art. 186 c. 2 lett. b) C.d.S. - guida sotto l'influenza dell'alcool: per aver cagionato un sinistro

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art. 186 c. 2 lett. b) C.d.S. - guida sotto l'influenza dell'alcool: per aver cagionato un sinistro stradale con lesioni alle persone Tribunale Genova Sez. II, Sent., 05-11-2020

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE SECONDA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Dott.ssa Chiara BLANC all'udienza del 15 ottobre 2020 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA ai sensi art. 533,535 c.p.p. nei confronti di: C.L., nato a C. (C.) il (...), elettivamente domiciliato presso 10 studio dell'Avv. OMISSIS in Cuneo, corso Nizza 16, difeso di fiducia dall'Avv. OMISSIS del Foro di Cuneo (nomina ed elezione domicilio come da verbale di identificazione dei 04/03/2018) e dall'Avv. OMISSIS del Foro di Cuneo (nomina come da atto depositato il 12/03/2018). LIBERO ASSENTE IMPUTATO del reato p. e p. dall'art. 590 bis, 1 e 4 comma c.p. per aver colposamente cagionato a OMISSIS lesioni personali gravi, con violazione delle norme sulla circolazione stradale di seguito indicate: - art. 186 c. 2 lett. b) C.d.S. - guida sotto l'influenza dell'alcool: per aver cagionato un sinistro stradale con lesioni alle persone ponendosi alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica,


accertato mediante etilometro che evidenziava un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge (0,8 gr/l), pari a gr/l 1,10 nella prima prova e gr/l 0,98 seconda prova (verbale n. (...) del 04/03/2018); - art. 154 c. 1 C.d.S. - cambiamento di direzione o corsia o altre manovre: per avere eseguito una manovra di retromarcia non assicurandosi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi... .omissis (verbale n. (...) del 04/03/2018); - art. 15 c. 1 b) C.d.S. - atti vietati: poiché nell'effettuare la manovra di retromarcia, urtava, danneggiandolo, un paletto parapedonale che delimitava la careggiata. In particolare, alla guida dell'autocarro Mitsubishi L200 tg (...) intestato a M.R., nell'effettuare una manovra di retromarcia in Via C. di S. C. (corsia unica) con direzione mare - monte, dopo aver danneggiato il paletto parapedonale ubicato all'altezza del civico 24 al margine levante della carreggiata), in prossimità del civico 13, urtava con la parte posteriore del veicolo la Z., abbattendola al suolo e sormontandola con la ruota posteriore sinistra. In conseguenza del sinistro, la Z. riportava lesioni consistite in "trauma cranio facciale, ematoma cerebrale, fratture multiple costale, contusioni polmonari, lesioni vertebro-cervicali senza apparente danno mielico, frattura bacino", dalle quali è derivata una malattia e incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni (dimessa dall'ospedale S. Martino il 7/4/18 attualmente è ricoverata presso la clinica Montallegro). Con l'aggravante di avere commesso il fatto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 comma 2 lett. b Cds In Genova, il 04/03/2018. PARTI CIVILI: Z.L., nata a G. il (...), difesa dall'Avv. Fabrizio Maggiorelli del Foro di Genova presso il cui studio in Genova, via Cesarea 12/5 è domiciliato ex art. 100, 5 comma c.p.p.


C.C., nata a G. il (...), difesa dall'Avv. Andrea Tonnarelli del Foro di Genova presso il cui studio in Genova, via Cesarea 12/5 è domiciliato ex art. 100, 5 comma c.p.p.. Z.A., nata a G. il (...). difesa dall'Avv. Andrea Tonnarelli del Foro di Genova presso il cui studio in Genova, via Cesarea 12/5 è domiciliato ex art. 100, 5 comma c.p.p. Z.M., nata a G. il (...), difesa dall'Avv. Maurizio Tonnarelli del Foro di Genova presso il cui studio in Genova, via Cesarea 12/5 è domiciliata ex art. 100, 5 comma c.p.p..

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 13.03.2019. regolarmente notificato, C.L. era citato a giudizio per il reato riportato in epigrafe. All'udienza fissata per il dibattimento del 09.07.2019 il processo veniva rinviato stante l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze indetta dall'Unione delle Camere Penali. All'udienza del 06.11.2019. assente l'imputato, vi era la costituzione delle parti civili Z.A., Z.L., Z.M.T. e C.C.; su richiesta della difesa veniva altresì emesso decreto di autorizzazione alla citazione del responsabile civile. All'udienza del 07.01.2020 erano ammesse le prove documentali ed orali richieste e venivano escussi la persona offesa OMISSIS ed i testimoni C.A., R.D.. D.M., P.E. e T.M.; la difesa dell'imputato eccepiva la nullità dell'accertamento tecnico svolto dal Pubblico Ministero in quanto privo delle garanzie di cui all'art. 360 c.p.p., eccezione che veniva respinta. All'udienza del 10.02.2020 veniva sentito il consulente del Pubblico Ministero dott. Marco Sartini; il difensore dell'imputato reiterava l'eccezione di nullità dell'accertamento tecnico, su cui il Giudice si riservava unitamente alla decisione. Le udienze del 16.03.2020 e del 10.06.2020 non potevano essere celebrate in conseguenza del provvedimento di sospensione delle


udienze penali derivante dall'emergenza epidemiologica da COVIU19. All'udienza del 15.10.2020 l'imputato non si presentava per rendere l'esame; le parti procedevano alla discussione, rassegnando le conclusioni di cui al verbale ed il giudice, deliberata la sentenza in camera di consiglio, dava lettura del dispositivo. Tutte le deposizioni sono state registrate ed agli atti è presente il verbale redatto da fonoregistrazione; a tali verbali verrà fatto riferimento nel prosieguo mediante indicazione delle pagine. La complessiva istruttoria dibattimentale ha consentito di acclarare in modo pacifico la dinamica del sinistro stradale in cui è rimasta coinvolta OMISSIS. In particolare, la persona offesa Z. dichiarava che poco dopo le ore 17.00 del 04.03.2018 usciva dalla sua abitazione, ubicata in via al C. di S. C. n. 19, unitamente al marito per recarsi a giocare a carte da un'amica; accortasi di avere dimenticato il telefono cellulare, faceva ritorno a casa, prendeva il telefono e si incamminava in direzione di via O., dove all'angolo l'attendeva il marito; tuttavia, dopo avere percorso pochi metri (circa una quindicina) camminando sulla sinistra, sentiva "una botta pazzesca sulla schiena " e rammentava di avere pronunciato la frase "tiratemi fuori", diventando poi i ricordi meni nitidi, sino a perdere coscienza. Venivano, quindi, rammostrati alla persona offesa i rilievi planimetrici del luogo del sinistro stradale ed i rilevi fotografici ritraenti la scena dell'investimento, con ancora la donna bloccata sotto il fuoristrada. OMISSIS riferiva altresì che poco prima dell'investimento aveva sentito come una voce arrabbiata forse in conseguenza dell'urto del veicolo contro uno dei paletti collocati lungo la strada: "io ho un ricordo che, mentre andavo in là, ho sentito come una voce arrabbiata perché, forse, aveva strisciato contro il paletto o aveva strisciato prima. Io... perché ci sono tanti paletti in Via C. S. C. perché se no la gente posteggia davanti a casa e allora io ho sentito un vociare eccetera, ma un po' lontano io mi sono avviata e poi ho


sentilo la marcia indietro veloce e ho preso la botta nella schiena. Mi ricordo proprio che l'ho presa nella schiena". OMISSIS veniva poi ricoverata presso il Reparto di Rianimazione dell'Ospedale San Martino, riacquistando coscienza dopo un mese dal sinistro in esito al quale riportava fratture diffuse alla spalla, alla scapola, al gomito, allo zigomo, fratture craniche, frattura delle scapole (ad eccezione di due), frattura del bacino e lesioni vertebrocervicali. Dopo il ricovero ospedaliero, la persona offesa veniva ricoverata un ulteriore mese presso la Clinica Montallegro, facendo poi rientro presso la sua abitazione, dove per un mese dormiva in salotto, non potendo fare le scale di casa ed assumeva ancora per lunghi periodi farmaci analgesici e sedativi per i dolori diffusi in tutto il corpo. La persona offesa descriveva, inoltre, la permanenza dei postumi del sinistro, avendo ancora difficoltà di deambulazione, forti dolori alla schiena ed alla testa, oltre all'insorgenza di "paure", evidentemente connesse allo shock subito in seguito all'investimento: "adesso, dopo un po' di tempo, mi è tornato indietro il trauma, perché io sono andata dallo psicologo anche e mi ha detto che è normale. Io adesso penso sempre alla botta iniziale e mi viene in mente ogni minuto. E' per quello che mi son rimaste anche delle paure, mi attacco ai muri ovunque eccetera. E anche dal punto di vista nervoso diciamo, mi ha aumentato le medicine perché avevo ansia, ansia, ansia. Ce l'ho ancora l'ansia. OMISSIS riferiva, infine, di essere stata risarcita del danno dalla compagnia assicurativa e di avere potuto contare sull'aiuto e sostegno delle sorelle che si alternavano durante il suo ricovero presso la Clinica Montallegro e durante le prime settimane di degenza presso l'abitazione, supportandola nelle sue esigenze di vita quotidiana, oltre che della figlia C. che, lavorando a P., era costretta ad interrompere il lavoro, trattenendosi a Genova per circa un mese. Quanto alle condizioni della persona offesa conseguenti al sinistro è stata prodotta una consulenza di parte che riconosce la sussistenza


in capo a OMISSIS di postumi permanenti invalidanti quantificati nella misura del 70%. C.A., marito della persona offesa, riferiva che intorno alle ore 17.00 del 4 marzo 2018, non appena usciti di casa, la moglie si accorgeva di avere dimenticato il telefono cellulare, facendo rientro in casa per prenderlo. C. attendeva quindi il ritorno della moglie a bordo dell'auto posteggiata in via O. ma, dopo alcuni minuti, non vedendola tornare, decideva di andare a piedi a vedere e, svoltando in via al C. di S. C., vedeva un pick-up di colore verde ed in terra una borsa, una sciarpa e due piedi che uscivano da sotto il fuoristrada: "mi affretto per andare lÏ e vedo che, effettivamente, sotto la macchina c'è mia moglie fra le ruote anteriori e le ruote posteriori, i piedi verso monte diciamo, cioè verso ovest e la testa che non si vedeva quasi perchÊ era.. era parzialmente nascosta dalla macchina verso est". C. riferiva inoltre della presenza sul posto di un ragazzo, D.R., che lo informava che aveva già richiesto l'intervento al 118 e di avere visto il conducente del fuoristrada in stato di shock, pronunciare frasi quali "m'aveva detto di andare tranquillo", verosimilmente riferendosi alla sua compagna di viaggio. C. dichiarava, inoltre, che i soccorsi sopraggiungevano dopo circa trenta minuti dalla chiamata e che nel frattempo erano arrivati anche i Vigili del fuoco che sollevavano il veicolo con un crick per estrarre la moglie da sotto il fuoristrada. Il testimone confermava infine l'aiuto ed il sostegno in favore di OMISSIS prestato dalla figlia C. e dalle sorelle A., M.T. e L. durante la degenza in clinica e presso il domicilio e l'avvenuto risarcimento del danno quanto alla sua posizione da parte della compagnia assicurativa. R.D., testimone oculare dell'investimento, riferiva che stava risalendo via al C. di S. C., facendo ritorno dalla spiaggia quando notava un pick up di grosse dimensioni procedere in retromarcia e colpire uno o due paletti posti sul lato della strada.


Dopo averlo aiutato a fare manovra, il testimone vedeva il fuoristrada che lo superava e continuava a procedere in retromarcia; notava che dopo avere percorso alcuni metri il pick up faceva un sobbalzo e che vi era una borsa da donna in terra: "ho visto l'auto sobbalzare, la borsa e in quel momento ho capito che c'era qualcosa che non mi quadrava, quindi mi sono abbassato e ho visto una sagoma nera sotto l'auto, quindi sono corso immediatamente e ...se non sbaglio mi sono proprio lanciato sul cofano, ho gridato fermi, fermi, fermi c'è qualcuno sotto". R.D. precisava altresi che il fuoristrada procedeva in retromarcia in modo "fuori luogo" rispetto alle caratteristiche ed alle dimensioni ridotte della via, essendo un fuoristrada di grandi dimensioni ed avanzando in retromarcia in modo veloce per il tipo di via. Venivano, infine, fatti visionare i rilievi fotografici relativi al sinistro stradale, riconosciuti dal testimone che indicava in particolare nella fotografia n. 35 il pezzo di strada in cui, prima del sinistro, il fuoristrada aveva urtato un paletto procedendo in retromarcia e nella fotografia n. 38 il punto in cui si trovava quando vedeva il fuoristrada investire OMISSIS. D.M. riferiva che al momento del sinistro viaggiava come trasportata a bordo del fuoristrada condotto dall'imputato; riferiva in particolare che avevano percorso via al C. di S. C. per fare un giro a Boccadasse dove avevano posteggiato e consumato una birra per poi ripercorrere la medesima strada in retromarcia. La testimone dichiarava altresÏ che, essendo la strada stretta e le dimensioni del fuoristrada piuttosto grandi, l'imputato era stato aiutato nell'iniziale manovra dell'uscita dal posteggio da un ragazzo che stava percorrendo a piedi la via e che successivamente, dopo che il fuoristrada aveva ripreso la retromarcia, ne bloccava la marcia, segnalando l'avvenuto investimento di un pedone. D.M. riferiva, infine, di non essersi accorta di alcun urto e che l'imputato aveva poco prima bevuto in sua compagnia una birra a Boccadasse, escludendo il consumo di altre bevande alcoliche nel corso della giornata e non rammentando se il fuoristrada, prima


dell'investimento, avesse anche scontrato uno dei paletti posti sul margine della strada. P.E., Agente in servizio presso il Reparto di Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Genova, dichiarava che il sinistro stradale si verificava intorno alle ore 17.05 del 04.03.2018 e che sopraggiungeva sul luogo dei sinistro alle ore 18.20, essendo già presenti in loco i colleghi T.M. e G.I., intervenuti in precedenza. L'Agente riferiva di essersi occupala di svolgere gli accertamenti alcolimetrici che indicavano in capo al C. un tasso alcolemico pari a 1,10 gr/l alla prima prova delle ore 18.30 e pari a 0,98 gr/l alla seconda prova delle ore 18.36, nonchè di avere effettuato i rilievi fotoplanimetrici e fotografici dei luoghi del sinistro. In particolare, l'Agente P. descriveva che OMISSIS veniva estratta da sotto il veicolo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco che sollevavano il fuoristrada, riposizionandolo poi nella medesima posizione tracciata dai colleghi al momento del loro intervento. Venivano altresÏ acquisite le immagini di una telecamera posizionata circa quaranta metri prima del sinistro stradale che avevano ripreso la fase antecedente all'investimento, mostrando un andamento del fuoristrada descritto come "non corretto" e "un pochettino altalenante" e l'urto contro due paletti posizionati a bordo strada. L'Agente riferiva inoltre che in seguito alla ricostruzione della dinamica del sinistro venivano contestate all'imputato: la violazione dell'art. 186. 2 comma lett. b) Codice della Strada, essendosi posto alla guida ed avendo causato un sinistro stradale in stato di ebbrezza alcolica; la violazione dell'art. 154 Codice della Strada, avendo eseguito una manovra di retromarcia senza assicurarsi di poter effettuare tale manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada: la violazione dell'art. 15, 1 comma b) Codice della Strada per avere urtato, nell'effettuare una manovra in retromarcia, un paletto delimitante la carreggiata.


L'Agente T.M., in servizio presso la Polizia Locale di Genova, riferiva di avere redatto il verbale di primo intervento del sinistro stradale, descrivendo che al momento dell'arrivo sul luogo del sinistro (intorno alle ore 17.18) sopraggiungeva anche personale dei Vigili del Fuoco, mentre era giĂ presente il personale medico che stava prestando le prime cure alla dorma che si trovava ancora bloccata sotto il fuoristrada: "c'era il veicolo che si trovava con la parte anteriore rivolta verso mare e la persona che si trovava sotto il veicolo tra gli assi, con la testa rivolta a levante ed i piedi a ponente". L'Agente descriveva di avere proceduto ad effettuare i rilievi del sinistro, occupandosi di mantenere inalterato lo stato dei luoghi e segnando la posizione del fuoristrada al momento dell'investimento: il veicolo veniva poi sollevato dai Vigili del Fuoco per consentire l'estrazione di OMISSIS e riposizionato in terra nella medesima posizione al momento dell'urto. Infine, l'Agente T. dichiarava di avere riscontrato in capo all'imputato la sintomatologia tipica dell'abuso di sostanze alcoliche in quanto il conducente del fuoristrada emanava un "forte alito vinoso" cd aveva "gli occhi arrossati", sintomatologia che lo induceva a richiedere l'intervento di una pattuglia per effettuare la prova con l'etilometro a fronte del malfunzionamento del precursore in dotazione. Veniva infine sentito il consulente tecnico dott. Marco Sartini che dichiarava di essere intervenuto il giorno stesso del sinistro, qualche ora dopo l'investimento, su incarico del Pubblico Ministero, avendo modo di esaminare in terra i segni tracciati dalla Polizia Municipale al momento dei rilievi del sinistro, le tracce ematiche presenti e di esaminare il veicolo investitore, ancora presente in loco, sebbene spostato rispetto alla posizione originaria per consentite il transito degli altri veicoli. Il consulente rilevava, inoltre, la presenza sul fuoristrada di ammaccature e segni di abrasione compatibili con l'urto avvenuto poco prima tra il veicolo ed i paletti dissuasori ubicati lungo la via.


Gli accertamenti svolti consentivano al consulente di affermare che la velocità di marcia del fuoristrada dovesse essere ridotta, pari a circa 8/10 km/h e pertanto compatibile con una manovra in retromarcia. La dinamica del sinistro era infine ricostruita ritenendo che si fosse verificato, durante la manovra di retromarcia, l'investimento del pedone che stava percorreva la via al C. di S. C. in un punto privo di passaggi pedonali, con punto d'urto in prossimità della parte posteriore sinistra del fuoristrada, con conseguente abbattimento in terra del pedone che veniva poi sormontato dal fuoristrada. La difesa ha reiteratamente sollevato l'eccezione di nullità di tale accertamento tecnico in quanto svolto senza gli avvisi e le garanzie di cui all'art. 360 c.p.p. Al riguardo si osserva come la questione sollevata dalla Difesa inerisca in realtà al profilo dell'utilizzabilità o meno dell'accertamento tecnico svolto. Analizzando quindi l'attività in concreto effettuata dal consulente tecnico si osserva come il doti. Sartini si sia limitato esclusivamente a visionare le tracce presenti sulla carreggiata (posizione dei mozzi già tracciate e tracce ematiche), a misurarle ed a visionare dall'esterno il fuoristrada (ancora presente in loco), senza effettuare alcuna modifica dello stato dei luoghi, né prove di funzionamento del veicolo, né attività di smontaggio di parti dello stesso. Da tali dati discende quindi come l'accertamento svolto dal consulente tecnico sia consistito di fatto nel "visionare" semplicemente lo stato dei luoghi ed il veicolo investitore, senza realizzare alcuna prova tecnica, né alcuna attività che possa in qualche modo avere determinato una modifica o un'alterazione dello stato dei luoghi o del veicolo investitore. Se pertanto risulta che il conferimento dell'incarico non sia stato effettuato dal Pubblico Ministero nella forma di cui al l'art. 360 c.p.p., non vi sono in ogni caso ragioni ostative alla valutazione delle risultanze emergenti dal predetto accertamento tecnico ai sensi dell'art. 359 c.p.p.


Peraltro, quanto all'effettivo apporto probatorio di tale accertamento tecnico si osserva come in realtà dalla ricostruzione del sinistro effettuata dal dott. Sartini non emergano nuovi elementi o significativi aspetti che non fossero già stati evidenziati negli accertamenti di rilevazione e ricostruzione del sinistro stradale effettuati dagli Agenti della Polizia Municipale di Genova, come risulta sia dalla documentazione acquisita, sia dalle deposizioni assunte nel corso del dibattimento. Ciò premesso si osserva come la relazione del sinistro stradale redatta dalla Polizia Municipale di Genova intervenuta al momento del sinistro risulti del tutto collimante con la ricostruzione emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale c permetta di ricostruire nei dettaglio l'integrale dinamica dell'investimento. In particolare, a fronte del verificarsi del sinistro alle ore 17.05 circa, una prima squadra di Agenti sopraggiungeva sul luogo dell'incidente pochi minuti dopo (alle ore 17.18), occupandosi di mantenere inalterato lo stato dei luoghi, tracciando a terra le proiezioni dei mozzi del veicolo investitore che successivamente veniva sollevato ad opera dei Vigili del Fuoco per consentire l'estrazione del corpo della persona offesa e veniva poi ricollocato nella medesima posizione assunta a seguito dell'urto. Gli agenti precedevano quindi a svolgere le operazioni di rilevazione tecnica del sinistro, verificando che il fuoristrada si trovava ancora nella medesima posizione di quiete post-investimento e che al suolo non erano visibili tracce di frenata. La ricostruzione complessiva del sinistro ha. inoltre, tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali (si vedano al riguardo le dichiarazioni rese dalla persona offesa OMISSIS, dal marito C.A., dal testimone oculare R.D. e dalla passeggera D.M.), unitamente all'analisi delle tracce localizzate al suolo, della posizione post-investimento del veicolo investitore e della tipologia di lesioni cagionate alla persona offesa, così come risultano dalla documentazione medica in atti. Risulta pertanto accertato che l'imputato, alla guida del fuoristrada Mitsubishi Modello L200, targato (...), in compagnia di D.M. in qualità di trasportata, stesse percorrendo via al C. di S. C. (strada


ad una sola carreggiata, a doppio senso di marcia) in retromarcia, con direzione verso monte, impegnando l'unica corsia presente (si vedano al riguardo anche le dichiarazioni rese dalla trasportata D.M. e dal testimone oculare R.D.). Si osserva inoltre che le fasi antecedenti al sinistro stradale risultano essere state riprese da due x telecamere private collocate rispettivamente in corrispondenza del civico n. 37 e del civico n. 23, dai cui filmati viene descritto il "moto irregolare per quanto concerne una corretta traiettoria" con cui il fuoristrada procede in retromarcia ed un primo urto contro un paletto dissuasore posizionato sul cordolo del marciapiede in prossimità del civico n. 24 (circa quaranta metri prima della zona dell'investimento). Nel frattempo OMISSIS usciva per la seconda volta dalla sua abitazione, ubicata in via al C. di S. C. n. 19 (dove aveva recuperato il telefono cellulare) e si incamminava per raggiungere il marito che l'attendeva in auto in via O.. In tale tratto la strada si sviluppa in modo rettilineo e pianeggiante, non è suddivisa in corsie ed è a doppio senso di marcia, con il limite di velocità di 30 km/h. Giunta all'altezza del civico n. 13, OMISSIS veniva investita dal fuoristrada, venendo colpita alla schiena dalla parte posteriore del l'autocarro che procedeva in retromarcia, restando poi schiacciata sotto l'autocarro per un significativo lasso temporale. Nel verbale dei rilievi del sinistro si indica nel dettaglio: "il conducente dell'autocarro arrestava il veicolo poco oltre il presunto punto di investimento nella posizione di quiete rilevata ossia in posizione pressochè parallela all'asse stradale con la parte anteriore rivolta verso mare a causa della manovra di retromarcia in corso, senza arrotare con le ruote anteriori il pedone al suolo. Il pedone restava sotto I autocarro in posizione prona, disposto pressoché perpendicolare all'asse stradale con il capo verso levante ed i piedi verso ponente che fuoriuscivano dal limite di sagoma della fiancata destra dell'autocarro e la testa in possimità della ruota anteriore sinistra dell'autocarro".


Del tutto incongrua rispetto alle risultanze probatorie emerse (oltre che sprovvista di qualsiasi prova a sostegno) è poi la ricostruzione della Difesa secondo cui al momento dell'investimento la persona offesa sarebbe già stata in terra in quanto caduta in modo autonomo in precedenza. Tale dato, non solo non è ancorato ad alcun minimo elemento di fatto, ma risulta in contrasto con la ricostruzione del sinistro operata dagli Agenti della Polizia Municipale sulla base dei rilievi e degli accertamenti svolti, oltre che nettamente smentita dalle stesse dichiarazioni della persona offesa che ha ripercorso con grande lucidità gli istanti prima del sinistro, ricordando un vociare in lontananza, il suo procedere in direzione di via O. ed all'improvviso una "botta pazzesca" alla schiena, dato che non lascia spazio alcuno all'ipotesi ricostruttiva avanzata dalla Difesa. È noto che in merito alla validità della prova testimoniale resa da soggetti che sono, nel contempo, parti offese, la giurisprudenza ha avuto da tempo modo di chiarire che non può essere revocata in dubbio la piena efficacia della testimonianza, tenuto ovviamente presente il fatto che il teste che sia nel contempo parte offesa (od anche parte civile) ha un interesse in causa e che, dunque, è necessario valutare una molteplicità di elementi. Infatti la presenza di un interesse diretto della persona offesa al l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato (ancora più accentuato nel caso in cui questa si costituisca parte civile), impone un'attenta verifica della credibilità intrinseca della testimonianza, ricorrendo anche all'utilizzazione e all'analisi di ogni elemento ricavabile dal processo che supporti concretamente il giudizio di attendibilità da affidare a circostanze fattuali ed oggettive. Tenuto presente quanto sopra, la testimonianza di Z.M.T. è stata - per quanto riguarda il contenuto intrinseco - del tutto accurata e puntuale, non essendo emerso alcun elemento per ritenere che la testimone fosse animata da volontà di vendetta o di rivalsa nei confronti dell'imputato. Per quanto attiene, invece, alla presenza di riscontri esterni, si ribadisce che le dichiarazioni della Z. sono pienamente concordanti


con i rilievi degli Agenti della Polizia Municipale e con le restanti risultanze testimoniali e probatorie, tra cui l'ubicazione delle tracce localizzate al suolo, la posizione di quiete del veicolo post-urto ed all'evidenza la tipologia delle lesioni subite. Anche il rilevo della Difesa quanto alla configurabilità di un concorso di colpa del pedone nella causazione del sinistro risulta del tutto destituita di fondamento e non ancorata ad alcuna risultanza probatoria. Risulta, infatti, che OMISSIS stesse tranquillamente percorrendo a piedi via al C. di S. C., in un punto senza marciapiede, posizionata verso la parte destra della carreggiata, non potendosi in ogni caso avvedere del sopraggiungere da tergo del fuoristrada che la colpiva alla schiena. Risultano al contrario pienamente accertate anche le violazioni del Codice della Strada contestate all'imputato. In particolare, risulta accertata - sia pur senza efficacia causale rispetto al sinistro stradale - la violazione di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 285 del 1992 in quanto l'imputato, procedendo in retromarcia, urtava inizialmente un paletto parapedonale ubicato sul lato della carreggiata alcuni metri prima dell'investi mento. In stretta connessione con il sinistro stradale vi era poi la violazione di cui all'art. 154 D.Lgs. n. 285 del 1992 dal momento che, nell'effettuare la manovra di retromarcia e procedendo dalla direzione mare alla direzione monte, l'imputato non adottava le cautele necessarie ad assicurarsi che la predetta manovra non creasse pericolo agli altri utenti della strada, investendo la persona offesa. Infine, all'imputato era contestata anche la violazione di cui all'art. 186. 2 comma lett. b) D.Lgs. n. 285 del 1992 in quanto si poneva alla guida in stato di ebrezza alcolica, accertata mediante l'etilometro che evidenziava un tasso alcolemico pari a 1,10 g/l alla prima prova delle ore 18.31 e 0.98 g/l alla seconda prova delle ore 18.37.


Al riguardo si osserva come gli Agenti intervenuti al momento del sinistro abbiano descritto nel dettaglio la tipica sintomatologia dell'ebbrezza alcolica ("forte alito vinoso", "occhi arrossati") tanto che, a fronte del malfunzionamento del precursore in dotazione, richiedevano l'intervento di una pattuglia per effettuare la prova con l'etilometro. Tale dato spiega la ragione per cui, a fronte del l'intervento della prima pattuglia pochi minuti dopo il sinistro, la prova etilometrica sia stata effettuata alle ore 18.30 e ss., quanto già la curva alcolemica era nella sua fase discendente. Sulla base di tale ricostruzione dell'accertamento alcolemico risulta difficilmente "completa" ed attendibile la deposizione della testimone D.M. nella parte in cui ha dichiarato che l'imputato avrebbe bevuto un'unica birra in quanto tale dato non risulta fattualmente compatibile con il tasso alcolemico rilevato. Quanto all'accertamento di cui all'art. 186 D.Lgs. n. 285 del 1992 si rileva che in sede di discussione la Difesa ha eccepito la sua inutilizzabilità stante la mancata prova del corretto funzionamento dell'apparecchiatura etilometrica. Al riguardo si osserva che tale eccezione debba essere respinta dal momento che sino alla chiusura dell'istruttoria non vi è stato alcun rilievo sul punto da parte della Difesa. In particolare, tale eccezione non è stata formulata né all'apertura del dibattimento, né durante Io svolgimento dell'istruttoria, né il Difensore ha in alcun modo approfondito tale aspetto rivolgendo domande agli Agenti quanto all'omologazione dell'etilometro utilizzato ed alla sua sottoposizione alle verifiche periodiche, nè ha richiesto il deposito o l'esibizione della predetta documentazione, né ha in alcun modo sollecitato l'assunzione di una prova contraria sul punto. Poiché quindi la predetta eccezione è stata sollevata solo ad istruttoria conclusa, si ritiene che la stessa debba essere respinta stante la sua tardività, dovendosi ritenere l'implicita accettazione dell'utilizzazione degli scontrini dell'alcoltest nella fase istruttoria dibattimentale (Cfr. Cass. Pen, Sez. IV n. 3201 del 12.12.2019).


In sostanza, dunque, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di chiarire che il sinistro si è Verificato per colpa esclusiva dell'odierno imputato, il quale ha tenuto un comportamento irresponsabile e gravemente colposo, ponendosi alla guida del fuoristrada in stato di significativa ebbrezza alcolica ed effettuando una manovra di retromarcia alla guida di un veicolo di grosse dimensioni su una strada stretta e con una sola carreggiata, senza assicurarsi in alcun modo di potere compiere la manovra senza creare pencolo agli altri utenti della strada. Non solo, infatti, avanzando in retromarcia con andatura irregolare, l'imputato andava ad urtare contro uno dei paletti dissuasori posti sul margine della carreggiata, ma dopo alcuni metri travolgeva anche OMISSIS che stava percorrendo a piedi la strada, in tal modo cagionandole le gravi lesioni descritte. E' poi da ritenersi provata anche la presenza delle lesioni richieste dalla norma in esame, essendo evidente che il violento impatto avvenuto tra il fuoristrada ed il corpo di OMISSIS ed il successivo suo abbattimento in terra, con schiacciamento sotto il veicolo, abbiano determinato le descritte conseguenze lesive sul pedone. Alla luce degli elementi sopra descritti deve essere pertanto pacificamente affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato lui contestato. Passando al trattamento sanzionatorio, va in primo luogo osservato come non possano essere riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62 bis c.p., tenuto conto della gravità della condotta e non essendo emerso alcun altro elemento tale da giustificare il beneficio in questione. Non risulta, infatti, che l'imputato abbia personalmente posto in essere condotte riparatorie, risarcitorie o di resipiscenza, nè che abbia fornito nemmeno una propria versione dei fatti. Si rileva altresì che l'imputato risulta essere gravato da precedenti penali, tra cui una condanna proprio per il reato di cui all'art. 186. 2 comma lett. b) D.Lgs. n. 285 del 1992, commesso circa un anno prima dei fatti relativi al presente procedimento, con violazione del


tutto analoga a quanto constatato al momento dell'incidente stradale. Ciò premesso, passando all'individuazione della pena concreta da applicare, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p. e considerata la significativa gravità della condotta posta in essere dall'imputato, l'elevato grado della colpa, le rilevanti conseguenze dannose in capo alla persona offesa ed il precedente penale per la pregressa violazione dell'art. 186. 2 comma lett. b, pare equo applicare - ai sensi dell'art. 590 bis, 1 e 4 comma c.p. - una pena che si discosta dal minimo edittale e che si determina in due anni di reclusione. Alla declaratoria di penale responsabilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di legge e sussistono i presupposti per la pronuncia della sospensione condizionale della pena. Deve essere inoltre applicata all'imputato, ai sensi dell'art. 222 comma 2 D.Lgs. n. 285 del 1992, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, tenute in particolare considerazione le modalità del sinistro stradale, l'elevato grado della colpa, l'entità delle lesioni cagionate e le conseguenze permanenti in capo alla persona offesa, nonché valutata la pregressa condanna per il reato di cui all'art. 186, 2 comma lett. b) D.Lgs. n. 285 del 1992 in relazione al quale era già stata disposta la sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi, essendosi poi l'imputato nuovamente posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica, questa volta investendo la persona offesa. Passando, infine, alle statuizioni civili in favore delle costituite parti civili, dalla responsabilità penale accertata in capo all'imputato discende la responsabilità dell'imputato per il risarcimento dei danni materiali e morali cagionati, con il proprio comportamento illecito, alle parti civili. Stante l'avvenuta citazione del responsabile civile A. S.p.a.. in persona del legale rappresentante pro tempore, la condanna al risarcimento del danno dovrà essere pronunciata anche nei confronti del responsabile civile in solido con l'imputato.


Al riguardo si rileva che "ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi l'effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura, sia alla stessa esistenza del danno il quale è rimesso al giudice della liquidazione" (Cfr. Cass. Pen Sez. IV n. 12175 del 03.11.2016). Peraltro nel caso in esame è emerso che le tre sorelle e la figlia abbiano seguito, assistito e prestato le cure a OMISSIS durante la degenza e le successive fasi riabilitative, avendo anche C.C. dovuto interrompere l'attività lavorativa prestata all'estero per essere vicina alla madre durante la malattia. Ne discende pertanto come dalla condotta commessa dall'imputato siano derivati alla figlia C.C. ed alle sorelle della persona offesa Z.L.. Z.M. e Z.A. dei danni, sia sotto il profilo morale che patrimoniale. Valutate tali risultanze si ritiene tuttavia che, ai sensi dell'art. 539. 2 comma c.p.p., le prove acquisite non consentano un'adeguata liquidazione del danno, né di ritenere certamente provata una sua quota, non risultando elementi per poter valutare con precisione l'entità di tali danni e dovendosi quindi pronunciare soltanto condanna generica, con remissione delle parti dinanzi al competente giudice civile per la quantificazione del danno e non concedendo la provvisionale richiesta. L'imputato ed il responsabile civile dovranno essere infine condannati in solido a rifondere alle parti civile le spese di costituzione, rappresentanza ed assistenza in giudizio, che pare congruo liquidare - in ragione della durata del processo e delle questioni fattuali e giuridiche esaminate in Euro 2.500,00 per la parte civile Z.L., Euro 2.500,00 per la parte civile Z.M. ed Euro 3.000,00 per le parti civili C.C. e Z.A., oltre accessori di legge.


P.Q.M.

Visti gli articoli 533, 535 c.p.p. Dichiara C.L. responsabile del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di due anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di legge. Visto l'art. 163 c.p., Concede all'imputato la sospensione condizionale della pena. Visto l'art. 538 e ss. c.p.p.. Dichiara tenuto l'imputato ed il responsabile civile in solido e li condanna al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, rimettendo le parti al competente giudice civile per la liquidazione. Visti gli artt. 541 e ss. c.p.p.. Condanna l'imputato ed il responsabile civile al pagamento in favore delle costituite parti civili delle spese di costituzione, rappresentanza ed assistenza in giudizio che liquida in Euro 2.500,00 per la parte civile Z.L., Euro 2.500,00 per la parte civile Z.M. ed Euro 3.000.00 per le parti civili C.C. e Z.A., oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%. Visto l'art. 222 D.Lgs. n. 285 del 1992 APPLICA all'imputato C.L. la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Termine di giorni trenta per il deposito della motivazione. Così deciso in Genova, il 15 ottobre 2020. Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2020.


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