Tribunale 2020- DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE - Danno non patrimoniale - Danno patrimoniale -

Page 1

Tribunale 2020- DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE - Danno non patrimoniale Danno patrimoniale - Liquidazione e valutazione Tribunale Catania Sez. V, Sent., 03-06-2020

Fatto Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUINTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10992/2015 R.G. promossa da: x Attore Contro x Convenuta-contumace Svolgimento del processo Con l'atto di citazione notificato in data 17 luglio 2015 P.A. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Catania, A.C.. Esponeva di avere riportato, a seguito dell'intervento chirurgico di riduzione della frattura del polso destro conseguente ad una caduta accidentale, sĂŹ come effettuato presso l'Ospedale di Bronte il 14 aprile 2010, esiti disfunzionali ascrivibili alla responsabilitĂ della struttura sanitaria convenuta in ragione dell'imperizia nell'applicazione e nella gestione del fissatore esterno. Ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non. Integratosi ritualmente il contraddittorio, mancava di costituirsi, se pur ritualmente citata A.C..


Con l'ordinanza resa all'udienza del 13 aprile 2016 l''adito Giudice disponeva CTU medicolegale. Espletato il disposto mezzo istruttorio, la causa, all'udienza del 27 gennaio 2020, era posta in decisione previa concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale. Motivi della decisione Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di A.C., la quale, se pur ritualmente e tempestivamente citata, non ha curato di costituirsi. Si controverte, nel caso di specie, della responsabilità civile che P.A. ascrive ad A.C. per gli esiti disfunzionali riportati in esito agli interventi chirurgici, primo fra tutti quello del 14 aprile 2010, cui si è sottoposto presso l'Ospedale di Bronte a seguito di un trauma accidentale al polso destro con contestuale distrazione della colonna cervicale. Trattandosi di fatto risalente all'anno 2010, la fattispecie risulta regolata dal quadro normativo e dai principi giurisprudenziali consolidatisi anteriormente all'entrata in vigore sia della legge Gelli-Bianco (L. n. 24 del 2017), sia della c.d. legge Balduzzi (art. 3 comma 1, D.L. n. 158 del 2012 come modificato dalla legge di conversione n. 189/2012). Il regime di responsabilità, conseguente alla nota teoria del contatto sociale, è dunque d'ordine contrattuale, con il conseguente termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. 22.12.1999 n. 589; Cass.29.9.2004 n. 19564; Cass. 21.6.2004 n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006; Sez. Un. 11.1.2008 n. 577). I relativi presupposti sono stati configurati dalla giurisprudenza di legittimità nel modo che segue: a) una relazione tra sfere giuridiche di parti determinate; b) uno status professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una "culpa in facendo"; c)l'affidamento ingenerato nel danneggiato per effetto sia dell'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale "protetta" sia della situazione relazionale che si è previamente instaurata fra i due soggetti. In presenza di tali circostanze il paziente matura un legittimo e ragionevole affidamento sulla conformità della prestazione medica alle leges artis, le quali impongono al sanitario di operare diligentemente in ogni fase nella quale si svolge il "contatto" con colui che si è, appunto, affidato alle sue cure: quindi non solo al momento dell'intervento chirurgico bensì anche in quello che lo precede (mediante acquisizione del consenso informato) ed in quella che lo segue (mediante un costante controllo sul decorso post-operatorio). Individuate, in tal modo, le coordinate normative e giurisprudenziali da applicare nel caso di specie, se ne devono trarre le conclusioni in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno. L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale comporta che:


- il riparto dell'onere probatorio segue i criteri generali fissati nella materia contrattuale in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. su 13533/01); - il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte; - il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento; - analogo principio vale con riguardo all'inesatto adempimento: il creditore potrà limitarsi alla mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni) mentre il debitore sarà onerato di provare l'avvenuto esatto adempimento. - con specifico riguardo all'onere della prova del nesso di causalità, si rammenti la pronunzia del giudice di legittimità (Cass. SS.UU. n. 577/2008) a mente della quale " questa Corte (sent. N. 13533/2001) ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Prestata piena adesione al principio espresso dalla pronunzia suddetta, ritengono queste S.U. che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno". Sulla scorta dei summenzionati principi, occorre, a tal punto, domandarsi se, nella vicenda a mano, la struttura ospedaliera che ha sottoposto ad intervento chirurgico P.A. sia incorsa nell'errore e/o nelle omissioni allegati in seno all'atto di citazione. A tale proposito, non può prescindersi dalle risultanze della CTU medico-legale che appaiono pienamente condivisibili e sorrette da un iter argomentativo coerente ed immune da vizi logici. Ebbene, premessa la corretta indicazione del trattamento chirurgico per ridurre la frattura al polso destro, il nominato ausiliario, ciò nondimeno, ha, per un verso, precisato che, sì come attestato dagli esami radiografici postoperatori, il fissatore esterno è stato applicato con imperizia avendo mancato il ripristino dei rapporti articolari radiocarpici, rilevato, per altro verso, che anche il successivo intervento di revisione dell'1 giugno 2010 ha mancato il congruo allineamento ed affrontamento dei monconi di frattura, evidenziato, ancora, che, nonostante il controllo radiografico del 28 giugno 2010 avesse diagnosticato "frammenti angolati dorsalmente in assenza di evidente callo osseo riparativo e dubbia sublussazione


radio-ulnare", fu disposta la rimozione del fissatore esterno senza ulteriori indicazioni chirurgiche, indicato, infine, che l'occorsa difettosa consolidazione della frattura costrinse P.A. ad un nuovo intervento chirurgico presso altra struttura sanitaria che solo poté riparare parzialmente le lesioni occorse (CTU, pag. 24). Trova, a tal punto, applicazione il principio di diritto a tenore del quale in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Epperò (Cass. 2018 n. 23197), tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana): ciò significa, quanto al caso a mano, che può certamente affermarsi la dedotta responsabilità, a petto del criterio del più probabile che non, per la sola considerazione che la condotta doverosa mancata, rectius la corretta e perita applicazione e gestione del fissatore esterno, avrebbe evitato a P.A. la lesione di cui oggi lamenta le conseguenze. Non resta, alla stregua di tutto quanto sopra, che affermare la responsabilità di A.C. con il conseguente riconoscimento dell'azionato diritto risarcitorio. In ordine alla determinazione del quantum, vi è che la CTU medico legale ha accertato che la vicenda per cui è causa ha procurato un danno biologico temporaneo pari a gg. 5 di inabilità temporanea assoluta, gg. 102 di inabilità parziale al 75%, gg. 48 di inabilità temporanea parziale al 50%, nonché un danno biologico permanente pari al 9%. Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica predisposte dal Tribunale di Milano, che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro, costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc. Siffatta tabella (anno 2018) prevede per la percentuale di invalidità del 9%, relativa ad una persona di 51 anni (tale era l'età dell'A. all'atto dell'intervento) la somma di Euro. 17.459,00. Esclusa che debba essere qualsivoglia lesione della capacità lavorativa specifica (cfr sotto), ciò nondimeno ben deve procedersi, ad avviso del Tribunale, alla personalizzazione del detto danno biologico per la cenestesi lavorativa pur inferibile dall'elaborato peritale laddove registra, fra gli esiti delle occorse lesioni, "ipotrofia delle masse muscolari dell'avanbraccio con deficit comparimetrico nella circonferenza di cm. 1. Polso lievemente dorsalizzato con plus perimetrico nella circonferenza di cm. 1 rispetto al controlaterale. Movimenti ridotti di oltre 1/3 e riferiti dolorosi. Pronosupinazione ridotta ai gradi esterni. Deficit di forza" (CTU, pag. 17).


Trova applicazione il principio di diritto a tenore del quale "il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento, dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno ...................va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto".(Cass. 2019 n. 17411). Considerata la misura dell'ipotrofia e dei deficit di movimento, ben ritiene il Tribunale di rivalutare l'indennità come sopra determinata nella misura del 25%: ne viene l'importo di Euro. 21.823,00 (Euro. 17.459,00 + Euro. 4.364,00). In ordine alla invalidità temporanea, l'indennizzo (Euro. 98,00 pro die) è così determinato: - danno biologico temporaneo assoluto: Euro. 490,00, - danno biologico temporaneo al 75% : Euro. 7.497,00, - danno biologico temporaneo al 50%: Euro. 2.352,00, Nel complesso, sono Euro. Euro. 32.162,75. Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo di Euro. 32.162,75 vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino alla data dell'evento lesivo (Euro. 29.238,00) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione per un totale di Euro. 35.341,01. A P.A. va riconosciuto anche il diritto al rimborso delle spese mediche sostenute per causa del sinistro, in esse comprese quelle che attengono alla perizia di parte: sono, nel totale, Euro. 2.434,54. Ad esse vanno aggiunti gli esborsi sostenuti, anche per la propria accompagnatrice (moglie) per il viaggio ed il soggiorno a Milano, presso la cui città aveva sede la struttura sanitaria nella quale P.A. si è sottoposto all'ulteriore intervento chirurgico: sono, nel totale, Euro. 1.609,00. Sull'importo complessivo di Euro. 4.043,00 vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale sui singoli ratei, sì come rivalutati secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione, ed oltre gli ulteriori interessi sino all'effettivo soddisfo. Vi è prova che P.A., ispettore capo della Polizia Municipale di Randazzo, non ha percepito, quanto al secondo semestre dell'anno 2010, la somma di Euro. 4.850,00 cui avrebbe avuto diritto a titolo di salario accessorio se avesse prestato i servizi esterni cui non ha partecipato (nota del Comune di Randazzo, prot. (...) del 3 giugno 2011): ricadendo l'indicato arco temporale nel periodo di invalidità assoluta e relativa, sì come acclarata dal nominato CTU, siffatto mancato guadagno ben può ricondursi all'illecito per cui è causa.


Non altrettanto può dirsi quanto al mancato guadagno afferente all'anno 2011 stante che, a petto della stabilizzazione delle condizioni fisiche, la permanente idoneità al servizio preclude il riconoscimento di indennità afferenti ad attività (turno, reperibilità, miglioramento servizi, produttività, festività, lavoro straordinario) che, venendo meno l'inabilità temporanea, avrebbe comunque potuto essere espletata: inidonea a supportare, al riguardo, il relativo assunto difensivo si appalesa la certificazione medica a firma della dott.ssa M.I., Medico del Lavoro, le cui raccomandazioni circa la necessità dell'esclusiva ulteriore adibizione ad attività di ufficio risultano essere meramente assertive, sì come prive di qualsivoglia accertamento tecnico medico-legale. Sull'importo di Euro. 4.850,00, stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale sui singoli ratei, sì come rivalutati secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione, ed oltre gli ulteriori interessi sino all'effettivo soddisfo. L'esito del giudizio impone la condanna della parte convenuta contumace alla refusione delle spese di lite, ivi comprese quelle di mediazione: esse sono liquidate a misura del D.M. n. 55 del 2014. L'attore ha anticipato al nominato CTU soltanto l'acconto di Euro. 500,00: il saldo delle spese va posto a carico della convenuta. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10992/2015 RG, così statuisce nella contumacia di A.C.: condanna A.C. al pagamento, in favore di P.A., a titolo di danno non patrimoniale, della complessiva somma di Euro. 35.341,01, oltre agli interessi legali dal dì della sentenza sino al soddisfo, a titolo di danno patrimoniale, quale rimborso-spese, Euro. 4.043,00 con gli interessi al tasso legale sui singoli ratei, sì come rivalutati secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione, ed oltre gli ulteriori interessi sino all'effettivo soddisfo, e, quale mancato guadagno, Euro. 4.850,00, con gli interessi al tasso legale sui singoli ratei, sì come rivalutati secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione, ed oltre gli ulteriori interessi sino all'effettivo soddisfo. Condanna A.C. alla refusione delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro. 8.920,00, in essi compresi Euro. 666,00 per esborsi e spese di mediazione, Euro. 500,00 quale acconto corrisposto al nominato CTU, Euro. 500,00 quale esborso sostenuto in favore del perito di parte, ed Euro. 7.254,00 a titolo di onorario, oltre iva, cpa e spese generali. Sono distratte in favore del procuratore antistatario. Condanna A.C. al pagamento, in favore del nominato CTU, della somma di Euro. 1381,00, oltre iva e cassa.. Così deciso in Catania, il 1 giugno 2020. Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2020. --


Per sapere come ottenere le credenziali clicchi sul seguente link

http://www.laboratoriopoliziademocratica.it/index.php? option=com_content&view=article&id=11:abbonamento&catid=2:non-categorizzato

Con soli 2,08 € al mese per un totale di 25,00 € annui potrà consultare per un intero anno tutti i documenti in area riservata Se invece vuole collaborare con il portale clicchi sul seguente link per conoscere le modalità https://drive.google.com/file/d/0B6GJEPEeYUaha0VnWFBkVGlhcEU/view


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.