Tribunale 2022-handicap grave in base la legge 104 art. 3 comma 3 per "PERDITA DELLE AUTONOMIE MOTOR

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Tribunale 2022- handicap grave in base la legge 104 art. 3 comma 3 per "PERDITA DELLE AUTONOMIE MOTORIE E ADL IN ESITI DI RECENTE EMORRAGIA CEREBRALE DA ROTTURA DI ANEURISMA FAC" Tribunale Ivrea, Sent., 12.1.2022 Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Il TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro SCIALABBA - Presidente dott. ssa Rossella MASTROPIETRO - Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI - Giudice sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1731/2021 R.G. anno 2021 avente ad OGGETTO: e.PROMOSSAInterdizioneDAIRICORRENTI

nei. confronti di e. con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della Repubblica Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con ricorso iscritto in data 21.5.2021, i ricorrenti, figli della beneficianda, hanno chiesto che fosse pronunciata l'interdizione della madre, affetta da "SINDROME INVOLUTIVA SENILE" e "completamente non orientata nel tempo e nello spazio"; la J. in data 10 marzo 2015 veniva ricoverata presso l'Ospedale di Ivrea ove le veniva riscontrata "emorragia subaracnoidea diffusa con inondamento del IV e III ventricolo e dei corni occipitali dei ventricoli laterali" ed in seguito otteneva riconoscimento dell'invalidità per handicap grave in base la legge 104 art. 3 comma 3 per "PERDITA DELLE AUTONOMIE MOTORIE E ADL IN ESITI DI RECENTE EMORRAGIA CEREBRALE DA ROTTURA DI ANEURISMA FAC". L'interdicenda non era pertanto in grado di attendere alle incombenze, neppur quelle quotidiane, della vita né, a maggior ragione, ad alcun affare economico. (cfr. ricorso introduttivo). Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del giorno 13.10.2021, si procedeva all'esame dell'interdicenda; all'esito, il figlio ricorrente M.L. veniva

La sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di interdizione è emersa altresì dagli esiti dell'esame dell'interdicenda, che non è stata in grado di rispondere ad alcuna delle semplici domande che le venivano rivolte, salvo riferire il nome di battesimo dei figli presenti, che però non ha saputo dire chi fossero ne se fossero i suoi figli. (cfr. verbale di udienza di esame del 13.10.2021).

Le circostanze esposte in ricorso hanno trovato riscontro nella documentazione medica allegata al medesimo e, in a)particolare:nellarelazione

nominato tutore provvisorio della beneficianda (nulla opponendo il fratello).

clinica del 12.4.2021 a firma della dott.ssa M. che attesta che la J., affetta da sindrome involutiva senile, risulta completamente non orientata nel tempo e nello spazio (cfr. doc. 3);

b) nel verbale di dimissioni dell'Ospedale di Ivrea a seguito di ricovero del 9.4.2015 nel quale si certifica che la paziente era stata attinta da emorragia subaracnoidea diffusa con inondamento del IV e III ventricolo e dei corni occipitali dei ventricoli laterali (cfr. doc. 4); c) nel Verbale del 30.3.2017 di visita della Commissione per le Invalidità laddove la J. viene riconosciuta portatore di handicap in situazione di gravità (cfr. doc. 5); d) nel verbale di dimissioni del 28.12.2018 laddove a seguito di ricovero in urgenza si rendeva diagnosi di "anomalie comportamentali ed agitazione psicomotoria in sindrome evolutiva senile." (doc. 7).

Il deficit cognitivo da cui è affetta l'interdicenda è sicuramente abituale e permanente e, per la sua gravità, esclude del tutto la capacità della medesima di provvedere alla cura della sua persona, della salute e dei propri interessi; la gravità ed entità dell'indicato deficit, inoltre, rende sicuramente non adeguata qualsiasi altra misura di protezione.

Il quadro probatorio sopra riportato rende evidente che la beneficianda non è in grado di intendere e volere, di determinarsi in modo autonomo ed è apparsa affatto collocata nel tempo e nello spazio o comunque non consapevole delle sue patologie e delle sue difficoltà.

Nessun approfondimento istruttorio- pure richiesto in sede di precisazione delle conclusioni definitive dai ricorrenti (che invece all'esito dell'esame avevano chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni) - risulta necessario, alla luce delle emergenze di causa.

Non si può procedere alla conferma della nomina di tutore definitivo pure richiesta dai ricorrenti, risultando tali poteri di competenza del giudice tutelare.

Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla cancelleria del Giudice Tutelare dell'intestato Tribunale, anche al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili di valutazione per la nomina del tutore. In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti, sussistono gravi motivi per compensare integralmente tra le medesime le spese del presente giudizio.

1) DICHIARA l'interdizione di omissis, nata a x M. (A.) il (...), c.f.: (...), residente in I., via x ed attualmente domiciliata presso omissis, via omissis n.3, Ivrea.

IlP.Q.M.Tribunale ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni trasmesse dal P.M. in data 23.11.2021, rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

2) COMPENSA le spese di lite tra le parti.

3) DISPONE la trasmissione alla cancelleria del Giudice Tutelare presso l'intestato Tribunale di copia della presente sentenza, per le determinazioni di competenza; Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito. Così deciso in Ivrea, il 21 dicembre 2021. Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2022.

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