Assenza di autorizzazione all'installazione di apparecchiatura autovelox in una parte del territorio

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Assenza di autorizzazione all'installazione di apparecchiatura autovelox in una parte del territorio non autorizzata dal Decreto Prefettizio Tribunale Campobasso, Sent., 28-07-2020 Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO Il Giudice Onorario di Pace di Campobasso, Dott. Alfonso Flora, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 396/2019 R.G.A.C.C. decisa con dispositivo letto all'udienza di discussione del giorno 30/06/2020 e promossa con ricorso depositato in Cancelleria l'11/03/2019 da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. OMISSIS OMISSIS ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di Bojano (CB) alla località OMISSIS n. X, giusta mandato in calce al ricorso, -ricorrentecontro Comune di Baranello, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Forcione elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso alla via Vittorio Veneto n. 64, in forza di procura speciale a margine della memoria di costituzione -resistenteOggetto: opposizione a verbale di accertamento violazione norme del C.d.S. n. 358/V/2018 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Baranello per la violazione dell'art. 142, 8 co. C.d.S. commessa in data 06/12/2018 e notificata il 15/02/2019.. Svolgimento del processo - Motivi della decisione La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n. 69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia l'atto introduttivo del giudizio e la comparsa di costituzione e risposta dell'Amministrazione sia il verbale dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo. Il ricorso va rigettato per le seguenti motivazioni. Con ricorso ex art. 204 bis del CdS, depositato in data 11/03/2019, il sig. OMISSIS proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada n. 358/V/2018 della Polizia Municipale di Baranello , notificato in data 15/02/2019. Attraverso il suddetto verbale è stata contestata al ricorrente la violazione dell'art. 142, comma 8 del CdS ed irrogata la sanzione pecuniaria di Euro 186,95 oltre all'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione di n. 3 punti dalla patente di guida del conducente perché in data 06/12/2018, alle ore 9,37, sulla S.S. 647al Km. 9+700 , direzione Termoli, nel territorio del Comune di Baranello, il conducente del veicolo Dodge Caliber tg. (...), percorreva il predetto tratto alla velocità di 101 Km/h, sebbene sia prevista una velocità massima di 80 Km/h I motivi posti a fondamento del ricorso possono essere sostanzialmente così riassunti: 1) assenza di autorizzazione all'installazione di apparecchiatura autovelox in una parte del territorio non autorizzata dal Decreto Prefettizio in essere con ogni conseguenza circa l'illegittimità del verbale impugnato; 2) vizio di motivazione per mancata indicazione degli estremi del Decreto Prefettizio nel verbale di contestazione con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa. In ordine al primo motivo di impugnazione giova sottolineare che l'eventuale assenza di un Decreto Prefettizio che indichi il tratto di strada interessato dall'installazione di un'apparecchiatura di


rilevazione della velocità non comporta automaticamente che la stessa, in uso al Comune di Baranello, sia stata da questi arbitrariamente ubicata ed utilizzata. Al contrario, la gestione diretta da parte degli organi accertatori e la indicazione di una delle ragioni della impossibilità di immediata notificazione della violazione relativa rende legittimo il verbale di contestazione senza che sia consentito al giudicato del Giudice dell'opposizione sindacare sulle scelte organizzative dell'Amministrazione. Ed infatti, l'indicazione del Decreto Prefettizio appare funzionale proprio in assenza di mancata contestazione immediata della violazione riscontrata laddove ne vengono omesse le ragioni poste a giustificazione di tale omissioni. Nel caso di specie, sono indicati in apposita sezione, i motivi della mancata contestazione laddove è dato leggere : " la contestazione immediata dell'infrazione non è stata effettuata ai sensi dell'art. 201, comma 1 bis lett. e) del CdS. in quanto eseguita con strumentazione direttamente gestita dagli organi della Polizia stradale, e nella loro disponibilità , avente caratteristiche tecniche che consentono la rilevazione della velocità solo dopo il transito davanti alla postazione di controllo e che conseguentemente rende impossibile fermare il veicolo in tempo utile nei modi regolamentari ed in condizioni di sicurezza". Dal combinato disposto della norma di cui all'art. 201, comma 1 bis del CdS e l'art. 384 del Re. Di Att., si ritiene che vige l'obbligo di rilevazione della velocità attraverso l'uso di apparecchiature elettroniche nei luoghi individuati dal Decreto Prefettizio soltanto nel caso in cui si intenda derogare alle regole vigenti in materia di contestazione immediata dell'infrazione. Nel caso in cui si tratti di postazione mobile gestita dagli stessi agenti accertatori e sussista una delle ipotesi che consentano di derogare il suddetto obbligo di immediata contestazione, l'assenza del Decreto prefettizio sul tratto di strada in essere non rappresenta affatto una causa di nullità della violazione rilevata stante i criteri che rendono la stessa conforme al disposto normativo e rispondente alla funzionalità e legittimità dell'apparecchiatura utilizzata (Cfr. Cass. Civ. Sez. II Sent. 19/03/2014 n. 6432). E' lo stesso Ministero dell'Interno, in una sua circolare, contenente le istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno infortuni stradali mediante il controllo elettronico della velocità, a specificare che "gli strumenti di misura della velocità collocati in postazione temporanee con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia possono essere utilizzati su tutte le strade sia urbane che extraurbane Occorre tuttavia precisare che a) se sono utilizzate in autostrada, sulle strade extraurbane principali e sulle strade indicate nel Decreto del Prefetto di cui all'art. 4 L. n. 168 del 2002, è sempre ammessa la contestazione differita della violazione e, quindi, possono essere impiegati anche senza necessità di motivare le ragioni per le quali non si è proceduto al fermo del veicolo condotto in eccesso di velocità; b) se impiegati su altre strade, anche urbane, la contestazione differita della violazione è ammessa solo quando l'apparecchiatura di controllo è utilizzata sotto il diretto controllo di un operatore di polizia e ricorre una delle condizioni indicate dall'art. 201 CdS. In tali casi il verbale di contestazione , con richiamo alle disposizioni dell'art. 201, deve solo indicare le modalità di effettuazione del servizio di controllo che legittimano il mancato fermo immediato del veicolo in eccesso di velocità ". Con avviso pubblico prot. N. (...) allegato in atti, il Comune di Baranello rendeva edotti i giorni ed i tratti di strada che nel mese di Dicembre 2018 sarebbero stati interessati dal controllo elettronico della velocità senza contestazione immediata così assolvendo pienamente alle proprie funzioni di trasparenza e legittimando in toto l'operato degli agenti accertatori. Dunque ed in sintesi, nel caso in esame sono valide le disposizioni che consentono l'utilizzo di dette apparecchiature alla presenza degli agenti di Polizia su strade extraurbane con l'obbligo di contestazione immediata salvo le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 CdS ed esemplificate dall'art. 384 del relativo regolamento di attuazione, circostanze tutte pienamente sussistenti nel caso in esame. In merito all'analisi del secondo motivo di impugnazione va da sé l'assoluta inconferenza della lagnanza e del richiamo giurisprudenziale inserito dal ricorrente in considerazione di quanto esposto nella parte motiva afferente il primo motivo di impugnazione sin qui analizzato. Ed infatti la sentenza della Suprema Corte di Cassazione citata non si attaglia neppure in minima parte al caso de quo essendo diversa la stessa fattispecie da prendere in considerazione ai fini di un vaglio di regolarità dell'attività svolta dall'Amministrazione convenuta.


L'apparecchiatura elettronica di rilevazione della velocità non è stata posizionata nella fascia individuata dal Decreto Prefettizio, sicché lo stesso non è stato inserito all'interno del verbale di contestazione stante la superfluità ad ogni suo richiamo. Ne consegue che nella fattispecie in esame, non si ravvisa alcun vizio di motivazione né parimenti alcuna violazione del diritto di difesa ma l'assoluta liceità dell'operato dell'odierna deducente. Al rigetto del ricorso consegue la convalida del verbale di accertamento di violazione del C.d.S. n. 358/V/2018 del 06/12/2018 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Baranello (CB) notificato il 09/02/2019. Le ragioni poste a fondamento della presente decisione nonché la particolarità delle questioni giuridiche trattate, giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.. P.Q.M. il Giudice Onorario di Pace di Campobasso, dr. Alfonso Flora, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: 1. rigetta il ricorso e per l'effetto, convalida il verbale di accertamento di violazione alle norme del C.d.S. n. 358/V/2018 del 06/12/2018 , notificato il 09/02/2019, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Baranello (CB); 2. compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Campobasso, il 30 giugno 2020. Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2020. -Per sapere come ottenere le credenziali clicchi sul seguente link http://www.laboratoriopoliziademocratica.it/index.php? option=com_content&view=article&id=11:abbonamento&catid=2:non-categorizzato Con soli 2,08 € al mese per un totale di 25,00 € annui potrà consultare per un intero anno tutti i documenti in area riservata Se invece vuole collaborare con il portale clicchi sul seguente link per conoscere le modalità https://drive.google.com/file/d/0B6GJEPEeYUaha0VnWFBkVGlhcEU/view


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