'atto di costituzione in mora


quantifichi il credito, essendo per contro sufficiente che esso indichi il fatto costitutivo della pretesa (Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 24054 del 25/11/2015, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5681 del 15/3/2006 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4464 del 26/3/2003). Nella specie, la diversa liquidazione del credito e l'indicazione di un parametro di calcolo differente rispetto a quanto contenuto nell'atto di citazione non hanno impedito che la diffida del 2014 interrompesse la prescrizione, in quanto con essa la C. aveva richiesto alla C.C. il rimborso pei cali di carburante occorsi fra il 2004 e il 2013 e dunque aveva azionato una pretesa omogenea a quella odierna. Ciò che rileva, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18546 del 7/9/2020, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15714 del 14/6/2018 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 17123 del 25/8/2015) è il fatto che la missiva del 2014 contiene un'espressa diffida ad adempiere indirizzata alla debitrice, e tanto basta al fine di interrompere la prescrizione. La convenuta eccepisce, poi, l'esistenza della transazione di cui all'accordo stipulato fra le parti il 24/2/2014 (doc. 6 attore). Anche questa eccezione è infondata, poiché la lettera E delle premesse come pure la successiva clausola 8 di quell'accordo disciplina "esclusivamente" il "piano di rientro" pel debito di Euro 679.007,05 relativo alle forniture non pagate dalla C., ma non contiene alcuna rinuncia dell'attrice a far valere "eventuali inadempimenti di qualsivoglia natura ... sia qualitativi che quantitativi". Malgrado tale espressione non sia totalmente determinata, non si può comunque dubitare che, con essa, le parti abbiano inteso espressamente limitare l'oggetto della transazione alle modalità di pagamento del predetto debito -sul quale d'altra parte il contratto nel complesso risulta incentrato- sicché, stipulando quell'accordo, l'attrice non ha affatto rinunciato alla pretesa azionata in questo procedimento. La domanda attorea è tuttavia infondata nel merito. Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30713 del 27/11/2018, Cass. Sez. L, Sentenza n. 17146 del 13/11/2003 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4276 del 22/6/1983), anche alla ripetizione dell'indebito si applica infatti il principio generale per cui, a norma dell'a. 2697/1 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provarne i fatti costitutivi. Nella specie, dunque, sull'attrice incombeva la prova non soltanto del pagamento bensì pure della mancanza di una causa idonea a giustificarlo. È appena il caso di notare che (come confermato anche da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11294 del 12/6/2020 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/5/2012) il medesimo onere grava anche


su chi chieda la ripetizione dell'eccedenza affermando (come l'attrice nel caso qui esaminato) di aver effettuato un pagamento che era solo in parte dovuto. L'onere della prova, non è inutile sottolineare, presuppone l'onere di allegazione dei fatti specifici che richiedono di essere provati, mentre nel caso di specie è rimasta del tutto generica (se non apodittica) l'allegazione dell'attrice circa i presupposti fattuali dell'asserito indebito. Gli atti difensivi della C., pur dilungandosi ampiamente nella narrazione del fenomeno fisico del calo di volume del carburante, si limitano a scarni e generici accenni sui fatti che dovrebbero fondare il diritto alla ripetizione. L'attrice, invero, si limita a indicare la parte del prezzo di cui chiede la ripetizione (Euro 283.780,59) astenendosi tuttavia da qualsivoglia precisazione circa il corrispettivo totale delle forniture e al tempo del pagamento, lasciando così del tutto vago e incerto il pagamento, che costituisce un presupposto ineludibile dell'indebito. Allo stesso modo, in ordine al carattere asseritamente indebito del pagamento, l'attrice si limita a vaghe allusioni al "lungo rapporto di fornitura con la C.C." aggiungendo di aver subito, dal 2004 al 2013, reiterati cali di volume del carburante acquistato presso la raffineria O.I. S.p.A. di B., per un totale di 293.678,00 litri. L'attrice, però, nulla specifica quanto alle specifiche e concrete circostanze delle forniture e tanto meno in relazione agli ipotetici cali di volume. Manca infatti qualunque indicazione circa il volume complessivo del carburante acquistato, come pure mancano le date dei singoli rifornimenti, mancano i dati delle singole temperature a cui furono calcolati i singoli prezzi di vendita, e mancano le date, i metodi, i luoghi del rilevamento oltre alle specifiche cause dell'asserito calo. La C. neppure spiega la ragione pella quale ritiene che, alle forniture in discorso, dovesse essere applicato il correttivo (peraltro, non meglio precisato) previsto dal protocollo d'intesa E./ A. (doc. 2 attore) benché esso risalga al 2011 e si riferisca testualmente e soltanto ai rifornimenti effettuati presso l'E.. All'udienza di prima comparizione del 28/11/2019 l'attrice era stata specificamente invitata "a meglio precisare i requisiti di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c." e nondimeno neppure nelle successive memorie essa ha fornito sufficienti chiarimenti al riguardo. In particolare, colla prima memoria ex art. 183/6 c.p.c., l'attrice si dilunga ancora in considerazioni astratte, mentre, per


l'individuazione dei presupposti concreti della domanda, si limita a richiamare il proprio doc. 3 (formato da oltre sessanta fogli di calcolo) sostenendo che il contenuto dello stesso, in quanto non specificamente contestato dalla convenuta, dovesse considerarsi pacifico a norma dell'art. 115 c.p.c.. Diversamente da quanto opina l'attrice, è allora necessario ricordare che il principio del contraddittorio impone alla parte l'onere di allegare e provare i fatti, di specificare le relative circostanze in modo dettagliato e analitico, per permettere all'altra parte di replicare effettivamente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21847 del 15/10/2014). In altri termini, il principio di non contestazione opera soltanto pei fatti specifici, cioè quei fatti che l'attore stesso ha compiutamente allegato (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20525 del 29/9/2020 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21075 del 19/10/2016). Inoltre, gli elementi costitutivi della domanda devono essere narrati e specificati negli atti di parte, mentre le produzioni documentali hanno una funzione esclusivamente probatoria e dunque non possono valere per integrare una domanda che sia priva di specificità. Appare perciò evidente che l'onere di contestazione concerne unicamente le deduzioni contenute negli scritti difensivi ma non si può certo estendere ai documenti (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3022 del 08/2/2018, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017 e Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6606 del 6/4/2016). Nella specie, le allegazioni della C. sono rimaste del tutto generiche e non hanno permesso alla convenuta (né al giudice) di comprendere quali siano gli specifici presupposti fattuali su cui dovrebbe fondarsi la domanda attorea. Tali allegazioni, come si è già evidenziato, non possono essere integrate neppure col rinvio (per giunta vago) alle produzioni documentali (che, mette conto notare, sono prevalentemente costituite da fogli di calcolo unilateralmente elaborati), né sono soggette al principio di non contestazione. È del tutto inconferente, insomma, la pretesa dell'attrice di trasferire sulla controparte e sul giudice l'onere d'individuare gli elementi costitutivi della domanda non già dagli atti di parte, bensì dalla selezione e interpretazione delle produzioni documentali. Per completezza, va comunque rilevato che la domanda, quand'anche ritualmente specificata, non avrebbe ugualmente potuto essere accolta.


La C. cita infatti una recente pronuncia di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14004 del 2017) per sostenere di aver diritto, anche in difetto di un'espressa pattuizione con la C.C., al rimborso pei cali di carburante, riportandosi in particolare al seguente passaggio della sentenza: "ove sussistano i dati e le misure pertinenti, se del caso, attraverso l'opera di un CTU, il diritto all'eventuale rimborso a titolo di calo carburanti non può essere negato, senza che rilevi la mancata adesione della ricorrente ad alcuna delle associazioni di categoria firmatarie di accordi collettivi di settore. Semmai, si tratterà di affidare il computo della posta in ballo ai criteri scientifici prescelti dal CTU, che, se del caso, potrebbero differire da quelli concordati in sede di contratto collettivo". Tale richiamo giurisprudenziale non appare però pertinente. Invero, in quel giudizio di legittimità, la ricorrente lamentò che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto contraddittoria la sua richiesta di rimborso per cali di carburante accompagnata dalla contestazione dell'ammontare stabilito dagli accordi di categoria. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, stabilì che, in quello specifico caso, il diritto attoreo non trovava la sua fonte nei contratti collettivi e che, dunque, la mancata adesione della ricorrente agli stessi non ne implicava l'insussistenza. Il giudice di legittimità, in quella sentenza, ha quindi affermato che, in caso di disaccordo sui criteri previsti dai contratti collettivi, l'ammontare del rimborso può essere determinato mediante CTU. Tale pronuncia, allora, non consente affatto di giungere alla conclusione proposta dalla C., considerato inoltre che, nel caso posto all'attenzione della Suprema Corte, il contrasto fra le parti non riguardava l'an del diritto al rimborso per cali di carburante -profilo che la stessa pronuncia dà per scontato- bensì insisteva soltanto sul quantum. Il caso qui esaminato è però del tutto diverso, giacché le odierne parti non concordano affatto sull'esistenza del diritto e, d'altra parte, proprio l'attrice ammette di non aver mai pattuito con la convenuta un correttivo del prezzo. Anche in considerazione dello specifico rimedio esperito dalla C., occorre invece ricordare che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, la ripetizione dell'indebito non è ammessa se il pagamento -che si assume non dovuto- era stato eseguito in forza di un contratto, dovendosi in tal caso previamente esperire i rimedi diretti a far valere l'annullamento, la risoluzione, la rescissione o comunque l'inefficacia dello stesso (come si desume da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14013 del 6/6/2017 e, più in generale, da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3314 del 11/2/2020; Cass. Sez. 3,


Sentenza n. 13207 del 28/5/2013 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4889 del 22/9/1979). Difatti, il contratto costituisce la principale fonte di obbligazioni (art. 1173 c.c.) e ha forza di legge fra le parti (art. 1372 c.c.): dunque, finché rimane in vita, tale negozio giustifica - anzi impone - l'adempimento delle prestazioni che da esso scaturiscono. Nella specie, il corrispettivo delle forniture, di cui oggi la C. chiede la parziale ripetizione, coincide proprio con quello a suo tempo pattuito con la C.C., essendo pacifico che le parti non previdero un correttivo del prezzo in ragione degli ipotizzati cali di carburante. A tale corrispettivo le parti sono dunque contrattualmente vincolate, sicché l'attrice non avrebbe potuto chiederne direttamente la parziale restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c., ma avrebbe dovuto far valere le proprie doglianze attraverso uno dei citati rimedi previsti dalla legge. Anche sotto questo profilo, quindi, la domanda attorea è infondata, rimanendo così assorbita ogni considerazione sulle ulteriori difese svolte dalla convenuta. Per tutte queste ragioni, la domanda attorea va rigettata in quanto interamente infondata. Le spese di lite, liquidate in dispositivo (secondo il D.M. n. 55 del 2014, in un importo fra i minimi e i medi in ragione della concreta attività svolta), avuto riguardo al valore effettivo della controversia, all'attività processuale e alle prestazioni concretamente svolte, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Può essere accolta la richiesta della convenuta di maggiorare i compensi del trenta per cento, alla luce della redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, oltre accessori di legge. Di conseguenza, indicato in Euro 15.000,00 il compenso base, applicata la maggiorazione il compenso finale ammonta a Euro 19.500,00. P.Q.M. pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 c.p.c., così decide: (1) respinge le domande proposte dall'attrice ...; (2) condanna l'attrice a rifondere le spese di lite della convenuta ..., liquidate in Euro 19.500,00 per compensi professionali (già maggiorati come da motivazione), oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Milano, il 14 agosto 2021. Depositata in Cancelleria il 16 agosto 2021.






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